SENTENZA
N. 43
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del R.D. 19 ottobre 1923,
n. 2316, modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241
(modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), promosso con
ordinanza emessa il 15 maggio 1963 dal Giudice istruttore presso il Tribunale
militare territoriale di Roma - Sezione autonoma di Cagliari - nel procedimento
penale contro ignoti, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio
1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 15
maggio 1963, emessa nel corso di una istruttoria penale, il Giudice istruttore
presso il Tribunale militare territoriale di Roma, Sezione autonoma di
Cagliari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
ultimo comma, del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della
legge 24 dicembre 1928, n. 3241.
Nell'ordinanza si
premette che, al predetto magistrato (Sostituto procuratore militare), con
provvedimento del Procuratore generale militare in data 10 maggio 1963, erano
state conferite, per urgenti ragioni di servizio, le funzioni di giudice
istruttore dal 12 al 30 maggio 1963, ai sensi delle ricordate disposizioni, e
si esprime il dubbio che queste siano in contrasto con il precetto contenuto
nel secondo comma dell'art. 108 della Costituzione (secondo il quale la legge
assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali), in quanto il
provvedimento é stato emesso da un organo del Pubblico Ministero, cui é
attribuita anche la sorveglianza su tutti i componenti della magistratura
militare (art. 16 del citato decreto-legge) e dal quale essi dipendono in via
disciplinare: il che determinerebbe la prevalenza di una delle parti
sull'organo giudicante.
Nell'ordinanza,
richiamando la sentenza di questa Corte n. 108 del 1962, si aggiunge che il
principio dell'indipendenza del giudice resterebbe vulnerato pure in base ad
altri elementi, sia perché la norma impugnata nulla disporrebbe circa la
precostituzione del giudice, sia perché stabilirebbe un'insufficiente disciplina
relativamente alla durata delle funzioni istruttorie temporaneamente assegnate.
Al riguardo si rileva che il provvedimento di assegnazione potrebbe essere
emanato anche dopo esaurita l'istruttoria sommaria, quando cioè si avrebbe già
un orientamento circa la definizione del processo; e che la disposizione
impugnata prevede bensì il periodo massimo (non superiore a tre mesi) per il
quale il procuratore generale militare può conferire le funzioni istruttorie,
ma non fissa invece un periodo minimo inderogabile di durata delle funzioni
stesse. Dal che si dovrebbe arguire che il magistrato giudicante potrebbe
essere sostituito mediante provvedimenti di revoca, implicitamente consentiti
dalla ricordata disposizione.
Che se é vero, si
aggiunge, che il conferimento temporaneo delle funzioni può essere disposto per
urgenti ragioni di servizio, tali ragioni tuttavia non potrebbero giustificare
una deroga al principio di carattere costituzionale (e quindi prevalente) della
indipendenza del giudice speciale.
Il giudice istruttore
pertanto ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e rilevante ai
fini della decisione, della quale la validità del conferimento delle funzioni
costituirebbe logico presupposto.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 201 del 27 luglio 1963.
In questa sede é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni
depositate l'11 giugno 1963, l'Avvocatura premette che non potrebbe essere
esaminata la questione relativa alla precostituzione del giudice, sia perché
non esplicitamente sollevata, sia perché il precetto dell'art. 25 della
Costituzione non sarebbe utilmente richiamato nella specie, poiché il
provvedimento, emesso in base alla disposizione impugnata, non inciderebbe
sull'ufficio giudiziario, cui la legge attribuisce una determinata competenza,
ma riguarderebbe esclusivamente la persona del magistrato.
Sostiene poi, in
sostanza, che, nella specie, si tratterebbe di provvedimenti attributivi di
funzioni per brevi periodi di tempo, autorizzati dalla legge, in via d'urgenza,
per provvedere prontamente ed eccezionalmente a quelle particolari esigenze
che, nella pratica, possono verificarsi: provvedimenti che sarebbero demandati
al procuratore generale militare, non quale capo del Pubblico Ministero, ma
come organo posto al vertice dell'ordinamento giudiziario militare; dato che,
secondo tale ordinamento, la presidenza degli organi giudicanti non é affidata
a magistrati militari, bensì ad ufficiali dell'esercito. Non resterebbe quindi
vulnerato il principio dell'indipendenza del giudice; principio che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 108 del 1962), consentirebbe adattamenti in relazione
alla struttura delle varie giurisdizioni speciali. L'Avvocatura aggiunge che,
del resto, l'ordinamento offrirebbe i mezzi per ovviare a eventuali abusi cui
potesse dar luogo la disposizione impugnata, vale a dire il controllo, nella
competente sede, del requisito dell'urgenza, e la possibilità dell'astensione
del giudice quando ciò fosse necessario: mezzi che non resterebbero
neutralizzati, si rileva, da un eventuale provvedimento di revoca
dell'assegnazione prima del termine stabilito; provvedimento, a sua volta,
logicamente giustificabile nel caso in cui venissero meno le ragioni
dell'assegnazione stessa, e comunque anche esso sindacabile in sede di
legittimità.
Ciò posto, l'Avvocatura
non riterrebbe applicabili al caso attuale i principi affermati nella sentenza di questa
Corte n. 108 del 1962, circa le particolari garanzie di indipendenza dei
componenti delle Sezioni specializzate agrarie; mentre sarebbero da richiamare,
per analogia, le ipotesi di applicazione dei magistrati ai vari uffici,
prevedute dagli artt. 97 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario, approvato con
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Chiede quindi che si
dichiari non fondata la questione proposta.
Considerato
in diritto
Il contrasto
dell'ultimo comma dell'art. 15 del R.D. 19 ottobre 1923 con l'art. 108, secondo
comma, della Costituzione si verificherebbe, anzitutto, perché i provvedimenti
contemplati dalla norma denunziata, provenendo dal Procuratore generale
militare, capo del Pubblico Ministero, determinerebbero la prevalenza del
Pubblico Ministero, organo che, a parere del giudice a quo, avrebbe qualità di
parte, sul magistrato giudicante, dato che questo é posto in dipendenza
disciplinare nei confronti del Procuratore generale e sul quale lo stesso
Procuratore generale esercita la sorveglianza anche a mezzo del Procuratore
militare.
L'asserto é
infondato. Quei provvedimenti sono adottati dal Procuratore generale non nella
sua qualità di capo del Pubblico Ministero militare, bensì nella sua veste di
capo dell'ufficio preposto organicamente a tutta la magistratura militare (art.
50 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R.D. 9 settembre 1941,
n. 1022).
Dicendo che la norma
in esame é in armonia con il sistema dell'ordinamento giudiziario militare, non
si vuole affermare che ciò basti per ammetterne la legittimità costituzionale.
Anche le norme relative alla giustizia militare devono non contrastare con i
principi della Costituzione; ed in particolare per quanto attiene
all'indipendenza dei giudici, vale pure rispetto a quelli militari la
enunciazione fatta da questa Corte con la sentenza n. 92 del
1962, secondo cui anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono
essere garantite l'indipendenza e la imparzialità del giudicante. É anche da
riconoscere l'esattezza, in linea di principio, dell'affermazione contenuta
nell'ultima parte dell'ordinanza, che la necessità di soddisfare le esigenze di
servizio non può sopraffare l'esigenza di ordine costituzionale di assicurare
l'indipendenza dei giudici. Ma la rispondenza della norma in esame al sistema
dell'ordinamento della giustizia militare ed alle sue esigenze viene qui posta
in rilievo, non per dichiarare infondata - solo per questo - la censura di
illegittimità, bensì per tenere presente il criterio enunciato dalla Corte
nella sentenza n. 108 del 1962, nel senso che il requisito
dell'indipendenza dei giudici speciali, purché resti sempre sostanzialmente
saldo, deve essere considerato in relazione ai particolari aspetti di ciascun
tipo di giurisdizione.
Ora, nell'attuale
organizzazione della giustizia militare il Procuratore generale é l'organo che
deve dare garanzia di imparzialità nell'adottare i provvedimenti di carattere contingibile
previsti dalla norma denunziata. Questi provvedimenti sono necessari non ai
fini dell'accusa ma ai fini del regolare e sollecito funzionamento della
giustizia: con tale intento la legge li affida al Procuratore generale, il
quale non può adottarli per finalità diverse.
Né ha rilevanza il
fatto che il magistrato militare investito delle funzioni in virtù del
provvedimento adottato dal Procuratore generale sia in rapporto di dipendenza
gerarchica da costui a norma dell'art. 16 del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316.
Anche nell'esercizio delle funzioni temporaneamente a lui affidate il
magistrato militare é soggetto soltanto alla legge: il principio sancito
nell'art. 101 della Costituzione non può non valere per chiunque eserciti
funzioni giurisdizionali, pure se non veste la toga del magistrato ordinario.
E, pertanto, quale che sia il rapporto tra il magistrato militare cui sono
affidate le funzioni ed il Procuratore generale e il Procuratore militare,
l'esercizio di quelle funzioni non può non essere indipendente e libero da ogni
influenza e da ogni soggezione di carattere gerarchico e disciplinare. Non
soltanto qualunque ordine o mandato ma anche qualsiasi direttiva, istruzione,
suggerimento da parte del Procuratore generale o del Procuratore militare
costituirebbero una illegittima intromissione in una sfera di responsabilità
che non ammette altri vincoli all'infuori di quelli della legge.
Altri aspetti sotto i
quali, secondo l'ordinanza, si rileverebbe l'illegittimità della norma
denunziata sarebbero dati dal fatto che essa non dispone alcunché in ordine
alla precostituzione del giudice e fissa una insufficiente disciplina sia nei
riguardi del momento in cui le funzioni istruttorie possono essere affidate sia
nei riguardi della durata delle funzioni conferite. All'uopo, nell'ordinanza si
fa notare che le funzioni istruttorie potrebbero essere conferite anche dopo
che l'istruzione sommaria abbia avuto termine e quindi dopo che si é in grado
di avere un'idea del modo con cui potrebbe concludersi un procedimento. Si
aggiunge che, pur non essendo prevista una potestà di revoca nel conferimento
delle funzioni, la mancanza di un termine minimo inderogabile di durata
permetterebbe l'esercizio di una potestà di revoca.
Con questi rilievi,
l'ordinanza fa trasparire la preoccupazione che dall'esercizio della facoltà di
conferire le funzioni al termine dell'istruttoria e della facoltà di toglierle
da un momento all'altro possano essere create o agevolate situazioni nelle
quali l'indipendenza del giudice correrebbe il pericolo di menomazioni.
L'accenno ad
eventuali ripercussioni nei riguardi della precostituzione del giudice é stato
fatto non per prospettare una violazione dell'art. 25 della Costituzione, ma,
come si evince sicuramente dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza
stessa, per addurre un ulteriore argomento circa il contrasto con l'art. 108,
secondo comma. Comunque, anche se la questione dovesse essere esaminata
rispetto all'art. 25, basterebbe riportarsi alla sentenza n. 156 del 1963, la quale ha dichiarato che i provvedimenti
analoghi a quelli contemplati dalla norma qui denunziata non contrastano con il
principio della precostituzione del giudice, essendo essi necessari per la
continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale.
Quanto agli altri
rilievi in ordine alla violazione dell'art. 108, secondo comma, é da osservare
che essi non si riferiscono, in sostanza, ad un contrasto tra la norma
denunziata e la norma costituzionale, ma agli inconvenienti che potrebbero
derivare dalla applicazione della norma denunziata, ove questa applicazione
fosse preordinata a scopi non legittimi. Ora, é da rilevare, da un lato, che la
incostituzionalità di una norma non può essere basata esclusivamente sul fatto
che essa possa dar luogo ad abusi, e, dall'altro, che ai fini del sindacato di
legittimità costituzionale, é buona regola - non perduta mai di vista dalla
Corte - quella di far prevalere, rispetto ad una norma di dubbio significato,
quella interpretazione secondo cui la norma sia intesa in un senso conforme
alla Costituzione.
La Corte ritiene che
una interpretazione in tal senso sia fondata: nel senso, cioè, che i
provvedimenti previsti dalla norma denunziata sono atti emessi dal Procuratore
generale non ai fini della accusa ma ai fini del retto e sollecito
funzionamento della giustizia e che pertanto essi non possano essere adottati
se non per fini obiettivi, giustificati dalle esigenze di servizio: men che
meno potrebbero essere adottati per attentare all'indipendenza del giudice. Se
talvolta, per avventura, fossero ispirati a finalità diverse, sarebbero
illegittimi e, come tali, determinerebbero le reazioni previste
dall'ordinamento; né sarebbe da escludere la possibilità dell'astensione e
della ricusazione, ove ne ricorrano i presupposti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del R.D.
19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1928,
n. 3241, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 16 giugno 1964.