SENTENZA
N. 3
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 14 giugno
1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 successivo
ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione
tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente
della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A, contenente modifiche al
regolamento sull'esercizio in Taormina delle attività della Società "À
Zagara"
Udita nell'udienza
pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 6 giugno 1961, n. 26) sono state
apportate modificazioni al regolamento circa l'esercizio, in Taormina, delle
attività della Società "À Zagara", allegato al decreto dell'Assessore
per il turismo e lo spettacolo del 27 aprile 1949, n. 1 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione del 30 aprile 1949, n. 19). Questo decreto
autorizzava l'Ente turistico alberghiero della Libia (E.T.A.L.) ad esercitare
in Sicilia gestioni alberghiere ed altre attività turistiche.
Con le accennate
modificazioni si stabiliva tra l'altro (art. 1) che la costruzione,
l'attrezzatura e l'arredamento del Kursaal e dell'annesso albergo dovevano
essere completati, a spese della Società "À Zagara", entro tre anni
dalla comunicazione del decreto, e che l'esercizio delle attività previste dal
decreto assessoriale dell'aprile 1949, doveva essere iniziato entro 120 giorni,
pure decorrenti dalla comunicazione del decreto anzidetto. Si stabilivano,
inoltre, alcune modalità circa l'esercizio del giuoco d'azzardo e le
percentuali da corrispondersi dalla Società alla Regione ed ai Comuni di
Messina e di Taormina.
Con ricorso del 10
giugno 1961, notificato il 14 e depositato il 17 giugno, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato, per conflitto di attribuzione, il decreto del Presidente della
Regione sopra indicato. Ha chiesto, in via preliminare, che se ne sospendesse
la esecuzione e, nel merito, che si dichiarasse che la Regione non ha
competenza in materia di giuoco d'azzardo, annullandosi per conseguenza il
decreto stesso.
La discussione
relativa alla richiesta di sospensione fu fissata per la camera di consiglio
del 5 luglio 1961.
La Regione,
rappresentata dall'avvocato Giuseppe Guarino, si é costituita il 1 luglio 1961,
depositando, oltre alle deduzioni, anche copia autentica di un successivo
decreto emesso dal Presidente della Regione il 20 giugno 1961, con il quale si
annullava, con effetto dal giorno della emanazione, il precedente decreto del
31 maggio 1961.
Nelle deduzioni la
difesa della Regione, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 74 del 1960) concludeva, in relazione al decreto del 20
giugno 1961, perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere, e che,
comunque, fosse respinto il ricorso e la domanda di sospensione.
La causa fu rinviata
all'udienza odierna per la discussione del ricorso.
Nelle note depositate
il 7 dicembre 1961, l'Avvocatura dello Stato sostiene che non potrebbe
dichiararsi cessata la materia del contendere. Tale causa di estinzione non
sarebbe consentita né in base all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che
stabilisce il modo con cui deve essere definito il giudizio per conflitto di
attribuzione, e neppure dall'art. 27 delle Norme integrative, in quanto dispone
che, nei giudizi davanti a questa Corte, soltanto la rinunzia al ricorso,
qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
Aggiunge, inoltre,
che la materia del contendere non potrebbe dichiararsi cessata anche perché il
decreto di annullamento del Presidente della Regione avrebbe bensì eliminato il
precedente decreto, ma non conterrebbe un esplicito riconoscimento del difetto
di potere della Regione. Ora, secondo la difesa dello Stato l'emanazione
dell'atto da parte di un organo costituzionale legittima l'impugnazione, da
parte di un altro organo che sostiene la invasione della propria sfera di
competenza, ma per la risoluzione del conflitto non sarebbe necessario che
l'atto sussista e conservi la sua efficacia dopo che il ricorso é stato
proposto e fino alla decisione del medesimo.
Considerato
in diritto
1. - La difesa dello
Stato, anche nell'attuale controversia, deduce che nei giudizi per conflitto di
attribuzione non si possa dichiarare cessata la materia del contendere. Vi
osterebbero, si assume, le disposizioni dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme
integrative e dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per quanto riguarda,
peraltro, l'ultimo comma dell'art. 27 (relativo ai conflitti di attribuzione),
con la sentenza
di questa Corte n.
74 del 1960, si é già rilevato che la rinunzia cui esso si riferisce incide
esclusivamente sul processo e, qualora sia accettata, ne produce l'estinzione,
mentre la dichiarazione che é cessata la materia del contendere costituisce
pronunzia attinente all'oggetto della controversia, e perciò non trova
impedimento nella norma citata.
Né, d'altra parte, la
formulazione letterale di questa (che riproduce quella dell'art. 25, ultima
parte, riguardante i giudizi di legittimità costituzionale proposti in via
principale), in quanto non ammette altra causa di estinzione del processo
diversa dalla rinunzia, contrasta con tale interpretazione, come insiste nel
rilevare l'Avvocatura dello Stato.
La norma, infatti,
deve essere intesa come temperamento del divieto contenuto nel precedente art.
22, relativo ai giudizi di legittimità costituzionale promossi in via
incidentale, e che esclude, dato il carattere particolare di tali giudizi, più
volte posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, che in essi possano
applicarsi gli istituti processuali della sospensione, della interruzione e
dell'estinzione, neppure quando, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il
giudizio rimasto sospeso davanti all'Autorità giurisdizionale. Temperamento che
si spiega e si giustifica con la considerazione che i giudizi di legittimità
costituzionale in via principale e quelli per conflitto di attribuzione sono
promossi soltanto su istanza degli organi costituzionalmente qualificati, ai
quali si é coerentemente rimessa la valutazione circa l'opportunità, di fronte
a situazioni sopravvenute, di desistere dal giudizio prima dell'emanazione
della sentenza.
Dal coordinamento
delle ricordate norme risulta chiarito il significato, e ne discende la
conferma che esse operano esclusivamente nell'ambito del processo
Nelle medesime,
pertanto, non si può ricomprendere, come si é già ritenuto nella sentenza sopra
ricordata, anche la dichiarazione della cessazione della materia del dibattito;
la quale, a differenza della rinunzia al processo, importa, da parte
dell'organo giudicante, un'indagine circa il merito della contestazione.
2. - Neppure giova
alla tesi sostenuta dalla difesa dello Stato, il richiamo all'art. 38 della
legge del 1953, n. 87, sopra citato. Questo stabilisce bensì quale debba essere
la statuizione della Corte nel caso in cui sia chiamata a risolvere un
conflitto di attribuzione, disponendo che deve dichiarare a quale degli organi
costituzionali spetti il potere in contestazione, con il conseguente annullamento,
se sia stato emanato, dell'atto viziato da incompetenza. É palese, peraltro,
che questa disposizione presuppone sussistente una situazione di contrasto, che
la Corte costituzionale deve dirimere, ma non esige che, ad una siffatta
statuizione, si debba, secondo che si assume, addivenire anche quando sia
accertato che é venuto meno l'oggetto stesso della controversia, e, in
conseguenza, come pure ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 74 del 1960, sopra ricordata, anche l'interesse da parte
del ricorrente ad ottenere una pronunzia sull'appartenenza del potere; ipotesi
questa che si é appunto verificata nella specie.
3. - L'Avvocatura
dello Stato obietta che, sebbene il decreto emesso dal Presidente della Regione
il 20 giugno 1961, abbia eliminato l'atto (cioè il precedente decreto del
Presidente della Regione del 31 maggio 1961) che aveva dato luogo al ricorso,
non ha tuttavia espressamente riconosciuto l'incompetenza della Regione
siciliana a provvedere in materia di giuoco d'azzardo. Onde, si assume, la
permanenza dell'interesse alla risoluzione del conflitto, tuttora in atto, con
il riconoscimento dell'esclusiva competenza dello Stato.
É, peraltro, da
rilevare che, se anche nella motivazione del decreto del 20 giugno 1961 si
accenna soltanto all'opportunità di porre nel nulla il precedente decreto, nel
dispositivo viene precisato che quest' ultimo provvedimento é annullato, con
effetto dal giorno della sua emanazione. Con quell'effetto cioè che é proprio
dell'annullamento ex tunc; e che, nella specie, importa una
invalidazione, la quale investe nella totalità il precedente provvedimento,
comprese le premesse del medesimo, contenenti affermazioni circa la competenza
della Regione in materia di giuoco d'azzardo, in contrasto con quanto ha già
ritenuto questa Corte con le sentenze n. 58 del 26 novembre 1959 e n. 23 del 12 maggio 1961.
Ne deriva, pertanto,
che, in base al decreto del 20 giugno 1961 (non impugnato dallo Stato), é
venuto meno l'oggetto del giudizio promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e che perciò , in conformità della richiesta della
difesa della Regione, si deve dichiarare cessata la materia del contendere in
relazione al decreto del 31 maggio 1961 ora impugnato, decreto al quale non si
é data alcuna esecuzione.
4. - Diverso da quello
in esame é il caso prospettato dall'Avvocatura dello Stato di un ricorso
relativo ad un atto con efficacia immediata, o limitata nel tempo, e venuta a
cessare nel corso del giudizio in questa sede. Poiché, nel caso anzidetto, si
tratterebbe non già dell'annullamento dell'atto, oggetto dell'impugnazione, ma
di esaurimento degli effetti dell'atto medesimo, di guisa che resterebbe aperto
il dibattito circa la spettanza del potere e permarrebbe, quindi, l'interesse
della parte ricorrente ad ottenere la decisione di questa Corte, ai sensi
dell'art. 38 della legge n. 87 del 1953, con l'eventuale annullamento dell'atto
emanato, di cui l'effetto é cessato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la
materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nei confronti del decreto del Presidente della Regione
siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A, contenente modifiche al regolamento
sull'esercizio in Taormina delle attività della Società "À Zagara".
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 14 febbraio 1962.