ORDINANZA
N. 27
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Prof.
Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof.
Francesco GUIZZI Giudice
- Prof.
Cesare MIRABELLI "
- Prof.
Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
- Dott.
Cesare RUPERTO "
- Dott.
Riccardo CHIEPPA "
- Prof.
Valerio ONIDA "
- Prof.
Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
- Prof.
Guido NEPPI MODONA "
- Prof.
Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof.
Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163,
secondo comma, (recte: terzo comma), numero 2), e 164, secondo comma,
del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - e dell'art. 359 stesso codice, promosso
con ordinanza emessa il 2 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Ministero delle finanze e Pazzini Palmira ed
altre, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Corte d’appello di
Firenze, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento
all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 163, secondo comma (recte: terzo comma),
numero 2), 164, secondo comma, nel testo anteriore alla riforma, e 359 del
codice di procedura civile;
che,
come precisa in fatto la Corte rimettente, il giudizio di impugnazione a quo
è stato instaurato nei confronti della parte deceduta dopo l’udienza di
discussione e nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado, con
notifica all’appellato nel domicilio eletto per il giudizio presso lo studio
del procuratore;
che
nel corso del giudizio di appello si sono costituiti in cancelleria gli eredi
dell’appellato, eccependo l’inammissibilità e, comunque, la nullità
dell’appello, in quanto proposto nei confronti della parte deceduta, anziché
nei confronti degli eredi di questa, ed in quanto notificato al domicilio
eletto, anziché a quello reale degli eredi;
che la
Corte rimettente, dichiarando di uniformarsi al consolidato orientamento della
giurisprudenza ed in particolare alla pronuncia della Cassazione-sezioni unite
del 19 dicembre 1996, n. 11394, esclude la possibilità che maturi il termine
breve per l’impugnazione, allorché la sentenza sia notificata dal procuratore
della parte deceduta, senza la specificazione che la notifica è eseguita ad
istanza degli eredi e senza l’indicazione dei nominativi degli stessi, come si
è verificato nella fattispecie;
che il
giudice a quo, dopo aver precisato che nella fattispecie trovano
applicazione gli artt. 163 e 164 del codice di procedura civile nel testo
anteriore alla riforma, trattandosi di giudizio già pendente alla data del 30
aprile 1995, osserva che in forza di tali norme la eventuale rinnovazione della
citazione d’appello, affetta da vizio attinente alla individuazione dei
soggetti dell’impugnazione, non potrebbe far salvi gli effetti sostanziali e
processuali della citazione medesima, in quanto la costituzione in giudizio
degli eredi è idonea a sanare la nullità della citazione soltanto con effetto ex
nunc;
che,
nella specie, poiché gli eredi si sono costituiti in giudizio quando era già
decorso il termine annuale per l’impugnazione, la predetta sanatoria,
producendo effetto ex nunc, non potrebbe impedire il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata;
che
pertanto, ad avviso della Corte rimettente, le citate norme si porrebbero in
contrasto con l’art. 24 della Costituzione, poiché non consentono rimedio
all’errore incolpevole dell’appellante, che ha ritenuto ancora in vita
l’appellato al momento della notifica dell’impugnazione, ed in quanto non
prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria ex
tunc della citazione in appello;
che ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o
comunque per l’infondatezza della questione.
Considerato
che
il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 163, terzo comma, numero 2), 164, secondo comma, e 359 del
codice di procedura civile, per violazione dell’art. 24 della Costituzione,
richiamando e facendo proprie le argomentazioni esposte dalla Corte di
cassazione-sezioni unite nella sentenza n. 11394 del 1996;
che
con l’anzidetta pronuncia la Cassazione, nel riesaminare la questione relativa
alle conseguenze del decesso di una parte sul giudizio di impugnazione, ha
dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 164 cod. proc. civ. nel
testo anteriore alla riforma, per la mancata previsione di un rimedio di
restituzione in termini in materia ove sussistono ampi margini di possibile
incolpevolezza dell’errore, senza poter promuovere il relativo giudizio di
legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nella fattispecie
sottoposta al suo esame;
che la
Corte d’appello rimettente, pur ponendo a sostegno della dedotta
incostituzionalità della normativa processuale la mancata previsione di un
rimedio restitutorio all’errore incolpevole dell’appellante, sollecita poi una
pronuncia con la quale si dichiari l’illegittimità costituzionale del combinato
disposto delle indicate norme processuali nella parte in cui non prevede che la
costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc della
citazione d’appello;
che
dalla stessa diversità di soluzioni prospettate nella parte motiva ed in quella
dispositiva dell’ordinanza di rimessione appare evidente come non sia possibile
nella specie operare la reductio ad legitimitatem delle norme impugnate
in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente
configurabili più itinera - la cui scelta spetta al legislatore -, tutti
ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità;
che,
per contro, è compito precipuo del giudice rimettente adottare
un’interpretazione della norma che sia conforme a Costituzione e che, in quanto
tale, impedisca il verificarsi dell’effetto lesivo dei diritti della parte
incorsa in errore incolpevole;
che
nell’ampia giurisprudenza formatasi in materia si rinvengono numerosi
precedenti nei quali si è ritenuta pienamente valida l’impugnazione proposta
nei confronti della parte non più esistente, allorché la controparte abbia
senza colpa ignorato l’evento, ovvero nei quali si è fatto ricorso all’art. 291
cod. proc. civ.;
che,
pertanto, anche sotto tale profilo, stante la presenza di più interpretazioni
conformi a Costituzione, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, numero 2, 164, secondo comma,
nel testo anteriore alla riforma, e 359 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dalla Corte d’appello
di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 gennaio 2000
Giuliano VASSALLI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.