SENTENZA N. 60
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti la ripartizione del prodotti agricoli, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1966 dal pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Bruno Corradina e Rustico Salvatore, iscritta al n. 239 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 1967;
2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mazara del Vallo in tre procedimenti civili vertenti tra Adragna Nicola e Zizzo Giovanni Battista ed altri, iscritta ai nn. 19, 20 e 21 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 1967;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1966 dal pretore di Lentini nel procedimento civile vertente tra Paternò Ettore e Puglisi Sebastiano Alfio, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 1967;
4) ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal giudice conciliatore di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Di Giovanni Giuseppe e Impellizzeri Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 6 maggio 1967;
5) ordinanza emessa il 2 aprile 1967 dal pretore di Partanna nel procedimento civile vertente tra Adragna Agostino e Chiaramonte Andrea ed altri, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 30 settembre 1967;
6) ordinanze emesse il 25 settembre 1967 dal Tribunale di Siracusa in quattro procedimenti civili vertenti tra Consiglio Fortunata e Carpinteri Pasquale contro Musco Gregorio, Alfio, Cirino, ed altri, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 1968.
Visti gli atti di costituzione di Paternò Ettore, Consiglio Fortunata, Carpinteri Pasquale, Puglisi Sebastiano Alfio, Musco Gregorio, Alfio e Cirino, e gli atti di intervento del Presidente delIa Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Paolo Torrisi, per Paternò, Carpinteri e Consiglio, l'avv. Angelo Stella, per Puglisi e Musco, nonché l'avv. Camillo Ausiello Orlando ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso avanti il pretore di Noto da Bruno Corradina vedova Modica contro Rustico Salvatore ed avente ad oggetto la ripartizione del prodotti di un fondo dell'attrice, condotto a colonia parziaria dal convenuto, per l'annata agraria 1963 - 64, nonché la convalida del sequestro della percentuale di tali prodotti, si discuteva se la causa dovesse essere decisa in base alla legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, oppure ai sensi dell'art. 10 della legge statale 15 settembre 1964, n. 756.
Nell'ordinanza 27 ottobre 1966, il pretore,
disposta la riunione della causa. ad altra
analoga proposta dalla stessa attrice contro tale Mizzi Pietro, presa in
considerazione la questione sollevata dall'attrice circa la legittimità
costituzionale della legge regionale, ed in particolare del suo art. 4, con
riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 117 della
Costituzione, esaminava diffusamente la rilevanza della questione stessa per la
risoluzione della controversia e ritenutala
sussistente, osservava che non fosse manifestamente
infondata. Infatti l'intera legge dovrebbe
considerarsi incostituzionale, in primo luogo perché con essa
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del medesimo giorno.
Si é costituito innanzi alla Corte costituzionale il solo Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nell'atto di intervento del 16 dicembre 1966, richiama innanzi tutto le sentenze della Corte n. 6 del 1958 e n. 53 del 1962, con cui erano state dichiarate infondate analoghe questioni sollevate nei confronti delle leggi siciliane 22 settembre 1947, n. 11, e 26 giugno 1952, n. 16, per dedurne l'infondatezza di quelle attualmente in esame. La difesa della Regione contesta che i limiti della competenza legislativa siano stati oltrepassati, poiché nella specie ricorrerebbe il requisito della eccezionalità e della temporaneità della disciplina, la quale sarebbe stata destinata a perdere efficacia con l'intervento della legge statale di riforma del contratti agrari (identificabile, secondo l'Avvocatura, nella legge statale n. 756 del 1964). Né sussisterebbe la violazione dell'art. 39 della Costituzione, poiché l'art. 3 della legge impugnata fa espressamente salve le disposizioni derivanti da contratti individuali o collettivi più favorevoli al colono e lascia così ampio margine all'autonomia contrattuale, individuale e sindacale, la quale peraltro può espandersi soltanto nei limiti della legge statale e regionale (sentenza n. 106 del 1962). Infondata sarebbe altresì la censura attinente all'art. 3 della Costituzione, poiché la legge regionale, mentre non senza ragione equipara le categorie del mezzadri, del coloni e dei compartecipanti distingue invece le culture cerealicole dalle arboree e quelle di pianura dalle montane. In particolare, attua e non viola il principio di eguaglianza l'ultimo comma dell'art. 4 che assicura una partecipazione minima del 50 per cento per tutte le ipotesi di compartecipazione nelle culture arboree, ortive e industriali. Insussistente sarebbe infine la violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione perché, se é vero che essa garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, é anche vero che consente e, sotto certi profili, impone al legislatore di assicurare la funzione sociale della proprietà e dell'iniziativa economica privata medesima (sentenze n. 7 del 1956, nn. 35
, 36 e 103 del 1957, n. 6 del 1958, nn. 7, 8, 34 e 53 del 1962).
In una memoria depositata il 16 gennaio
Anche l'altro requisito della eccezionalità, cui la giurisprudenza della Corte subordina la competenza regionale in materia, é da ritenere sussistente, o almeno non manifestamente insussistente, ciò che é sufficiente a sottrarre la legge alla censura di incostituzionalità, mentre un sindacato più penetrante verrebbe ad incidere sull'apprezzamento discrezionale del legislatore.
Circa la dedotta violazione dell'art. 3 riafferma che la disparità di trattamento praticata alle due categorie di contraenti é giustificata dalla esigenza, costituzionalmente sanzionata, di ridurne ad equità i rapporti, proteggendo il contraente più debole.
Richiamati gli argomenti già svolti che inducono a far ritenere infondati i motivi d'incostituzionalità relativi agli artt. 39 e 41, esamina infine quello attinente alla pretesa violazione dell'art. 117, osservando che essa non sia neppure ipotizzabile, trattandosi di norma applicabile soltanto alle regioni a statuto ordinario. In ogni caso si tratterebbe di vedere se sia stato violato il limite dei rapporti privati, il che non può dirsi avvenuto.
2. - Altra questione sorgeva nel corso del giudizio, di consimile oggetto, promosso avanti il pretore di Mazara del Vallo di Adragna Nicola contro Zizzo Giovambattista, controvertendosi circa l'applicabilità al rapporto della nuova legge regionale n. 13 del 1966, ed in via subordinata l'attore sollevava la questione della sua legittimità costituzionale.
Nell'esaminare la rilevanza della dedotta eccezione il
pretore osservava che, se si fossero dovute ritenere esatte, in linea di fatto,
le deduzioni dell'attore, si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che al
colono dovesse spettare la quota del 55 per cento tanto ove si applicasse la
legislazione siciliana, quanto quella nazionale. Ciò nondimeno dichiarava di
non potersi pronunciare, in questa fase del giudizio, su quelli che sono i presupposti di fatto che consentono di accogliere o
respingere tale assunto, giacché, a suo parere, una simile decisione potrebbe
essere adottata soltanto con la sentenza definitiva. E poiché, in astratto,
l'applicazione dell'una e dell'altra legge porterebbe
a ripartire il prodotto in misura diversa, ritornava rilevante la soluzione
della questione. Nel merito osservava che la legge siciliana del 1966, emanata
quando era già sopravvenuta la legge nazionale di riforma agraria, é venuta a
perdere il carattere di transitorietà proprio delle leggi anteriori, che costituiva il requisito necessario secondo la giurisprudenza
della Corte, a giustificare una disciplina regionale dei rapporti di diritto
privato e che altresì nella legge suddetta non é contenuto alcun accenno ad
eccezionali situazioni locali, o ad esigenze dettate da pubblici interessi, e
pertanto risulta violato l'art. 14 lett. a dello statuto siciliano, in relazione
agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Che se poi il
legislatore regionale avesse inteso con detta legge adeguare alle esigenze
locali la legislazione nazionale in virtù di un'interpretazione estensiva
dell'art. 117, ultima parte, della Costituzione, si sarebbe verificata, in relazione a quest'ultimo, altra
violazione dell'art. 14 dello statuto. Infatti fanno
difetto i presupposti necessari a legittimare tale interpretazione, sia pel
fatto che l'art. 15 della legge statale non contiene alcuna delega ad adeguare
alle esigenze locali la legislazione regionale, sia perché tale legge detta
disposizioni incompatibili con quelle della legge regionale, mentre, d'altra
parte, la successiva legge del
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 1967.
Avanti
In via subordinata deduce l'infondatezza della medesima in base alla considerazione che la legislazione regionale, fissando i criteri legali di ripartizione del prodotti agricoli, si é proposto il fine, espressamente dichiarato, dell'adeguamento del criteri stessi alla ricorrente necessità di soddisfare l'interesse pubblico alla ricomposizione del turbato equilibrio del fattori essenziali all'ordine economico, indispensabile all'economia agricola di una zona meno favorita dalle altre. Pertanto essa risulta legittima anche sulla base del principi affermati dalla Corte costituzionale. Si contesta in particolare l'affermazione che la legge siciliana del 1966, pel fatto di avere adoperato l'espressione "continuano ad applicarsi" abbia inteso sostituire una disciplina definitiva ad una temporanea e transitoria, trattandosi invece, ora come in precedenza, di una regolamentazione eccezionale, giustificata dalle particolarità della situazione siciliana. Si contesta altresì che la legge statale n. 756 abbia tolto valore alla legge regionale del 1964, così da rendere necessaria una nuova normativa con efficacia retroattiva. Ciò si sarebbe potuto verificare solo nell'ipotesi che essa avesse apportato una modifica dei principi fondamentali della legislazione in materia, ciò che non é avvenuto. Persistendo la serie delle condizioni particolari che ebbero a richiedere un determinato regolamento del rapporti privati, in quanto influenti sulla situazione economica generale, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale delle campagne, deve ritenersi legittimo l'uso del potere normativo proprio della Regione, senza che si possano far valere, in contrario, scadenze temporali rigide. Fuori posto é infine ritenuto il richiamo all'ultima parte dell'art. 117 della Costituzione che non può trovare applicazione per le regioni a statuto speciale.
3. - In altre due cause promosse dallo stesso Adragna Nicola contro altri suoi coloni ed aventi
svolgimento parallelo alla precedente, il pretore di Mazara
del Vallo ha pronunciato altre due ordinanze di rimessione
identiche a quella testé esaminata. Dopo che esse sono
state regolarmente sottoposte a notificazione, comunicazione e pubblicazione
negli stessi numeri del periodici ufficiali sopra indicati,
é intervenuto nel giudizio avanti
4. - Altra questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali é sorta nel corso di una causa promossa avanti il pretore di Lentini da Paternò Ettore contro Puglisi Sebastiano Alfio.
Nella sua ordinanza del 28 novembre 1966, dopo avere ricordato il suo precedente provvedimento del 31 luglio 1964, che aveva dato luogo alla decisione della Corte costituzionale consacrata nell'ordinanza n. 20 del 1965, di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza alla luce dello jus superveniens costituito dalla legge statale n. 756 del 1964, il pretore osserva innanzi tutto che la rilevanza risulta ora dalla sopraggiunta legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, la quale ha espressamente disposto che in Sicilia debbono continuare a valere le norme contenute nella legge regionale che era stata allora impugnata. Nel merito, egli indica come motivi d'incostituzionalità delle due leggi siciliane l'incompetenza della Regione a disciplinare rapporti di diritto privato, con conseguente violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, incompetenza tanto più evidente dopo l'emanazione della seconda, che ha disposto in via non già temporanea ma definitiva. Allega inoltre la violazione dell'art. 39 della Costituzione che riconosce ai sindacati il diritto di stipulare contratti collettivi, nonché la violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, quali sono quelle relative ai contratti di mezzadria rispetto agli altri di colonia parziaria, e nel seno stesso di questi ultimi. Ed infine la violazione dell'art. 116 della Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 89 dell'8 aprile 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 25 marzo 1967. Avanti
L'avv. Paolo Torrisi, nelle deduzioni in data 7 gennaio 1967, svolge per il Paternò i motivi d'incostituzionalità della legge enunciati nell'ordinanza del pretore, segnalando la carenza di situazioni di eccezionalità e temporaneità che possano giustificare le leggi impugnate (come risulta anche dal tenore dell'ultima di esse), la sottrazione alle associazioni sindacali di ogni potere contrattuale relativo alla materia in questione, ed il trattamento ingiustificatamente paritario praticato alle diverse categorie del coloni e del mezzadri, nonché ai rapporti relativi a terreni ed a culture notevolmente diversi. Fa osservare che la legge statale (invece di stabilire, come fa la regionale, che la quota del colono non possa essere mai inferiore al 50 per cento dell'intera produzione) tiene conto della diversità delle culture e si limita a disporre solo un aumento in relazione alle quote di riparto esistenti in precedenza. Conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale delle due leggi, o in subordinata quella dell'art. 4 della legge n. 4 del 1964.
A sostegno di questi argomenti produce il "Patto Generale di Colonia Parziaria per la conduzione del fondi rustici della Provincia di Catania", ratificato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori il 5 maggio 1934 e dalla Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura il 30 aprile 1934 e pubblicato nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Catania n. 94 del 25 maggio 1934, nonché alcuni contratti di colonia intervenuti fra parti diverse.
L'avv. Angelo Stella, per il Puglisi,
afferma invece nelle deduzioni presentate il 25 marzo 1967, che le questioni
proposte sono infondate. A dimostrazione di ciò ricorda che
A sostegno di questi argomenti la difesa del Puglisi produce anch'essa il "Patto Generale" per
Si é costituito anche il Presidente della Regione siciliana, rappresentato dall'avv. Camillo Ausiello Orlando che, nelle sue deduzioni presentate il 29 marzo 1967, conclude per l'infondatezza della questione, sottolineando, con gli stessi argomenti già visti in relazione alla causa precedente, l'eccezionalità della situazione dell'agricoltura siciliana. Fa rilevare che l'art. 15 della legge n. 756 afferma il carattere generale attribuibile al criterio del favor verso il concessionario del fondo sicché deve avere applicazione anche quando trovi la sua fonte in leggi regionali. La legge n. 13 del 1966, nel dichiarare il mantenimento delle norme del 1964, ne ha voluto riaffermare il carattere eccezionale loro proprio, sicché infondate sono le censure di violazione degli artt. 116 della Costituzione e 14 dello Statuto. Dopo avere affermato che ugualmente infondate sono le altre violazioni dell'art. 39 (dato che esso non importa una riserva di potestà normativa alle associazioni sindacali) e dell'art. 3 (dato che nella specie l'assoggettamento ad un regolamento minimo inderogabile relativo a situazioni di fatto non in tutto identiche trova giustificazione nelle ragioni sociali connesse all'eccezionale situazione ambientale) chiede che siano dichiarate non fondate le questioni prospettate.
In una memoria depositata il 25 gennaio
Sul primo punto fa rilevare come non sussistano differenze notevoli fra le condizioni dell'agricoltura siciliana e quella delle altre regioni italiane, giacché le differenze sussistono, dovunque, soltanto fra le aree montagnose, quelle collinose, quelle di pianura, ecc. Afferma inoltre che uno stato di eccezionalità, quale richiesto per far sorgere la competenza regionale, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, con le sentenze n. 6 del 1958 e n. 53 del 1962, non può ammettersi quando ad essa si fa richiamo da oltre venti anni, essendovi evidente contraddizione fra tale durata e l'allegata straordinarietà della situazione. E che tale eccezionalità non sussista risulterebbe anche dalla mancanza di ogni riferimento ad essa nel corso del lavori preparatori. Ciò é confermato dalla legge del 1966 che si richiama alle finalità dell'art. 1 della legge nazionale fatte consistere nel conseguimento di equi rapporti sociali, finalità cioè uniforme in tutto il territorio dello Stato, senza che per essa possa ricorrere alcun limite temporale di validità.
Sul secondo punto fa presente come la situazione contrattuale relativa agli agrumeti presenti in Sicilia una notevole varietà, e come alla diversità delle quote dei prodotti attribuite ai coloni corrisponda una analoga diversità delle quote di spese attribuite ai proprietari: in virtù della legge impugnata, invece, mentre le quote coloniche sarebbero elevate tutte al 50 per cento, gli oneri contrattualmente assunti dai concedenti, in vista della maggiore quota ad essi spettante, rimarrebbero immutati a loro carico, con conseguente ingiustificata discriminazione a danno di questi ultimi ed in contrasto con quanto era disposto dai precedenti contratti collettivi del 1934 e 1938, che consentivano la revisione dell'assunzione totale del principali oneri di gestione convenuti contrattualmente dal concedente: mentre la legge regionale non contiene alcuna disposizione in ordine alla ripartizione delle spese. Risulta così violato il criterio interpretativo fissato da questa Corte, secondo cui a situazioni diverse non può essere imposta una medesima disciplina legislativa (sentenza n. 53 del 1958). Fa osservare come precedenti leggi in materia disponevano con criteri meglio corrispondenti alla varietà delle situazioni, mentre una garanzia minima in misura rigida del 50 per cento come quella ora disposta, era prevista solo nell'ipotesi di nudo terreno.
Nella memoria depositata in data 6 aprile 1968 dalla difesa
del Puglisi si svolgono invece gli argomenti
favorevoli all'affermazione dell'infondatezza delle questioni, ed in primo
luogo si dichiara di non rinunziare alle tesi della competenza esclusiva della
Regione siciliana nella materia dell'agricoltura, intesa come comprensiva del rapporti privati. A questo scopo viene
analiticamente esaminato che cosa debba intendersi contenuto in tale materia e
si perviene alla conclusione che i contratti agrari vi sono compresi. Si
aggiunge poi che tali rapporti sarebbero comunque
compresi nella materia "legislazione sociale", prevista nell'art. 17,
lett. f, dello Statuto, ed a conclusione della dettagliata indagine, estesa
anche all'aspetto economico della questione, si conclude che le leggi
impugnate, ove considerate emanate nell'esercizio di questa competenza,
potrebbero essere ritenute illegittime soltanto in mancanza di condizioni
particolari proprie della Sicilia che le giustificassero. Ove
Dopo avere argomentato per dimostrare che la legge statale n. 756 del 1964 non é la legge definitiva sui patti agrari, ma una "legge ponte", e che pertanto non si é ancora realizzato il termine finale, previsto per la propria efficacia dalla legge n. 4 del 1964 (come interpretativamente chiarito con la legge n. 13 del 1966), la difesa del Puglisi svolge un'ulteriore amplissima argomentazione per dimostrare come siano stati comunque applicati nella specie i principi di cui alla sentenza della Corte n. 6 del 1958.
Esclusa per questi motivi l'incostituzionalità della legge n.
4 del 1964, si afferma a questo punto che, una volta ciò stabilito,
La memoria si conclude con le argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza delle dedotte violazioni degli artt. 3 e 39 della Costituzione, in relazione alle quali vengono sviluppati i concetti già enunciati nelle deduzioni.
5. - Una simile questione di legittimità costituzionale sorgeva altresì nel corso di una controversia avanti il giudice conciliatore di Alcamo, sezione di Bagolino, tra il proprietario Giuseppe Di Giovanni ed il colono Giuseppe Impellizzeri. In questo giudizio, il 3 marzo 1967, il giudice conciliatore pronunciava una sentenza non definitiva, con la quale respingeva una eccezione di incompetenza, ed una separata ordinanza con la quale rimetteva alla Corte la questione di legittimità costituzionale delle due leggi regionali.
L'ordinanza non contiene una vera e propria motivazione circa la rilevanza della questione, mentre una pur succinta motivazione sul punto si trova nella coeva sentenza non definitiva. Circa la non manifesta infondatezza della questione, l'ordinanza denuncia la violazione del principio di eguaglianza che conseguirebbe alla mancata fissazione della durata dell'efficacia delle predette leggi; la violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione derivante dalla norma che ripartisce i prodotti in maniera diversa da quanto convenzionalmente stabilito, e la violazione degli artt. 117 della Costituzione e 14 dello Statuto siciliano, inerente al fatto che il legislatore regionale ha disciplinato rapporti di diritto privato, e per di più in modo contrastante con i principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 132 del 27 maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 21 del 6 maggio 1967. Nessuno si é
costituito, né é intervenuto nel giudizio avanti
6. - Le leggi siciliane sulla ripartizione dei prodotti agricoli venivano poi denunziate anche durante una controversia pendente tra Adragna Agostino e Chiaromonte Andrea (ed altri) avanti il pretore di Partanna ed avente ad oggetto la ripartizione del prodotti di un fonda di proprietà dell'attore e coltivato dall'attore e coltivato dai convenuti, nonché la convalida del sequestro della percentuale del frutti dell'annata agraria 1964 - 65 che era in contestazione.
Nell'ordinanza in data 2 aprile 1967 il pretore osservava innanzi tutto che la legge regionale n. 13 del 1966 é applicabile nella fattispecie; ciò che vale a conferire rilevanza alla questione.
Il pretore ne illustra la non manifesta infondatezza svolgendo l'argomento già utilizzato anche nelle ordinanze precedentemente esaminate e relativo alla carenza di quelle condizioni particolari che potrebbero consentire alla Regione siciliana di disciplinare rapporti di diritto privato. Escludendo, d'altronde, che la legge n. 13 del 1966 possa essere considerata come diretta ad attuare l'art. 15 della legge statale n.756 del 1964, il pretore solleva la questione di legittimità di tale legge per violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, in relazione all'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 282 dell'11 novembre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 43 del 30 settembre 1967. Nessuno si é
costituito avanti
7. - Infine, nel corso di quattro cause vertenti fra Consiglio Fortunata e Carpinteri Pasquale, da un lato, e Musco Gregorio, Cirino ed Alfio e Santocono Cirino, dall'altro lato, ed aventi oggetti analoghi a quelli fin qui esaminati, il Tribunale di Siracusa pronunciava il 25 settembre 1967 quattro ordinanze identiche con le quali denunciava le due leggi regionali per violazione degli artt. 14, lett. a, dello Statuto siciliano e 3,42 e 44 della Costituzione.
Nel provvedimento si mette in rilievo, con argomenti analoghi a quelli contenuti nelle ordinanze precedentemente ricordate, come la legislazione regionale possa interferire nei rapporti privati soltanto in circostanze di provvisorietà e di eccezionalità che non ricorrono nel caso delle leggi n. 4 del 1964 e n. 13 del 1966, le quali sono al tempo stesso definitive e contrastanti con la legislazione statale. Dopo avere diffusamente motivato intorno a questa principale ragione d'incostituzionalità delle due leggi regionali, il Tribunale accenna altresì alla violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione che esse realizzerebbero, quanto al primo, per il fatto di dettare una disciplina che contrasta in modo stridente con quella stabilita dalla legge nazionale e, quanto agli altri due, per il fatto di non essere informate al fine di assicurare il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio
L'avv. Paolo Torrisi, per il Carpinteri e
L'avv. Angelo Stella, per i convenuti, nelle deduzioni presentate il 22 gennaio 1968, svolge argomentazioni analoghe a quelle viste in relazione al giudizio promosso dall'ordinanza del pretore di Lentini, aggiungendo che la legge regionale del 1964 costituisce applicazione dell'art. 3 della legge statale n. 311 del 1944, ed estensione ai fondi a cultura ad agrumeto o ortiva o industriale della legge regionale n. 11 del 1947. Nega poi ogni fondamento anche al motivo addotto dal Tribunale circa la violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione. A sostegno delle proprie deduzioni produce copia fotostatica del contratto stipulato fra il Carpintero ed il dante causa del convenuti il 1 novembre 1934 e, con successiva produzione del 13 marzo 1968, sottopone altresì alla Corte alcuni contratti analoghi stipulati fra parti estranee alla causa, nonché una lettera del Ministero dell'agricoltura in data 12 dicembre 1964, indirizzata a tale Cirino Risuglia da Lentini nella quale si esprime parere favorevole alla prevalenza della legge regionale sulla statale.
Infine l'avv. Ausiello Orlando per il Presidente della Regione siciliana ha presentato anch'egli il 27 febbraio 1968, proprie deduzioni, nelle quali conclude per l'infondatezza della questione e svolge argomentazioni parzialmente identiche a quelle viste in relazione ai giudizi promossi dalle ordinanze del pretore di Mira del Valle e del pretore di Lentini. Sviluppando più ampiamente l'argomento fondato sull'esistenza di una situazione di "ricorrente" eccezionalità, la difesa della Regione osserva che l'apprezzamento circa il perdurare dell'eccezionalità della situazione ambientale involge una valutazione di esigenze economiche e sociali che inerisce all'attività politica dell'organo legislativo, non sindacabile in sede di controllo di legittimità costituzionale (sentenza n. 45 del 1966). La legge regionale n. 13 del 1966, d'altronde, non contrasterebbe con la legge statale n. 756 del 1964: anche quest'ultima infatti é formata al criterio del favor verso il concessionario del fondo (dichiarato nella relazione ministeriale e posto in rilievo nell'articolo iniziale a guisa di preambolo della legge) il quale si esplica nella norma contenuta nello stesso art. 1, che fa salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi più favorevoli al mezzadro o colono, nonché le norme ad essi più favorevoli risultanti dagli usi o dalle consuetudini. Ne consegue che tale criterio deve indurre l'interprete ad escludere una applicazione irrazionalmente restrittiva di tale norma alle sole ipotesi di situazioni di maggior favore aventi fonte negoziale o fonte normativa non scripta, e che il carattere generale della legge statale consente di interpretare l'art. 15 nel senso di far salva la speciale normativa regionale esistente, sempre che conforme ai principi fondamentali della prima, e con la sola riserva già menzionata della salvezza delle situazioni di maggior favore verso il concessionario del fondo. E poiché nella specie tali condizioni si verificano, la legge regionale n. 13 del 1966 può intendersi come diretta soltanto a chiarire la permanenza del vigore della precedente legge n. 4 del 1964 senza per nulla innovare sulla sua natura eccezionale, collegata alla persistenza della situazione ambientale che aveva dato luogo alla sua emanazione. Circa la dedotta violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione, infine afferma che non riesce a comprendersi il richiamo, giacché é proprio alla instaurazione di equi rapporti sociali tra i concedenti della terra e coloro che a diverso titolo esplicano nella terra la loro attività che sono dirette le norme in questione (diverso risultando perciò il caso in esame da quello deciso con la sentenza n. 78 del 1958 della Corte, richiamata nell'ordinanza). Conclude insistendo nella richiesta di dichiarazione di infondatezza.
In data 9 aprile
Donde la conclusione che il termine di efficacia della prima legge impugnata é scaduto e che é venuto meno, in relazione alla seconda, il requisito della temporaneità, dato che essa é di per sé priva di una corrispondente indicazione.
Anche la difesa del fratelli Musco ha in data 8 aprile 1968 presentato altra memoria nella quale si riporta agli argomenti esposti nella causa promossa avanti al pretore di Lentini ed aggiunge che la recentissima sentenza della Corte conferma che la legge n. 756 del 1964 non é quella definitiva sui contratti agrari, il che risulta altresì da alcuni discorsi di personalità politiche e da un progetto di legge che il Governo avrebbe intenzione di presentare all'inizio della prossima legislatura.
Inoltre la difesa stessa confuta le argomentazioni di parte avversa circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, citando casi di applicazione per legge di un minimo garantito a favore del mezzadri, e facendo rilevare come l'attribuzione del carico delle spese al concedente, in misura maggiore o anche totale, non sia ingiustificato.
Considerato in diritto
1. - Le undici cause, vertendo sullo stesso oggetto e congiuntamente trattate nell'udienza pubblica, vanno riunite e decise con unica sentenza.
2. - Occorre far precedere l'esame
delle censure, comuni a tutte le ordinanze, riguardanti le leggi regionali nel
loro complesso, in quanto, se esatte, assorbirebbero le altre. La prima fra esse denuncia la violazione dell'art. 14, lett. a, della
legge costituzionale n. 2 del 1948, di conversione in legge dello Statuto della
Regione siciliana, in cui la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, sarebbe
incorsa per avere disciplinato materia relativa a rapporti di diritto privato
senza che ricorressero gli estremi della temporaneità e della eccezionalità
della situazione ambientale cui essa intese provvedere, e la cui presenza, a
tenore della giurisprudenza di questa Corte condiziona lo spostamento della
competenza legislativa dallo Stato, cui spetta in via normale, alla Regione. La
censura, se riferita al momento dell'emanazione della legge, non é fondata dato che questa ha disposto in via temporanea,
come testualmente risulta dall'art. 1 che ne limita in modo preciso la durata
"fino a quando non sarà emanata una legge di riforma del contratti
agrari", cioè con previsione di un termine finale identico a quello già
impiegato nella precedente legge regionale 26 giugno 1952, n. 16, che
3. - Poiché, come si é ricordato, la legge
denunciata aveva previsto, quale evento risolutore della propria efficacia,
l'emanazione di una legge di riforma del contratti agrari, é da ritenere che il
sopravvenire della legge statale 15 settembre 1964 abbia determinato la
cessazione del suo vigore. Non vale, per giungere a diversa conclusione,
invocare la sentenza
di questa Corte n. 16 del 1968 secondo cui la citata legge n. 756, se ha posto in essere un nuovo regime dei contratti agrari, non ha
escluso, ed anzi ha implicitamente ammesso la non definitività
della disciplina della medesima apportata. Infatti la
legge siciliana conteneva una precisa manifestazione di volontà intesa a
subordinarne la vigenza al sopravvenire di "una legge di riforma", e
nessun dubbio può sorgere sul punto che la legge n.
4. - Per potere poi valutare la fondatezza delle censure in esame con riferimento alla situazione successiva al 7 ottobre 1964, data di entrata in vigore della legge n. 756, che assume rilievo per le cause nelle quali vengono in considerazione rapporti relativi ad annate agrarie successive all'autunno del 1964, si deve accertare quale normazione sia ad essa applicabile.
Con l'emanazione della menzionata legge n. 756 il legislatore nazionale, pur riservandosi una più compiuta disciplina del limiti entro cui contenere l'autonomia privata in materia di contratti agrari, ha tuttavia dato vita ad un'ampia riforma rivolta al fine di elevare le condizioni di vita del mezzadri e coloni, realizzando così più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura. L'intento di conferire la massima ampiezza alla riforma stessa, e nello stesso tempo di adeguarne le modalità alle situazioni particolari che fossero state in passato oggetto di apposita disciplina ha evidentemente ispirato la disposizione dell'art. 15, che, con formulazione ampia, ha disposto l'applicabilità ai contratti agrari delle disposizioni legislative vigenti in materia, in quanto non incompatibili con le nuove norme che venivano emanate, né interamente regolate da queste. Non sembra dubbio che fra tali disposizioni siano da includere anche quelle della legge regionale, che appunto vigeva al momento in cui l'art. 15 é sopravvenuto. Sarebbe infatti del tutto ingiustificato non comprendervi proprio quelle in essa contenute, le quali costituivano, fra tutte le altre, il gruppo più rilevante, ed in ordine alle quali si presentava più pressante l'esigenza di decidere circa la loro sorte, dipendente com'era dall'intervento della nuova disciplina statale. Appare chiaro dalla sua stessa formulazione che funzione dell'art. 15 non é stata quella di operare una recezione delle disposizioni della legge regionale n. 4 del 1964 (sicché si può prescindere da ogni indagine circa la ammissibilità nella specie di tale figura) bensì solo di consentire la loro permanenza nel tempo pur dopo la sua emanazione. La manifestazione di volontà del legislatore ordinario in questo senso in tanto può ritenersi valida, in quanto risulti contenuta nell'ambito della Costituzione, tale quindi da non determinare alcuno spostamento nell'ordine delle competenze rispettive, dello Stato e della Regione, il che si sarebbe verificato se il citato articolo avesse inteso mantenere in vita sine die e incondizionatamente le norme regionali in materia di rapporti fra privati. In realtà il prolungamento della vigenza della legge regionale n. 4 deve intendersi effettuata nel presupposto del mantenimento del caratteri che originariamente la contrassegnavano e la rendevano valida, non solo di eccezionalità, ma anche di temporaneità, nel senso cioè di condizionarne la durata in limiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 14 per la proroga del contratti in corso, e cioè "fino a nuova disposizione"; limiti ritenuti sufficientemente determinati dalla sentenza n. 16 del 1968, già ricordata.
5. - Nessun mutamento in ordine alla
situazione normativa così voluta realizzare allo scopo di mantenere in vita,
senza soluzione di continuità, le speciali disposizioni di maggior favore per i
lavoratori, ha sopportato
Non vale, a contestare l'esattezza dell'interpretazione così
data all'art.
La considerazione enunciata per ultimo induce a ritenere che
la conclusione dell'infondatezza dei motivo esaminato,
alla quale si é prima pervenuti, potrebbe essere raggiunta anche all'infuori
della applicazione dell'art. 15, prescindendo cioé
dalla sua presenza, bastando muovere dalla considerazione dell'art. 1 della
legge n. 756 ora richiamato, nella parte in cui fa salvi i rapporti derivanti
da contratti collettivi, e da norme consuetudinarie, in quanto dispongano in
modo più favorevole pel colono. Infatti, posto che alla legge é consentito,
oltre che fissare i limiti dell'autonomia collettiva mediante l'emanazione di
norme inderogabili, supplire in via temporanea ed eccezionale alla attuale carenza della contrattazione ad opera delle
contrapposte categorie dei datori di lavoro e del lavoratori, dovuta alla
mancata applicazione dell'art. 39 della Costituzione (secondo ha ritenuto
6. - Si devono ora prendere in esame le altre questioni di legittimità costituzionale, le quali, come le precedenti, attengono alla legge nel suo complesso. In ordine a quelle fra esse con cui si denuncia la violazione dell'art. 39 della Costituzione, é sufficiente, a mostrarne l'infondatezza, richiamare le considerazioni poco prima enunciate, per quanto riguarda non solo la non avvenuta attuazione dell'ordinamento sindacale, al quale, secondo l'articolo stesso, é collegata la contrattazione collettiva di diritto pubblico, efficace erga omnes, ma soprattutto la potestà, propria della legge, al fine della tutela di superiori interessi generali, affidata alla valutazione degli organi politici, di limitare l'ambito della contrattazione stessa con norme da questa non derogabili.
Infondate, altresì, devono ritenersi le censure di violazione
dell'art. 41 (formulate dai pretori di Noto e di Mazara
del Vallo, e dal conciliatore di Alcamo), e dell'art.
42 (risultanti dalle ordinanze del predetti pretore di Noto e conciliatore di
Alcamo, nonché del Tribunale di Siracusa) ed altresì dell'art. 44 (denunciate
da quest'ultimo giudice). Infatti
Ancora minore fondamento hanno poi i motivi dedotti dall'art. 116 della Costituzione, richiamato dal pretore di Lentini, riguardante il conferimento di forme speciali di autonomia ad alcune Regioni, e quindi del tutto estraneo alla presente fattispecie, e dall'art. 117 della Costituzione, che riguarda solo le Regioni a statuto ordinario e non trova applicazione nei confronti della Regione siciliana, né delle altre a statuto speciale (vedi sentenza n. 24 del 1958 e n. 11 del 1959).
Le ordinanze del pretore di Noto e del conciliatore di Alcamo denunciano la illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale anche sotto l'aspetto della violazione dell'art. 3 della Costituzione, ma in termini estremamente generici (mettendo in rilievo l'incidenza che la incertezza circa la durata della legge regionale esercita sullo svolgimento dell'iniziativa economica privata e sul godimento della proprietà, ed altresì lo squilibrio, non meglio precisato, che si verrebbe a determinare fra le due categorie, dei concedenti e del coloni): in termini tali cioé da ricondurre il motivo stesso o a quelli già esaminati, riguardanti la violazione degli artt. 41 e 42, oppure all'altro, che sarà oggetto di successivo esame, con cui si fa valere il contrasto con il principio di eguaglianza in modo specifico, con riferimento cioè a singole disposizioni regolanti i rapporti controversi.
7. - Di tal fatta é la censura che si rivolge all'art. 4,
secondo comma, della legge del 1964, ritenuto contrastante con l'art. 3 della
Costituzione dalle ordinanze del pretori di Noto e di Lentini, del conciliatore di Alcamo e del Tribunale di
Siracusa, tutte relative a controversie aventi ad oggetto ripartizione di
prodotti di fondi a culture arboree o arbustive. L'articolo predetto, innovando
agli artt. 11 legge regionale n. 4 e n. 11 del 1947;
1 legge regionale n. 44 del 1949; 1 legge regionale n. 44 del 1950; 1 e 2 legge
regionale n. 43 del 1951; 3 legge regionale n. 16 del 1952; 1 legge regionale
n. 13 del
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione di prodotti agricoli, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale siciliano convertito con legge costituzionale n. 2 del 1948, ed agli artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1968.