SENTENZA N. 6
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
1 della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con leggi
successive, promossi con le ordinanze 18 dicembre 1956 del Tribunale di Catania
emesse nei procedimenti civili vertenti tra Santonocito
Giuseppe contro Russo Velis Salvatore e tra
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
udito
l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione 2 aprile 1955, i signori
Gli attori esponevano che la ripartizione del prodotto di detto vigneto per gli anni dal 1948 al 1954 era stata effettuata in ragione del 50% tra mezzadri e concedente; mentre, a norma degli art. 1 legge regionale 22 settembre 1947, n. 11; art. 1 legge regionale lo agosto 1949, n. 44; art. 1 legge regionale 17 giugno 1950 (rectius legge 26 giugno 1950, n. 44), la quota del mezzadro avrebbe dovuto essere maggiorata del 5% da prelevarsi da quella del concedente. Pertanto gli attori chiedevano la condanna del Russo Velis al pagamento in loro favore della complessiva somma di L. 102.498, rappresentata dal valore della suddetta maggiorazione del 5% che non era stata loro corrisposta.
Con citazione nella stessa data 2 aprile 1955, il signor Santo Nocito Giuseppe, altro mezzadro dello stesso podere, citava il Russo Velis avanti lo stesso Tribunale, chiedendo per gli stessi motivi il pagamento di L. 135.102.
Costituitosi, il Russo Velis deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, ma tale eccezione, con sentenza non definitiva di pari data, veniva respinta. Prospettava poi la illegittimità costituzionale della invocata legge regionale 22 settembre 1947, n. 11, e successive conferme, sotto duplice profilo:
a) perché essa esorbita dai poteri legislativi consentiti all'Assemblea regionale, incidendo direttamente su rapporti tra privati;
b) perché contrasta nettamente sia con la legge fondamentale dello Stato (Codice civile) che prevede e disciplina la ripartizione dei prodotti nella mezzadria e nella colonia, sia con la legge eccezionale (19 ottobre 1944, n. 311) che regola la materia della ripartizione dei prodotti.
In ordine all'eccezione di incostituzionalità, il Tribunale, con due distinte ma identiche ordinanze, rilevato che gli stessi attori non si opponevano al rinvio della questione alla Corte costituzionale e ritenuto che tale questione era indubbiamente rilevante per la definizione del giudizio e non appariva manifestamente infondata, in data 18 dicembre 1956 ordinò la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decidesse la seguente precisa questione: "se la disposizione dell'art. 1 legge della Regione siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con le leggi regionali 10 agosto 1949, n. 44, 26 giugno 1950, n. 44, 12 agosto 1951, n. 43, e 26 giugno 1952, n. 16, (art. 3) fino alla entrata in vigore della legge statale di riforma dei contratti agrari, sia stata emanata oltre i limiti della potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura conferita all'Assemblea dall'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, facente parte, in base alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, delle leggi costituzionali della Repubblica e sia quindi costituzionalmente illegittima".
Venivano seguite le rituali e tempestive notifiche e pubblicazioni delle surriferite ordinanze.
Avanti alla Corte si costituiva il Russo Velis col patrocinio dell'avv. Paolo Torrisi, sostenendo la fondatezza della suindicata eccezione di incostituzionalità, concludendo però con il rimettersi al giudizio della Corte.
Con atti 27 marzo 1957, depositati lo stesso giorno nella cancelleria della Corte, interveniva nei giudizi il Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Francesco Santoro Passarelli, concludendo perché venisse respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale.
Per la discussione delle cause veniva fissata l'udienza del 27 novembre 1957.
Non venivano presentate memorie.
Nelle sue deduzioni il signor Salvatore Russo
Velis si dava carico che
Dal canto suo il patrocinio della Regione nel suo atto di intervento si riferiva esso pure alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte costituzionale, e concludeva pertanto che venissero ritenute costituzionalmente legittime le leggi siciliane impugnate e venisse quindi dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale. A sostegno adduceva il testo dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano e il rilievo che in tale lettera a non era cenno della riserva circa la disciplina dei rapporti privati, riserva che figurava invece nella lett. d dello stesso articolo, in riguardo alla materia dell'industria e commercio.
Aggiungeva poi che non si comprenderebbe
come
Infine lo stesso patrocinio osservava che in Sicilia il rapporto di mezzadria ha una particolare configurazione e che, ad ogni modo, si tratta di una disciplina essenzialmente pubblicistica diretta a promuovere lo sviluppo dell'economia agraria siciliana e al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, a tenore dell'art. 44 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. -
2. - Le cause riguardano alcune leggi della Regione siciliana, le quali regolano la ripartizione dei prodotti fra concedente e coloni in casi di colonia parziaria. Il Tribunale ha chiesto alla Corte di decidere se tali leggi siano costituzionalmente legittime; si ripropone cioè il quesito della facoltà della Regione siciliana di legiferare sui rapporti privati, specie in materia di agricoltura.
3. -
4. - A questo principio generale
Questi sono:
a) Eccezionalità di situazioni locali. La semplice temporaneità delle leggi non basta; la temporaneità può valere soltanto come indice della situazione eccezionale che abbia dato causa alle leggi, situazione la quale, appunto se e perché eccezionale, non può essere che temporanea.
b) Lo scopo delle leggi deve avere di mira il soddisfacimento di interessi pubblici.
c) Le leggi non devono, d'altra parte, essere in contrasto con i criteri informatori della legislazione statale in materia, della quale devono anzi rappresentare un adattamento alle particolari situazioni ambientali.
5. - Prima di scendere alla relativa dimostrazione concreta, é opportuno dare cenno di due rilievi prospettati durante la disputa sul tema oggetto della causa; sebbene tali rilievi siano stati presi in esame anche da precedenti sentenze di questa Corte.
Da un canto fu osservato che la potestà legislativa
attribuita alle Regioni in materia agraria riguarda
soltanto il settore tecnico, non mai la regolamentazione dei contratti, che non
ha influenza sulla produzione. La tesi non é fondata. Infatti, se anche si
ritenga, come già in precedenti sentenze
Dall'altro canto,
6. - Tornando alla specie,
Indice della natura contingente della
situazione che ha dato causa alle leggi di cui trattasi é anche la loro
temporaneità. Infatti la prima legge del 22
settembre 1947, n.
7. - Concludendo, le leggi di cui é
causa rientrano nei limiti entro i quali
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza nelle cause riunite di cui in epigrafe:
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Catania con le ordinanze del 18 dicembre 1956, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con leggi successive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1958.