SENTENZA N. 109
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott.
GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv.
GIUSEPPE CAPPI
Prof.
TOMASO PERASSI
Prof.
GASPARE AMBROSINI
Prof.
ERNESTO BATTAGLINI
Dott.
MARIO COSATTI
Prof.
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof.
ANTONINO PAPALDO
Prof.
MARIO BRACCI
Prof.
NICOLA JAEGER
Prof.
GIOVANNI CASSANDRO
Prof.
BIAGIO PETROCELLI
Dott.
ANTONIO MANCA
Prof.
ALDO SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
1)
degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale siciliana 9 settembre 1947, n. 9;
degli artt. 16, 17, secondo comma, e 18 della legge regionale siciliana 29
settembre 1948, n. 40; nonché degli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale
siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5 e 8 della legge regionale siciliana
14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto legislativo del Presidente della
Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge regionale 25 luglio
1952, n.
2)
dell'art. 3 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e dell'art. 2
della legge 14 luglio 1950, n.
3)
dell'art. 1 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n.
Vista
la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957, la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli, Francesco Santoro Passarelli
e Costantino Mortati per
Ritenuto in fatto
Con
ordinanza 3 settembre 1956
Nella
predetta ordinanza tale contrasto é ravvisato:
a)
nella circostanza che le leggi nazionali prevedono un termine più lungo di
quello stabilito dalla legge regionale (un anno e non già 90 giorni) e peraltro
con diversa decorrenza per la proposizione, sotto pena di decadenza, delle
domande dirette ad ottenere la restituzione delle quote di canone non dovute in
base alle norme sulla riduzione degli estagli;
b)
nell'essere legittimati alla riduzione ed al rimborso, per le leggi statali, a
differenza di quanto stabilito dalle leggi regionali, anche gli affittuari non
coltivatori diretti.
Detta
ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente
dell'Assemblea della Regione stessa, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956.
É intervenuto
in giudizio il Presidente della Giunta regionale siciliana,
il quale si é costituito nella cancelleria della Corte costituzionale, il 16
ottobre
La
difesa della Regione siciliana, premesso che la competenza legislativa,
spettante a norma dell'art. 14 dello Statuto alla Regione stessa, incontra
soltanto il limite delle leggi costituzionali dello Stato, deduce che, non
essendo contenuta nel citato articolo alcuna espressa riserva oltre quella
disposta in materia di industria e commercio ("salva la disciplina dei
rapporti privati"), alla stregua di un canone interpretativo generalmente
adottato, deve ritenersi che nessun limite sia stato voluto di regola dal
legislatore nelle altre materie. Ricorda al riguardo
l'interpretazione restrittiva data dall'Alta Corte siciliana (decisione
5 luglio 1947-17 agosto 1948) all'anzidetta espressa riserva, per
concludere che, in particolare in materia di agricoltura, la potestà
legislativa é attribuita alla Regione senza restrizioni. Il che sarebbe anche
confermato dal raffronto tra la disposizione di cui alla lett. a e quella
successiva di cui alla lett. e dello stesso art. 14 dello Statuto, la quale si
riferisce all'incremento della produzione agricola ed industriale.
In
linea subordinata la difesa della Regione ammette peraltro che, nel legiferare
in materia di agricoltura,
Nelle
stesse deduzioni inoltre viene rilevato che le leggi regionali in questione
presentano identità di natura con le corrispondenti leggi statali richiamate
nell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione.
Entrambe comporterebbero, per ben individuate esigenze di utilità generale,
inerenti alla struttura dell'economia agraria, rispettivamente siciliana e
nazionale, una serie di limiti di ordine pubblico, temporali e contingenti, alla autonomia privata in determinati settori
dell'agricoltura. Si riconosce che fra le disposizioni delle leggi statali e
quelle delle leggi regionali sussistono talune differenze, conseguenti peraltro
alla diversità delle situazioni e delle esigenze cui ciascuna di esse intende
provvedere. Ma su tali differenze - si precisa - non potrebbe fondarsi una
questione di legittimità costituzionale, dovendosi riconoscere natura di fonti
primarie alle leggi regionali siciliane in materia di agricoltura, come tali
indipendenti dalle leggi statali.
La
sola questione, pertanto, che ad avviso della Regione potrebbe proporsi,
sarebbe quella relativa all'appartenenza delle disposizioni legislative regionali
impugnate, per il loro contenuto, alla materia di cui all'alinea a dell'art. 14
dello Statuto. E detta appartenenza - prosegue la difesa della Regione - non
potrebbe contestarsi neppure nell'ipotesi che si restringesse la potestà
legislativa, nella ricordata materia, al fenomeno economico ed ai rapporti ad
esso immediatamente inerenti; ovvero ancora se tale potestà si limitasse
addirittura al perseguimento "degli scopi di pubblica amministrazione
prefissi all'ente".
E a
dimostrazione di siffatto assunto si pone in rilievo:
a)
Che le leggi regionali 29 settembre 1948, n. 40, negli artt. 16, 17 e 18, e 25
luglio 1952, n. 47, nell'art. 2, non fanno che dare applicazione differenziata,
nei confronti dell'affittuario coltivatore diretto, al principio enunciato
dall'art. 1635 Cod. civ., sostituendo alla discrezionalità del giudice una
predeterminazione normativa della misura della riduzione del canone in relazione alle particolari cattive condizioni delle
annate agrarie rispettivamente previste; e sempre mantenendo l'ammontare di
detta riduzione entro il limite massimo di cui alla menzionata disposizione del
codice.
b)
Che le leggi regionali 9 settembre 1947, n. 9, 8 agosto 1949, n. 47, e 14
luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto legislativo del Presidente della
Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge regionale 25 luglio
1952, n. 47 (art. 1), danno a loro volta specifica applicazione al principio di
cui all'art. 1623 Codice civile, disponendo determinate riduzioni dei canoni di
affitto in cereali, in relazione alla particolare onerosità sopravvenuta nel
rapporto negoziale per effetto di provvedimenti concernenti l'ammasso. Lo
stesso art. 1623 Cod. civ. - si aggiunge - nella sua prima parte stabilisce al riguardo una disciplina di carattere generale ed
evidentemente dispositiva, facendo salve, nel secondo comma, le diverse
disposizioni di legge o contenute in un provvedimento dell'autorità. "E
non vi ha dubbio che quanto potrebbe stabilire un
provvedimento amministrativo, a fortiori può stabilirlo una legge
regionale".
c)
Che l'art. 17, secondo comma, legge regionale 29 settembre 1948, n. 40,
stabilisce termini di decadenza analoghi, ma diversi
per la durata, rispetto a quelli previsti dalle corrispondenti leggi statali,
per la proposizione delle domande dirette ad ottenere lo sgravio parziale del
canone nelle ipotesi prevedute dalle disposizioni innanzi richiamate. Ma tali
regole procedurali non potrebbero che ribadire il carattere contingente,
temporaneo ed eccezionale delle disposizioni di diritto sostanziale cui si
riferiscono.
Sarebbe
pertanto evidente che tutte le norme in questione intendono perseguire fini di
pubblico interesse con riferimento diretto alle particolari condizioni
dell'economia agraria siciliana negli anni per i quali dispongono. E se
incidono in particolari aspetti della disciplina dei rapporti privati,
rimangono pur tutta, via norme speciali e temporanee,
che non toccano il campo della disciplina generale dei contratti, che ha la sua
sede nel Codice civile. Esse intervengono a determinare quello che é stato
chiamato il "regime amministrativo della proprietà agraria e dei rapporti
contrattuali ad essa attinenti".
La
difesa della Regione conclude perché sia dichiarata infondata la questione di
legittimità costituzionale di tutte le norme delle leggi regionali innanzi
specificate.
Con
la memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 6 maggio 1957 sono
state ulteriormente svolte le proposte deduzioni.
Con
altra ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione
(Sezioni unite civili), nel giudizio promosso da Battaglia Domenico contro Di
Cesaro Antonino, é stata sollevata analoga questione circa la legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n.
47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n.
Precisa
inoltre questa ordinanza che mentre le leggi nazionali, nei citati articoli,
hanno previsto una riduzione del 30% dello estaglio in
favore di tutti gli affittuari di fondi rustici, a titolo di premio di
coltivazione, e senza alcuna discriminazione ulteriore, i precitati articoli
delle leggi regionali siciliane, n. 47 del 1949 e n. 54 del 1950, hanno
limitato il diritto alla riduzione dello estaglio a quegli affittuari che
fossero conduttori diretti del fondo, determinando, al riguardo, la qualità di
coltivatore diretto secondo criteri diversi e notevolmente più restrittivi di
quelli stabiliti dalle leggi nazionali.
L'ordinanza
stessa, notificata alle parti e al Presidente della Giunta
regionale siciliana, comunicata al Presidente dell'Assemblea stessa, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio
1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 15 gennaio
1957.
Avanti
a questa Corte si é costituito il Di Cesaro, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Piaggio, depositando il 3 gennaio 1957 deduzioni, nelle quali si
sostiene:
a)
che lo Statuto della Regione siciliana attribuisce alla medesima la facoltà
esclusiva di legiferare nella materia in questione; nel che sono comprese le
facoltà di determinazioni particolari, rispondenti alle necessità regionali,
anche in campi e materie che incidono sui rapporti privati;
b)
che non vi sarebbe alcun conflitto tra leggi regionali ed il sistema di diritto
privato, bensì tra leggi speciali regionali e leggi speciali nazionali;
c)
che le leggi regionali, che si assumono incostituzionali, rispondono ad
esigenze e contingenze locali le quali giustificano la emanazione
delle norme in esse contenute.
Il Presidente della Giunta regionale siciliana, intervenuto in giudizio,
con atto depositato in cancelleria il 5 gennaio
Di
conseguenza, nelle materie ad essa riservate, le leggi regionali non possono
essere subordinate alle leggi ordinarie per ciò che attiene alla
regolamentazione dei rapporti privati.
Aggiunge
che in materia di agricoltura e foreste non sono le leggi statali ad escludere
le leggi regionali, ma sono queste che escludono quelle senza limitazione di
sorta; e ricorda la disposizione statutaria (art. 14, lett. d) la quale solo in
materia di industria e commercio pone una limitazione di competenza.
Afferma
infine che la disciplina dei rapporti privati dettata dalle leggi regionali,
rispetto alle quali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale,
é una disciplina fondamentalmente pubblicistica, in funzione dello sviluppo
dell'agricoltura isolana, la quale presenta condizioni particolari. "Si
tratta in sostanza di norme dirette al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali (art. 44
Costituzione) e perciò attinenti all'amministrazione pubblica del diritto
privato, che comunque non possono non essere di competenza della Regione".
Conclude
quindi perché sia dichiarata la legittimità costituzionale delle norme delle
leggi sopra citate.
La
difesa del Di Cesaro e del Presidente della Regione siciliana hanno depositato
nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente l'8 e il 9 maggio 1957,
memorie illustrative.
Con
altra ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata per la risoluzione
delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari presso
Detta
ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente
dell'Assemblea della Regione stessa, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957.
Avanti
alla Corte é intervenuto il Presidente della Giunta regionale
siciliana, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Mortati.
Anche
in questo giudizio, con deduzioni depositate il 5 gennaio 1957, la difesa della
Regione pone in evidenza che l'espresso divieto di legiferare sui rapporti
privati in materia attinente alla industria e al
commercio (art. 14, lett. d, Statuto siciliano) rimarrebbe privo di concreto
significato se non dovesse interpretarsi nel senso di consentire il pieno
esercizio dell'autonomia nelle materie diverse da quest'ultima.
Ciò
posto, sottolinea che dal primo comma dell'art. 14 risulta chiaramente che la
competenza esclusiva regionale é limitata soltanto dalle leggi costituzionali, le quali, si aggiunge, non pongono principi che precludano
alla Regione l'intervento nella sfera dei rapporti intersubiettivi privati,
tutte le volte che ciò corrisponda alla necessità di tutelare gli interessi
alla stessa affidati.
Relativamente,
poi, alla particolare disciplina della materia dell'agricoltura stabilita dal
citato art. 14, fa notare che per le lettere a, b e c dello stesso articolo,
gli interessi affidati dalla Costituzione alla Regione non riguardano soltanto
quelli attinenti all'organizzazione, anche tecnica, ed allo sviluppo agricolo e
forestale dell'isola, ma si estendono a tutti quei rapporti che, per la
particolarità con cui si presentano nella Regione, esigono una disciplina
differenziata rispetto a quella disposta, in via generale, dallo Stato.
Se
tra le esigenze prese in considerazione dalla lettera e diverse da quelle relative
all'incremento della produzione agricola e al collocamento del prodotto (lett.
a) e diverse altresì da quelle relative alla bonifica (lett. b) - non si
facessero rientrare anche quelle promananti da conflitti di interessi fra le
parti che collaborano alla produzione agricola, i quali
non trovano una soddisfacente composizione nelle norme generali dello Stato, la
lett. a predetta rimarrebbe sfornita di ogni rilevante significato.
Ancor
più specificamente si pone in rilievo che la norma del capoverso dell'art.
Conclude
quindi, perché la sollevata questione di illegittimità costituzionale della
norma di cui all'art. 1 della legge regionale n. 47 del 1949 sia dichiarata
infondata.
Il
Presidente ha disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate
ordinanze e chiamate alla stessa udienza, siano congiuntamente discusse.
Considerato in diritto
Con
le ordinanze precedentemente indicate (che si riferiscono a leggi emanate dalla
Regione siciliana) si ripropone la questione relativa alla competenza della
Regione a legiferare in materia di contratti agrari. Il problema é stato
esaminato da questa Corte, riguardo alla Sardegna, con la sentenza n. 7 del
18 giugno 1956, nella quale si rilevò che il decentramento regionale é in
funzione del soddisfacimento di interessi pubblici e si affermò il principio
che "la competenza legislativa della Regione deve limitarsi alla
disciplina della materia dell'agricoltura per quanto attiene a detti
interessi", e che perciò "le leggi regionali non possono disciplinare
rapporti nascenti dall'attività privata rivolta alla terra, quale bene
economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva; rapporti che
devono essere regolati dal Codice civile". Nella stessa sentenza si
ammette peraltro un temperamento al principio anzidetto in relazione al momento
ed alle particolari circostanze, nelle quali il legislatore regionale (nel caso
il legislatore sardo) si avvalse eccezionalmente del suo potere normativo in
materia di contratti agrari. Onde, mentre si é dichiarata illegittima la legge
regionale sarda del 24 febbraio 1950, perché derogava alle disposizioni degli
artt. 1635 e 1636 del Cod. civ., disponendo una riduzione di canoni di affitto
dei fondi rustici, in misura superiore a quella che, in base alle dette
disposizioni, può essere consentita dal magistrato, si é invece ritenuta
legittima la legge sarda del 6 marzo
Con
successive sentenze nn. 35 e 36 del 17 gennaio
1957, che riguardano
Peraltro,
in conformità delle decisioni adottate da questa Corte, si deve ritenere che
deroghe alla regola anzidetta siano eccezionalmente ammissibili, quando le
leggi regionali in materia di rapporti intersubiettivi siano determinate, nei
vari casi concreti, da circostanze contingenti tali da giustificare, in
relazione a speciali situazioni ambientali particolari alle diverse Regioni,
una disciplina temporanea degli anzidetti rapporti diversa da quella contenuta
nelle leggi dello Stato.
Posta
dunque come regola l'esclusione della competenza legislativa regionale nella
materia dei rapporti intersubiettivi privati,
Venendo
all'esame delle questioni proposte con le ordinanze in precedenza citate,
1)
stabiliscono la riduzione degli estagli per gli affitti dei fondi rustici nella
misura del 35% se dovuti da coltivatori diretti, e del 15% se dovuti da
affittuari non coltivatori diretti. Escludono peraltro il beneficio della
riduzione, quando il concedente possegga, a qualsiasi titolo, complessivamente
una determinata estensione di terreno. In taluni casi poi é esclusa la
conversione in moneta dell'estaglio in natura senza il consenso del
proprietario (leggi della Regione siciliana: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1 e
2; 29 settembre 1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949,
n. 47, art. 1, secondo comma, e artt. 2 e 6; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1 e
5; 25 luglio 1952, n. 47, art. 1). Ciò, a quanto si assume, in contrasto con le
disposizioni della legge dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140, che concedono la
conversione del canone e il premio di coltivazione a tutti gli affittuari
indiscriminatamente;
2)
sia pure ai limitati fini dell'applicazione delle citate leggi regionali,
determinano la qualità di affittuario coltivatore diretto, secondo criteri
diversi e notevolmente più restrittivi di quelli stabiliti dalle leggi
nazionali (legge regionale siciliana del 1949, n. 47, art. 3; legge n. 54 del
1950, art. 2);
3)
stabiliscono, infine, per la ripetizione delle quote di canone non dovute, a
pena di decadenza, il termine di novanta giorni (legge regionale citata n. 47
del 1949, art. 17, secondo comma), mentre le leggi dello Stato prescrivono il
termine di un anno e con decorrenza diversa (legge citata del 1948, n. 1140,
art. 17, secondo comma).
Invero
il legislatore regionale ha emanato le predette leggi in considerazione delle
particolari esigenze dell'agricoltura isolana, in relazione alle quali é
palese, da un lato, la natura temporanea e dall'altro il riferimento a concrete
situazioni peculiari all'economia agraria siciliana. Onde, se pur queste
interferiscono nella legislazione dello Stato concernente la speciale
disciplina dei rapporti di affitto di fondi rustici, tuttavia trovano
giustificazione nell'ammissibilità della deroga secondo quanto si é esposto.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, indicati in
epigrafe:
dichiara non fondate:
a)
la questione proposta con l'ordinanza 3 settembre 1956 della Corte
di cassazione sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali
siciliane: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1, 2, 3; 29 settembre 1948, n. 40,
artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47, artt. 2, 6, 9; 14
luglio 1950, n. 54, artt. 1, 2, 5, 8; del decreto del Presidente della Regione
siciliana 30 agosto 1951, n. 26; della legge 25 luglio 1952, n.
b)
la questione, proposta con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione, sulla legittimità costituzionale delle
leggi regionali siciliane 8 agosto 1949, n. 47, art. 3; 14 luglio 1950, n. 54,
art.
c)
la questione, proposta con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione
specializzata per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei
contratti agrari presso
Così
deciso in Roma, nella sede alla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 27 giugno 1957.
Gaetano
AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata
in Cancelleria il 8 luglio 1957.