SENTENZA
N. 109
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 1, 2 e
3 della legge regionale siciliana 9 settembre 1947, n. 9; degli artt. 16, 17, secondo
comma, e 18 della legge regionale siciliana 29 settembre 1948, n. 40; nonché
degli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e 1,
2, 5 e 8 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal
decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n.
26, e dalla legge regionale 25 luglio 1952, n. 47, in riferimento all'art. 14,
lett. a, dello Statuto speciale per la Regione stessa; proposto con l'ordinanza
3 settembre 1956 della Corte di cassazione nel procedimento vertente fra
Paternicò Salvatore ed altri e Lo Carmine Esterina ed altri, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956, ed
iscritta al n. 330 del Registro ordinanze 1956;
2) dell'art. 3 della
legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e dell'art. 2 della legge 14
luglio 1950, n. 54, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale
per la Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte
di cassazione nel procedimento vertente fra Battaglia Domenico e Di Cesaro
Antonino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12
gennaio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 15
gennaio 1957, ed iscritta al n. 345 del Registro ordinanze 1956;
3) dell'art. 1 della
legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, in riferimento all'art. 14,
lett. a, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, proposto con
l'ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata per la risoluzione
delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari presso la Corte
d'appello di Palermo, nel procedimento vertente fra Burgio Mariano, Tasca
Giuseppe e Tasca Calogero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44 del 16 febbraio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 11 del 27 febbraio 1957, ed iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1957.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 22 maggio 1957, la relazione del Giudice Francesco Pantaleo
Gabrieli;
uditi gli avvocati
Vezio Crisafulli, Francesco Santoro Passarelli e Costantino Mortati per la
Regione siciliana e l'Avv. Giovanni Piaggio per Di Cesaro Antonino.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza 3
settembre 1956 la Corte di cassazione (Sezione seconda civile) ha disposto la
trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio promosso da Paternicò
Salvatore ed altri contro Lo Carmine Esterina ed altri, sollevando la questione
della legittimità costituzionale di varie disposizioni legislative della
Regione siciliana. La Corte di cassazione, nella stessa ordinanza, ha rilevato
che gli artt. 1, 2 e 3 della legge 9 settembre 1947, n. 9; gli artt. 16, 17,
secondo comma, e 18 della legge 29 settembre 1948, n. 40; nonché gli artt. 2, 6
e 9 della legge 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5 e 8 della legge 14 luglio 1950,
n. 54, prorogata dal decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana
30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 47, sembrano in
contrasto con l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione siciliana, avente
valore di legge costituzionale, nonché con le norme corrispondenti delle leggi
della Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1949, n. 1140, art. 17.
Nella predetta
ordinanza tale contrasto é ravvisato:
a) nella circostanza
che le leggi nazionali prevedono un termine più lungo di quello stabilito dalla
legge regionale (un anno e non già 90 giorni) e peraltro con diversa decorrenza
per la proposizione, sotto pena di decadenza, delle domande dirette ad ottenere
la restituzione delle quote di canone non dovute in base alle norme sulla
riduzione degli estagli;
b) nell'essere
legittimati alla riduzione ed al rimborso, per le leggi statali, a differenza
di quanto stabilito dalle leggi regionali, anche gli affittuari non coltivatori
diretti.
Detta ordinanza,
ritualmente notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale
siciliana, comunicata al Presidente dell'Assemblea della Regione stessa, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15
dicembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7
dicembre 1956.
É intervenuto in
giudizio il Presidente della Giunta regionale siciliana, il quale si é
costituito nella cancelleria della Corte costituzionale, il 16 ottobre 1956, a
mezzo dell'Avv. prof. Vezio Crisafulli.
La difesa della
Regione siciliana, premesso che la competenza legislativa, spettante a norma
dell'art. 14 dello Statuto alla Regione stessa, incontra soltanto il limite
delle leggi costituzionali dello Stato, deduce che, non essendo contenuta nel
citato articolo alcuna espressa riserva oltre quella disposta in materia di industria
e commercio ("salva la disciplina dei rapporti privati"), alla
stregua di un canone interpretativo generalmente adottato, deve ritenersi che
nessun limite sia stato voluto di regola dal legislatore nelle altre materie.
Ricorda al riguardo l'interpretazione restrittiva data dall'Alta Corte
siciliana (decisione 5 luglio 1947-17 agosto 1948) all'anzidetta espressa
riserva, per concludere che, in particolare in materia di agricoltura, la
potestà legislativa é attribuita alla Regione senza restrizioni. Il che sarebbe
anche confermato dal raffronto tra la disposizione di cui alla lett. a e quella
successiva di cui alla lett. e dello stesso art. 14 dello Statuto, la quale si
riferisce all'incremento della produzione agricola ed industriale.
In linea subordinata
la difesa della Regione ammette peraltro che, nel legiferare in materia di
agricoltura, la Regione siciliana possa incidere, con norme speciali, nella
disciplina generale dei rapporti privati, soltanto se e in quanto questi siano
strettamente connessi con la tutela di interessi regionali, attinenti cioè alla
organizzazione ed allo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia.
Nelle stesse
deduzioni inoltre viene rilevato che le leggi regionali in questione presentano
identità di natura con le corrispondenti leggi statali richiamate
nell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione. Entrambe
comporterebbero, per ben individuate esigenze di utilità generale, inerenti
alla struttura dell'economia agraria, rispettivamente siciliana e nazionale,
una serie di limiti di ordine pubblico, temporali e contingenti, alla autonomia
privata in determinati settori dell'agricoltura. Si riconosce che fra le
disposizioni delle leggi statali e quelle delle leggi regionali sussistono
talune differenze, conseguenti peraltro alla diversità delle situazioni e delle
esigenze cui ciascuna di esse intende provvedere. Ma su tali differenze - si
precisa - non potrebbe fondarsi una questione di legittimità costituzionale,
dovendosi riconoscere natura di fonti primarie alle leggi regionali siciliane
in materia di agricoltura, come tali indipendenti dalle leggi statali.
La sola questione,
pertanto, che ad avviso della Regione potrebbe proporsi, sarebbe quella
relativa all'appartenenza delle disposizioni legislative regionali impugnate,
per il loro contenuto, alla materia di cui all'alinea a dell'art. 14 dello
Statuto. E detta appartenenza - prosegue la difesa della Regione - non potrebbe
contestarsi neppure nell'ipotesi che si restringesse la potestà legislativa,
nella ricordata materia, al fenomeno economico ed ai rapporti ad esso
immediatamente inerenti; ovvero ancora se tale potestà si limitasse addirittura
al perseguimento "degli scopi di pubblica amministrazione prefissi
all'ente".
E a dimostrazione di
siffatto assunto si pone in rilievo:
a) Che le leggi
regionali 29 settembre 1948, n. 40, negli artt. 16, 17 e 18, e 25 luglio 1952,
n. 47, nell'art. 2, non fanno che dare applicazione differenziata, nei
confronti dell'affittuario coltivatore diretto, al principio enunciato
dall'art. 1635 Cod. civ., sostituendo alla discrezionalità del giudice una
predeterminazione normativa della misura della riduzione del canone in
relazione alle particolari cattive condizioni delle annate agrarie
rispettivamente previste; e sempre mantenendo l'ammontare di detta riduzione
entro il limite massimo di cui alla menzionata disposizione del codice.
b) Che le leggi
regionali 9 settembre 1947, n. 9, 8 agosto 1949, n. 47, e 14 luglio 1950, n.
54, prorogata dal decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30
agosto 1951, n. 26, e dalla legge regionale 25 luglio 1952, n. 47 (art. 1),
danno a loro volta specifica applicazione al principio di cui all'art. 1623
Codice civile, disponendo determinate riduzioni dei canoni di affitto in
cereali, in relazione alla particolare onerosità sopravvenuta nel rapporto
negoziale per effetto di provvedimenti concernenti l'ammasso. Lo stesso art.
1623 Cod. civ. - si aggiunge - nella sua prima parte stabilisce al riguardo una
disciplina di carattere generale ed evidentemente dispositiva, facendo salve,
nel secondo comma, le diverse disposizioni di legge o contenute in un
provvedimento dell'autorità. "E non vi ha dubbio che quanto potrebbe
stabilire un provvedimento amministrativo, a fortiori può stabilirlo una legge
regionale".
c) Che l'art. 17,
secondo comma, legge regionale 29 settembre 1948, n. 40, stabilisce termini di
decadenza analoghi, ma diversi per la durata, rispetto a quelli previsti dalle corrispondenti
leggi statali, per la proposizione delle domande dirette ad ottenere lo sgravio
parziale del canone nelle ipotesi prevedute dalle disposizioni innanzi
richiamate. Ma tali regole procedurali non potrebbero che ribadire il carattere
contingente, temporaneo ed eccezionale delle disposizioni di diritto
sostanziale cui si riferiscono.
Sarebbe pertanto
evidente che tutte le norme in questione intendono perseguire fini di pubblico
interesse con riferimento diretto alle particolari condizioni dell'economia
agraria siciliana negli anni per i quali dispongono. E se incidono in
particolari aspetti della disciplina dei rapporti privati, rimangono pur tutta,
via norme speciali e temporanee, che non toccano il campo della disciplina
generale dei contratti, che ha la sua sede nel Codice civile. Esse intervengono
a determinare quello che é stato chiamato il "regime amministrativo della
proprietà agraria e dei rapporti contrattuali ad essa attinenti".
La difesa della
Regione conclude perché sia dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale di tutte le norme delle leggi regionali innanzi specificate.
Con la memoria
depositata nella cancelleria di questa Corte il 6 maggio 1957 sono state
ulteriormente svolte le proposte deduzioni.
Con altra ordinanza
14 dicembre 1956 della Corte di cassazione (Sezioni unite civili), nel giudizio
promosso da Battaglia Domenico contro Di Cesaro Antonino, é stata sollevata
analoga questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio
1950, n. 54, in quanto la Regione, col dettare in tali articoli disposizioni di
diritto privato sulla disciplina dei contratti di affitto di fondi rustici,
avrebbe ecceduto i limiti della potestà legislativa ad essa attribuita
dall'art. 14 dello Statuto, ed avrebbe invaso così l'ambito riservato alle
leggi dello Stato, che negli artt. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, 1
della legge 3 agosto 1949, n. 476, e 2 e 3, comma primo, della legge 15 luglio
1950, n. 505, regolano diversamente la stessa materia.
Precisa inoltre
questa ordinanza che mentre le leggi nazionali, nei citati articoli, hanno
previsto una riduzione del 30% dello estaglio in favore di tutti gli affittuari
di fondi rustici, a titolo di premio di coltivazione, e senza alcuna
discriminazione ulteriore, i precitati articoli delle leggi regionali
siciliane, n. 47 del 1949 e n. 54 del 1950, hanno limitato il diritto alla
riduzione dello estaglio a quegli affittuari che fossero conduttori diretti del
fondo, determinando, al riguardo, la qualità di coltivatore diretto secondo
criteri diversi e notevolmente più restrittivi di quelli stabiliti dalle leggi
nazionali.
L'ordinanza stessa,
notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale siciliana,
comunicata al Presidente dell'Assemblea stessa, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957, e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 15 gennaio 1957.
Avanti a questa Corte
si é costituito il Di Cesaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Piaggio, depositando il 3 gennaio 1957 deduzioni, nelle quali si sostiene:
a) che lo Statuto
della Regione siciliana attribuisce alla medesima la facoltà esclusiva di
legiferare nella materia in questione; nel che sono comprese le facoltà di
determinazioni particolari, rispondenti alle necessità regionali, anche in
campi e materie che incidono sui rapporti privati;
b) che non vi sarebbe
alcun conflitto tra leggi regionali ed il sistema di diritto privato, bensì tra
leggi speciali regionali e leggi speciali nazionali;
c) che le leggi
regionali, che si assumono incostituzionali, rispondono ad esigenze e
contingenze locali le quali giustificano la emanazione delle norme in esse
contenute.
Il Presidente della
Giunta regionale siciliana, intervenuto in giudizio, con atto depositato in
cancelleria il 5 gennaio 1957, ha ribadito la tesi che la potestà legislativa
esclusiva attribuita, per determinate materie, alla Regione nell'ambito del territorio
regionale non incontra altro limite che quello delle leggi costituzionali dello
Stato.
Di conseguenza, nelle
materie ad essa riservate, le leggi regionali non possono essere subordinate
alle leggi ordinarie per ciò che attiene alla regolamentazione dei rapporti
privati.
Aggiunge che in
materia di agricoltura e foreste non sono le leggi statali ad escludere le
leggi regionali, ma sono queste che escludono quelle senza limitazione di
sorta; e ricorda la disposizione statutaria (art. 14, lett. d) la quale solo in
materia di industria e commercio pone una limitazione di competenza.
Afferma infine che la
disciplina dei rapporti privati dettata dalle leggi regionali, rispetto alle
quali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, é una
disciplina fondamentalmente pubblicistica, in funzione dello sviluppo
dell'agricoltura isolana, la quale presenta condizioni particolari. "Si
tratta in sostanza di norme dirette al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali (art. 44
Costituzione) e perciò attinenti all'amministrazione pubblica del diritto
privato, che comunque non possono non essere di competenza della Regione".
Conclude quindi
perché sia dichiarata la legittimità costituzionale delle norme delle leggi
sopra citate.
La difesa del Di
Cesaro e del Presidente della Regione siciliana hanno depositato nella
cancelleria di questa Corte, rispettivamente l'8 e il 9 maggio 1957, memorie
illustrative.
Con altra ordinanza
31 dicembre 1956 della Sezione specializzata per la risoluzione delle
controversie relative alla proroga dei contratti agrari presso la Corte
d'appello di Palermo é stata sollevata, nel corso del giudizio promosso da
Burgio Mariano contro Tasca Giuseppe e Tasca Calogero, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della sopra ricordata
legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47. Tale articolo, si motiva,
limitando il diritto degli affittuari a convertire in danaro il canone,
convenzionalmente stabilito in natura, nei confronti dei proprietari di
estensioni di terreni superiori a 12 ettari, sarebbe in contrasto con le leggi
vincolistiche nazionali (art. 3 legge 18 agosto 1948, n. 1140), che autorizzano
tale conversione senza alcun limite. Onde sarebbe stato violato l'art. 14,
lett. a, dello Statuto della Regione siciliana il quale, pur attribuendo
potestà legislativa esclusiva all'Assemblea regionale in materia di agricoltura
e foreste, tuttavia dovrebbe interpretarsi nel senso che l'anzidetta potestà legislativa
riguarderebbe soltanto lo sviluppo agricolo e forestale dell'isola, ma non
anche i rapporti di diritto privato.
Detta ordinanza,
ritualmente notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale
siciliana, comunicata al Presidente dell'Assemblea della Regione stessa, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16
febbraio 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27
febbraio 1957.
Avanti alla Corte é
intervenuto il Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentato e
difeso dall'Avv. Costantino Mortati.
Anche in questo
giudizio, con deduzioni depositate il 5 gennaio 1957, la difesa della Regione
pone in evidenza che l'espresso divieto di legiferare sui rapporti privati in
materia attinente alla industria e al commercio (art. 14, lett. d, Statuto
siciliano) rimarrebbe privo di concreto significato se non dovesse
interpretarsi nel senso di consentire il pieno esercizio dell'autonomia nelle
materie diverse da quest'ultima.
Ciò posto, sottolinea
che dal primo comma dell'art. 14 risulta chiaramente che la competenza
esclusiva regionale é limitata soltanto dalle leggi costituzionali, le quali,
si aggiunge, non pongono principi che precludano alla Regione l'intervento
nella sfera dei rapporti intersubiettivi privati, tutte le volte che ciò
corrisponda alla necessità di tutelare gli interessi alla stessa affidati.
Relativamente, poi,
alla particolare disciplina della materia dell'agricoltura stabilita dal citato
art. 14, fa notare che per le lettere a, b e c dello stesso articolo, gli
interessi affidati dalla Costituzione alla Regione non riguardano soltanto
quelli attinenti all'organizzazione, anche tecnica, ed allo sviluppo agricolo e
forestale dell'isola, ma si estendono a tutti quei rapporti che, per la
particolarità con cui si presentano nella Regione, esigono una disciplina
differenziata rispetto a quella disposta, in via generale, dallo Stato.
Se tra le esigenze
prese in considerazione dalla lettera e diverse da quelle relative all'incremento
della produzione agricola e al collocamento del prodotto (lett. a) e diverse
altresì da quelle relative alla bonifica (lett. b) - non si facessero rientrare
anche quelle promananti da conflitti di interessi fra le parti che collaborano
alla produzione agricola, i quali non trovano una soddisfacente composizione
nelle norme generali dello Stato, la lett. a predetta rimarrebbe sfornita di
ogni rilevante significato.
Ancor più
specificamente si pone in rilievo che la norma del capoverso dell'art. 1 in
contestazione si ricollega a quella serie numerosa di misure di eccezione con
cui si é provveduto a riequilibrare la posizione delle parti nei contratti
agrari, quando ciò si é reso necessario per evitare gravi conflitti fra le
categorie portatrici di interessi contrastanti. E la legge siciliana, precisa
la difesa della Regione, mentre si informa a quella statale per quanto riguarda
il diritto dell'affittuario alla conversione in danaro dell'estaglio in natura,
in considerazione delle particolari condizioni dei proprietari dei fondi di
limitata estensione, ha tuttavia ritenuto di subordinare l'esercizio di tale
diritto, per gli affitti relativi a terreni di meno di 12 ettari, all'assenso
del proprietario. Trattasi, pertanto, di disposizione di limitata portata,
corrispondente ai fini dell'interesse pubblico della Regione che, per la
peculiarità della sua economia agraria, é stata necessitata ad apportare una
limitazione alla deroga alle norme comuni di diritto privato, che era stata
introdotta dalla legge statale.
Conclude quindi,
perché la sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma di
cui all'art. 1 della legge regionale n. 47 del 1949 sia dichiarata infondata.
Il Presidente ha
disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate ordinanze e chiamate
alla stessa udienza, siano congiuntamente discusse.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene
opportuno che le tre cause, discusse nella stessa udienza, data l'identità
delle questioni, siano riunite e decise con unica sentenza.
Con le ordinanze
precedentemente indicate (che si riferiscono a leggi emanate dalla Regione
siciliana) si ripropone la questione relativa alla competenza della Regione a
legiferare in materia di contratti agrari. Il problema é stato esaminato da
questa Corte, riguardo alla Sardegna, con la sentenza n. 7 del 18
giugno 1956, nella quale si rilevò che il decentramento regionale é in
funzione del soddisfacimento di interessi pubblici e si affermò il principio
che "la competenza legislativa della Regione deve limitarsi alla
disciplina della materia dell'agricoltura per quanto attiene a detti
interessi", e che perciò "le leggi regionali non possono disciplinare
rapporti nascenti dall'attività privata rivolta alla terra, quale bene
economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva; rapporti che
devono essere regolati dal Codice civile". Nella stessa sentenza si
ammette peraltro un temperamento al principio anzidetto in relazione al momento
ed alle particolari circostanze, nelle quali il legislatore regionale (nel caso
il legislatore sardo) si avvalse eccezionalmente del suo potere normativo in
materia di contratti agrari. Onde, mentre si é dichiarata illegittima la legge
regionale sarda del 24 febbraio 1950, perché derogava alle disposizioni degli
artt. 1635 e 1636 del Cod. civ., disponendo una riduzione di canoni di affitto
dei fondi rustici, in misura superiore a quella che, in base alle dette
disposizioni, può essere consentita dal magistrato, si é invece ritenuta
legittima la legge sarda del 6 marzo 1950, in quanto, date le particolari
circostanze dipendenti dalla siccità dell'annata agraria 1948-1949, e data
l'efficacia limitata nel tempo, riduceva del 10% i canoni liberamente fissati
in quantitativi di latte e di prodotti da esso derivati.
Con successive
sentenze nn. 35
e 36 del 17
gennaio 1957, che riguardano la Regione siciliana, si é ritenuta la
legittimità costituzionale delle leggi regionali, pure in materia di contratti
agrari, allora sottoposte all'esame della Corte. E anche rispetto a queste
leggi, si sono ravvisati carattere temporaneo, contenuto e finalità
sostanzialmente rispondenti alle stesse particolari circostanze ambientali, in
base alle quali era stata ritenuta legittima, nella sentenza n. 7, la legge
sarda del 6 marzo 1950.
La Corte osserva
quindi che, in relazione ai principi già affermati, si deve escludere, come
regola, la competenza normativa delle Regioni a legiferare nelle materie
regolate dal diritto privato e, in particolare, dal Codice civile. E ciò perché
alcune materie, per l'importanza degli interessi cui si riferiscono, sono
ritenute di ordine pubblico, considerato sul piano nazionale; altre, pur non
essendo tale carattere, per i riflessi sui rapporti economici e sociali fra
tutti i cittadini devono essere regolate secondo un ordinamento unitario ed
uniforme in tutto il territorio nazionale, e non sono perciò suscettive di
localizzazioni differenziate nelle varie Regioni. Differenziazioni che, in
definitiva, sarebbero anche in contrasto, con i precetti stabiliti nell'art. 5
della Costituzione, secondo i quali si ammettono bensì le autonomie locali e il
più ampio decentramento amministrativo, nel quadro però della unità e
indivisibilità della Repubblica. Principio questo che é pure affermato
nell'art. 1 dello Statuto siciliano.
Peraltro, in
conformità delle decisioni adottate da questa Corte, si deve ritenere che
deroghe alla regola anzidetta siano eccezionalmente ammissibili, quando le
leggi regionali in materia di rapporti intersubiettivi siano determinate, nei
vari casi concreti, da circostanze contingenti tali da giustificare, in
relazione a speciali situazioni ambientali particolari alle diverse Regioni,
una disciplina temporanea degli anzidetti rapporti diversa da quella contenuta
nelle leggi dello Stato.
Posta dunque come
regola l'esclusione della competenza legislativa regionale nella materia dei
rapporti intersubiettivi privati, la Corte non ritiene che possa essere accolta
l'interpretazione dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano, quale é
prospettata, anche in questo giudizio, dalla difesa della Regione. Se infatti
in questa parte della norma non é contenuta un'espressa esclusione della
disciplina dei rapporti privati, quale é affermata invece in riferimento alla
materia dell'industria e commercio nella lett. d dello stesso citato articolo,
ciò non può indurre a ritenere fondato l'argomento secondo cui, in difetto di
una espressa esclusione, la potestà legislativa per la materia agricola sarebbe
attribuita senza alcuna limitazione. In considerazione infatti della prevalenza
immanente, come si é sopra accennato, dell'ordinamento statale nelle materie
regolate dal diritto privato, l'interpretazione della disposizione contenuta
nella lett. a dell'art. 14, deve essere intesa nel senso che, a differenza che
per la disposizione di cui alla lett. d, la deroga é ammissibile secondo i
principi in precedenza affermati, tenuto anche conto del fatto che alla Regione
siciliana é riconosciuta, nell'art. 14, potestà normativa cosiddetta esclusiva.
Venendo all'esame
delle questioni proposte con le ordinanze in precedenza citate, la Corte
osserva che le leggi regionali in questione sono state impugnate, perché, per
le annate agrarie dal 1946 al 1952:
1) stabiliscono la
riduzione degli estagli per gli affitti dei fondi rustici nella misura del 35%
se dovuti da coltivatori diretti, e del 15% se dovuti da affittuari non
coltivatori diretti. Escludono peraltro il beneficio della riduzione, quando il
concedente possegga, a qualsiasi titolo, complessivamente una determinata
estensione di terreno. In taluni casi poi é esclusa la conversione in moneta
dell'estaglio in natura senza il consenso del proprietario (leggi della Regione
siciliana: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1 e 2; 29 settembre 1948, n. 40, artt.
16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47, art. 1, secondo comma, e
artt. 2 e 6; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1 e 5; 25 luglio 1952, n. 47, art.
1). Ciò, a quanto si assume, in contrasto con le disposizioni della legge dello
Stato 18 agosto 1948, n. 1140, che concedono la conversione del canone e il
premio di coltivazione a tutti gli affittuari indiscriminatamente;
2) sia pure ai
limitati fini dell'applicazione delle citate leggi regionali, determinano la
qualità di affittuario coltivatore diretto, secondo criteri diversi e notevolmente
più restrittivi di quelli stabiliti dalle leggi nazionali (legge regionale
siciliana del 1949, n. 47, art. 3; legge n. 54 del 1950, art. 2);
3) stabiliscono,
infine, per la ripetizione delle quote di canone non dovute, a pena di
decadenza, il termine di novanta giorni (legge regionale citata n. 47 del 1949,
art. 17, secondo comma), mentre le leggi dello Stato prescrivono il termine di
un anno e con decorrenza diversa (legge citata del 1948, n. 1140, art. 17,
secondo comma).
La Corte é d'avviso
che, in base ai principi premessi, tali disposizioni non sono da ritenere
illegittime.
Invero il legislatore
regionale ha emanato le predette leggi in considerazione delle particolari
esigenze dell'agricoltura isolana, in relazione alle quali é palese, da un
lato, la natura temporanea e dall'altro il riferimento a concrete situazioni
peculiari all'economia agraria siciliana. Onde, se pur queste interferiscono
nella legislazione dello Stato concernente la speciale disciplina dei rapporti
di affitto di fondi rustici, tuttavia trovano giustificazione
nell'ammissibilità della deroga secondo quanto si é esposto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei giudizi riuniti, indicati in epigrafe:
dichiara non fondate:
a) la questione
proposta con l'ordinanza 3 settembre 1956 della Corte di cassazione sulla
legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane: 9 settembre 1947,
n. 9, artt. 1, 2, 3; 29 settembre 1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e
18; 8 agosto 1949, n. 47, artt. 2, 6, 9; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1, 2, 5,
8; del decreto del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26;
della legge 25 luglio 1952, n. 47, in riferimento alla norma dell'art. 14,
lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana;
b) la questione,
proposta con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione, sulla
legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 8 agosto 1949, n.
47, art. 3; 14 luglio 1950, n. 54, art. 2, in riferimento alla norma dell'art.
14, lett. a, dello Statuto siciliano;
c) la questione,
proposta con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata per la
risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari
presso la Corte d'appello di Palermo, sulla legittimità costituzionale delle
leggi regionali siciliane 8 agosto 1949, n. 47, art. 1, secondo comma, in
riferimento alla norma dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella
sede alla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in
Cancelleria il 8 luglio 1957.