SENTENZA N.
106
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme
transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai
lavoratori, e della successiva legge di proroga 1 ottobre 1960, n. 1027,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1961 dal
Pretore di Pisciotta nel procedimento penale a carico di Mautone Giovanni,
iscritta al n. 217 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1961 dal
Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Bruzzo Lorenzo e Bock
Cesare, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal
Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Cappelli Rita e la
Ditta Caiafa Alfredo, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio
1962;
4) ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal
Pretore di Troina nel procedimento penale a carico di Catalani Franco, iscritta
al n. 55 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;
5) ordinanza emessa il 1 febbraio 1962 dal
Pretore di Cervaro nel procedimento penale a carico di Monteforte Salvatore
iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bruzzo
Lorenzo, Bock Cesare e Cappelli Rita, nonché di Massari Mario, Greghi Fedoro e
Dallamagnana Renzo, parti civili nel procedimento penale a carico di Bruzzo
Lorenzo e Bock Cesare;
udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre
1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Gian Maria Zignoni e
Antonio Sorrentino, per Bruzzo Lorenzo, l'avv. Massimo Severo Giannini, per
Massari Mario e Cappelli Rita, l'avv. Vincenzo Mazzei, per Greghi Fedoro,
l'avv. Francesco Santoro Passatelli, per Dellamagnana Renzo, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale
davanti al Pretore di Ferrara la difesa degli imputati sollevò la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, recante "norme transitorie per garantire minimi di
trattamento economico e normativo ai lavoratori", asserendo che fossero in
contrasto con le norme contenute negli att. 76, 39 e 3 della Costituzione. Il
Pretore ritenne la questione rilevante e non manifestamente infondata e in
conseguenza, con l'ordinanza 12 luglio 1961, sospese il giudizio e rinviò gli
atti a questa Corte. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1962, n. 18.
2. - Degli articoli impugnati, l'art. 1
delega il Governo a emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di
assicurare minimi "inderogabili di trattamento economico e normativo"
nei confronti di tutti gli appartenenti a una medesima categoria, con l'obbligo
di "uniformarsi", nell'esercizio della delega, a "tutte le
clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi ... stipulati
dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della
... legge". L'art. 2 specifica che le norme da emanare devono riguardare
tutte le categorie per le quali risultano stipulati accordi economici e
contratti collettivi "per la disciplina dei rapporti di lavoro, dei
rapporti di associazione agraria, di affitto a coltivatori diretti e dei
rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni d'opera
continuativa e coordinata". L'art. 3 precisa che gli accordi e i contratti
ai quali il Governo deve uniformarsi, sono quelli "preventivamente
depositati a cura di una delle associazioni stipulanti presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticità". L'art. 5
dispone che le norme delegate non possono essere in contrasto con norme
imperative di legge. L'art. 8, infine, prevede a carico del datore di lavoro
che non adempia gli obblighi derivanti dalle norme delegate, un'ammenda da lire
5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore al quale si riferisce la violazione.
3. - I motivi per i quali le norme ora
ricordate sarebbero in contrasto con la Costituzione, sono i seguenti:
1) gli artt. 1, 2 e 3 non conterrebbero i
principi e i criteri direttivi richiesti dall'art. 76 per una legittima
delegazione di potestà legislativa;
2) gli artt. 1 e 5 priverebbero il Governo,
nell'esercizio della delegazione, di ogni potere discrezionale;
3) la legge conferirebbe efficacia
legislativa a contratti col lettivi stipulati da sindacati privi dello status
richiesto dall'art. 39 della Costituzione e, in conseguenza, violerebbe la
libertà sindacale, dato che sottrarrebbe ai sindacati, o a taluni sindacati, il
potere di stipulare contratti collettivi aventi efficacia per i rispettivi
aderenti e, insieme, priverebbe questo o quel sindacato di concorrere alla
stipulazione di contratti collettivi, nell'ipotesi che il Governo si uniformi,
nell'esercizio del potere di delega, agli accordi stipulati soltanto da una o
da alcune associazioni sindacali;
4) l'art. 8, prevedendo, in caso di
inadempienza, sanzioni penali soltanto per una delle parti contraenti,
violerebbe il principio dell'eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
4. - Nel presente giudizio si é costituito
l'ing. Lorenzo Bruzzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea d'Andrea,
Gian Maria Zignoni e Francesco Porreca. Le deduzioni sono state depositate il
31 luglio 1961.
Secondo la difesa dell'ing. Bruzzo, la
legge impugnata violerebbe, in primo luogo, l'art. 39, quarto comma, della
Costituzione, giusta il quale soltanto i contratti collettivi stipulati dai
sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, possono conseguire efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alla categoria alla quale il contratto si riferisce. Codesta illegittimità non
potrebbe essere superata con l'affermazione che la fonte regolatrice dei
rapporti di lavoro sia la legge delegata, non già il contratto collettivo,
giacché nella sostanza la volontà che determina il regolamento di quei rapporti
é quella dei singoli sindacati non registrati. Il che é confermato dalle norme
della legge le quali:
a) impongono al Governo di uniformarsi a
tutte le clausole dei contratti collettivi (art. 1);
b) rendono l'emanazione delle norme non già
una mera facoltà, ma un obbligo del Governo, che diventa attuale in conseguenza
del semplice deposito del contratto collettivo da parte di uno dei sindacati
stipulanti, violandosi così anche l'art. 71 della Costituzione che regola il
potere di iniziativa delle leggi (artt. 2 e 3);
c) stabiliscono che le norme della legge
delegata non potranno essere in contrasto con norme imperative di legge (art.
5), conferendo così alla clausola contrattuale una posizione prevalente e
assorbente rispetto alla norma.
- Né l'illegittimità costituzionale
potrebbe essere sanata facendo richiamo all'art. 36 della Costituzione, giusta
il quale "il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla
quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", perché questa norma
si riferirebbe esclusivamente alla retribuzione, laddove la legge ha reso
possibile l'estensione obbligatoria erga omnes di tutte le clausole dei
contratti collettivi, senza dire che la norma dell'art. 36 sarebbe una norma
programmatica che il legislatore deve di volta in volta attuare con un atto
legislativo vero e proprio, valutando autonomamente le ragioni che ne
giustificano l'emanazione ed assumendone la diretta responsabilità politica.
L'art. 36, prosegue la difesa, non può
autorizzare un' elusione dell'art. 39, che é l'articolo il quale regola,
"direttamente ed esplicitamente", la materia dei contratti collettivi
di lavoro, i modi della loro stipulazione e la loro efficacia.
5. - In secondo luogo, la legge in esame
violerebbe il principio della libertà sindacale (art. 39, primo comma, della
Costituzione) che comporta necessariamente "il potere contrattuale"
dei sindacati: il potere, cioè, di stipulare contratti collettivi a nome e per
conto degli associati. La legge, infatti, rendendo possibile che un contratto
collettivo stipulato da un singolo sindacato acquisti efficacia erga omnes,
toglie a tutti gli altri contratti collettivi ogni efficacia, anche quella,
cioè, nei confronti degli associati al sindacato stipulante.
6. - In terzo luogo, la legge violerebbe il
terzo comma dell'art. 39 anche in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Infatti, il congegno costituzionale assicura a tutti i sindacati di
partecipare, in proporzione al numero dei propri iscritti, alla contrattazione
collettiva, ponendoli tutti in posizione di eguaglianza. É evidente che il
principio di eguaglianza viene violato quando si conferisca efficacia erga
omnes a un contratto collettivo non formato col concorso di tutti i
sindacati.
7. - In quarto luogo la legge violerebbe
l'art. 76 della Costituzione perché non determinerebbe i principi e i criteri
direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, non potendosi
ravvisare tale determinazione come implicita nel rinvio ai contratti
collettivi. La norma costituzionale, a detta della difesa, imporrebbe che
codesta determinazione sia contestuale alla delega e che la legge di delega ne
sia la fonte immediata e diretta. Di più, l'indeterminatezza della delega, e di
conseguenza la violazione dell'art. 76 della Costituzione, risulterebbe anche
dal fatto che non é dato alcun criterio per stabilire a quale contratto
collettivo, nell'ipotesi di più contratti collettivi stipulati per la medesima
categoria, debba darsi la preferenza: nemmeno quello di un minimo di
rappresentatività, in contrasto con lo spirito dell'art. 39 e con gli artt. 2 e
3 della Costituzione. Aggiunge la difesa che il fatto che sia stato affidato ai
sindacati l'impulso per "porre in essere il potere-dovere del Governo di
rendere obbligatori erga omnes i contratti collettivi" violerebbe
l'art. 71 della Costituzione e che il fatto che l'efficacia delle norme
delegate rimane subordinata alla validità delle clausole del contratto
collettivo ai sensi dell'art. 5 della legge, sarebbe incompatibile con la
natura della legge e col principio dell'art. 77 della Costituzione, dal quale
risulta che i decreti emanati in forza di delega hanno valore di legge
ordinaria.
8. - In quinto e ultimo luogo, l'art. 8
della legge, comminando sanzioni penali soltanto per l'inadempienza ai patti da
parte del datore di lavoro e non già del lavoratore, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione. Non nega la difesa che il legislatore possa valutare
diversamente, ai fini della gravità della pena da erogare, il fatto commesso
dal datore di lavoro; nega, invece, che il legislatore possa assumere un
diverso atteggiamento di fronte a fatti qualitativamente eguali e aggiunge che
l'art. 8 sfuggirebbe alla censura di incostituzionalità soltanto se venisse
interpretato nel senso che esso contempli unicamente gli obblighi specifici del
datore di lavoro, come l'osservanza del minimo di retribuzione, non già gli
altri che sono suoi come del lavoratore, quale, ad esempio, l'osservanza del
preavviso nel caso di recesso unilaterale.
9. - Si é costituito in giudizio anche
l'altro imputato, l'ing. Cesare Bock, rappresentato e difeso dagli avvocati
Riccardo Artelli e Francesco Porreca, depositando l'11 luglio 1961 deduzioni
identiche a quelle ora riferite dell'ing. Bruzzo.
10 - Si é costituito anche il sig. Mario
Massari, parte civile nel giudizio a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato
Massimo Severo Giannini, mediante deposito delle deduzioni il 23 luglio 1961.
La difesa del sig. Massari eccepisce
preliminarmente che le norme rilevanti nel giudizio a quo sarebbero non già
quelle contenute nell'articolo citato della legge di delegazione, ma quelle
contenute nell'art. 1 della legge delegata 28 agosto 1960, n. 1360, che
conferisce efficacia normativa al contratto collettivo 16 settembre 1958 per
gli addetti all'industria saccarifera, e negli artt. 10 e 11 di questo stesso
contratto collettivo, norme rispetto alle quali l'ordinanza di rimessione non
solleverebbe alcuna questione di costituzionalità. Si verrebbe così a creare
una situazione, dice la difesa, "alquanto confusa per l'incompletezza
della fattispecie normativa ... portata al giudizio della Corte", stante
il principio secondo il quale i limiti della cognizione della Corte
costituzionale, nel giudizio incidentale di costituzionalità, sono segnati
dall'ordinanza di rimessione. La difesa su questo punto, peraltro, conclude
rimettendosi "a quanto vorrà la Corte ritenere".
11. - Nel merito, la difesa del Massari
sostiene che l'ordinanza sottoporrebbe alla Corte questioni già sollevate in
relazione al disegno di legge, ma non più significative oggi che la legge é
stata approvata in forma sostanzialmente diversa da quella del disegno.
Così non sarebbero fondate le censure mosse
alla legge ex art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delegata
conferisce la delega per un periodo di tempo limitato su un oggetto definito
(il minimo di trattamento economico e normativo per tutti i lavoratori) e con
principi e criteri direttivi (obbligo del Governo di uniformarsi a tutte le
clausole contenute nei contratti, di riferirsi anche ai contratti e accordi
intercategoriali, di assumere contratti stipulati prima dell'entrata in vigore
della legge, di esercitare la delega per tutte le categorie per le quali
risultino stipulati accordi e contratti collettivi che abbiano un certo
oggetto, di ispirarsi nella scelta al fine di assicurare i minimi inderogabili
di trattamento economico e normativo). Né sarebbe esatto che la violazione
dell'art. 76 si avrebbe per il fatto che al legislatore delegato sia negato
l'esercizio di qualsiasi discrezionalità. Un giudizio di opportunità, che si
concreta in un potere di scelta tra più soluzioni possibili, si avrebbe almeno
in due ipotesi: a) quando esista per una stessa categoria di lavoratori una
pluralità di contratti col lettivi e di accordi economici; b) quando si debba
espungere da un contratto collettivo o da un accordo economico una clausola che
si ritenga in contrasto con norme imperative di legge (art. 5).
12. - Non avrebbero nemmeno fondamento le
censure mosse alla legge ex art. 39 della Costituzione. Sostiene, infatti, la
difesa del Massari che quelle censure riposano tutte sull'errato concetto che
la legge impugnata sia la legge sindacale prevista dall'art. 39 della
Costituzione. La legge in esame, viceversa, vuole assicurare soltanto un minimo
inderogabile di trattamento economico e normativo ai lavoratori delle varie
categorie. I contratti collettivi e gli accordi economici avrebbero, pertanto,
nel sistema della legge, un valore meramente strumentale. L'articolo della
Costituzione nel quale si iscrive la legge non é l'art. 39, bensì l'art. 36.
13. - Infine, non sarebbe fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge; con la norma
contenuta in questo articolo il legislatore ha voluto tutelare la parte del
rapporto che si trova in posizione di particolare debolezza e proprio in
omaggio a un principio di giustizia distributiva.
14. - Si é costituito, altresì, mediante
deposito delle deduzioni il 23 agosto 1961, il sig. Fedoro Greghi,
rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cavallari e Filippo Baraldi.
La difesa del Greghi sostiene che la legge
non viola le norme che regolano la delegazione legislativa, né sotto il profilo
dei criteri e dei principi direttivi, né sotto l'altro della discrezionalità
del legislatore delegato. Sostiene, inoltre, l'infondatezza delle censure mosse
alla legge sulla base dell'art. 39 della Costituzione:
1) perché la legge non ha voluto attuare
questo art. 39, ma stabilire transitoriamente trattamenti normativi ed
economici in favore dei lavoratori e in applicazione dell'art. 36;
2) perché i sindacati non sono stati
privati del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale,
perché essi di tale potere sono privi fino a quando la norma dell'art. 39 della
Costituzione non sarà stata attuata;
3) perché nessuna disparità di trattamento
é stata fatta ai sindacati, in quanto il Governo si é impegnato, ed ha
mantenuto l'impegno, di non esercitare la delega in casi di pluralità di
contratti.
Non può dirsi, infine, violato il principio
di eguaglianza in relazione all'art. 8 della legge, essendo ovvio che una legge
la quale mira a tutelare i lavoratori, non avrebbe potuto introdurre
"ipotesi di punibilità penale a carico della parte protetta".
15. - Argomentazioni identiche o analoghe
esibisce il sig. Renzo Dallamagnana, rappresentato e difeso dall'avvocato
Aurelio Becca, che ha depositato le sue deduzioni il 23 agosto 1961.
16. - Nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. L'atto di intervento é stato depositato il 2 ottobre
1961.
L'Avvocatura sostiene che le censure mosse
alla legge ex art. 76 della Costituzione sono infondate perché il legislatore
delegato deve osservare quanto meno due criteri direttivi: dettare norme
uniformi alle clausole dei contratti collettivi; escludere dalla ricezione le
clausole che porrebbero le norme di legge delegata in contrasto con
disposizioni di legge imperative.
In secondo luogo, il legislatore delegato
non sarebbe privo di un certo potere discrezionale, in quanto anche la relatio
a un testo preformato consente, quanto meno, di non esercitare la delega e di
risolvere le incertezze che possano sorgere nella sua attuazione, senza dire
che sarebbe pacifica la possibilità di una delegazione con riferimento a un
testo già precostituito ed altrettanto pacifico che il legislatore delegato,
nell'esercizio del suo potere, non incontri altri limiti se non quelli del
legislatore ordinario.
Quanto ai rilievi formulati contro la legge
in relazione all'art. 39 della Costituzione, l'Avvocatura sostiene, in primo
luogo, che le leggi delegate non conferirebbero efficacia alle clausole di un
contratto collettivo, ma detterebbero un trattamento minimo salariale e
normativo utilizzando queste clausole sciolte così dal nesso che allevano col
potere autonomo del sindacato; in secondo luogo, che non esisterebbe l'ipotesi
di una scelta del contratto collettivo da recepire, né il divieto di stipulare
nuovi contratti, che incontrerebbero l'unico limite nel rispetto del
trattamento minimo assicurato ai lavoratori dalla legge.
Aggiunge l'Avvocatura che, anche se si
potesse ritenere stabilita dall'art. 39 della Costituzione una riserva
normativa in favore dei sindacati, questa potrebbe divenire operante soltanto
quando saranno costituiti i soggetti dell'autonomia collettiva sindacale con
efficacia generale. Il che significa che codesta autonomia non potrà essere
esercitata fino a quando non esisteranno sindacati registrati.
Infine, l'art. 3 della Costituzione non
sarebbe stato violato dall'art. 8 della legge, perché sarebbe ovvio che la
legge, la quale stabilisce un minimo di trattamento in favore dei lavoratori,
può essere violata soltanto da chi si sottragga all'obbligo di corrisponderlo.
17. - Hanno depositato deduzioni in
cancelleria il 12 settembre 1961 la Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (C.I.S.L.) e la Federazione Italiana dei Liberi Lavoratori dello
Zucchero e dell'Alcool (F.I.L.L.Z.A.), rappresentate e difese dagli avvocati
Francesco Santoro Passarelli e Benedetto Bussi.
La difesa delle associazioni sindacali ora
nominate sostiene che non potrebbe essere negata l'ammissibilità
dell'intervento dei sindacati nel giudizio intorno a una legge che ha "a
suo presupposto e a matrice necessaria" un contratto collettivo, cioè uno
strumento "posto in essere dai sindacati per la realizzazione
dell'interesse collettivo professionale". Vero é che la legge in esame
tutela un interesse pubblico, quello di assicurare un trattamento minimo a
tutti i lavoratori appartenenti alle diverse categorie professionali, ma é vero
anche che tale minimo la legge desume dai contratti collettivi esistenti:
sicché dovrebbe essere consentito ai sindacati, segnatamente a quelli che
stipularono i contratti collettivi, di far valere nel giudizio di
costituzionalità la propria valutazione delle conseguenze che derivano dalla
legge all'interesse collettivo di settori rappresentati non dallo Stato, ma dai
sindacati. Le stesse ragioni, insomma, che spiegano come la valutazione
dell'interesse pubblico nel giudizio é affidata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, giustificano che quella dell'interesse collettivo implicato nello
speciale procedimento previsto dalla legge di delega sia affidata
all'organizzazione sindacale libera.
18. - La difesa dell'ing. Bruzzo ha depositato
una memoria il 18 di questo mese, nella quale, in primo luogo, si oppone alla
domanda di intervento delle sopra ricordate associazioni sindacali.
L'intervento del Presidente del Consiglio, al quale é stato fatto riferimento
per giustificare codesta domanda, é previsto dalla legge e ha carattere
obiettivo e autonomo rispetto all'interesse direttamente coinvolto nella causa.
Nessun parallelo perciò si può stabilire, a detta della difesa, con
l'intervento di associazioni o categorie sotto specie del loro particolare
collegamento con l'interesse tutelato dalla legge.
19. - In secondo luogo, la difesa dell'ing.
Bruzzo respinge l'eccezione di inammissibilità della questione di
costituzionalità della legge di delegazione, essendo evidente che un'eventuale
dichiarazione di illegittimità di questa si ripercuoterebbe, per un rapporto di
mera consequenzialità, sulla legge delegata.
20. - Nel merito, la difesa sostiene che ho
stesso iter di formazione della legge mostrerebbe come l'originaria
incostituzionalità del disegno di legge sia stata superata soltanto
formalisticamente; insiste sulla mancanza di principi e criteri direttivi e
sulla inconcepibilità di una delega che non lasci alcun margine alla libera
determinazione del legislatore delegato; respinge l'accusa di contraddittorietà
di queste due censure, sottolineando che esse, in definitiva, costituiscono
aspetti di un medesimo vizio sostanziale, la mancanza di criteri direttivi
essendo conseguenza necessaria della funzione affidata al legislatore delegato,
che é quella, in sostanza, di procedere alla registrazione dei contratti
collettivi e degli accordi economici. Al Governo non sarebbe stata delegata la
funzione legislativa né in senso formale né in senso materiale, stante che
verrebbe riconosciuta ai contratti collettivi efficacia nei confronti di tutti
gli appartenenti alla categoria, non già forza vincolante di legge.
Ribadisce, poi, la tesi
dell'incostituzionalità ex art. 39, respingendo l'altra, che dichiara
formalistica, che la legge avrebbe come fine di garantire un trattamento minimo
economico e normativo e che l'estensione erga omnes dell'efficacia dei
contratti collettivi sarebbe soltanto un mezzo per raggiungere codesti fini.
Nega che le censure mosse alla legge possano essere ricondotte sotto la figura
dell'eccesso di potere legislativo, stante che, viceversa, esse
configurerebbero una precisa violazione di precetti costituzionali; ritiene,
comunque, che, anche se si trattasse di eccesso di potere, le censure
dovrebbero essere accolte e l'incostituzionalità dichiarata, conformemente alla
giurisprudenza di questa Corte.
- 21. - La difesa del sig. Fedoro Greghi ha
depositato il 18 ottobre una memoria nella quale sono ribadite e svolte le tesi
già prospettate nelle deduzioni. La difesa insiste sul fatto che la legge
conterrebbe principi e criteri direttivi nella norma che impone al legislatore
delegato di uniformarsi alle clausole dei contratti ad eccezione di quelle che
contrastano con norme imperative di legge; che un margine di attività non vincolante
sarebbe assicurato al Governo che deve procedere a una serie di giudizi
accertativi e valutativi relativamente all'autenticità e alla regolarità
formale delle contrattazioni collettive e relativamente all'esistenza o meno
del contrasto tra le singole clausole e le norme di legge imperative; e che
deve procedere a una scelta nell'ipotesi dell'esistenza di più contratti
collettivi per una medesima categoria.
L'infondatezza, poi, delle censure mosse
alla legge ex art. 39 risulterebbe, in primo luogo, dal carattere stesso di
legge transitoria che é della legge impugnata, e dal fatto che essa non
attribuisce efficacia erga omnes ai contratti collettivi, ma utilizza i
risultati della contrattazione collettiva passata per raggiungere i fini
assegnati dal legislatore delegante e ciò senza violare la libertà sindacale,
perché i sindacati non possono essere stati privati di un diritto - quello di
concorrere alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia obbligatoria
generale - che ad essi non compete nell'attuale loro posizione giuridica.
22. - In una memoria depositata il 18
ottobre l'Avvocatura dello Stato, chiariti i fini della legge e sottolineati i
benefici che essa avrebbe assicurato, respinge ancora una volta la tesi della
violazione o della elusione dell'art. 39 della Costituzione. La legge, a suo
avviso, avrebbe assicurato "un trattamento minimo cristallizzato" a
favore di tutti i lavoratori e avrebbe a oggetto l'interesse generale dello
Stato a che esistano queste garanzie minime inderogabili; laddove i contratti
collettivi avrebbero lo scopo di determinare un trattamento contrattuale
temporaneo e a oggetto "la volontà dei sindacati di disciplinare
l'interesse collettivo di categoria". Ripete che la legge non conferisce
efficacia ai contratti collettivi, ma ne utilizza le clausole ai suoi fini, né
viola la libertà sindacale che potrà essere esercitata col solo rispetto dei
minimi garantiti dalla legge. Ribadisce la tesi dell'esistenza di principi e
criteri direttivi, nonché di un potere discrezionale del Governo nell'esercizio
della delega, e riconferma l'altra della legittimità della norma contenuta
nell'art. 8 della legge impugnata.
23. - Con l'ordinanza 24 novembre 1961, il
Pretore di Pisciotta, ritenuta non manifestamente infondata la questione,
sollevata dalla difesa dell'imputato sig. Giovanni Mautone, sulla legittimità
costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, ha sospeso il giudizio
e inviato gli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata ritualmente notificata e
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 20 gennaio 1962.
La parte privata non si é costituita.
É intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'atto di intervento é stato depositato il 23 dicembre 1961.
L'Avvocatura respinge le censure,
articolate in dieci punti, che la difesa del Mautone enunciò nel sollevare la
questione di legittimità costituzionale della legge davanti al Pretore e che
danno luogo a questioni di costituzionalità analoghe a quelle prospettate nel
giudizio promosso dal Pretore di Ferrara: mancanza, cioè, di principi
direttivi; in più del termine di tempo per l'esercizio della delega;
introduzione, con l'art. 5, di una fonte normativa sui generis, una delegazione
legislativa, cioè, fornita di minore efficacia dell'ordinaria in quanto non
conferisce il potere di modificare norme di legge imperative preesistenti;
violazione contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro, stabilita
dall'art. 39 della Costituzione; violazione, con l'art. 8, dell'art. 3 della
Costituzione per il quale tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge.
24. - Il Pretore di Salerno ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata nel corso di un procedimento civile vertente tra la
signora Rita Cappelli e l'impresa Alfredo Caiafa, della legge 14 luglio 1959,
n. 741, e della successiva legge di proroga lo ottobre 1960, n. 1027.
L'ordinanza, emessa il 14 dicembre 1961, é stata ritualmente notificata e
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 24 febbraio 1962.
Secondo l'ordinanza i vizi di
costituzionalità della legge deriverebbero:
1) dal fatto che l'art. 39 potrebbe essere
interpretato nel senso che "la facoltà normativa" in materia di
regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro sarebbe sottratta al
legislatore e riservata esclusivamente ai sindacati con la conseguenza che la
legge di delegazione mirerebbe ad eludere "il procedimento costituzionalmente
delineato per il conferimento dell'obbligatorietà per tutti dei contratti
collettivi";
2) dalla mancanza di un oggetto definito e
di principi e criteri direttivi, come sarebbe confermato dalla vastità della
materia che può essere recepita nei decreti delegati; dalla indeterminatezza
della formula "assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo"; dall'impossibilità che i principi e i criteri possano
ritenersi fissati implicitamente col richiamo alle norme dei contratti collettivi,
non fosse altro per la circostanza che codesti contratti possono essere stati
stipulati anche nel periodo che corre tra l'applicazione della legge e la sua
entrata in vigore;
3) dal fatto infine, che l'emanazione della
legge delegata sarebbe subordinata all'arbitrio delle associazioni stipulanti
che possono non depositare il contratto collettivo.
25. - Nel giudizio si é costituita la
signora Rita Cappelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Becca,
Massimo Severo Giannini e Antonio Siniscalco. Le deduzioni sono state
depositate il 14 marzo 1962.
Gli argomenti addotti per sostenere la tesi
della non fondatezza della sollevata questione di costituzionalità non sono
diversi da quelli fatti valere nel giudizio promosso con l'ordinanza del
Pretore di Ferrara e già riferiti. É, tuttavia, opportuno aggiungere che,
secondo la difesa, il fatto che la delega non possa essere esercitata senza il
previo deposito del contratto collettivo, non costituisce, contrariamente a
quanto si sostiene ex avverso, violazione degli artt. 70 e 71 della
Costituzione, in quanto codesto deposito rappresenterebbe "un presupposto
all'esercizio della delega voluto e prescritto dal legislatore quale onere a
cui é subordinata l'emanazione del decreto delegato relativo".
26. - É intervenuto, altresì, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha depositato l'atto di intervento il 19 gennaio 1962, nel
quale vengono brevemente ripresi gli argomenti fatti valere nel giudizio promosso
con l'ordinanza del Pretore di Ferrara.
27. - Il Pretore di Troina, con ordinanza
22 febbraio 1962, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della ripetuta legge 14 luglio 1959, n.
741. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1962.
Anche per il Pretore di Troina la legge
violerebbe l'art. 39 della Costituzione, in quanto conferirebbe efficacia erga
omnes a contratti collettivi stipulati da enti e con procedura diversa da
quella indicata nel citato articolo della Costituzione; nonché l'art. 76,
perché non indicherebbe i principi e i criteri ai quali deve essere subordinato
l'esercizio della potestà delegata e non definirebbe nemmeno l'oggetto della
delega che sarebbe, secondo il Pretore, "il criterio di come scegliere il
contratto collettivo da convertire in norma obbligatoria".
28. - Nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato che, nell'atto di intervento depositato il 21 marzo 1962,
ha fatto riferimento alle tesi già svolte negli atti difensivi del giudizio
promosso con l'ordinanza del Pretore di Ferrara.
29. - Analogamente, il Pretore di Cervaro
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, sollevata dalla
difesa del sig. Salvatore Monteforte e, con l'ordinanza 1 febbraio 1962, ha
sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte. L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1962.
Secondo il Pretore di Cervaro le norme
contenute negli artt. 1, 2 e 3 della legge non indicherebbero i principi e i
criteri direttivi della delegazione e gli artt. 1 e 5 priverebbero il
legislatore delegato di ogni potere discrezionale quanto al contenuto delle
emanande norme delegate, violando cosi l'art. 76 della Costituzione. La norma,
poi, dell'art. 8 della legge sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto prevede, in caso di inadempienza, sanzioni penali solo
per una delle parti contraenti.
30. - Nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato che, nell'atto di intervento depositato il 17 marzo 1962,
ha ribadito il punto di vista già espresso nel giudizio promosso dal Pretore di
Ferrara.
31. - All'udienza del 31 ottobre 1962, dove
le cause sono state discusse congiuntamente, le difese delle parti costituite
nei giudizi hanno brevemente riassunto le loro tesi e confermato le loro
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Le cause, che hanno ad oggetto le medesime
questioni di legittimità costituzionale, vanno decise con un'unica sentenza.
2. - L'eccezione pregiudiziale di non
rilevanza, sollevata dalla difesa del sig. Massari nel giudizio promosso con
l'ordinanza del Pretore di Ferrara, deve essere respinta. Al fine é sufficiente
richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulla competenza del giudice a quo
per quanto attiene alla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale. Tuttavia, nel caso presente, si può notare, anche perché ciò
giova ad una migliore definizione delle questioni sottoposte a questa Corte,
che, in primo luogo, la legge di delegazione viene direttamente in questione
con l'art. 8, che contiene la norma sanzionatrice per l'inosservanza delle
clausole contenute nei decreti delegati e che, in secondo luogo, il nesso, il
quale lega la legge di delegazione a quella delegata (e l'una e l'altra al
precetto contenuto nell'art. 76 della Costituzione) é tale che l'esame della
legittimità della legge di delegazione, della quale si assuma
l'incostituzionalità, é pregiudiziale a quello della legge delegata, che, com'é
evidente, non potrebbe trovare applicazione se la fonte, da cui trae la sua
efficacia normativa, fosse costituzionalmente illegittima.
3. - La prima delle questioni sottoposte
all'esame della Corte sorge dal contrasto, che si asserisce esistente, tra la
legge impugnata e l'art. 39 della Costituzione, e, più specificamente, la norma
contenuta nel quarto comma di questo articolo, giusta la quale i sindacati
registrati, e forniti, pertanto, di personalità giuridica, "possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".
Occorre subito avvertire che la Corte non
ritiene fondata la tesi, richiamata da quasi tutte le ordinanze di rimessione e
sostenuta dalla difesa delle parti interessate, secondo la quale l'ora
richiamato art. 39 contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore
dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta,
segnatamente se enunciata in termini così ampi, contrasterebbe con le norme
contenute, ad esempio, nell'art. 3, secondo comma, nell'art. 35, primo, secondo
e terzo comma, nell'art. 36, e nell'art. 37 della Costituzione, le quali - al
fine di tutelare la dignità personale del lavoratore e il lavoro in qualsiasi
forma e da chiunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione
sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa - non soltanto
consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che,
direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro: tanto
più facilmente quanto più ampia é la nozione che la società contemporanea si é
costruita dei rapporti di lavoro e che la Costituzione e la legislazione hanno
accolta.
Tuttavia, in codesti suoi interventi il
legislatore non può agire senza l'osservanza di limiti che la Costituzione
medesima ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi
nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono
alla base. Pertanto, l'attività legislativa deve svolgersi, in questo e negli
altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali
e il conseguimento delle finalità segnate, in questo settore, dalla
Costituzione, non avvengano col sacrificio di altri precetti e di altre
finalità, ma nel rispetto dell'armonica unità del sistema posto dalla legge
fondamentale della Repubblica.
4. - I limiti che l'attività legislativa
incontra in materia di rapporti di lavoro possono essere rintracciati in
numerosi principi e norme della Costituzione, ma di essi non occorre fare in
questa sede una compiuta rassegna, essendo sufficiente che la Corte indichi
quelli che sorgono dall'art. 39, che le ordinanze di rinvio ritengono violato
dalla legge impugnata.
L'art. 39 pone due principi, che possono
intitolarsi alla libertà sindacale e alla autonomia collettiva professionale.
Col primo si garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati
e la libertà delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle
associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le
contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce
efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in
conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati
requisiti.
Una legge, la quale cercasse di conseguire
questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che é una tendenza
propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla
categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella
stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima.
Né si può dire che la questione di
costituzionalità, posta in questi termini, possa essere superata col richiamo
alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 36 della Costituzione. Al di là
della intitolazione della legge e delle intenzioni che il legislatore si é
attribuite, o che sono state attribuite al legislatore, vale la realtà delle
norme contenute nella legge di delegazione e il modo col quale la delegazione é
stata esercitata: l'una e l'altro non lasciano dubbi sul fatto che la legge
abbia inteso di conferire e abbia in effetti conferito efficacia generale a
contratti collettivi e ad accordi economici con forme e procedimento diversi da
quelli previsti dall'art. 39 della Costituzione.
5. - Senonché, la Corte non può ignorare
che le forme e il procedimento previsti dalle norme costituzionali non sono
ancora applicabili. La Corte non deve ricercare i motivi di questa inadempienza
costituzionale, ma non può non prendere atto della carenza legislativa che ne
deriva e delle conseguenze che essa provoca nel campo dei rapporti di lavoro.
In questa situazione la legge impugnata assume il significato e compie la
funzione di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a
regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità
di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. In questo senso, e
soltanto in questo senso, può ritenersi fondata l'osservazione che ricorre
ripetutamente nelle difese svolte davanti alla Corte, che con la legge impugnata
non si sia voluto dare attuazione al sistema previsto dall'art. 39 della
Costituzione, del quale, anzi, si può aggiungere, si presuppone imminente
l'attuazione. Del che pare conferma la norma contenuta nell'art. 7, secondo
comma, che limita l'efficacia delle norme delegate fino al momento in cui non
siano intervenuti accordi e contratti validi per tutti gli appartenenti alla
categoria: sicché si può dire che la legge miri a collegare il regime dei
contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia generale, a
mezzo di un regolamento transitorio: circostanza che la pone al riparo dal
contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
6. - Ma queste medesime ragioni, che
inducono la Corte a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 14 luglio 1959, n. 741, impongono, viceversa, di dichiarare
l'illegittimità costituzionale della legge 1 ottobre 1960, n. 1027: più
esattamente, dell'art. 1 di questa legge, il quale conferisce al Governo il
potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei
contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di
entrata in vigore della richiamata legge n. 741. Questa norma, infatti, estende
il campo di applicazione della delega oltre la data del 3 ottobre 1959 e ne
allarga l'efficacia agli accordi e ai contratti stipulati dopo questa data. É
da ritenere, infatti, che anche una sola reiterazione della delega (a tale
riducendosi la proroga prevista dall'art. 1 della legge impugnata), toglie alla
legge i caratteri della transitorietà e dell'eccezionalità che consentono di
dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale e
finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema
arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo.
La stessa cosa non si può dire del
successivo art. 2, che, preso da sé, si limita a prorogare di quindici mesi
l'esercizio della delega, che, pertanto, il Governo dovrà esercitare soltanto
con riferimento ai contratti collettivi stipulati entro il termine fissato
dalla prima legge di delegazione.
7. - La seconda questione nasce
dall'affermato contrasto tra la legge di delegazione e le norme contenute
nell'art. 76 della Costituzione. Si sostiene che la legge non contenga i principi
e i criteri direttivi e non si riferisca a un oggetto definito: una delle
ordinanze fa cenno anche alla mancanza del "tempo limitato", entro il
quale deve essere esercitata la delega secondo la ricordata norma
costituzionale, ma si tratta di una evidente svista.
Anche questa seconda questione deve
ritenersi infondata. Non nega la Corte che l'oggetto e la particolare finalità
della delega abbiano indotto nella legge singolarità che, a un primo esame,
possono apparire in contrasto con le norme della Costituzione, ma ritiene anche
che una considerazione più approfondita delle norme impugnate persuade che
codeste peculiarità, mentre da un lato confermano il fine che il legislatore si
é prefisso, quello, vale a dire, di conferire efficacia generale agli accordi
economici e ai contratti collettivi stipulati entro un certo termine,
dall'altro non sono tali da trasformarsi in violazioni della Costituzione. Così
non si può dire che la delega si riferisca a un oggetto non definito, non
potendosi qualificare tale quello di "emanare norme giuridiche, aventi
forza di legge, al fine di assicurare minimi indederogabili di trattamento
economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti a una medesima
categoria"; così, pure, non si può dire che manchino i principi e i
criteri direttivi per l'esercizio della delega, dato che il Governo deve
uniformarsi a "tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti
collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali
anteriormente alla data di entrata in vigore della ... legge". Del che é
riprova, come é stato notato, il fatto che la censura, che così si muove alla
legge di delegazione, trapassa nell'altra, contraria e opposta, secondo la
quale il legislatore delegato troverebbe nell'esercizio della delegazione
limitazioni tali da escludere del tutto una sua attività discrezionale. Le due
censure finiscono così per eliminarsi a vicenda: ma com'é infondata la prima,
così non pare fondata la seconda. La limitazione rigorosa dei poteri del legislatore
delegato si giustifica con le finalità della delega e non é tale, ad ogni modo,
da costituire una violazione dell'art. 76 della Costituzione, che impone al
legislatore di non delegare i suoi poteri se non con limiti precisi e che,
pertanto, non si può ritenere violato se queste condizioni e questi limiti
siano posti con molto rigore. Stabilire qual'é il punto nel quale codesto
rigore é tale da escludere affatto che si sia in presenza di una delega é
quanto mai difficile e ad ogni modo non può riflettersi sulla legittimità delle
norme di delegazione il modo col quale il legislatore delegato abbia esercitato
la delegazione, e che sia, in ipotesi, tale da precludere ogni margine di
attività libera.
8. - Ancor meno sono fondate le censure che
si muovono alla legge ex art. 71 della Costituzione: per superarle é
sufficiente affermare che l'onere del deposito entro un mese, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli accordi economici e dei
contratti collettivi a cura di una delle associazioni stipulanti, non può
significare trasferimento dell'"iniziativa delle leggi" ai sindacati.
Esso é e resta soltanto un onere che si pone alle associazioni sindacali per
rendere più agevole al Governo l'accertamento, che il legislatore gli ha
delegato, dell'esistenza di validi e autentici contratti collettivi.
9. - Nemmeno da accogliere sono le censure
mosse all'art. 5, secondo il quale le norme delegate non possono essere in
contrasto con norme imperative di legge. Si sostiene che una norma siffatta conferirebbe
al Governo il potere di emanare norme di efficacia inferiore a quelle aventi
forza di legge e di creare così, con violazione dell'art. 77 della
Costituzione, norme di un'efficacia particolare o, come si é detto, norme di
legge affievolite, che si porrebbero nella gerarchia delle fonti al disotto
delle norme della legge ordinaria.
La tesi non é fondata. Anche qui occorre
tener presente il fine che il legislatore ha perseguito con la delega, quello
cioè di conferire transitoriamente efficacia generale a contratti collettivi.
Codesto conferimento non vuole alterare o modificare l'efficacia propria delle
clausole dei contratti collettivi, non vuole cioè che le clausole contrarie a
norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge.
Nell'operare in una materia istituzionalmente riservata all'autonomia
collettiva professionale, il legislatore si é proposto di rispettare il più
possibile codesta autonomia, assumendo a contenuto delle norme il contenuto dei
contratti collettivi e degli accordi economici e nei limiti in cui questi
possono acquistare efficacia generale nel sistema tradizionale della
contrattazione collettiva. Perciò l'art. 5 si pone fuori dei confini della
delega, non ne rappresenta un limite. Esso agisce direttamente sui contratti ai
quali il Governo deve conformare le proprie norme, non ha come destinatario il
Governo. Si potrebbe dire, in un certo senso, che esso é logicamente anteriore
alla delega. Dal che consegue che, qualora le clausole siano comprese nei
decreti delegati, la loro inserzione si deve ritenere inoperante e incapace
perciò di conferire ad esse forza di legge; e, pertanto, non può essere
configurata quale vizio della legge delegata, cioè quale eccesso di delega. Ne
consegue che spetta al giudice ordinario di accertare volta per volta se
sussista il contrasto di queste clausole contrattuali con le norme imperative
di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.
10. - Infine, non può configurarsi come
vizio della legge la circostanza che essa non indichi il criterio che il
Governo deve adottare nel caso di più contratti collettivi o di più accordi
economici relativi alla medesima categoria. Anche ammesso, infatti, che si
tratti di un'omissione del legislatore, non se ne può dedurre l'illegittimità
costituzionale della legge. Altra questione é quella degli effetti che codesta
pretesa omissione esercita sui poteri del legislatore delegato, ma é una
questione che non viene nel presente giudizio e deve, pertanto, rimanere
impregiudicata.
11. - La terza questione di legittimità
costituzionale é quella della norma contenuta nell'art. 8 della legge, che
prevede a carico del datore di lavoro il quale non adempia gli obblighi
derivanti dalle norme delegate, "un'ammenda da lire cinquemila a lire
centomila per ogni lavoratore cui si riferisca la violazione". La tesi
che, così disponendo, la legge abbia violato il principio di eguaglianza
consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non é fondata. La norma impugnata,
infatti, nel prevedere sanzioni soltanto a carico del datore di lavoro, ha
considerato, non arbitrariamente, la particolare posizione del lavoratore nel
rapporto di lavoro e l'ha ritenuta meritevole di una particolare tutela penale.
É propria anzi dell'applicazione del principio di eguaglianza, come l'ha interpretato
la Corte, la configurazione di ipotesi legislative che, apparentemente
discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella
sostanza ristabiliscono l'eguaglianza delle condizioni di queste categorie o
gruppi.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante "norme transitorie per
garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori" in
riferimento agli artt. 3, 39, 71, 76 e 77 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale
delle norme contenute nell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 19 dicembre
1962.