SENTENZA N. 36
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
4, n. 2, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.
1. - Ordinanza 20 aprile - 19 giugno 1956
della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, pronunziata nel procedimento
vertente fra Catalano Filippo e
2. - Ordinanza 14 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, pronunziata nel procedimento vertente fra Aiello Angelo e Costa Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 241 del Reg. ord. 1956.
3. - Ordinanza 4 agosto 1956 del Tribunale
di Sciacca, Sezione agraria specializzata,
pronunziata nel procedimento vertente fra Carlino Maria
e altri e
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
1. - Nella causa dibattuta davanti alla Corte di cassazione, Sezioni unite, a seguito di ricorso proposto contro una sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, il ricorrente Catalano Filippo eccepì, come già nei precedenti gradi di giudizio, l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 14 luglio 1950, n. 55; 18 agosto 1951, n. 45; 26 giugno 1952, n. 16; lamentando che queste leggi, regolanti, tra l'altro, la proroga dei contratti agrari, incidono su rapporti di diritto privato in contrasto con l'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano, che non riconoscerebbe una competenza legislativa della Regione in tale materia. Più precisamente, sosteneva il Catalano che le leggi regionali e quelle statali delineano un diverso regime della proroga dei contratti agrari. Infatti, mentre la legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, all'art. 4, n. 2, stabilisce che la proroga dei contratti agrari non é ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo e disponga della capacità lavorativa indicata nell'art. 3 della stessa legge e cioè non inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo stesso, senza alcun riferimento al tempo nel quale il concedente sia diventato proprietario del fondo; la legge statale, invece, distingue tra i fondi che siano stati acquistati per atto fra vivi dopo il 31 dicembre 1950 e i fondi acquistati anteriormente a tale data e laddove per i primi stabilisce che la proroga non é ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata, per i secondi chiede che la famiglia del concedente non abbia alcun altro fondo in conduzione o abbia altri fondi che assorbano soltanto la metà della capacità lavorativa familiare (D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, art. l, lett. a; legge 15 luglio l950, n. 505, art. 1, comma terzo; legge 16 giugno 1951, n. 435, art. 2; legge 11 luglio 1952, n. 765, art. 2).
Il resistente
Sicché, avendo il
2. - Ammessa la rilevanza della proposta questione di
legittimità costituzionale,
3. - Questa, dunque, la motivazione dell'ordinanza 20
aprile-19 giugno 1956 della Corte di cassazione, con la quale é stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n.
4. - L'ordinanza é stata notificata al Presidente della Giunta regionale siciliana il 23 giugno 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 luglio 1956 e in quella della Regione siciliana del 27 dello stesso mese.
5. -
Vi sarebbero "ambiti" nei quali si dà una normazione che attiene agli interessi generali raggiungibili tanto con leggi amministrative o fiscali - amministrative, quanto con norme che disciplinano rapporti tra soggetti di diritto privato, modificando il regolamento che a questi si é dato in via generale e in rapporto ad interessi particolari. Tra le norme di questa specie andrebbero ricomprese quelle relative alla proroga dei contratti agrari, che non possono essere considerate modificatrici del diritto civile, così come la difesa regionale lo definisce e limita.
La difesa della Regione esclude poi che nel caso ricorrano questioni di diritto intertemporale. O la legge regionale é stata fin dal principio fuori della competenza normativa della Regione o essa é posteriore alla legge nazionale del 1947 sulla proroga dei contratti agrari o del 1948 sulla piccola proprietà contadina. Non occorre perciò ricorrere a quanto sarebbe pacifico circa il punto che ogni legge nazionale o regionale deve intendersi emanata sul presupposto che non voglia invadere l'ambito che non sia il suo, né occorre insistere sulla impossibilità di ritenere recepite dalla Regione, anche in mancanza di esplicita impugnazione, leggi nazionali che non dichiarassero espressamente la loro applicabilità in tutto il territorio dello Stato, invadendo così la sfera della legislazione esclusiva regionale.
6. - Con memoria depositata il 6 dicembre 1956
7. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
n. 2, della legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, é stata sollevata anche nel
corso di un giudizio davanti alla Corte di appello di
Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, tra Aiello
Angelo e Costa Luigi e
Con una elaborata ordinanza
8. - L'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, che reca la data 14 - 21 giugno 1956, é stata notificata al Presidente della Giunta regionale siciliana il 2 luglio 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 agosto 1956 e in quella della Regione siciliana del 16 dello stesso mese.
9. - Anche in questo secondo giudizio
1) la potestà legislativa, primaria o esclusiva della Regione, é in condizione di parità con quella dello Stato che trova limite soltanto nell'osservanza delle leggi costituzionali;
2) nelle materie di cui all'art. 14 le leggi regionali escludono le leggi statali "senza limitazione di sorta, fatta eccezione della materia di industria e commercio di cui alla lettera d";
3) la disciplina dei rapporti privati dettata dalle leggi regionali impugnate é disciplina fondamentalmente pubblicistica posta in funzione dello sviluppo dell'agricoltura isolana e rappresenterebbe un caso di "amministrazione pubblica del diritto privato, che non può non essere di competenza della Regione".
10. - Con memoria depositata il 6 dicembre 1956 la difesa
della Regione, sottolineate le differenze che passano
tra potestà regolamentare e potestà legislativa, richiamata la importanza che
la materia di agricoltura e foreste ha nel quadro della forma particolare di
autonomia riconosciuta alla Sicilia, ha sostenuto che un limite alla potestà
legislativa delle regioni in materia di regolamento di rapporti privati non
sussiste nemmeno per le regioni a statuto comune. L'art. 117 della Costituzione infatti si limiterebbe a fissare alla competenza
legislativa regionale due limiti, oltre quello oggettivo delle materie: un
primo rappresentato dall'interesse nazionale o da quello delle altre regioni e
un secondo segnato dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
E poiché quest'ultimo limite
deve essere posto dalle cosiddette leggi cornici, soltanto queste potrebbero
interdire alla Regione di derogare alla disciplina dei rapporti privati posta
dal Codice civile. Tanto meno perciò una riserva legislativa statale dei
rapporti privati può invocarsi per
11. - Il Tribunale di Sciacca, nel
corso di un giudizio tra Carlino Maria ed altri
contro la cooperativa "Aurora", ha sollevato d'ufficio con una
diffusa ordinanza 4 agosto - 5 settembre 1956 la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n.
12. - L'ordinanza fu notificata al Presidente della Giunta regionale siciliana il 14 settembre 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in quella della Regione siciliana rispettivamente il 20 e il 30 ottobre 1956.
13. -
Affermato il carattere esclusivo della competenza legislativa della Regione siciliana in materia di agricoltura ex articolo 14, lett. a, in riferimento anche alla lettera d del medesimo articolo e all'art. 17 dello Statuto, la difesa della Regione sostiene in via subordinata che legiferare in materia di agricoltura significa "certamente, ed almeno, disciplinare l'economia agraria della regione, incidendo perciò con norme speciali su quegli aspetti della disciplina generale dei rapporti privati che sono strettamente connessi con la tutela di interessi generali di dimensione regionale, attinenti alla situazione e allo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia", che sarebbe appunto il caso delle leggi regionali di cui si discute: "leggi speciali, temporanee, di innegabile impronta pubblicistica, le quali intervengono nel regime amministrativo della proprietà agraria e di altri rapporti contrattuali ad essa attinenti".
14. - Nella memoria illustrativa depositata il 6 dicembre 1956 la difesa della Regione ha svolto ampiamente anche la tesi seguente.
Pur concessa in teoria la legittimità dell'esigenza di un
regolamento uniforme per tutto il territorio nazionale dei rapporti di diritto
privato, perché un limite in tal senso al potere
legislativo delle regioni abbia valore cogente di diritto positivo, deve essere
possibile rinvenire nel sistema un principio di ordine costituzionale che quel
limite renda effettivo. Ora altro limite non si ricaverebbe dal sistema se non
quello che la materia dei rapporti privati é sottratta, come tale, alla
legislazione regionale e che invece sottratta non é quella dei rapporti privati
inerenti alle singole materie di competenza legislativa delle regioni. In relazione a questi rapporti e per quello che riguarda
particolarmente
Ora, se é vero che
Questo rinvio alla legge non sarebbe un rinvio alla sola legge statale, ma anche alla legge regionale - legge formale come la prima -, dato che la materia da regolare é, nel caso, attribuita alla competenza esclusiva della Regione.
Il Presidente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate ordinanze e chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse.
Considerato in diritto
Il quesito fondamentale sottoposto al giudizio della Corte
concerne la determinazione dei limiti della competenza legislativa della
Regione siciliana in materia di agricoltura e foreste.
Osservano le Sezioni unite della Corte di cassazione nella ordinanza,
con la quale é stata proposta la questione di legittimità costituzionale, che
Chiamata a procedere a tale esame,
A ulteriore chiarimento del criterio che si é adottato in via di principio, salvo adeguarlo ai particolari aspetti dei singoli casi, come fu fatto appunto in occasione di quel giudizio, nel quale esso venne applicato in due sensi diversi, in relazione a due diverse specie, si può aggiungere che il riferimento alle finalità per cui l'ente regione é stato creato e che esso deve perseguire implica la conseguenza che il limite da osservare non é segnato dal fatto che una data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto privato, le cui norme sono sempre esposte evidentemente ad essere sostituite da altre norme di carattere pubblico, ma dalla rilevanza che i rapporti intersubiettivi da regolare presentano rispetto alle specifiche finalità che l'ente dotato di autonomia deve perseguire e, si intende, perseguire in modi propri, diversi da quelli adottati da altri enti consimili o dallo Stato.
I rapporti intersubiettivi fra singoli, che presentano in minor misura tale rilevanza, sono indubbiamente quelli solitamente regolati da norme di diritto privato, quali sono la maggior parte delle norme del Codice civile (escluse le norme di ordine pubblico e quelle che fanno sempre più frequente rinvio a leggi speciali), addotte quale tipico esempio nella sentenza sopra menzionata, tanto che il regolamento giuridico di quei rapporti tende essenzialmente ad attuare non già fini specifici di un ente, fosse pure lo Stato, ma esigenze più generali di giustizia commutativa fra i soggetti dei rapporti stessi, e di garanzia di pacifica convivenza, né si presterebbe a differenziazioni regionali, come si presta sempre meno anche a diversità nazionali. Ma non si possono escludere a priori e apoditticamente nelle ipotesi che altri tipi di rapporti meritino un analogo regolamento giuridico unitario, e quindi sottratto alla competenza legislativa regionale, né l'altra ipotesi che alcuni tipi dei primi consentano invece il riconoscimento di tale competenza, sempre entro i limiti stabiliti dalle norme costituzionali, ove si dimostri che il perseguimento delle finalità assegnate alle regioni lo rende giustificato.
Venendo alla applicazione dei
criteri adottati alla specie di norme sottoposte all'odierno giudizio della
Corte, sembra esatto ritenere che l'attribuzione alla Regione siciliana di una
competenza primaria in materia di agricoltura e foreste, così come é disposta
dall'art. 14 dello Statuto regionale, implica il riconoscimento che a tale
Regione sono stati assegnati dal legislatore costituente compiti di particolare
rilievo, in considerazione di circostanze ambientali equiparabili a quelle, che
indussero già
La ricorrente necessità di ricomporre il turbato equilibrio di fattori essenziali dell'ordine economico, equilibrio indispensabile alla tipica economia agricola di una regione meno favorita in confronto di altra, non é propria esclusivamente della Sardegna, ma deve analogamente essersi imposta all'attenzione del Costituente anche nei riguardi della Sicilia; ed offre una esauriente spiegazione del fatto, che l'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana attribuisce a questa la così detta "legislazione esclusiva" in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, e senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano (la quale riserva non avrebbe neppure senso, se la legislazione regionale non potesse in alcun caso disciplinare rapporti intersubiettivi fra singoli), come pure del fatto, che nella disposizione citata non sia formulata la riserva "salva la disciplina dei rapporti privati" contenuta nella lett. d dello stesso articolo, concernente la materia dell'industria e del commercio.
Poste queste premesse,
E poiché tutto fa ritenere che le disposizioni particolari
adottate dalla Regione siano intese ad adeguare
l'attuazione dei principi stessi posti a base della legislazione statuale alle
particolari circostanze ambientali dell'isola, perseguendo in tal modo proprio
le finalità specifiche assegnate all'Ente regione,
PER QUESTI MOTIVI
pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge regionale siciliana
14 luglio 1950, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.