SENTENZA N. 7
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 1 della legge 24 febbraio 1950, n. 9, approvato dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 59; e nell'art. 1 della legge 6 marzo 1950, n. 10, approvato dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 60; promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 1956:
Udita - nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 - la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
Uditi gli avv. Egidio Tosato e Pietro Gasparri e il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Ritenuto in fatto
Con la legge 6 marzo 1950, n. 10,
"I canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49, riguardanti i terreni siti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, fissati con libera contrattazione in litri di latte od in prodotti da esso derivati o con riferimento al prezzo degli stessi, sono ridotti del 10%".
La legge veniva rinviata al
Consiglio regionale col rilievo della violazione dell'art. 3 dello Statuto
speciale per
Con atto 4 dicembre 1950, notificato alla Regione (art. 2 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327), il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava di voler impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale e, con delibera del 1 febbraio 1956, il Consiglio dei Ministri decideva di proporre il relativo ricorso.
Con atto 3 febbraio 1956, notificato al Presidente della
Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna il 5 dello stesso mese e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13 febbraio 1956, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, proponeva il ripetuto ricorso, chiedendo la dichiarazione
di illegittimità costituzionale, limitatamente
all'art. 1 della predetta legge regionale, per violazione dell'art. 3 dello
Statuto speciale per
L'Avvocatura generale dello Stato, nell'unico motivo del
ricorso, rileva: che la norma denunciata, essendo in contrasto con la disposizione
dell'art. 1372 Cod. civ. per
il quale il "contratto ha forza di legge tra le parti" , viola
l'ordinamento giuridico dello Stato posto come limite alla potestà normativa
della Regione (articolo 3, 1 comma cit. Statuto): che l'accoglimento della tesi
opposta determinerebbe la sostituzione di codici regionali al Cod. civ.: che la stessa Regione
sarda ha dimostrato di aver riconosciuto l'esattezza dei surriportati
argomenti, se nel
Con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 24 febbraio 1956,
In dette controdeduzioni si rileva:
che l'art. 3 dello Statuto sardo pone, come limite alla potestà legislativa
della Regione, il rispetto non dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma dei
principi di detto ordinamento, tra i quali non può annoverarsi quello enunciato nell'art. 1372, 1 comma Cod.
civ.: che
Si soggiunge, infine, che
Con altra legge 24 febbraio 1950, n. 9, la stessa Regione autonoma della Sardegna dettava alcune norme in materia di affitto di fondi rustici disponendo all'art. 1:
"Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista dagli artt. 1635 e 1636 Cod. civ. ha luogo anche quando la perdita o la mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il 30%".
"Salvo il limite massimo del 50%, fissato dal Codice civile, la misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla perdita del prodotto".
La legge veniva rinviata al
Consiglio regionale col rilievo della violazione dell'art. 3 dello Statuto
speciale per
Con atto 4 dicembre 1950, notificato alla Regione, il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava di voler impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale e, con delibera del 1 febbraio 1956, il Consiglio dei Ministri decideva di proporre il relativo ricorso.
Con atto 3 febbraio 1956, notificato al Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna il 5 dello stesso mese e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13 febbraio 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso, proponeva il ripetuto ricorso, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente all'art. 1 della predetta legge regionale per violazione dell'art. 3 del precitato Statuto sardo.
Anche per questo ricorso, nell'unico motivo, l'Avvocatura generale dello Stato ripete, sostanzialmente, le argomentazioni svolte per il precedente ricorso innanzi riassunto.
Con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 24 febbraio 1956,
La difesa della Regione ha presentato memorie illustrative.
Considerato in diritto
Si ravvisa opportuno che la decisione, nei giudizi riuniti indicati in narrativa, abbia luogo con unica sentenza, trattandosi sostanzialmente di profili diversi della stessa materia (art. 15, 2 comma, delle norme integrative, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 marzo 1956, n. 71).
É bene esaminare distintamente per ciascuna delle due leggi della Regione sarda l'impugnativa d'illegittimità costituzionale, oggetto del presente giudizio.
Con l'articolo primo della legge 24 febbraio 1950, n. 9 si dispone:
"Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista dagli artt. 1635 e 1636 Cod. civ. ha luogo anche quando la perdita o la mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il trenta per cento”.
"Salvo il limite massimo del cinquanta per cento fissato dal codice civile, la misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla perdita del prodotto".
I limiti della competenza regionale, in materia di agricoltura, vanno ricercati, più che nella natura delle
norme da emanare, nelle finalità per cui l'Ente regione é stato creato. E
poiché non é da dubitare, che il decentramento regionale é in funzione del
soddisfacimento di interessi pubblici, le finalità che
Deve perciò dichiararsi incostituzionale la legge 24 febbraio
La decisione adottata rende poi inutile considerare l'assunto
difensivo, se cioè la legge impugnata di illegittimità
costituzionale sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato (art. 3, 1 comma dello Statuto per
Passando ad esaminare la questione di illegittimità
costituzionale relativamente all'articolo primo della seconda legge 6 marzo
1950 della stessa Regione Sarda,
Per decidere circa la costituzionalità della accennata disposizione, occorre riferirsi al momento e alle particolari circostanze nelle quali il legislatore sardo credette di avvalersi eccezionalmente del suo potere normativo per ridurre i canoni agrari. E non v'ha dubbio che egli, col provvedimento impugnato, intese fronteggiare la grave situazione venutasi a creare con la siccità dell’annata agraria 1948-49 che, incidendo sulla pastorizia, dalla quale le popolazioni sarde traggono notevole alimento, ebbe a turbare l'equilibrio dei fattori essenziali dell'ordine economico.
Pertanto la norma impugnata, avente efficacia limitata nel tempo, traeva giustificazione dalla necessità indilazionabile di ricomporre, soprattutto nei confronti delle famiglie dei pastori dell'isola, il cennato equilibrio, indispensabile alla tipica economia agricola della Regione.
Va rilevato, infine, che non può certo desumersi la esistenza di un limite al potere normativo della Regione dal comportamento da questa tenuto nella carenza dell'organo costituzionale, competente a decidere della legittimità degli atti degli organi legislativi di essa.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della
Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15
novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di affitti
di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello Statuto
speciale per
Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1956