SENTENZA
N. 30
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, contenente
norme sulla "determinazione del prezzo delle sanse", promosso con
ordinanza emessa il 29 gennaio 1964 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione IV - sui ricorsi riuniti proposti dalla Società
Antonio Trizza e figli, dalla ditta Giacomo Costa, dalla Società per azioni
Gaslini, dalla Società per azioni Prima Spremitura Triestina d'olio e da altre
ditte contro il Comitato interministeriale dei prezzi, i Comitati provinciali
dei prezzi di Brindisi, Lecce, Teramo e Matera, il Ministero dell'industria e
del commercio, Bacile Fabio ed altri, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2
maggio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio delle ditte Giacomo Costa, Gaslini e Prima Spremitura Triestina
d'olio;
udita nell'udienza
pubblica del 3 febbraio 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio;
uditi l'avv. Antonio
Sorrentino, per le ditte, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ordinanza
emessa il 29 gennaio 1964 sui ricorsi riuniti proposti dal signor Antonio
Trizza ed altri contro provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi
e dei Comitati provinciali dei prezzi di Brindisi, Lecce, Matera, Teramo e
Macerata, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a
questa Corte per la decisione sulla legittimità costituzionale degli artt. 2 e
3, in relazione all'art. 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, in
riferimento agli artt. 23, 24, 36, 41 e 102 della Costituzione.
La predetta legge,
contenente norme relative al prezzo delle sanse di oliva, nell'art. 1 demanda
al C.I.P. di stabilire annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la
determinazione dei prezzi di tale prodotto, in base alle sue caratteristiche di
resa, umidità ed acidità, nonché in base agli altri criteri di valutazione
ritenuti necessari; affida (secondo comma) ai Comitati provinciali dei prezzi
la fissazione annuale dei prezzi minimi secondo i criteri suddetti; dispone
(terzo comma) che i prezzi minimi, così stabiliti, sono inseriti di diritto nei
contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente
inferiori fissati dalle parti; l'art. 2 prescrive che per le sanse prodotte
nella campagna 1961-62 il C.I.P. provvede alla determinazione dei detti criteri
entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge; l'art. 3, infine, dispone
che con gli stessi criteri di cui all'art. 1 vengano stabiliti i prezzi minimi
delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, fissa i termini entro i quali
C.I.P. e Comitati provinciali dei prezzi devono provvedere ai rispettivi
adempimenti e stabilisce che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1 si
applichi ai contratti non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza
passata in giudicato.
L'ordinanza di
rimessione, esposte le ragioni che inducono a ritenere rilevante sul giudizio
la decisione sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate,
pone anzitutto il problema del fondamento costituzionale delle leggi in esame,
problema che non può trovare la sua soluzione nella sentenza n. 103 del
1957 della Corte costituzionale, atteso che questa ebbe ad oggetto le norme
che definiscono in via generale le competenze del C.I.P. e dei Comitati Provinciali
dei prezzi, mentre le disposizioni impugnate attribuiscono a questi Comitati un
potere - quello di stabilire, cioè, prezzi minimi - nuovo e diverso.
Ciò premesso,
l'ordinanza, riferendosi alle deduzioni di uno dei resistenti, dubita che possa
essere invocato l'art. 36 della Costituzione, a proposito del quale ci sarebbe
da chiedersi se il principio della minima retribuzione, espressamente riferito
ai lavoratori, possa estendersi ai rapporti fra contrapposte categorie di
imprenditori.
Quanto all'art. 41,
secondo comma, si osserva che se lo scopo prefissosi dal legislatore - che
l'Avvocatura dello Stato identifica in quello di evitare una paventata
sopraffazione di una categoria, ritenuta economicamente più forte, su altra
considerata più debole - dovesse farsi rientrare nel concetto di "utilità
sociale", in contrasto con la quale l'iniziativa privata non può
svolgersi, si darebbe a questo limite una tale latitudine da svuotare di
contenuto la garanzia di libertà affermata nel primo comma. Se, infine, ci si
volesse riferire al terzo comma, sarebbe certo da escludere che nel caso in
esame si verta in tema di programmazione, dato che gli artt. 2 e 3 della legge
impugnata hanno effetto retroattivo; e se, invece, si volesse aderire ad una
accezione molto lata del concetto di "controllo" si ricadrebbe nelle
obiezioni prospettate a proposito del secondo comma, perché anche i controlli
sono consentiti solo in vista di fini sociali.
In secondo luogo
l'ordinanza prospetta un altro profilo di illegittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione. Il Consiglio di Stato non
intende negare che il legislatore - salvo l'ipotesi prevista dall'art. 25,
secondo comma - possa dettare norme retroattive, ma osserva che nel caso in
esame é da rilevare che gli artt. 2 e 3 della legge impugnata incidono su una
serie di controversie relative a pregressi rapporti sorti in regime di
autonomia contrattuale, e che avrebbero dovuto trovare la loro soluzione
innanzi al giudice civile: ora - si osserva - anche se é da riconoscere che il
principio della separazione dei poteri opera con minore rigidità nella
direzione che muove dal potere legislativo verso quello giudiziario, ed anche
se é innegabile che un incidenza sulle funzioni del giudice si ha anche nel
caso di leggi interpretative, é tuttavia da considerare che la legge sulla
determinazione del prezzo delle sanse ha sottratto ai titolari dei diritti già
sorti la facoltà di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione) ed ha
trasferito dal magistrato (art. 102 della Costituzione) all'autorità
amministrativa il potere di determinare con atti generali le situazioni
contestate.
Infine il Consiglio
di Stato ritiene di non poter escludere che le disposizioni impugnate violino
l'art. 23 della Costituzione: dalla determinazione del prezzo delle sanse
"in base alle caratteristiche di resa", e cioè con riferimento non al
costo di produzione della merce, ma al risultato economico della sua
trasformazione industriale, si potrebbe infatti desumere che la disciplina
introdotta dal legislatore realizzi una forma di partecipazione del venditore
all'utile conseguito dal compratore. E ove, perciò, si considerasse imposta
agli estrattori una prestazione patrimoniale la cui concreta entità sarebbe
discrezionalmente determinata dall'autorità amministrativa, ne deriverebbe una
violazione dell'art. 23.
2. - L'ordinanza
ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 108 del 2 maggio 1964.
Nel presente giudizio
si sono costituite, con atto di deduzioni depositato il 29 aprile 1964, le
ditte Giacomo Costa, S.p.a. Gaslini, S.p.a. Prima Spremitura Triestina d'olio,
tutte rappresentate e difese dall'avv. Antonio Sorrentino; é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, costituendosi - anche nella qualità di
Presidente del C.I.P. (parte nel giudizio a quo) - con atto depositato il 21
maggio 1964 e con la difesa dell'Avvocatura generale dello Stato. In data 12
giugno 1964 - fuori del termine massimo prescritto dal secondo comma dell'art.
25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - ha depositato atto di deduzioni il signor
Paolo Bacile.
3. - La difesa delle
parti private premette che nel febbraio 1955 venne stipulato un accordo di
categoria fra frantoiani ed estrattori, accordo che questi ultimi furono
costretti a disdire a seguito della legge 13 novembre 1960, n. 1407, che,
vietando l'impiego per usi commestibili degli oli di sansa ottenuti per
esterificazione, comportò una maggiore onerosità della produzione dell'olio
commestibile e, conseguentemente, una notevole modifica dei presupposti
economici dell'accordo. A seguito di ciò i frantoiani, anziché portare innanzi
al magistrato la questione della legittimità della disdetta che essi
contestavano, preferirono, forti del loro peso politico, sollecitare
l'intervento del Parlamento che emanò il provvedimento legislativo di cui si
discute. Si premette altresì che l'incidente di legittimità costituzionale
sollevato dal Consiglio di Stato riguarda l'intera legge 21 dicembre 1961, n.
1527, giacché l'ordinanza di rimessione pone gli artt. 2 e 3 in relazione con
l'art. 1, con ciò investendo le tre disposizioni nel loro complesso.
Nel merito, escluso
che possa essere invocato l'art. 36 della Costituzione, concernente i rapporti
di lavoro subordinato, si sostiene in primo luogo la violazione dell'art. 41
sotto tre profili: a) la fissazione di un prezzo di imperio, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 103 del 1957) può rientrare
nell'ambito del secondo comma solo se non risponda ad un intento dirigistico,
mentre tale é quello perseguito dalla legge impugnata, diretta a modificare
autoritativamente le regole del mercato per sostenere un settore economico a
danno di un altro. Le disposizioni, peraltro, non potrebbero trovare il loro
fondamento di legittimità neppure nel terzo comma: quando, infatti, la legge
entrò in vigore le campagne 1960-61 e 1961-62 erano già esaurite e l'intero
sistema, tenuto conto dei termini (tanto più se ritenuti non perentori) fissati
per i provvedimenti dei Comitati, é tale da non consentire mai che gli
operatori acquistino le sanse sapendo quanto esse verranno a costare, e con ciò
la libertà economica viene compressa fino al punto da eliminare il principale
dei presupposti sui quali essa si basa. La legittimità dell'efficacia
retroattiva é da negarsi anche se ci si volesse riferire al concetto di
controllo o se si volesse invocare il secondo comma: infatti sotto il profilo
della necessaria preventiva conoscibilità della disciplina i limiti, i
programmi e i controlli costituzionalmente consentiti non si differenziano fra
loro; b) le norme sono illegittime per il difetto dell'utilità sociale, non
potendosi in questa comprendere l'utilità di un sol gruppo: se così fosse,
qualunque legge potrebbe astrattamente esser ritenuta rispondente a scopi di
utilità pubblica e, quindi, sociale; c) sussiste violazione della riserva di
legge, perché la fissazione di criteri atti a delimitare la sfera di
discrezionalità dei Comitati é solo apparente, essendo da escludere che le
caratteristiche di resa, umidità e acidità - non riferite a qualche elemento di
costo o al prezzo di prodotti simili o derivati - siano idonee ad individuare
il prezzo: il necessario ricorso alla "valutazione degli altri elementi
ritenuti necessari" lascia posto ad una assoluta discrezionalità
dell'autorità amministrativa.
La difesa sottolinea,
poi, la violazione degli artt. 24 e 102 della Costituzione, determinata dallo
scopo prefissosi dal legislatore di demandare ai Comitati dei prezzi la
funzione di definire una controversia fra due operatori economici, e mette
infine in evidenza che la determinazione del prezzo delle sanse non in
relazione al loro costo di produzione, ma al risultato economico della
trasformazione operata dall'estrattore, mentre accentua la violazione dell'art.
41 della Costituzione, comporta l'ulteriore violazione dell'art. 23 della
Costituzione, in quanto viene posto a carico degli estrattori un onere
economico la cui entità, per le cose già dette, é affidata alla assolutamente
discrezionale determinazione dell'autorità amministrativa.
4. - L'Avvocatura
dello Stato, riferendosi a sua volta ai precedenti della legge ed alle complesse
vicende sindacali, politiche e legislative relative ai rapporti fra frantoiani
ed estrattori, afferma che le ragioni addotte da questi ultimi per disdire
l'accordo del 1955 furono speciose, giacché l'art. 2 della legge 13 novembre
1960, n. 1407, si limitò a modificare la denominazione dell'olio ricavato dalle
sanse. Risultati vani tutti i tentativi di conciliazione, il Parlamento
intervenne con la legge ora all'esame della Corte, che assume a base di
determinazione del prezzo lo stesso criterio che industriali e frantoiani
avevano concordato nel 1955, ripristinando in tal modo l'equilibrio dei loro
rapporti ed eliminando l'iniquità insita in un sistema nel quale uno solo dei
contraenti può dettare all'altro le condizioni contrattuali. Da ciò apparirebbe
evidente, secondo l'Avvocatura, che la legge del 1961 non riguarda una
programmazione, ma persegue solo il fine di evitare il deterioramento delle
condizioni di mercato per quanto riguarda l'attività dei frantoiani e, di
riflesso, la stessa olivicoltura. E il perseguimento di questo fine, si
aggiunge, trova il suo fondamento nei limiti che l'art. 41 pone alla libertà
dell'iniziativa economica: non é contestabile che l'eliminazione di un fattore
di perturbamento di un processo produttivo, che interessa nelle varie fasi più
categorie di operatori, non può non tradursi in una utilità che non é soltanto
economica, ma sociale. Ed é certo, anche alla stregua della giurisprudenza
della Corte, che la fissazione di prezzi di imperio (anche se fissi) é
compatibile col principio del rispetto della libertà economica.
Ricondotte le norme
denunciate nell'ambito dei limiti consentiti dall'art. 41, é vano, secondo
l'Avvocatura, il riferimento agli artt. 36 e 23, giacché il primo riguarda
soltanto i prestatori d'opera, ed il secondo non appare violato da norme che
lasciano comunque liberi di stipulare o meno il contratto e che comunque non
comportano l'obbligo di una prestazione patrimoniale.
Per quanto riguarda
infine gli artt. 24 e 102 si osserva che le argomentazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione porterebbero a ritenere illegittime tutte le leggi
retroattive. Alla retroattività consegue che tutti i rapporti pendenti, anche
se già portati alla cognizione del giudice, debbano ritenersi regolati ab
origine dalla nuova legge, ma ciò non impedisce la tutela giurisdizionale,
ma solo ne modifica l'ambito. Né, nel caso di specie, si trasferisce il potere
giurisdizionale all'autorità amministrativa la quale, invece, si sostituisce
all'autonomia privata ed é certamente soggetta al sindacato giurisdizionale
previsto dall'art. 113 della Costituzione.
5. - In data 4
novembre 1964 le parti costituite hanno depositato le rispettive memorie.
L'Avvocatura dello
Stato mette in evidenza che nella specie i Comitati dei prezzi non agiscono
nell'ambito della loro competenza istituzionale e non trova pertanto
applicazione quel complesso di garanzie dirette ad impedire che la funzione
amministrativa straripi nella formazione di un indirizzo politico. La legge
impugnata affida invece ai Comitati un compito ben determinato e i relativi
provvedimenti sono certamente impugnabili per violazione di legge (ove non
siano stati rispettati i criteri specificamente prescritti dal legislatore) o
per eccesso di potere (ove gli altri elementi di valutazione ritenuti necessari
tali in concreto non appaiano). Né si tratta di realizzare piani o programmi
economici, sicché i limiti formali e sostanziali indicati nella sentenza 35 del
1961 non sono qui richiamabili. Il vero problema é quello di identificare il
requisito dell'utilità sociale richiesto dall'art. 41. Affermato che in tema di
libertà economica va distinto fra scelta dell'attività, incondizionatamente
libera, e modo di svolgimento, certamente vincolabile, l'Avvocatura,
richiamando la ordinanza
n. 29 del 1959, ritiene che l'utilità sociale debba identificarsi col bonum
commune: la esistenza, come nella specie, di un grave contrasto di
interessi, é nociva per la comunità, e perciò il bene comune esige che esso sia
autoritativamente composto in modo da realizzare il minimo danno e il massimo
vantaggio per i cittadini. La gravità del conflitto tra frantoiani ed
estrattori e il perturbamento di un vitale settore economico giustificano
l'intervento del legislatore, che non attua, come dalla controparte si sostiene,
una composizione in sede amministrativa di una controversia contrattuale.
La difesa delle parti
private contesta l'esattezza della ricostruzione, fatta dall'Avvocatura, dei
rapporti fra frantoiani ed estrattori e della situazione esistente al momento
dell'emanazione della legge. In particolare nella memoria si mette in evidenza
la diversa portata della legge 30 ottobre 1948, n. 1339, emanata per regolare
in via transitoria il primo anno di regime di libertà economica e strutturata
in modo da conferire al C.I.P. il compito di determinare il prezzo delle sanse
in base a criteri economico-tecnici; si rileva che nell'accordo del 1955 il
prezzo minimo valeva solo nel caso in cui nulla stabilisse in proposito il
contratto; si esclude recisamente che fra frantoiani e estrattori si fosse
instaurato un sistema di rapporti iniqui e di sopraffazione; si insiste,
infine, nel sostenere le ragioni che dettero luogo alla disdetta.
Nel merito delle
questioni la difesa - preso atto che la stessa Avvocatura dello Stato esclude
ogni richiamo all'art. 36 - affronta l'esame della potestà demandata ai
Comitati e mette in rilievo che proprio la diversità del compito ad essi
affidato rispetto alle loro competenze istituzionali, offre validi argomenti
per dubitare della legittimità costituzionale della legge. Il potere di cui
attualmente si discute attua la regolamentazione dell'economia di un settore in
vista di fini economico-politici (e la Corte nella sentenza 103 del 1957
esclude che un siffatto potere possa legittimamente essere affidato ad un
organo amministrativo); con la determinazione di prezzi non massimi ma minimi
contraddice il fine di tutelare la stabilità della moneta ed il valore reale
dei salari (fine che la Corte riconobbe come legittimante dei poteri istituzionali
del C.I.P.); nel difetto di criteri tecnici viene a mancare ogni delimitazione
della discrezionalità amministrativa, con la conseguenza di rendere
praticamente inoperante il controllo giurisdizionale.
Passando
all'illustrazione del principio di libertà economica, la difesa, richiamando la
giurisprudenza della Corte, afferma che i limiti ricavabili dall'art. 41 non
possono mai giungere a rinnegarla o a snaturarne il contenuto. E questo é
quanto accade ove, effettuandosi interventi con effetto retroattivo, non si
consenta all'imprenditore di valutare preventivamente la convenienza di una
determinata attività. L'esigenza che ciò, invece, sia garantito - puntualmente
affermata dalla Corte nella sentenza n. 35 del
1961 - riguarda ogni e qualsiasi intervento in materia economica. Non si
tratta di estendere il divieto di retroattività a casi diversi da quello
contemplato nell'art. 25, ma di accertare se la retroattività leda altri
principi affermati nella Costituzione.
Ma anche a
prescindere da ciò, la difesa ritiene che la legge non possa trovare il suo
fondamento nell'art. 41.
La fissazione di
prezzi di imperio può rientrare nei limiti previsti dal secondo comma solo se
si propone lo scopo, negativo, di impedire che l'iniziativa economica produca
effetti pregiudizievoli per la collettività. Ove invece, come nella specie, la
finalità sia quella di ottenere risultati positivi, quale la regolamentazione
di un determinato settore, si va oltre i limiti meramente negativi della difesa
dell'utilità sociale e si attua una politica dirigistica. Né il potere
conferito ai Comitati potrebbe rientrare nel comma terzo, che consente (cfr. sentenza n. 78 del 1958) l'adozione di norme idonee a delineare programmi
diretti a stimolare, indirizzare e coordinare l'attività economica: laddove,
invece, nel caso in esame l'imposizione di un prezzo di imperio produce come
effetto immediato la diretta coercizione dell'iniziativa privata. E se,
nonostante queste considerazioni la legge potesse riassumersi nella previsione
del terzo comma, ne emergerebbe a maggior ragione l'incostituzionalità, atteso
che il programma non può che comprendere misure destinate ad operare per il
futuro. Viene ancora rilevato che norme volte ad operare nell'ambito del
sinallagma contrattuale per spostare a vantaggio di una delle parti le
condizioni negoziali perseguono l'utilità di un gruppo di privati e non certo
quello della collettività; si insiste, poi, nel contestare che sia stata rispettata
la riserva di legge.
Quanto alla
illegittimità in riferimento all'art. 23, la difesa sostiene che l'imposizione
di un prezzo minimo, che sostituisce quello inferiore pattuito dalle parti,
significa di per sé sottrazione di una parte di utile spettante all'acquirente:
ed anche qui la mancanza di criteri idonei a circoscrivere la potestà
amministrativa dimostra che é stata violata la riserva di legge. Si osserva
infine che, se é vero che la legge ha inteso risolvere la controversia tra
frantoiani ed estrattori di olio, viene in rilievo l'ulteriore contrasto delle
norme in esame con gli artt. 24 e 102 della Costituzione: sta di fatto che di
fronte ad una tal controversia il legislatore ha disposto un tipico intervento
dell'autorità amministrativa in rapporti privati al fine di risolvere una
controversia già insorta o in procinto di insorgere.
6. - Nella pubblica
udienza l'Avvocatura dello Stato e la difesa delle parti private hanno ribadito
le esposte considerazioni ed hanno chiesto rispettivamente la dichiarazione di
non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dall'ordinanza di rimessione e la pronuncia della illegittimità costituzionale
delle norme impugnate.
Considerato
in diritto
1. - I tre articoli
della legge 21 dicembre 1961, n. 1527 - dei quali l'ordinanza di rimessione del
Consiglio di Stato denunzia il secondo ed il terzo "in relazione" al
primo - formano un sistema inscindibile, giacché gli artt. 2 e 3 estendono ai
contratti relativi alle sanse prodotte rispettivamente nelle campagne 1961-62 e
1960-61 i poteri che l'art. 1 conferisce al Comitato interministeriale dei
prezzi ed ai Comitati provinciali dei prezzi, secondo le direttive ivi
indicate. L'oggetto del presente giudizio é pertanto costituito dall'intero
provvedimento legislativo.
Deve essere tuttavia
precisato che nell'ambito della legge denunziata e delle norme costituzionali
delle quali si assume la violazione l'esame della Corte va contenuto nei limiti
delle questioni enunciate nell'ordinanza e non può essere esteso a quelle altre
che, al di 1à di essi, sono state prospettate e discusse dalle parti.
2. - La prima
questione sollevata dal Consiglio di Stato attiene al fondamento costituzionale
del potere che il legislatore ha esercitato col predisporre, attraverso i
compiti demandati al C.I.P. ed ai Comitati provinciali dei prezzi, la
determinazione di prezzi minimi delle sanse vergini di oliva da inserirsi nei
contratti di compravendita, eventualmente anche in sostituzione di prezzi
inferiori convenuti dai contraenti.
É da escludere, in
proposito, che possa farsi utile riferimento all'art. 36 della Costituzione -
sul che, in sostanza, concordano sia l'ordinanza che tutte le parti costituite
-, atteso che questa norma si riferisce ai rapporti di lavoro e non può essere
fonte di legittimi interventi legislativi in materie che, anche se di contenuto
economico, sono di tutt'altra natura. Esattamente, invece, il Consiglio di
Stato, partendo dal presupposto che le norme in esame incidono sulla libertà
dell'iniziativa economica privata, pone l'attuale problema nei termini che gli
sono propri, in quelli, cioé, di un raffronto fra la legge impugnata e l'art.
41 della Costituzione. Non é infatti contestabile che la garanzia posta nel
primo comma di quest'articolo nell'ambito circoscritto dai successivi due
capoversi riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell'attività, ma
anche i successivi momenti del suo svolgimento; ed é ugualmente certo che,
poiché l'autonomia contrattuale in materia commerciale é strumentale rispetto
all'iniziativa economica, ogni limite posto alla prima si risolve in un limite
della seconda, ed é legittimo, perciò, solo se preordinato al raggiungimento
degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione.
Ciò posto, é da
rilevare che l'unico quesito dedotto nell'ordinanza riguarda la sussistenza nel
presente caso di quel fine di utilità sociale che, alla stregua della
richiamata norma costituzionale, condiziona il potere del legislatore
ordinario. Si appalesa, pertanto, superfluo indagare, a questi limitati
effetti, se la legge impugnata debba inquadrarsi nella previsione del secondo o
del terzo comma dell'art. 41: si tratti, infatti, di limitazioni imposte dal
secondo o di indirizzo, coordinamento e controlli consentiti dal terzo,
l'utilità sociale deve pur sempre presiedere alle une ed agli altri.
L'ordinanza di
rimessione dubita che lo scopo delle norme denunziate, se individuato in quello
di proteggere una determinata categoria economica (frantoiani) nei confronti di
altra categoria (estrattori) ritenuta più forte, possa identificarsi con
l'utilità sociale nel senso in cui questa é intesa dall'art. 41 della
Costituzione, e la difesa delle parti private costituite nel presente giudizio
assume debba escludersi che il vantaggio di un gruppo di operatori economici,
specie se realizzato a danno di un altro gruppo, possa coincidere con quello
della collettività.
La Corte ritiene che
siffatta censura sia infondata.
Già in altre
occasioni é stato affermato che il carattere particolare o limitato della
categoria economica considerata dalla legge non é, in linea di principio,
sufficiente ad escludere che venga perseguita una finalità sociale (cfr. sentenza n. 54 del 1962); e, con diretto riferimento all'autonomia
contrattuale, é stato accertato che rientra nei poteri conferiti al legislatore
dall'art. 41 della Costituzione la riduzione ad equità di rapporti che appaiano
sperequati a danno della parte più debole (sentenza n. 7 del 1962). Nel caso oggetto del presente giudizio é
da osservare che a seguito della denuncia dell'accordo stipulato fra le due
categorie il 23 febbraio 1955 - e sulla legittimità della quale ovviamente la
Corte non può e non deve pronunziarsi - si verificò un grave conflitto di
interessi fra frantoiani ed estrattori, determinato dalla circostanza, non
contestata e comunque implicitamente emergente dallo stesso accordo ora
ricordato, che i rapporti economici relativi alle sanse sono regolati, almeno
in via generale e per ragioni che non occorre qui approfondire, dalla prassi
secondo la quale all'atto della vendita e consegna della merce non ne viene fissato
il prezzo. Ora ciò induce a ritenere che non irragionevolmente il legislatore é
partito dalla premessa (implicita nella legge, ma chiaramente espressa nei
lavori preparatori) che i frantoiani, in mancanza di ogni regolamentazione
della materia, vengano a trovarsi, per il fatto stesso di aver adempiuto alla
loro prestazione senza determinarne il corrispettivo, in una posizione più
debole di quella degli estrattori, ed ha predisposto perciò, non
arbitrariamente, un sistema che, nel contemperamento degli interessi delle due
categorie, consenta la fissazione di prezzi equi e remunerativi: i quali,
appunto perché tali considerati, non possono che essere prezzi minimi destinati
a sostituire prezzi eventualmente inferiori accettati dai frantoiani (senza di
che il proposito di proteggere il contraente meno forte non sarebbe
conseguibile).
Né a ciò é opponibile
che la protezione degli interessi dei frantoiani non potrebbe mai integrare
quel fine sociale che solo può legittimare una disciplina legislativa destinata
ad incidere sulla libertà economica.
Svariate norme
costituzionali, infatti, appaiono espressione del principio della doverosa
tutela delle posizioni economiche più deboli, ed é perciò da ritenere che ogni
legge intesa a realizzare questa soddisfi un interesse che la stessa Carta
costituzionale considera attinente all'ordinata vita della collettività e,
quindi, di carattere generale. Ed é ulteriormente da rilevare che nella specie
il legislatore, come risulta dagli atti parlamentari, ha tenuto presente la
vastità quantitativa e territoriale delle conseguenze del fenomeno al quale
occorreva par rimedio ed ha anche espressamente considerato gli effetti
deleteri che ne derivavano a tutto il settore dell'olivocultura, compiendo così
una valutazione di quell'interesse della produzione che certamente incide su
quello della società (cfr. sentenza n. 5 del 1962).
Di fronte alla quale
constatazione non vale osservare, come fa la difesa delle parti private, che
comunque l'interesse riflesso dell'olivocultura verrebbe tutelato col
corrispondente sacrificio dell'interesse dell'industria olearia, di pari
rilevanza sociale: l'apprezzamento, infatti, del concreto interesse sociale da
soddisfare e, nell'ambito di questo, dei singoli interessi settoriali che lo
condizionano attiene al merito riservato al legislatore ed é sottratto al
sindacato della Corte, che va contenuto in quei limiti di legittimità che già
in altre occasioni sono stati precisati (cfr. sentenza n. 14 del 1964).
Le altre questioni
sollevate dalla difesa delle parti private in riferimento allo stesso art. 41
della Costituzione - in particolare quella relativa all'assunta violazione
della riserva di legge ed alla non consentita grave incidenza che sulla
iniziativa economica privata produrrebbe l'efficacia retroattiva delle
disposizioni impugnate - non trovano riscontro nell'ordinanza di rimessione e
pertanto, per quel che si é premesso, restano fuori dell'attuale giudizio.
3. - Secondo
l'ordinanza del Consiglio di Stato la legge 21 dicembre 1961, n. 1527,
imponendo una prestazione a carico degli estrattori e demandandone la concreta
determinazione al potere discrezionale dell'autorità amministrativa, non
rispetterebbe l'art. 23 della Costituzione.
Anche questa seconda
questione appare infondata.
Senza scendere alla
valutazione dell'esattezza dell'interpretazione data al primo comma dell'art.
1, dalla quale il giudice a quo trae il convincimento che il sistema di
determinazione dei prezzi delle sanse comporta la partecipazione dei frantoiani
agli utili conseguiti dagli estrattori, é sufficiente osservare che se, come
innanzi é stato accertato, la legge trova il suo fondamento nell'art. 41 della
Costituzione, ciò esclude che essa debba essere valutata anche in riferimento
all'art. 23. La Corte già altra volta (sentenza n. 70 del 1960) ha affermato che le due norme
costituzionali coprono campi affatto diversi, ed invero il concetto di limite o
il concetto di controllo dell'iniziativa privata, per loro stessa natura e
finalità, non sono in alcun modo riconducibili a quello di
"prestazione". Più in generale va rilevato che l'art. 23 della
Costituzione, il cui contenuto si esaurisce nel prescrivere una riserva di
legge, non ha nessun ruolo da svolgere 1à dove altra norma costituzionale - e
tale é il caso dell'art. 41 - nel dettare una disciplina sostanziale della
fattispecie già l'accompagni con la garanzia formale della riserva di legge.
4. - Un ulteriore
profilo di legittimità costituzionale messo in rilievo dall'ordinanza di
rimessione riguarda la compatibilità delle norme in esame con il diritto di
difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e con la riserva della
funzione giurisdizionale disposta dall'art. 102 della Costituzione. Gli artt. 2
e 3 della legge impugnata conferiscono ai Comitati, come si é detto, il potere
di determinare i prezzi minimi delle sanse prodotte nelle campagne 1961-62 e
1960-61 e, cioè, relativamente a contratti già stipulati: l'indubbia efficacia
retroattiva di queste disposizioni sottrarrebbe, secondo il giudice a quo, ai
titolari di diritti già sorti la facoltà di agire in giudizio, con conseguente
violazione dell'art. 24 della Costituzione, e, nello stesso tempo, in contrasto
con l'art. 102 trasferirebbe dal magistrato all'autorità amministrativa il
potere di definire le situazioni contestate.
Giova in proposito
mettere subito in rilievo che non é esatto che il legislatore, secondo quanto
su questo punto assume la difesa delle parti private, attraverso le norme di
cui si discute ha demandato ai Comitati dei prezzi la definizione della
controversia sorta a seguito delle opposte tesi sulla legittimità della
ricordata disdetta dell'accordo del febbraio 1955. Vero é, invece, che la legge
non volle apprestare i mezzi per la decisione di una controversia giuridica, sebbene
(il che é ben diverso) risolvere un conflitto di interessi determinatosi fra le
due categorie a seguito della sopravvenuta mancanza di ogni regolamentazione
della materia.
Siffatta
considerazione vale ad escludere la denunziata violazione dell'art. 102 della
Costituzione. La nuova disciplina, a parte il fatto che lascia intatti i
rapporti esauriti o definiti con sentenza passata in giudicato (art. 3, quarto
comma), incide solo sull'autonomia contrattuale, integrandola se manca la
fissazione del prezzo, sovrapponendovisi se é stato stabilito un prezzo
inferiore, e non tocca in alcun modo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
Gli atti posti in essere dai Comitati, destinati a determinare la misura
concreta dei prezzi minimi e certamente sottoposti al normale sindacato
giurisdizionale (art. 113 della Costituzione), hanno natura amministrativa e
perciò non usurpano le funzioni che la Costituzione assegna ai giudici (cfr. sentenze n. 8 del 1962 e n. 80 del 1964).
Le stesse ragioni
dimostrano l'infondatezza del contrasto della legge con l'art. 24 della
Costituzione.
Con giurisprudenza
costante la Corte ha affermato che la garanzia costituzionale disposta dal
primo comma di questa norma Si riferisce ai diritti ed agli interessi legittimi
nell'ambito in cui questi sono configurati nella legge, sicché ogni loro
modifica é costituzionalmente sindacabile solo in relazione alle norme che
eventualmente ne garantiscano il contenuto, non già in riferimento alla norma
che ne tutela l'azionabilità in giudizio. Nella specie, non essendo dubbio che
la legge impugnata regola l'aspetto sostanziale dei rapporti presi in
considerazione, e cioè ne disciplina un momento che logicamente precede ed é
distinto da quello dell'azione giudiziaria, non é ravvisabile una qualsiasi
violazione dell'art. 24.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1961, n.
1527, contenente norme sulla "determinazione del prezzo delle sanse",
in riferimento agli artt. 23, 24, 36, 41 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.