SENTENZA
N. 5
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del decreto
legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n.
69, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 21 maggio 1960 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di
Sguazzini Giuseppe, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960;
2) ordinanza emessa
il 18 marzo 1961 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Sina
Stefano, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Giorgio
Balladore Pallieri, per la parte civile Ente nazionale risi, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - A seguito dell'ordinanza di
questa Corte 5
aprile 1960, n. 25, che, a causa dell'insufficiente precisazione
dell'oggetto dell'incidente di legittimità costituzionale sollevato, dispose la
restituzione al Pretore di Novara degli atti del giudizio penale a carico di
Sguazzini Giuseppe (imputato del reato di sottrazione di risone all'ammasso),
nel corso del quale l'anzidetto Pretore aveva rimesso alla Corte le questioni
relative alla legittimità costituzionale di alcuni articoli del D. Lg. 30
maggio 1947, n. 439 (il quale configura come reato il fatto attribuito
all'imputato), in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., il Pretore stesso, con
ordinanza 21 maggio 1960, ha rimesso nuovamente a questa Corte le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla difesa dell'imputato, investendo,
per violazione dei citati articoli della Costituzione, gli artt. 1, 3, 19 e 20
del decreto legislativo già menzionato.
Nella nuova ordinanza
si precisa che questi ultimi articoli, "imponendo ai produttori una
gestione coattiva a mezzo dell'Ente risi, vincolando presso il produttore il
prodotto sin dalla sua separazione dal suolo, vietando la libertà di
contrattazione e sancendo la nullità dei contratti di compravendita", in
violazione dell'art. 3 Cost., creano "ostacoli economici (quale la
proibizione della libera vendita del risone)" e "limitano di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini (perché l'ammasso del risone e non
quello, ad esempio, delle olive, creando una chiara, palese disparità tra i due
tipi di coltivatori?)". Le disposizioni vincolistiche del citato decreto
legislativo, se potevano avere una spiegazione e una giustificazione nel clima
di difficoltà degli approvvigionamenti del tempo in cui il decreto fu emanato,
non hanno ragion d'essere nella mutata situazione economica del Paese,
testimoniata, tra l'altro, dall'invito del Governo agli agricoltori a
predisporre i terreni per altre culture più redditizie di quella del risone, il
cui consumo va ogni giorno contraendosi.
L'obbligo fatto ai
produttori di conferire il risone all'ammasso urta, inoltre, contro la libertà
d'iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., anche perché, nella
riferita situazione attuale l'iniziativa privata né scuote l'attività economica
pubblica, né svia l'indirizzo e il coordinamento dell'economia privata a fini
sociali.
L'ordinanza é stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1960 e alle
parti in causa (imputato Sguazzini e parte civile Ente nazionale risi) il 30
giugno successivo, ed é stata trasmessa in copia ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 25 maggio 1960. Essa é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 3 settembre 1960.
Si é costituito
innanzi a questa Corte soltanto l'Ente nazionale risi, depositando il 9
settembre 1960 mandato e deduzioni con vari documenti.
L'Ente osserva che il
sistema in vigore, mentre importa notevoli oneri per i consumatori, é destinato
a favorire i produttori di riso. Infatti, all'unico scopo di avvantaggiare, per
ragioni di politica economica e sociale, le categorie produttrici (datori di
lavoro e lavoratori), e attraverso un congegno di vendita, sul mercato interno,
da parte dell'Ente, a prezzo maggiorato rispetto a quello da esso corrisposto
ai produttori (che a sua volta é superiore al prezzo internazionale), e di
destinazione degli utili così ricavati all'attribuzione di premi di
esportazione (tali da consentire agli esportatori possibilità competitiva sui
mercati esteri), e talvolta addirittura con l'ausilio di sovvenzioni statali,
da un lato il sistema mira a risparmiare alle categorie produttrici gli effetti
pregiudizievoli dell'alto costo di produzione - il quale non consentirebbe loro
di reggere, sul mercato interno, alla concorrenza estera -, e dall'altro mira a
consentire l'esportazione del prodotto eccedente il fabbisogno nazionale: il
tutto a spese del consumatore nazionale. Si tratta, in sostanza, di un sistema
senza del quale i coltivatori non sarebbero in grado di continuare nella
produzione, e che non comporta per essi un limite al diritto di iniziativa
economica, bensì soltanto delle "cautele", volte a evitare che taluno
di essi approfitti della situazione privilegiata e ne tragga (mediante la
vendita per proprio conto sul mercato interno al prezzo maggiorato al quale
vende l'Ente) "ulteriori illeciti proventi" si tratta cioè di
"condizioni alle quali sono subordinati certi vantaggi concessi ad una
categoria di privati, i produttori di riso". "Lungi dal limitare l'iniziativa
privata, le norme oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale,
la promuovono, perché la produzione del riso subirebbe drastiche diminuzioni o
sarebbe totalmente stroncata senza le provvidenze legislative". E, se una
categoria potrebbe dolersi del sistema, essa non é quella dei produttori, ma se
mai quella dei consumatori, "i quali ponessero in dubbio che il pubblico
interesse esiga tali sacrifici da parte loro ed i quali credessero di trovare
in qualche norma costituzionale una tutela dei loro interessi". Non ha
senso, dunque, che i produttori lamentino la violazione dell'art. 41 della
Costituzione.
Né ha senso che
lamentino la violazione dell'art. 3, dato che essi, "sempre in virtù delle
norme impugnate, si trovano in posizione di privilegio rispetto alla massa dei
coltivatori italiani".
2. - Con altra
ordinanza del 18 marzo 1961, lo stesso Pretore di Novara, nel corso di un
giudizio penale promosso a carico di Sina Stefano, sempre per reati inerenti
alla legislazione a tutela della produzione del riso, essendo stata eccepita
dalla difesa dell'imputato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 41
Cost., degli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del citato D. Lg. del 1947, in
accoglimento di tale eccezione ha deferito a questa Corte le relative
questioni, ispirandosi, nella motivazione, alle medesime ragioni dell'ordinanza
del 21 maggio 1960.
L'ordinanza é stata
notificata al difensore dell'imputato il 7 aprile 1961 e al Presidente del
Consiglio dei Ministri l'11 aprile successivo; ne é stata trasmessa copia ai
Presidenti dei due rami del Parlamento il 5 aprile 1961; ed é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 29 luglio 1961.
É intervenuto innanzi
a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni il 1 maggio 1961.
Con riferimento
all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che esso ben consente al legislatore di
considerare le eventuali diversità di situazioni di fatto, facendovi corrispondere
diversità di trattamenti. E l'applicabilità delle disposizioni del 1947 a tutti
i produttori di risone sta a testimoniare l'esclusione di ogni discriminazione
in seno alla categoria. Comunque, quelli che nel decreto legislativo del 1947
l'ordinanza individua come "ostacoli economici" alla attività dei
produttori di risone non sono tali: l'ammasso, istituito a protezione della
produzione, non può essere considerato come un ostacolo economico al pieno
sviluppo della personalità del cittadino; e del resto gli interessati ben
potrebbero sottrarvisi mutando produzione.
Né il provvedimento
legislativo urta contro l'art. 41 della Costituzione. Infatti, esso autorizza
"misure protettive del benessere sociale e, contemporaneamente,
restrittive della privata iniziativa". L'autonomia individuale va
concepita, nel vigente sistema costituzionale, in senso funzionale; e quando -
come nel caso - l'intervento pubblico sia contenuto entro precisi limiti e sia
assistito da precise garanzie, non può esser considerato in contrasto con
l'art. 41, essendo anzi consentito espressamente dai commi secondo e terzo di
questo. Nella specie i limiti sono rappresentati dai fini istituzionali
dell'Ente risi, consistenti essenzialmente nella tutela della produzione
risicola nazionale e nella gestione dell'ammasso, effettuata per conto dei
produttori (e cioè in regime di consorzio obbligatorio), e non collegata
necessariamente alla situazione contingente nella quale venne realizzata per la
prima volta.
In una memoria
depositata il 12 ottobre 1961 l'Avvocatura ribadisce i medesimi concetti,
sottolineando che il secondo e terzo comma dell'art. 41 Cost. legittimano i
limiti imposti dalla legislazione in esame, oltre che in relazione alla fase
della produzione agricola e industriale, anche in relazione a quella del
commercio del prodotto. E aggiunge che l'ammasso del risone assolve, da un
lato, una funzione equilibratrice del mercato al momento del raccolto, e,
dall'altro, una funzione equilibratrice della distribuzione del prodotto nei periodi
di scarsa disponibilità.
All'udienza di
discussione i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi,
illustrandole.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi,
data l'identità della materia, sono stati trattati congiuntamente e possono essere
decisi con unica sentenza.
2. - Le disposizioni
impugnate sono quelle degli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del decreto legislativo 30
maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio
1952, n. 69. Di esse, quelle dell'art. 19 riguardano soltanto la raccolta e la
distribuzione del risone, mentre quelle degli altri articoli sono da ritenere
impugnate soltanto per la parte in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso
del risone.
Con i menzionati
articoli, in vista dell'ammasso del prodotto, viene imposto il vincolo del
risone presso il produttore, con divieto assoluto di disposizione da parte di
costui e con comminatoria di sanzioni penali (artt. 1, 3, 15 e 20, quest'ultimo
modificato con la legge di ratifica), e viene deferita la "disciplina
totalitaria" della "raccolta" all'Ente nazionale risi, che
"provvederà anche alla distribuzione del prodotto, d'intesa con le
associazioni industriali di categoria" (art. 19).
L'impugnativa, come
si é detto, é stata fatta da entrambe le ordinanze di rimessione, con
motivazione analoga, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
3. - La Corte ritiene
che le censure rapportate al primo dei due articoli della Costituzione non abbiano
alcun fondamento. Infatti, da un lato, é da escludere che il divieto della
libera vendita del prodotto e l'obbligo del conferimento di esso all'ammasso
(legittimati, come si dirà, dall'art. 41 Cost.) possano considerarsi rientranti
tra gli "ostacoli di ordine economico" che impediscono
"l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione
economica del Paese", della cui eliminazione si preoccupa l'art. 3 della
Costituzione. Dall'altro, é da escludere - in conformità della costante giurisprudenza
di questa Corte (recentemente riaffermata nelle sentenze nn. 5,
6 e 70 del 1960) -
che la disparità di trattamento fatta, rispetto agli altri produttori agricoli,
ai produttori di risone, imponendo a questi il divieto e l'obbligo or ora
menzionati, si risolva in una violazione del principio di eguaglianza, giacché
é consentito al legislatore ordinario, vagliata obbiettivamente la differenza
delle situazioni di fatto, disciplinare in maniera diversa le posizioni
soggettive che a esse si collegano. E, se é vero che nelle condizioni attuali
più non sussistono - come é di comune nozione, e come riconoscono le stesse
autorità governative (a quanto risulta dai documenti della causa) - le ragioni
che sollecitarono l'adozione del decreto legislativo impugnato, emanato
nell'immediato dopoguerra in collegamento con la preesistente legislazione
vincolistica, e ispirato (come si legge nell'art. 1) alla necessità, allora
impellente, di far fronte alle "esigenze generali dell'alimentazione
nazionale", ciò non é sufficiente a far considerare illegittima la conservazione
per alcuni prodotti agricoli del regime di vincolo e di ammasso. Non può esser
negata, infatti, la legittimità della conservazione in vita, per nuove esigenze
di interesse generale (nella specie, di tutela della produzione di certe
derrate), di una disciplina giuridica particolare, originariamente introdotta
in funzione di esigenze diverse (nella specie, di assicurazione della
alimentazione nazionale): ciò perché é da riconoscere al legislatore la
possibilità di valutare (sempre che ciò non avvenga in modo arbitrario) se
sopravvivano ragioni di interesse generale per la conservazione,
nell'ordinamento, di istituti in esso presenti, indipendentemente dai motivi
che dettero loro origine.
4. - Più delicata e
complessa si presenta l'indagine in ordine alla conformità delle disposizioni
impugnate ai precetti dell'articolo 41 della Costituzione.
Secondo le ordinanze
dalle quali trae origine il presente giudizio, tale conformità mancherebbe, in
quanto, da un lato, l'istituto dell'ammasso obbligatorio contrasterebbe col
principio della libertà della iniziativa economica privata, enunciato nel primo
comma dell'art. 41, e, dall'altro - essendo venute meno le ragioni contingenti
del tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra, che ne avevano sollecitato l'emanazione
- le disposizioni relative allo ammasso del risone non troverebbero
legittimazione e giustificazione nei commi successivi dello stesso articolo.
La prima parte
dell'assunto non é esatta; la seconda é esatta soltanto in parte.
L'imposizione dell'obbligo
del conferimento di certi prodotti all'ammasso (e cioè della cessione all'ente
ammassatore) é cosa ben diversa sia dall'espropriazione prevista dal terzo
comma dell'art. 42 della Costituzione (perché l'espropriazione si realizza
mediante un atto d'autorità che importa immediatamente il trasferimento della
proprietà, mentre il trasferimento dei prodotti conferiti all'ammasso ha luogo
in virtù di una cessione, per quanto dovuta), sia dalla riserva originaria e
dall'espropriazione previste dall'art. 43 (perché questo articolo non interessa
qualsiasi categoria di cose, ma soltanto le "imprese". Essa é,
invece, una misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante tra quelle
consentite dall'art. 41 della Costituzione al fine di orientare e coordinare le
iniziative economiche nel senso del benessere collettivo.
L'art. 41 ammette
limiti, programmi, controlli all'attività economica, allo scopo di render
possibile la realizzazione di finalità di ordine sociale. Esso esige tuttavia
che limiti, programmi, controlli non vengano imposti se non sulla base di una
legge (v. le sentenze di questa Corte nn. 103 del 1957, 35 del 1959, 35 del 1961).
Ciò risulta, per quanto riguarda i limiti, dalla circostanza che le
disposizioni ordinarie a tale scopo sono destinate a precisare i confini di un
diritto costituzionalmente garantito: quello enunciato nel primo comma
dell'art. 41 Cost.; e là dove la Costituzione, nel riconoscere un diritto
soggettivo, ammette la possibilità di limitarne la portata (così come fa, nel
caso in esame, il secondo comma dell'art. 41), le limitazioni non possono
essere introdotte se non in base a una legge (v., p. es., gli artt. 13, 14, 15,
16, 21, 23). Per quanto riguarda poi programmi e controlli, l'enunciazione
dell'esigenza di una legge é espressamente contenuta nell'ultimo comma dello stesso
art. 41.
Orbene, non può
dubitarsi, da un lato, che l'obbligo del conferimento all'ammasso di prodotti
agricoli a fini di tutela della produzione nell'interesse generale della
collettività nazionale, rappresenti un limite imposto all'attività economica
dei produttori per ragioni di utilità sociale, e, dall'altro, che la garanzia
della riserva di legge sia stata osservata per ciò che riguarda il vincolo del
raccolto e l'ammasso del risone, essendo disposti, sia l'uno, che l'altro, in
modo esplicito e inequivoco da disposizioni legislative (artt. 1-3, 14-15
decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439), le quali ben poco margine di
discrezionalità lasciano ai poteri, eminentemente esecutivi, dell'Autorità
amministrativa.
Di per sé sole, e
date le finalità che - venute meno quelle originarie - ne ispirano oggi il
mantenimento in vita, le disposizioni che impongono ai produttori il vincolo di
indisponibilità del risone, e l'obbligo del conferimento all'ammasso, non
appaiono, dunque, in contrasto con la Costituzione.
5. - A questo punto
occorre, peraltro, aggiungere che le disposizioni stesse si inseriscono in un
sistema normativo unitario, in cui sono presenti altre componenti di
illegittimità costituzionale - anche esse facenti capo all'art. 41 Cost. -, le quali,
appunto per l'unitarietà del sistema, non possono non importare l'illegittimità
totale di esso, e non possono, quindi, non travolgere - in attesa che vengano
emanate, in proposito, nuove norme in consonanza con l'ordine costituzionale -
anche le disposizioni relative al vincolo e all'ammasso.
Gli elementi di
incostituzionalità, che, con riferimento alle questioni sollevate con le
ordinanze che hanno promosso il presente giudizio - e in particolare a quella
della mancanza di una legittimazione del sistema dell'ammasso da parte dei
commi secondo e terzo dell'art. 41 Cost. -, la Corte ravvisa nel sistema in
vigore, sono rappresentati essenzialmente dalla inosservanza del principio
della riserva di legge (e cioè dalla mancanza di una sufficiente disciplina ad
opera del potere legislativo) in ordine ai criteri per la classificazione e la
determinazione dei prezzi delle singole qualità di risone conferite
all'ammasso, nonché in ordine ai criteri per la distribuzione del prodotto
ammassato. Mancano, infatti, in materia disposizioni legislative dotate di
adeguata portata specificativa, sì da far considerare soddisfatta, alla stregua
della giurisprudenza della Corte (formatasi a partire dalla sentenza n. 4 del
1957, e della quale costituisce la più recente espressione la sentenza n. 35 del
1961), la garanzia della riserva di legge.
Per quanto riguarda i
criteri per la classificazione delle singole qualità di risone e la
determinazione dei relativi prezzi - criteri indispensabili per integrare la
disciplina del rapporto necessario tra soggetti ammassanti ed ente ammassatore
-, l'art. 17 del decr. legisl. 30 maggio 1947, n. 439 - posto che si applichi
anche al risone (oltre che agli altri cereali per i quali al tempo della sua
emanazione era previsto l'ammasso) - li rimette alla discrezionalità assoluta
dell'Autorità amministrativa, disponendo che "i prodotti conferiti sono
immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti, per ciascun prodotto, dalle
apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste", aggiungendosi semplicemente che i prezzi delle tabelle
"sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce
consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta,
tela da rendere". Né il quinto comma dell'art. 2 del decreto - legge 12
ottobre 1939, n.1682, che in precedenza regolava la materia con esclusivo riguardo
al risone, fissava alcun confine alla discrezionalità della pubblica
Amministrazione, limitandosi a statuire che "l'apprezzamento delle
caratteristiche dei risoni conferiti all'ammasso sarà regolato secondo norme
stabilite, d'accordo, tra il settore cerealicoltura (dell'allora esistente
Confederazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori
dell'agricoltura) e l'Ente nazionale risi, con l'approvazione dei Ministeri
dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni".
Per quanto, poi,
riguarda la distribuzione del prodotto ammassato, l'art. 19 del decr. legisl.
30 maggio 1947, n. 439, la confida nel modo più pieno e più libero all'Ente
nazionale risi "d'intesa con le associazioni industriali di
categoria", omettendo qualsiasi indicazione di criteri e garanzie, tanto
in ordine all'assegnazione del risone agli stabilimenti industriali, quanto in
ordine alla scelta dei mercati interni ed esteri del prodotto finito, alle
condizioni di vendita, all'assegnazione ai commercianti interessati:
indicazioni indubbiamente indispensabili al fine di evitare che il sistema
dell'ammasso obbligatorio a gestione pubblica si risolva nella possibilità che
la pubblica Amministrazione venga a incidere di fatto, a suo arbitrio (e perciò
in contrasto col principio della riserva di legge), sulla libertà economica
degli operatori dei settori della trasformazione della materia prima
assoggettata all'ammasso e dello smercio del prodotto finito, e perfino nella
possibilità che l'Amministrazione venga a escludere dal mercato gli uni e gli
altri, o singoli esponenti delle rispettive categorie, senza alcuna garanzia.
Si aggiunga che la
normazione a mezzo di legge delle modalità relative alla distribuzione del
prodotto ammassato é tanto più indispensabile, in quanto la mancanza di essa é
suscettibile di render possibile la realizzazione a opera della pubblica
Amministrazione di sistemi monopolistici nei settori dell'industria e del
commercio, fuori delle ipotesi e delle condizioni volute dall'articolo 43 della
Costituzione.
6. - Né la Corte
ritiene di ravvisare, in ordine al punto in esame, una garanzia sufficiente nel
fatto che lo statuto dell'Ente nazionale risi - recentemente approvato con
decreto ministeriale 28 giugno 1961 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1961, n.
179), evidentemente nell'intento di por fine a una gestione commissariale resa
necessaria dal superamento del preesistente sistema di formazione degli organi
ordinari, e che si perpetua dalla fine della guerra - prevede all'art. 5 un
Consiglio di amministrazione (di nomina ministeriale), nel quale, accanto a
tredici risicoltori, a un rappresentante dei proprietari di fondi rustici dati
in locazione, a due tecnici agricoli e a due rappresentanti dei lavoratori non
meglio identificati, siedono sei industriali risieri e tre commercianti di
riso. A parte ogni altra considerazione (non indispensabile in questa
occasione), e in particolare circa la sufficienza del dosaggio delle categorie
"rappresentate" dai componenti dell'amministrazione dell'Ente a far
fronte alla garanzia di cui si é detto, basta, infatti, a far negare qualsiasi
valore garantistico al riferito precetto statutario, il fatto che, lungi
dall'essere stato adottato in osservanza di una norma legislativa, esso é stato
adottato per libera iniziativa dell'amministrazione (sull'evidente presupposto
del superamento dell'art. 2 decr. legge 2 ottobre 1931, n. 1237, nel testo
sostituito dall'art. 1 decr. legge 12 ottobre 1939, n. 1682, al testo già
modificato con decr. legge 11 agosto 1933, n. 1183), con la conseguenza di essere
liberamente revocabile dalla stessa amministrazione.
7. - Siccome il
congegno giuridico dell'ammasso é un sistema unitario, il quale rimarrebbe
mutilo una volta privato della attuale rudimentale e illegittima normativa
relativa alle modalità di classificazione, apprezzamento e assegnazione del
prodotto ammassato - modalità inerenti tutte alla funzionalità e agli
obbiettivi del sistema, del quale costituiscono essenziali elementi di
struttura - é chiaro che il riconoscimento dell'illegittimità delle disposizioni
relative a tali modalità non può non condurre - nonostante il riconoscimento
della legittimità in sé dell'istituto dell'ammasso - alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'intero sistema, e, quindi, di tutte le
disposizioni che attualmente lo regolano.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due
giudizi indicati in epigrafe;
dichiara
l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 41 della Costituzione:
- dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con legge 11 febbraio
1952, n. 69, recante "norme per il conferimento del grano, dell'orzo,
della segale, del granoturco e del risone ai granai del popolo";
Di tutte le altre
disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo, così come ratificate e
modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si riferiscono al vincolo
e all'ammasso del risone.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1962.