SENTENZA
N. 6
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 88, 1 comma, del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 14
luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV
- sul ricorso proposto da Caccuri Edmondo contro il Ministero di grazia e
giustizia, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959;
2) ordinanza 14
luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV
- sul ricorso proposto da Pitzalis Giovanni contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959;
3) ordinanza 14
luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV
- sul ricorso proposto da Petrucci Giovanni contro il Ministero dei trasporti,
iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959;
4) ordinanza 14
luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV
- sul ricorso proposto da Cerreti Alfonso contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.
Udita nell'udienza
pubblica del 20 gennaio 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati
Aldo Dedin e Raffaele Resta, per il Pitzalis, Raffaele Resta, per il Petrucci,
Giambattista Rizzo, per il Cerreti, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per i Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica
istruzione e dei trasporti.
Ritenuto
in fatto
Edmondo Caccuri,
magistrato di appello addetto alla Corte di cassazione, Giovanni Pitzalis,
ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione, Giovanni Petrucci,
direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile in
Sicilia, ed Alfonso Cerreti, provveditore agli studi a Messina, essendo stati
eletti deputati al Parlamento per la presente legislatura, vennero collocati in
aspettativa, dalle Amministrazioni da cui rispettivamente dipendevano, per
tutta la durata del mandato parlamentare, in base all'art. 88, primo comma, del
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Nei provvedimenti coi
quali sono stati collocati in aspettativa i predetti dipendenti dello Stato é
disposto che ciascuno di essi continua a godere del trattamento economico
precedente in quanto più favorevole dell'indennità parlamentare e nel
provvedimento concernente il Cerreti più precisamente si dispone che
"dalla data di decorrenza dell'aspettativa compete all'interessato, ai
sensi dell'art. 67, secondo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, il trattamento economico più favorevole tra lo stipendio
di pubblico impiegato e l'indennità fissa mensile attribuita ai membri del
Parlamento dall'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1102".
Ciascuno dei detti
dipendenti dello Stato ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato il
provvedimento che lo concerne, assumendo che l'art. 88, primo comma, del testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati é in contrasto con
l'art. 51, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che "chi é
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro".
Il Cerreti ha
dedotto, poi, l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 88 del testo
citato anche sotto un altro profilo: perché, disponendo nel terzo comma che i
professori di università e i direttori di istituti sperimentali equiparati
siano collocati in aspettativa solo a loro domanda, violerebbe il principio
dell'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive, sancito nel
primo comma dello stesso art. 51 della Costituzione.
In ciascuno dei
quattro procedimenti così promossi dinanzi al Consiglio di Stato, si é
costituita l'Amministrazione interessata (Ministero di grazia e giustizia nel
procedimento promosso dal Caccuri, Ministero della pubblica istruzione nei
procedimenti promossi dal Pitzalis e dal Cerreti, Ministero dei trasporti nel
procedimento promosso dal Petrucci) ed ha resistito al ricorso, chiedendone il
rigetto.
Il Consiglio di Stato
ha ritenuto che le dedotte questioni di legittimità costituzionale non siano
manifestamente infondate e ne ha rimesso perciò la decisione a questa Corte con
quattro ordinanze - una per ciascun procedimento - emesse in data 14 luglio
1959.
Tali ordinanze,
debitamente notificate alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicate ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sono state pubblicate:
tre nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 28 novembre 1959 e la quarta (quella
emessa nel procedimento fra il Cerreti e il Ministero della pubblica
istruzione) nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 5 dicembre 1959. Nel registro
generale delle ordinanze pervenute a questa Corte nel 1959, sono iscritte ai
numeri 117, 118, 119 e 124.
Dinanzi a questa
Corte, nel giudizio promosso con la prima ordinanza (n. 117), si é costituito
solo il Ministero di grazia e giustizia. In ciascuno degli altri tre giudizi si
sono costituite entrambe le parti.
In ordine alla
questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 88 del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento al terzo comma dell'art.
51 della Costituzione, il Pitzalis, il Petrucci ed il Cerreti sostengono, nelle
loro deduzioni, che la norma costituzionale non é diretta a garantire soltanto
la conservazione del posto di lavoro a chi é investito di funzioni pubbliche
elettive, ma anche a garantirgli la possibilità di continuare a svolgere,
contemporaneamente, le precedenti funzioni. Questa interpretazione non solo
sarebbe conforme alla lettera del testo costituzionale, ove é espressamente
stabilito che "chi é chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento", ma sarebbe altresì
conforme agli scopi intrinseci della norma, identificabili anche attraverso le
discussioni svoltesi in seno all'Assemblea costituente. Chiamata a scegliere
fra due tesi - quella di ritenere in ogni caso incompatibile il contemporaneo
esercizio del mandato politico e dell'impiego e quella di ritenerlo invece
compatibile assicurando però, da un lato, il retto adempimento delle funzioni
elettive e non pregiudicando dall'altro, diritti e interessi dell'eletto nel rapporto
d'impiego - la Costituente, ispirata anche da atteggiamento di sfavore verso il
cosiddetto professionismo politico, avrebbe finito con l'accogliere la seconda
soluzione, approvando la norma in esame, simile, anche nella formulazione, ad
una norma già contenuta nella costituzione di Weimar. Tale norma, nel suo più
profondo significato, sarebbe diretta a garantire libertà e indipendenza
assolute ad ogni cittadino, anche a chi presti lavoro subordinato, che voglia
dare il suo contributo all'attività politica della Nazione.
Il Pitzalis, il
Petrucci e il Cerreti fanno poi rilevare che fino all'emanazione della norma
impugnata, il legislatore ordinario aveva sempre inteso il precetto
costituzionale nel senso di ritener compatibile l'esercizio delle funzioni
politiche elettive con l'esercizio delle funzioni di impiegato, e ricordano
l'art. 25 della legge 20 gennaio 1948, n. 6, che aveva lasciato esclusivamente
alla sensibilità e alla discrezione dello stesso impiegato di chiedere il
congedo straordinario ove ritenesse di non poter continuare a svolgere
proficuamente le precedenti funzioni, nonché i lavori preparatori della legge
13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari, durante i quali fu
soppresso alla Camera un articolo del disegno di legge dove era prescritto che
il collocamento in congedo dell'impiegato eletto al Parlamento dovesse essere
sempre disposto di ufficio.
Passando all'esame
della norma impugnata (contenuta nell'art. 41 della legge 16 maggio 1956, n.
493, poi trasfusa nell'art. 88 del citato testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati del 1957, n. 361), il Pitzalis, il
Petrucci e il Cerreti ricordano che anche l'adozione di questa norma fu oggetto
di vivaci contrasti alla Camera dei deputati e al Senato, accennano ai vari
problemi a cui può dar luogo la sua pratica applicazione e si soffermano a
dimostrarne il contrasto con la norma dell'art. 51 della Costituzione, come da
loro interpretata, facendo rilevare che il collocamento in aspettativa porta,
in modo ancora più netto che nel congedo, all'allontanamento dell'impiegato
dall'esercizio delle sue funzioni e in taluni casi implica pure sostituzione
nell'ufficio e cioè perdita del posto. Il Cerreti offre a questo riguardo
l'esempio del caso suo personale, giacché, dopo averlo collocato in
aspettativa, il Ministero della pubblica istruzione lo ha sostituito con altro
"titolare" al Provveditorato agli studi di Messina.
In ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 88 del testo unico 30
marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento al primo comma dell'art. 51 della
Costituzione, il Cerreti sostiene che il diverso trattamento fatto dal
legislatore ai professori di università e di istituti equiparati, pei quali il
collocamento in aspettativa può aver luogo solo "a domanda", non ha
alcuna apprezzabile giustificazione, dato che anche i professori universitari
sono astretti a particolari doveri, fra cui quello di osservare l'orario
scolastico prestabilito e di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o
Istituto a cui appartengono, con possibilità eccezionale di deroga solo per
residenza in località prossima (artt. 6 e 7 legge 18 marzo 1958, n. 311).
Appunto perché priva di giustificazione, la disparità di trattamento fra
professori universitari ed altri impiegati violerebbe il principio sancito nel
primo comma dell'art. 51 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini
possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
L'Avvocatura dello
Stato, nelle deduzioni presentate per ciascuno dei tre Ministeri in causa, nega
che la lettera dell'art. 51, terzo comma, della Costituzione autorizzi
l'interpretazione datane ex adverso e sostiene - desumendo
anch'essa elementi dai lavori preparatori - che l'intenzione dei Costituenti fu
soltanto quella di garantire all'eletto la conservazione del posto di lavoro,
lasciando al legislatore ordinario di determinare concretamente il mezzo per
attuare tale finalità. Facendo poi rilevare che in sede di interpretazione
teleologica di una norma, può e deve tenersi conto degli inconvenienti a cui
una determinata soluzione potrebbe dar luogo, l'Avvocatura accenna al grave
sacrificio degli interessi dei datori di lavoro che verrebbe posto in essere,
specie nei rapporti di lavoro privati, accedendo alla tesi della compatibilità
delle funzioni: sacrificio che si tradurrebbe in una vera espropriazione senza
indennizzo nei casi in cui il datore di lavoro sia costretto a corrispondere le
intere retribuzioni a un lavoratore che non é in grado di svolgere attività
proficua.
Quanto alla norma
impugnata, l'Avvocatura sostiene che la via prescelta dal legislatore ordinario
per attuare il precetto costituzionale tutela nel modo più ampio gli interessi
dell'impiegato eletto deputato, desumendosi, dallo stesso art. 88 del testo
unico in esame, che il periodo trascorso in aspettativa viene computato ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
In ordine alla
questione della disparità di trattamento fra professori universitari ed altri
impiegati, l'Avvocatura dello Stato dedusse che il primo comma dell'art. 51
della Costituzione riguarda esclusivamente l'accesso agli uffici pubblici e
alle cariche elettive e non concerne perciò la regolamentazione dei rapporti
del lavoratore eletto a funzioni pubbliche col suo datore di lavoro; che la
stessa norma costituzionale prescrive comunque che nell'accesso alle cariche si
debba tener conto dei requisiti stabiliti dalla legge; che, infine,
l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità porterebbe al riesame, in
sede legislativa, del problema della equiparazione di tutti i dipendenti
pubblici eletti al Parlamento, problema che potrebbe anche essere risolto
estendendo agli stessi professori universitari il trattamento ora riservato
agli altri impiegati.
Sulla base delle
deduzioni esposte, le parti concludono, rispettivamente, per l'accoglimento o
per la dichiarazione di infondatezza delle proposte eccezioni di illegittimità costituzionale,
con tutte le conseguenze di legge.
Considerato
in diritto
1. - Le quattro
cause, promosse dalle ordinanze del Consiglio di Stato indicate in epigrafe e
congiuntamente discusse, vengono riunite per essere decise con unica sentenza,
avendo per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale.
2. - La posizione
degli impiegati dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, che siano
eletti deputati, é stata oggetto di disposizioni diverse anche dopo l'entrata
in vigore dell'attuale Costituzione.
L'art. 41 della legge
16 maggio 1956, n. 493, trasfuso nell'art. 88 del vigente T.U. delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361,
ha regolato tale materia con le seguenti disposizioni:
"I dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed
istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata
del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.
"Nei confronti
dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare
non abbiano potuto conseguire promozioni in conseguenza del loro incarico
politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato
provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in
soprannumero.
"Le disposizioni
del precedete articolo si applicano ai professori universitari e ai direttori
di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati".
Le stesse
disposizioni sono applicabili all'elezione al Senato in forza dell'art. 2 della
legge 27 febbraio 1958, n. 64.
3. - La questione di
legittimità costituzionale, rimessa al giudizio della Corte costituzionale
dalle quattro ordinanze del Consiglio di Stato indicate in epigrafe, consiste,
in primo luogo, nel valutare se la norma del primo comma dell'art. 88 del T.U.
30 marzo 1957, n. 361, secondo la quale i dipendenti dello Stato e delle altre
amministrazioni, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in
aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, sia in contrasto con
la norma del terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, la quale stabilisce
che "chi é chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro".
L'art. 51, terzo
comma, della Costituzione attribuisce direttamente al cittadino, che é chiamato
a funzioni pubbliche elettive, due diritti soggettivi: quello di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e quello di conservare il suo posto di
lavoro. Questa norma costituzionale non contiene un rinvio alla legge ordinaria
per la disciplina dell'esercizio dei diritti da essa garantiti. Ciò non
esclude, come la Corte ha già avuto occasione di affermare per casi analoghi (sent. 1/1960), la possibilità che la legge ordinaria
emani norme relative alle modalità di esercizio dei detti diritti individuali,
a condizione, s'intende, che tali norme non siano tali da menomare i diritti
stessi.
Si tratta, pertanto,
di valutare se la norma dell'art. 88 del T.U. 1957 n. 361, che dispone il
collocamento d'ufficio in aspettativa degli impiegati eletti deputati, sia
compatibile con l'esercizio dei diritti soggettivi attribuiti dal terzo comma
dell'art. 51 della Costituzione.
Ai fini dell'esame di
tale questione, é necessario anzitutto precisare la portata del diritto a
conservare il posto di lavoro, riconosciuto da quella norma costituzionale. Ed
infatti su tale punto si é particolarmente insistito nella discussione dalle
parti.
Si é sostenuto che
"conservare il posto di lavoro" non significa solo assicurare io
stesso posto di lavoro alla cessazione delle funzioni pubbliche elettive, ma
significa altresì assicurare il posto nella sua effettiva continuità,
nell'esercizio concreto ed attuale delle relative funzioni.
La Corte ritiene che
tale tesi non sia fondata su un'esatta configurazione del diritto a
"conservare il posto di lavoro".
La formula usata
dalla Costituzione ("conservare il posto") si trova in diverse leggi
dello Stato, anche anteriori alla Costituzione, onde il significato che a tale
formula viene attribuita da dette leggi offre un criterio rilevante per
interpretare il significato della stessa formula in quanto utilizzata dall'art.
51, terzo comma, della Costituzione. Da varie leggi (T.U. delle leggi sullo
stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, art. 26; T.U. della
legge elettorale politica 13 dicembre 1923, n. 2694, art. 90; R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 2960, art. 86; R.D.L.13 maggio 1929, n. 850, art. 3;
D.L.C.P.S.13 settembre 1946, n. 303, sulla conservazione del posto ai
lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva, art. 90; L. 3 maggio 1955,
n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi, art.
1) risulta che conservare il "posto" vuol dire mantenere il rapporto
di lavoro o di impiego, ma non continuare nell'esercizio delle funzioni in cui
si concreta la prestazione dell'impiegato interessato. Ai fini
dell'interpretazione della formula "conservare il posto", é un
criterio fondatamente utilizzabile quello di prendere in considerazione il
significato che la stessa formula ha nello statuto degli impiegati civili dello
Stato (D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17), dato che a tale complesso di norme fa
riferimento la norma contenuta nell'art. 88 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
L'art. 56 di detto statuto, al quale rinvia la citata norma, nel regolare le
varie cause dell'aspettativa degli impiegati, stabilisce nell'ultimo comma
"non si può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in
aspettativa". Ora in questa disposizione l'espressione "il posto
dell'impiegato collocato in aspettativa" non può evidentemente intendersi
come riferibile alle funzioni, ossia all'ufficio, a cui é preposto l'impiegato
collocato in aspettativa, non essendo ammissibile che durante l'aspettativa di
un impiegato l'Amministrazione, per il fatto di essere tenuta a non disporre
del posto dell'impiegato, non possa prendere i provvedimenti necessari per
assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni, che erano esercitate
dall'impiegato collocato in aspettativa. Il diritto, costituzionalmente
garantito, dell'impiegato deputato a conservare il posto non implica, quindi,
il diritto a continuare nell'esercizio delle funzioni impiegatizie. La
disposizione della legge ordinaria, che dispone il collocamento d'ufficio in
aspettativa, non può, pertanto, ritenersi in contrasto con la norma
costituzionale che attribuisce all'impiegato eletto deputato il diritto a
conservare il posto di lavoro. La disposizione della legge ordinaria, che
prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa, é ispirata a criteri di
opportunità pratica, suggeriti sia dall'estensione che attualmente hanno
assunto i lavori delle Camere parlamentari, sia dall'esigenza, affermata
dall'art. 97 della Costituzione, di assicurare il buon funzionamento
dell'Amministrazione.
4. - A sostegno della
tesi dell'illegittimità del collocamento d'ufficio in aspettativa si é fatto
richiamo all'art. 98, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale i
pubblici impiegati se sono membri del Parlamento non possono conseguire
promozioni se non per anzianità, deducendosi che tale norma ammette che durante
il mandato parlamentare l'impiegato possa conseguire promozioni per anzianità,
mentre ciò é escluso durante il colloca - mento in aspettativa. Senonché, l'aspettativa
dell'impiegato eletto deputato é un'aspettativa sui generis: essa é
regolata dalla norma speciale dell'art. 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17
(ora art. 67 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3), che, per disposizione dell'art.
88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, é applicabile ai dipendenti dello Stato
eletti deputati collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato
parlamentare: tale norma, in conformità all'art. 98 della Costituzione, non
esclude che durante il mandato parlamentare l'impiegato collocato in
aspettativa abbia la possibilità di conseguire promozioni per anzianità secondo
le norme vigenti in materia.
5. - Né, avuto
riguardo al significato che é da attribuirsi al diritto dell'impiegato deputato
a conservare il posto, il colloca - mento d'ufficio in aspettativa menoma il
diritto dell'interessato a disporre del tempo necessario all'adempimento delle
pubbliche funzioni elettive. Tale provvedimento, anzi, tutela ampiamente quel
diritto, in quanto l'aspettativa esenta temporaneamente l'impiegato
dall'obbligo della prestazione del servizio impiegatizio.
6. - La questione
della legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 88 del T.U. 30
marzo 1957, n. 361, é stata sollevata da una delle parti anche sotto il profilo
della violazione del principio di eguaglianza affermato dall'art. 3 della
Costituzione, rilevandosi come violazione di tale principio il fatto che il
collocamento d'ufficio in aspettativa é stato dichiarato inapplicabile per una
categoria di dipendenti dello Stato: i professori universitari ed i direttori
di istituti sperimentali equiparati, ai quali le disposizioni del citato art.
88 si applicano solo a domanda degli interessati. Essendosi riconosciuto che,
nonostante il silenzio dell'art. 88, la legge ordinaria ha la facoltà di
emanare norme per disciplinare le modalità di esercizio dei diritti individuali
preveduti dall'art. 51, terzo comma, della Costituzione, si deve anche
riconoscere alla legge ordinaria la facoltà di adottare a tale riguardo norme
che si adattano alla possibile diversità di situazioni impiegatizie. L'avere
disposto che ai professori universitari ed ai direttori di istituti
sperimentali equiparati la norma sul collocamento d'ufficio in aspettativa si
applica solo su domanda degli interessati é un'esplicazione di quella facoltà,
nella quale rientra il potere discrezionale di apprezzare se per tali categorie
di impiegati ricorrano situazioni particolari che rendano opportuno di
stabilire per esse un trattamento speciale in relazione all'effettiva possibilità
di esercitare le funzioni impiegatizie. Il motivo di pretesa illegittimità
costituzionale dell'art. 88 in riferimento al principio d'uguaglianza affermato
nell'art. 3 della Costituzione deve pertanto ritenersi infondato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata
la questione, proposta dalle quattro ordinanze del Consiglio di Stato in data 14
luglio 1959, indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt.
51, terzo comma e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 18 febbraio 1960.