SENTENZA
N. 1
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE
CAPPI
Prof. TOMASO
PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA
JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO
MANCA
Prof. ALDO
SANDULLI
Prof. GIUSEPPE
BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 dicembre
1956, n. 1589, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 27
novembre 1958 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società p. a. A.N.I.C., iscritta
al n. 9 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959;
2) ordinanza 26
febbraio 1959 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società p. a. Alfa Romeo con
l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali, iscritta al n. 70 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 123 del 23 maggio 1959;
3) ordinanza 27
aprile 1959 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente
tra l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze e la Società p. a.
Larderello, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del giorno 28 ottobre 1959 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati
Aldo Dedin, Cesare Tumedei, Giancarlo Fre e Cesare Grassetti, per
l'Associazione Industriale Lombarda e per l'Associazione Industriali della
Provincia di Firenze; Antonio Sorrentino, Enrico Redenti, Camillo Giussani e
Giacomo Delitala, per le Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello; e il
sostituto avv. generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
L'art. 3 della legge
22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni
statali, entrato in vigore il 7 febbraio 1957, dopo avere stabilito che le
partecipazioni statali devono essere inquadrate in enti autonomi di gestione,
operanti secondo criteri di economicità, e che il primo inquadramento deve
essere attuato entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge
stessa, reca, nell'ultimo comma, la seguente disposizione: "Entro lo
stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente
partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di
lavoro".
In base a questa
disposizione, la Società p. a. A.N.I.C., in data 13 dicembre 1957, e la Società
p. a. Alfa Romeo, in data 21 dicembre 1957, inviarono le proprie dimissioni
alla Associazione Industriale Lombarda, facendo presente che tali dimissioni,
rassegnate in forza di un comando di legge, dovevano avere effetto immediato,
benché lo statuto dell'Associazione prevedesse un termine di preavviso. Analogo
comportamento seguì la Società p. a. Larderello, che in data 26 marzo 1958
comunicò il proprio recesso all'Associazione Industriali della Provincia di
Firenze, alla quale era iscritta.
Sia l'Associazione
Industriale Lombarda che l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze
citarono però, rispettivamente, le Società A.N.I.C. ed Alfa Romeo e la Società
Larderello dinanzi all'Autorità giudiziaria, chiedendo che le convenute fossero
condannate a pagare i contributi associativi per i periodi di preavviso
previsti, in caso di dimissioni, dagli statuti di ciascuna Associazione. Le
domande dell'Associazione Lombarda contro l'A.N.I.C. e l'Alfa Romeo furono
proposte dinanzi al Tribunale di Milano con atti notificati, rispettivamente,
il 30 maggio 1958 ed il 24 maggio 1958. La domanda dell'Associazione di Firenze
contro la Larderello fu proposta dinanzi al Tribunale di Firenze con atto
notificato il 12 novembre 1958. A motivo delle tre domande fu dedotto che la
disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge 22
dicembre 1956, n. 1589, sul distacco delle aziende a prevalente partecipazione
statale dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro, doveva
considerarsi costituzionalmente illegittima perché in contrasto col principio
della libertà di organizzazione sindacale, sancito dall'art. 39 della
Costituzione. Fu fatta quindi esplicita istanza, in ciascuno dei tre
procedimenti, per la rimessione degli atti, per competenza, alla Corte
costituzionale.
Sia il Tribunale di
Milano che il Tribunale di Firenze ritennero che la risoluzione della dedotta
questione di legittimità costituzionale fosse indispensabile per la decisione
di ciascuna causa e che, d'altra parte, la questione stessa non fosse
manifestamente infondata. Così la questione é stata rimessa al giudizio di
questa Corte con tre distinte ordinanze:
a) ordinanza 27
novembre 1958, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento fra
l'Associazione Industriale Lombarda e la Società A.N.I.C.;
b) ordinanza 26
febbraio 1959, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento fra
l'Associazione Industriale Lombarda e la Società Alfa Romeo;
c) ordinanza 27
aprile 1959, emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento fra l'Associazione
Industriale di Firenze e la Società Larderello.
Le tre ordinanze
debitamente notificate alle parti e comunicate ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in data,
rispettivamente, 21 febbraio, 16 aprile ed 11luglio 1959.
Dinanzi a questa
Corte, in ciascuno dei tre procedimenti promossi con le indicate ordinanze, si
sono costituite le parti dei rispettivi giudizi principali. Nel procedimento
promosso con l'ordinanza 26 febbraio 1959 del Tribunale di Milano si é
costituito anche il Ministero delle partecipazioni statali, che aveva spiegato
intervento nel giudizio principale dinanzi al Tribunale di Milano. In tutti e
tre i procedimenti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le deduzioni svolte
negli atti di costituzione possono essere così sintetizzate:
Le Associazioni
industriali sostengono che l'incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 3
della legge 22 dicembre 1956 é in re ipsa, perché deriva dal solo fatto
dell'intervento legislativo nella materia della libertà dell'organizzazione
sindacale, che non può tollerarne nessuno.
Tale libertà -
precisa al riguardo la difesa delle Associazioni - é sancita nell'art. 39 della
Costituzione senza quelle riserve di legge che figurano nelle dichiarazioni
relative ad altri diritti civili; l'intervento del legislatore é consentito in
un solo caso, quando cioé si voglia imporre la registrazione dei sindacati
presso uffici locali o centrali. Per effetto della norma di legge impugnata, le
aziende a partecipazione statale si sono dovute distaccare dalle organizzazioni
alle quali avevano liberamente aderito: se non avessero eseguito prima l'ordine
legislativo, il distacco si sarebbe automaticamente avverato il 7 febbraio
1958. Limitando così l'autonomia delle determinazioni negoziali delle parti nei
rapporti associativi, la norma impugnata ha violato il principio della libertà
sindacale non solo nei confronti delle aziende, ma anche nei confronti delle
organizzazioni.
Le Associazioni industriali
concludono, quindi, chiedendo che l'art. 3, comma terzo, della legge 22
dicembre 1956, n. 1589, sia dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 39
della Costituzione.
Le Società A.N.I.C.,
Alfa Romeo e Larderello eccepiscono, innanzi tutto, che la norma impugnata non
tocca il problema della libertà dell'organizzazione sindacale. Il fatto stesso
che la legge accordi un intervallo di tempo per la cessazione dei rapporti
associativi, sta a dimostrare - secondo la difesa delle tre Società - che il
cosiddetto "sganciamento" delle aziende a partecipazione statale
dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro non discende
automaticamente dalla legge, ma é collegato a una manifestazione di volontà
delle singole aziende interessate. Lo Stato, in altre parole, avrebbe stabilito
di assumere un certo comportamento nell'interno delle aziende a cui partecipa:
il comando legislativo non sarebbe rivolto alle aziende, ma ai rappresentanti
dello Stato in seno alle stesse, ed il solo effetto esterno della norma
impugnata sarebbe quello di attribuire efficacia immediata al recesso
deliberato dalle singole aziende, nonostante i termini di preavviso previsti
dagli statuti delle varie associazioni.
In secondo luogo, le
tre Società sostengono che l'art. 39 della Costituzione sancisce soltanto il
principio della pluralità dei sindacati (in contrasto con il precedente
ordinamento del sindacato unico) ed il principio della esenzione dei sindacati
da ogni ingerenza governativa. Il diritto di libera scelta del sindacato da
parte degli interessati non sarebbe garantito dall'art. 39, bensì dall'art. 18
della Costituzione. Ma, a parte il rilievo che l'incostituzionalità della norma
impugnata non é stata dedotta in relazione all'art. 18 della Costituzione, tale
articolo - secondo la difesa delle tre Società - in quanto diretto a garantire
i diritti della personalità umana in una fondamentale manifestazione, non
potrebbe ovviamente che riferirsi alle sole persone fisiche, e non anche a
persone giuridiche, come le "aziende", sia pure costituite in forma
associativa.
Il principio della
libertà dell'organizzazione sindacale - afferma, infine, la difesa delle tre
Società - non può essere inteso nel senso che la legge non possa affatto
regolarlo: incostituzionale sarebbe soltanto una norma che vietasse l'esercizio
del diritto di associazione, non una norma diretta a limitare la facoltà di
scelta. E una simile limitazione deve ritenersi giustificata per tutti gli enti
con cui lo Stato svolge la sua attività nel settore dell'economia, sia che
trattisi di aziende statali o enti pubblici in senso tradizionale sia che
trattisi di enti pubblici economici o di società per azioni, non essendo
concepibile che tali enti facciano parte delle medesime organizzazioni
sindacali degli imprenditori privati e siano quindi soggetti a direttive
determinate da interessi privati, non sempre compatibili con le finalità
pubbliche che lo Stato persegue.
Le tre Società
concludono chiedendo alla Corte che sia dichiarata costituzionalmente legittima
la norma in questione.
L'Avvocatura dello
Stato, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero delle
partecipazioni statali, pur condividendo l'interpretazione della norma
impugnata, data dalla difesa delle Associazioni sindacali in causa (che cioé lo
"sganciamento" si sarebbe verificato ope legis, scaduto il termine
previsto nella norma, anche se non fosse stato deliberato dai competenti organi
delle singole aziende), sostiene però anch'essa che non é vietato al
legislatore ordinario di disciplinare concretamente l'esercizio dei diritti
garantiti dalla Costituzione in tema di associazione e organizzazione
sindacale, stabilendo per particolari imprese od aziende uno specifico ed
autonomo modo di organizzazione. Nella specie, il legislatore non avrebbe
vietato alle aziende a prevalente partecipazione statale di aderire a qualsiasi
associazione sindacale, ma, riservandosi di provvedere al loro inquadramento in
apposite organizzazioni, avrebbe soltanto vietato ad esse di continuare a far
parte delle associazioni sindacali delle imprese private. La norma impugnata
non avrebbe violato il diritto individuale di associazione né avrebbe
modificata l'organizzazione sindacale già esistente, e perciò sotto nessun
aspetto potrebbe ritenersi in contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
L'Avvocatura dello
Stato conclude chiedendo alla Corte di dichiarare che non sussiste la
illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 dicembre
1956, n. 1589, in relazione all'art. 39 della Costituzione; di conseguenza
dichiarare che la legge stessa per la parte de qua é valida ed efficace ad ogni
effetto.
Tutte le parti hanno
tempestivamente depositato memorie.
L'Associazione
Industriale Lombarda, nella memoria depositata il 15 ottobre 1959, confuta, innanzi
tutto, la tesi difensiva delle tre Società in causa, secondo cui l'art. 39
della Costituzione esaurirebbe la sua portata nel garantire la pluralità
sindacale e l'autonomia organizzativa delle associazioni sindacali, facendo
rilevare che una simile interpretazione porterebbe a conseguenze assurde, come
ad es. la legittimità di eventuali sindacati obbligatori o anche la possibilità
di subordinare con legge ordinaria la formazione volontaria di associazioni
sindacali ad autorizzazioni di polizia. L'art. 39, invece, si ricollega secondo
la difesa della Associazione - al principio enunciato nell'art. 18 della
Costituzione, facendone applicazione al fenomeno dell'associazione diretta ai
fini di tutela professionale. Libertà dei singoli di organizzarsi sindacalmente
e libertà degli organismi associativi in tal modo costituiti, sarebbero quindi
i due aspetti complementari e inscindibili del principio enunciato nel primo
comma dell'art. 39. E anche ammesso che l'art. 18 si riferisca alle sole
persone fisiche, una corrispondente limitazione sarebbe sempre da escludere
nella sfera di efficacia soggettiva dell'art. 39, perché porterebbe alla
assurda conseguenza - contro la ratio della norma - che la libertà sindacale
sarebbe garantita per tutti i lavoratori, che sono naturaliter persone
fisiche, mentre per i datori di lavoro sarebbe garantita soltanto per quelli
che siano persone fisiche, escludendo le imprese dotate di personalità
giuridica. Le sole esclusioni ammissibili per l'art. 39, in assenza di
qualsiasi discriminazione soggettiva, sarebbero - secondo la difesa
dell'Associazione - soltanto quelle che possono trarsi da limiti logici,
intrinseci alla ratio del principio costituzionale: la facoltà di organizzarsi
sindacalmente come datori di lavoro si dovrebbe cioé ritenere esclusa solo per
lo Stato, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici tradizionali, in
quanto si presentino nella veste di soggetti autoritari, i cui rapporti con i
prestatori di opera siano disciplinati da norme di legge o di regolamento. La
esclusione non potrebbe mai comprendere le imprese a partecipazione statale, di
cui la difesa dell'Associazione si sofferma ampiamente a dimostrare la natura
privatistica.
Poste queste premesse
in ordine alla portata dell'art. 39 della Costituzione, la difesa
dell'Associazione insiste nel rilevare che l'unica riserva di legge in tema di
associazione sindacale é quella contenuta nel secondo comma dell'art. 39, sulla
registrazione obbligatoria dei sindacati. Nessun'altra possibilità di
intervento sarebbe consentita al legislatore ordinario. Non sarebbe lecito
distinguere fra titolarità ed esercizio del diritto di libertà sindacale, per
dedurne la legittimità di norme intese a regolare soltanto le modalità di
esercizio del diritto stesso, perché avere il diritto di libertà sindacale
altro non significherebbe, in concreto, che liceità costituzionalmente
garantita di tutti i possibili comportamenti, positivi od omissivi, che
attengono al contenuto del diritto medesimo. Né si potrebbero giustificare
limitazioni del diritto di libertà sindacale, in base alle norme contenute nel
secondo e nel terzo comma dell'art. 41 della Costituzione e in base
all'interesse pubblico inerente alle aziende a partecipazione statale: non in
base all'art. 41 della Costituzione, perché il secondo e il terzo comma di tale
articolo incontrano un limite nelle libertà garantite da altre norme
costituzionali e quindi anche nella libertà di organizzazione sindacale; non in
base a considerazioni di interesse pubblico, dato il regime privatistico cui
sarebbero sempre sottoposte le aziende a partecipazione statale anche
prevalente.
Per quanto concerne
specificamente la norma impugnata, la difesa dell'Associazione si sofferma a
indagarne la portata, anche sulla scorta dei lavori preparatori, per confutare
la tesi difensiva avversa, secondo cui con essa il legislatore avrebbe voluto
soltanto esonerare le aziende a partecipazione statale che avessero deciso di
staccarsi dalle organizzazioni della Confindustria dal rispetto dei termini di
preavviso previsti dagli statuti di dette organizzazioni. Anche così
interpretata, la norma sarebbe stata sempre incostituzionale - secondo la
difesa dell'Associazione - essendo nella libertà sindacale insito il principio
della piena cogenza degli obblighi sindacalmente contratti. Ma in realtà la
norma, determinando automaticamente il "distacco", avrebbe violato
sia la libertà delle singole imprese aderenti, costrette a sganciarsi
d'autorità dall'associazione prescelta e ad entrare in organizzazioni sindacali
di un certo tipo, sia la libertà dell'associazione in quanto tale, menomata per
atto d'imperio nella sua costituzione numerica.
Quanto, infine, al
rilievo che lo Stato sarebbe sempre libero di impartire una direttiva ai propri
rappresentanti in seno alle singole aziende, la difesa dell'Associazione rileva
che tali direttive sarebbero in contrasto coi principi accolti nel nostro cod.
civ., secondo cui la volontà sociale si forma in assemblea e in consiglio di
amministrazione, in seguito a libera discussione e con le garanzie concesse a
tutela delle minoranze.
L'Associazione
Industriali della Provincia di Firenze si riporta alle deduzioni svolte
dall'Associazione Industriale Lombarda, soffermandosi a dimostrare come i
principi espressi dall'art. 39 della Costituzione risultino in piena armonia
con gli indirizzi affermatisi sul piano internazionale e codificati nell'art. 2
della Convenzione n. 87 adottata il 17 giugno 1948 a S. Francisco dalla
Conferenza della organizzazione internazionale del lavoro. Questa convenzione,
anzi, offrirebbe validi lumi per l'interpretazione dell'art. 39 della
Costituzione, perché fu elaborata nello stesso periodo di tempo in cui fu
elaborata la nostra Costituzione e perché i delegati italiani che parteciparono
ai relativi lavori preparatori e approvarono appieno le norme inserite nella
detta Convenzione, furono gli stessi che elaborarono poi nell'Assemblea
costituente l'art. 39, prendendo parte alle relative discussioni.
Le Società A.N.I.C.,
Alfa Romeo e Larderello, in tre memorie depositate il 14 ottobre 1959,
insistendo nella propria interpretazione degli artt. 18 e 39 della
Costituzione, sollevano innanzi tutto un'eccezione di improponibilità della
questione di legittimità costituzionale, sostenendo che le Associazioni
industriali in causa non avrebbero interesse a veder risolta tale questione:
non potrebbero sostenere di veder coartata o pregiudicata la propria libertà,
ma verrebbero a discutere della libertà (o non libertà) delle Società
convenute. Né potrebbero dolersi innanzi alla Corte costituzionale del recesso ante
tempus che sarebbe stato autorizzato dalla legge impugnata, perché così
facendo solleverebbero una questione di mero diritto patrimoniale e di
retroattività della legge nuova rispetto a rapporti precostituiti.
Nel merito la difesa
delle tre Società insiste nella propria tesi, secondo cui la norma impugnata
non avrebbe disposto automaticamente lo "sganciamento" delle aziende
con prevalente partecipazione statale, ma avrebbe prescritto un determinato
comportamento a coloro che rappresentano gli interessi dello Stato in seno alle
amministrazioni delle singole aziende. E facendo rilevare che in qualsiasi
assemblea di soci vi possono essere gruppi o correnti programmatiche diverse e
che gli amministratori eletti con i voti di una determinata corrente debbono
attenersi al relativo programma, nei limiti del mandato loro conferito,
sostiene che la direttiva impartita con la norma impugnata agli amministratori
delle aziende a prevalente partecipazione statale avrebbe potuto formare oggetto
anche di una semplice circolare, essendo pienamente lecita e conforme, anzi,
alle stesse finalità per cui é stato costituito il Ministero delle
partecipazioni statali.
Ma anche a voler
ritenere fondate - conclude la difesa delle tre Società - le tesi avverse,
secondo cui 1'art. 18 (e quindi anche 1'art. 39) della Costituzione si
riferisca anche alle persone giuridiche e l'art. 3 della legge 22 dicembre
1956, n. 1589, determini come effetto automatico lo "sganciamento",
non si potrebbe mai pervenire alla conclusione che la norma impugnata sia
incostituzionale. L'esercizio di ogni diritto é necessariamente soggetto a
determinate limitazioni, più o meno ampie, ancorché quel diritto sia
riconosciuto come connesso alla manifestazione di una libera volontà. Nel caso
dei sindacati, il fatto stesso che essi siano "di categoria" implica
una discriminazione fra gruppi di prestatori d'opera o di datori di lavoro,
discriminazione il cui criterio non é arbitrario, ma risponde a caratteristiche
obiettive. Di qui la giustificazione di una norma come quella impugnata, che,
avuto riguardo alle caratteristiche delle aziende a prevalente partecipazione
statale, abbia ritenuto che le stesse non possano esercitare il loro diritto di
associazione sindacale nella stessa "categoria" delle imprese senza
partecipazione statale ma lo debbano esercitare in una "categoria"
distinta ed apposita. Un riconoscimento generico ma indubbio della competenza
del legislatore ordinario in materia di libertà sindacale sarebbe costituito,
del resto - secondo la difesa delle tre Società - dall'art. 41 della
Costituzione, dove afferma che "la legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali". La legge sulle partecipazioni
statali e sulla creazione del relativo Ministero sarebbe appunto diretta a
indirizzare e coordinare, precisamente "a fini sociali", un ramo
dell'attività economica pubblica, dove questa può intrecciarsi con quella
privata. La disposizione sullo "sganciamento" si inserirebbe
perfettamente nel quadro di tale ordinamento particolare, la cui
costituzionalità, nel suo complesso, non é stata mai posta in dubbio.
L'Avvocatura dello
Stato, nella memoria depositata il 15 ottobre 1959, dopo aver ribadito le
proprie tesi sulla interpretazione della norma impugnata, sul concetto di
libertà sindacale nel nostro ordinamento costituzionale e sulla possibilità di
limitazioni all'esercizio del diritto di associazione da parte del legislatore
ordinario, fa rilevare che, nel caso concreto, il legislatore non ha nemmeno
esercitato un potere normativo diretto sulla organizzazione sindacale; vi é
stata soltanto una autolimitazione dello Stato, che ha esercitato una facoltà
analoga a quella di qualsiasi azienda privata che decida, ad un dato momento,
di sciogliersi da una organizzazione non ritenuta più idonea al soddisfacimento
dei propri interessi. La legge con cui lo Stato ha ritenuto di esercitare
l'anzidetta facoltà non soltanto non ha dato luogo ad espropriazione o a
menomazione di diritti quesiti (venendo meno, in conseguenza del recesso, anche
gli obblighi correlativi dell'associazione), ma non ha neanche influito sulla
"organizzazione sindacale" vera e propria, cioé sul modo di essere
strutturale e costituzionale dell'associazione, la quale resta quella che é,
libera nella sua organizzazione e nel suo funzionamento, anche se diminuita nel
numero degli aderenti e degli introiti.
L'Avvocatura passa
quindi ad esaminare le finalità perseguite dallo Stato con l'intera legge
istitutiva del Ministero delle partecipazioni ed in particolare con le norme
sull'inquadramento sindacale autonomo delle partecipazioni, per dimostrare come
tali finalità rientrino tra quelle che, in materia economica sono assegnate al legislatore
ordinario dall'art. 41 della Costituzione, e conclude, infine, confutando la
tesi avversa secondo cui la natura privatistica delle aziende a prevalente
partecipazione statale vieterebbe direttive da parte dello Stato.
Considerato in diritto
Le tre cause,
discusse nella stessa udienza, poiché hanno per oggetto la stessa questione,
devono essere decise con una unica sentenza.
Nelle memorie
depositate il 14 ottobre 1959, le tre Società convenute hanno pregiudizialmente
sollevato il dubbio sulla proponibilità della presente questione di legittimità
costituzionale rilevando che le associazioni industriali, che l'hanno proposta
nei giudizi di merito, non possono lamentare di avere subito una illegittima
coartazione della loro libertà in contrasto con l'art. 39 della Costituzione,
dacché la denuncia di incostituzionalità della norma dell'art. 3, terzo comma,
della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, non sarebbe sorretta da un loro
interesse legittimo. Ma questo aspetto della questione attiene al giudizio di
rilevanza che é stato compiuto dai giudici a quo, i quali hanno ritenuto di
proporre alla Corte la questione di legittimità costituzionale della norma nei
termini nei quali la questione stessa era stata sollevata. Secondo la
giurisprudenza che questa Corte é venuta affermando con le sentenze n. 30 del 23
gennaio, n. 42
del 1 marzo e n.
102 del 25 giugno 1957, l'eccezione di improponibilità é pertanto da
respingere.
Nemmeno può essere
accolta, così come é stata formulata, la tesi delle Associazioni industriali, secondo
la quale tutte le volte che la Costituzione ponga un diritto pubblico
subiettivo o proclami un diritto di libertà, senza insieme rinviare, per il suo
regolamento, alla legge ordinaria, il legislatore non abbia alcuna potestà di
emanare norme nella relativa materia.
É di tutta evidenza,
viceversa, ed é stato affermato da questa Corte, che il legislatore ordinario
può intervenire anche quando un diritto sia stato posto nei termini più ampi e
senza limitazioni dalla norma costituzionale, tutte le volte che il suo
intervento sia necessario per regolare modalità di esercizio del diritto e
sempre che, così intervenendo, non violi in nessun modo il diritto proclamato
dalla Costituzione.
La questione, perciò,
sta nell'accertare quale é l'effettiva portata del comma terzo dell'art. 3
della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, per vedere se esso violi o no il
principio della libertà sindacale proclamato dall'art. 39 della Costituzione.
Nelle argomentazioni
addotte dalle Associazioni industriali di Milano e di Firenze, prese in
considerazione dalle ordinanze che hanno proposto la questione di legittimità
costituzionale, si assume che il comma terzo del citato art. 3 importi la
cessazione automatica dei rapporti associativi sindacali delle imprese a
prevalente partecipazione statale, con le organizzazioni degli altri datori di
lavoro; che esso perciò vulnera sia la libertà di dette imprese di organizzarsi
sindacalmente, sia la libertà delle associazioni cui esse partecipano, e che
conseguentemente viola l'art. 39 della Costituzione.
Ma questa Corte
ritiene che la norma in esame vada interpretata diversamente, come é sostenuto
in particolare dalla difesa della S.p.a. Alfa Romeo.
Il disposto di questo
comma - che fu la traduzione in norma giuridica di ripetuti ordini del giorno
del Parlamento rivolti a ottenere dal Governo in questa materia un certo
comportamento - va considerato nel complesso di tutto l'articolo, e quindi in
armonia con i primi due commi dei quali può in sostanza considerarsi una
semplice conseguenza.
L'art. 3 detta:
"Le
partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrate in enti
autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità.
"Il primo
inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
"Entro lo stesso
termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente
partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di
lavoro. Detta norma non riguarda... ecc."
Non c'é dubbio che il
disposto dei primi due commi si riferisce ad un'azione concreta da compiere in
futuro dal Governo. Anche nel terzo comma si adopera il futuro; anzi il termine
che si assegna coincide con quello fissato per il Governo nei primi due commi.
Deve dedursene che anche la disposizione di questo comma abbia per oggetto
un'attività che il Governo dovrà svolgere in futuro in conformità del precetto
della legge, la quale in sostanza vuole che il Governo curi che gli organi
delle società, nelle quali lo Stato ha prevalente partecipazione, adottino le
deliberazioni occorrenti per il recesso delle società dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro privati.
Dal fatto che il
terzo comma non indica il giorno preciso in cui lo sganciamento dovrebbe
avvenire, ma prevede il termine di un anno dalla pubblicazione della legge, può
dedursi che nel pensiero del legislatore lo sganciamento avrebbe potuto
attuarsi (come poi in fatto - come si vedrà appresso - venne attuato) anche in
momenti diversi, sia pur entro l'anno, e quindi con atti particolari di volta
in volta messi in essere dagli organi delle società.
Deve quindi ritenersi
che il terzo comma non ha effetto automatico, in quanto la cessazione del
vincolo associativo non avviene ipso jure, ma é subordinata alla
manifestazione di volontà delle società di cui trattasi.
Ed in questo senso la
norma é stata intesa dal Governo per la sua attuazione.
Ciò risulta, infatti,
da una circolare del 15 novembre 1957 del Ministero delle partecipazioni
statali con la quale si invitavano gli organi competenti a prendere le
deliberazioni necessarie perché lo sganciamento divenisse effettivo e, più
ancora, dal fatto che, pur dopo il decorso del termine fissato nella norma in
questione, alcune società, tra quelle alle quali la norma si riferisce, non
avevano ancora effettuato il distacco dalle organizzazioni sindacali alle quali
appartenevano, come appare da numerose interrogazioni e interpellanze
presentate e svolte davanti alla Camera dei Deputati e al Senato, e dalla
risposta a queste del Ministro delle partecipazioni statali (Senato, seduta del
14 febbraio 1958): tanto che furono fatte sollecitazioni al Governo perché lo
sganciamento fosse reso effettivo non soltanto come era stato fino allora per
la "quasi totalità", ma per tutte le società a prevalente
partecipazione statale. Circostanze tutte che sarebbero senza significato, se
invece non confermassero l'interpretazione della norma sopra difesa.
Confermato così che
la norma del terzo comma non ha efficacia automatica, ne deriva che essa contiene
disposizioni per lo svolgimento di un'attività amministrativa che, nel caso,
gli organi dello Stato avrebbero potuto svolgere anche senza il precetto della
legge, data la situazione in cui lo Stato si trova rispetto alle società nelle
quali abbia una prevalente partecipazione, che praticamente gli consente di
determinare la volontà degli organi sociali.
E pertanto non é
violato il principio della libertà sindacale proclamato dall'art. 39 della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
respinta l'eccezione
pregiudiziale sollevata dalle tre società convenute;
dichiara non fondata
la questione, proposta con le ordinanze del Tribunale di Milano in data 27 novembre
1958 e in data 26 febbraio 1959 e del Tribunale di Firenze in data 27 aprile
1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte,
della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, contenente norme sulla "Istituzione
del Ministero delle partecipazioni statali", in riferimento all'art. 39
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio
1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso
PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Francesco PANTALEO GABRIELI
- Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 26 gennaio 1960.