SENTENZA
N. 5
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE
CAPPI
Prof. TOMASO
PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO
COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO
MANCA
Prof. ALDO
SANDULLI
Prof. GIUSEPPE
BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43,
concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la
costruzione di case per lavoratori, promosso con ordinanza 23 gennaio 1959 del
Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento civile tra la Gestione INA-Casa e
Gargiulo Lucia, Concetta, Maria e Buzzo Concetta ved. Gargiulo, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959 e iscritta al
n. 56 del Registro ordinanze 1959;
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 20 gennaio 1960 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e per la Gestione INA-Casa.
Ritenuto
in fatto
Il Prefetto di Sassari
con suo decreto dichiarò l'urgenza e l'indifferibilità delle opere di
costruzione di case per lavoratori da eseguirsi nel Comune di La Maddalena a
cura della Gestione INA-Casa, autorizzando l'occupazione dell'area all'uopo
occorrente di proprietà di Gargiulo Lucia, Concetta e Maria con usufrutto a
favore di Buzzo Concetta vedova Gargiulo. Non avendo le proprietarie accettato
l'indennità offerta dalla INA-Casa, essa fu determinata dal perito nominato dal
Presidente del Tribunale di Tempio Pausania. Effettuato il deposito della
somma, il Prefetto con successivo suo decreto pronunciò l'espropriazione del
terreno. L'INA-Casa propose opposizione alla stima peritale per non avere il
perito adottato i criteri di stima di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per
il risanamento della città di Napoli, espressamente richiamata dalla legge 28
febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione
operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.
La difesa delle
espropriate ha proposto questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 23
della citata legge n. 43 del 1949 in quanto per la determinazione del valore
delle aree da espropriare fa riferimento alle norme della legge n.2892 del
1885, in contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 42, 47 e 53 della
Costituzione.
Il Tribunale, con
ordinanza 23 gennaio 1959, ha ritenuto non manifestamente infondata la
sollevata questione, perché può apparir dubbio "se sia conforme o meno ai
principi della Costituzione che i sacrifici economici necessari per il
raggiungimento di finalità sociali pubbliche, anziché distribuiti fra i
cittadini secondo la loro capacità contributiva, vengano addossati ai singoli,
espropriandone la proprietà a prezzo di gran lunga inferiore a quello venale (quale
é l'indennità determinata secondo i criteri della legge per Napoli)";
"se l'indennizzo garantito dall'art. 42 della Costituzione debba essere o
meno corrispondente, o almeno adeguato, all'intrinseco valore del bene
espropriato"; e, infine, "se sia ammissibile una disparità di
trattamento fra coloro che subiscono esproprio a causa di pubblica utilità
secondo che l'espropriazione sia disposta in base alla legge generale 25 giugno
1865, n. 2359 - che attribuisce un indennizzo quasi pari al valore del bene
espropriato - o in base alla legge 28 febbraio 1949, n. 43 - che stabilisce
l'indennità in misura notevolmente inferiore".
Per tali
considerazioni, il Tribunale ha ritenuto presupposto necessario per la
definizione della controversia sottoposta al suo giudizio la risoluzione della
proposta questione ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza,
notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 febbraio
1959, e comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative, é stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte ai sensi dell'art.
25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 64 del 14 marzo 1959 e iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio innanzi
a questa Corte si sono costituite Gargiulo Lucia e Buzzo Concetta ved.
Gargiulo, depositando deduzioni in cancelleria il 14 marzo 1959 con procura
conferita all'avvocato Silvio Bertagna con elezione di domicilio in Roma presso
l'avvocato Guido Vignolo; si é costituita anche la Gestione INA-Casa,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito di
deduzioni il 17 marzo 1959.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri é intervenuto nel presente giudizio con atto depositato
il 13 marzo 1959 a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa Gargiulo
prende le mosse dalle norme contenute negli artt. 3, 47 e 53 della
Costituzione: é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e
favorire l'accesso del risparmio popolare alla "proprietà
dell'abitazione"; tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Da tali premesse, a
suo dire, discende la conseguenza che i provvedimenti legislativi diretti a
favorire la "proprietà dell'abitazione" non possono risolversi in
gravami imposti a gruppi di cittadini anziché a tutti i cittadini.
La proprietà privata
é riconosciuta e garantita dalla legge; garantire la proprietà significa
garantire il bene oggetto di essa e quindi il relativo valore economico. La
proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale (art.
42 della Costituzione) e ciò é perfettamente aderente alla sua funzione
sociale. Ma l'espropriazione é ammessa solo nei casi preveduti dalla legge e
salvo indennizzo: "giusta indennità", come statuisce l'art. 834 del
Codice civile in vigore allorché ebbero inizio i lavori della Costituente;
"giusto prezzo che avrebbe l'immobile in una libera contrattazione di
compra-vendita", come dispone la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.
Al principio
enunciato possono, secondo la difesa, farsi eccezioni allorché l'interesse
pubblico coincida, o in qualche modo si accompagni, con l'interesse privato dei
proprietari dei beni espropriati. Le norme della legge n. 2892 del 1885 per il
risanamento di Napoli, che hanno stabilito per la determinazione delle
indennità di espropriazione criteri diversi da quelli della legge generale,
trovano giustificazione nella circostanza che anche i singoli proprietari
espropriati vengono a trarre vantaggio dalle opere di risanamento della città.
Ma tale
giustificazione non può ravvisarsi nelle situazioni previste dalla legge n. 43
del 1949, poiché al soddisfacimento del pubblico interesse non si accompagna
alcun vantaggio per i proprietari espropriati; trattasi pertanto di finalità
sociale, il cui onere deve essere invece distribuito fra tutti i cittadini.
Non sembra quindi
ammissibile, tenuto anche presente l'art. 3 della Costituzione, una disparità
di trattamento tra cittadini i cui beni vengano espropriati per causa di
pubblica utilità in base alla legge generale n. 2359 del 1865 e cittadini i cui
beni, come nella specie, vengano espropriati in base alla legge n. 43 del 1949
che fa riferimento alle norme della legge per Napoli.
La difesa osserva
inoltre che non vale obiettare che solo il legislatore può valutare gli
elementi tecnici, economici, finanziari, politici, per la determinazione
comparativa dell'indennizzo garantito dall'art. 42 della Costituzione; tale
concetto non può essere accolto, perché si potrebbe giungere ad escludere
qualsiasi indennizzo in violazione della garanzia posta dal detto art. 42.
La difesa Gargiulo
conclude per l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
L'Avvocatura generale
dello Stato, nelle sue deduzioni in difesa della Gestione INA-Casa, premette
che nell'art. 42 della Costituzione leggesi soltanto la parola
"indennizzo", senza alcuna specificazione analoga alle locuzioni
"corrispondente al giusto valore del bene espropriato" ovvero
"esatto equivalente in numerario della privazione di un bene secondo i
valori correnti al momento dell'espropriazione"; e che, anche a
prescindere dal campo del diritto pubblico, nello stesso diritto privato la
parola "indennità" é talvolta usata per indicare una compensazione
economica che non corrisponde né può corrispondere al valore della perdita
subita da un determinato soggetto.
Rileva che il punto
fondamentale della questione é quello di stabilire se spetti o meno al
legislatore ordinario la facoltà di determinare la misura degli indennizzi e,
nell'affermativa, quali possano. essere natura e limiti di tale facoltà.
A tal proposito
ritiene l'Avvocatura dello Stato che il legislatore abbia facoltà di stabilire
un limite all'eventuale arbitrio dei periti, offrendo al giudice criteri
concreti per la valutazione dei beni soggetti ad espropriazione; potere questo
discrezionale e insindacabile, diretto a ritrovare un punto di equilibrio tra
le varie esigenze pratiche, ad accertare la prevalenza di alcune tra esse sulle
altre e ad armonizzarle.
Richiamando, infine, la
sentenza di questa corte n. 61 del 1957, reputa che anche nel caso in esame
debbano trovare applicazione i principi in quell'occasione affermati.
L'Avvocatura dello
Stato conclude chiedendo che voglia la Corte dichiarare infondata la proposta
questione di legittimità costituzionale.
Con memoria
depositata il 7 gennaio 1960 nell'interesse del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'Avvocatura dello Stato ribadisce le considerazioni enunciate nelle
deduzioni sopra ricordate, soggiungendo che l'art. 23 della legge n. 43 del
1949 non si appalesa in contrasto neppure con gli artt. 47 e 53 della
Costituzione, in quanto il primo ha per oggetto la tutela del risparmio in
tutte le sue forme e il secondo riguarda il sistema tributario; mentre il
problema della determinazione dell'indennizzo nei casi di espropriazione deve
essere esaminato e risolto solo in base all'art. 42 della Costituzione.
Alla udienza pubblica
il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò ha illustrato le
argomentazioni e confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
Con l'ordinanza 23
gennaio 1959 il Tribunale di Tempio Pausania ha proposto una questione di
legittimità costituzionale che, nel suo aspetto generale, ha già formato
oggetto di esame da parte della Corte.
Il punto centrale
della questione é sostanzialmente quello di stabilire quali siano il
significato e l'esatta portata della parola "indennizzo" usata
nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. In altri termini, si tratta di precisare
se l'indennizzo da corrispondere al proprietario espropriato per motivi di
interesse generale debba o meno corrispondere al giusto prezzo dell'immobile
espropriato.
Con sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 questa Corte ha in proposito statuito che
non é dato attribuire alla parola "indennizzo" una interpretazione
meramente letterale ed etimologica, in quanto il Costituente - tenuto anche
conto di elementi storici - non ha inteso, relativamente all'indennizzo,
adottare il solo criterio della effettiva corrispondenza al valore venale
dell'immobile, fissato dall'art. 39 della legge generale 25 giugno 1865, n.
2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. Tale criterio
leggi successive (legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della
città di Napoli, R.D.L., 6 luglio 1931, n. 981, per il piano regolatore della
città di Roma e numerosi altri provvedimenti legislativi) avevano già superato,
nella considerazione che gli scopi di pubblica utilità e le finalità sociali,
per la stessa loro natura di superiori interessi, non possono essere
subordinati a quelli privati e, sia pur contemperati e coordinati con questi
ultimi, debbono essere realizzati.
Ha, pertanto, ritenuto
la Corte non ammissibile che proprio la Costituzione, informata ad ampie
finalità di progresso sociale, abbia inteso in ordine all'indennizzo ritornare
esclusivamente al criterio della effettiva corrispondenza al valore venale
dell'immobile; ed ha in conseguenza affermato che l'indennizzo non significa in
ogni caso integrale ristoro del sacrificio subito per effetto
dell'espropriazione, ma "il massimo di contributo e di riparazione che,
nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica Amministrazione può
garantire all'interesse privato. Ciò importa che la valutazione comparativa di
tali interessi e il modo come pervenire al massimo della rispettiva
soddisfazione deve essere il risultato di un complesso e vario esame di
elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore può
essere dato di compiere".
Al legislatore
ordinario deve quindi riconoscersi, per le ragioni dette e ai fini indicati, un
potere discrezionale; il quale trova pur sempre un limite, quello cioè che l'esigenza
di un indennizzo non può ritenersi soddisfatta con disposizioni che vengano ad
attuare un indennizzo apparente o puramente simbolico.
Tali concetti,
confermati nelle sentenze di questa Corte n. 33 del 1958 e n. 41 del 1959, sono stati ribaditi nella recente sentenza n. 67 del 22 dicembre 1959.
Alla stregua pertanto
dei principi sopra enunciati deve concludersi che l'impugnato art. 23 della
legge 28 febbraio 1949, n. 43 (concernente provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori), il
quale per la determinazione dell'indennizzo ai proprietari espropriati non
stabilisce la corresponsione del valore venale delle aree di cui trattasi ma
recepisce dalla legge n. 2892 del 1885 per Napoli il criterio di determinare
l'indennità "sulla media, sul valore venale e sui fitti coacervati
dall'ultimo decennio e in difetto sull'imponibile netto agli effetti delle
imposte sui terreni e sui fabbricati", non si pone in contrasto con l'art.
42 della Costituzione.
Né può ravvisarsi
violazione degli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione. Infatti per quanto
concerne l'art. 3, questa Corte ha stabilito che a situazioni diverse non può
essere imposta identica disciplina e che una legge che pareggiasse situazioni
oggettivamente diverse violerebbe del pari il principio dell'uguaglianza (sentenza n. 53 del 1958); per quanto poi riguarda gli articoli 47 e
53, essi hanno per oggetto rispettivamente la tutela del risparmio e il sistema
tributario e operano quindi in campi estranei a quello relativo al presente
giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta dal Tribunale di Tempio Pausania con ordinanza 23 gennaio
1959 sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 23 della
legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori, in
riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, 47 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 18 febbraio 1960.