ORDINANZA
N. 25
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3,15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30
maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 26 settembre 1959 del Pretore di
Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Sguazzini Giuseppe, iscritta
al n. 113 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 288 dei 28 novembre 1959.
Udita nell'udienza
pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito l'avv. Giorgio
Balladore Pallieri, per l'Ente Nazionale Risi.
Ritenuto che il
Pretore di Novara, con la sua ordinanza, vista l'istanza di incostituzionalità
sollevata dalla difesa di Giuseppe Sguazzini in ordine agli artt. 1, 3, 15, 19
e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, per assunto contrasto con gli artt.
3 e 41 della Costituzione, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, limitandosi a rilevare "che la questione non appare
manifestamente infondata, come già rilevato da questo Pretore con ordinanza 18
marzo 1959 per identica eccezione";
Considerato che, a
norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'autorità
giurisdizionale, nell'ordinanza con cui promuove il giudizio di legittimità
costituzionale, é tenuta a precisare l'oggetto della questione di legittimità
costituzionale;
che la Corte ha
ripetutamente affermato che tale esigenza deve essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, sentenze nn. 69 del 1957
e 39 del 1958);
che nell'ordinanza
del Pretore di Novara manca ogni precisazione e non sono specificate le
disposizioni degli articoli del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, in relazione
alle quali concretamente s'intende proposta la questione di legittimità
costituzionale;
che pertanto occorre
restituire gli atti allo stesso Pretore affinché completi la sua ordinanza nei
sensi sopra indicati;
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Pretore di Novara.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 9 aprile 1960.