SENTENZA N. 18
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 3 e seguenti del D.P.27 aprile 1951, n. 264, contenente "Norme per la istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa" e dell'art. 2, comma 2, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente "Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini" , nonché degli artt. 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme per la istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna" , promossi con i seguenti ricorsi:
1) Ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 264, contenente "Norme per la istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente autonomo del Flumendosa" , e dell'art. 2, comma 2, della legge 21 ottobre 1950, n. 481, intitolata "Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini".
2) Ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta Regionale con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna":
Udita nella pubblica udienza del 30 maggio 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Uditi
gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per
Ritenuto in fatto
Con ricorso a questa Corte, notificato al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956 e depositato in cancelleria il 28 successivo,
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, autorizzò con l'art. 1 il Governo della Repubblica ad applicare, con alcune deroghe stabilite negli articoli successivi, la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini, ad altri territori nazionali, suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.
Per il secondo comma del menzionato articolo la determinazione dei territori in questione doveva essere fatta "dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali ove siano già costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria". Il Consiglio regionale sardo espresse, interpellato dal Governo, parere favorevole alla estensione dei provvedimenti di riforma alla Sardegna ed in conseguenza venne emanato il D.P. 10 aprile 1951, n. 256, con cui si statuì:
"Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n.
"Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della legge stessa nel territorio indicato al comma precedente".
In base all'anzidetto art. 2 della legge n. 841 del 1950 fu emanato il D.P. 27 aprile 1951, n. 264, che istituì una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa, con lo scopo di esercitare (entro un territorio determinato dal successivo art. 2), "le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, nonché le altre attribuzioni previste dalla citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite da successive disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o di bonifica".
Con le disposizioni degli articoli 4 e seguenti lo stesso decreto n. 264 del 1951 attribuì ad organi dello Stato una serie di competenze di ordine amministrativo, ma tali disposizioni sono viziate di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi: "I) Invasione di competenze legislative della Regione. Il legislatore statale, disciplinando la struttura dell'Ente, il modo di nomina e il trattamento dei suoi dirigenti, la fissazione dell'organico e dello stato giuridico dei suoi dipendenti, ed, in particolare, i controlli, in una parola, dettando norme che concernono l'ordinamento dell'Ente e quello degli uffici amministrativi destinati ad agire nei suoi confronti, ha invaso, e tuttora occupa, un territorio giuridico riservato al legislatore regionale dagli artt. 3, lett. a) e d) e 4, lett. c) e 6 dello Statuto. E, in quanto il funzionamento dell'Ente comporta atti di "espropriazione non riguardanti opere a carico dello Stato" , può ritenersi invaso anche il settore legislativo di cui all'art. 4 lett. d)"; II) Invasione di competenze amministrative della Regione. Per quanto poi riguarda il contenuto delle disposizioni in esame, é facile rilevare come esso invada indirettamente (nel senso che riconosce a degli organi dello Stato di invadere) un campo riservato, per il combinato disposto degli artt. 3 lett. a) e d), 4 lett. c) e d) e 6 dello Statuto, alle Autorità amministrative della Regione; III) Modifica dello statuto speciale della Regione senza l'osservanza della procedura prevista dallo stesso: "le norme impugnate, in quanto presuppongono l'appartenenza al legislatore statale ed al Presidente della Repubblica di funzioni normative, che viceversa sono costituzionalmente proprie del legislatore regionale, ed agli organi centrali dello Stato competenze amministrative che viceversa sono costituzionalmente proprie della Regione, modificano, arbitrariamente, diverse disposizioni dello Statuto" senza l'osservanza della procedura stabilita dallo stesso per la sua modifica, e quindi con violazione della norma statutaria (art. 54) che tale procedura prescrive.
Quanto all'impugnativa dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la ricorrente ne ha spiegato così la ragione nella chiusa del primo motivo, riguardante l'"invasione delle competenze legislative della Regione":
"poiché il funzionamento dell'Ente comporta atti di espropriazione non riguardanti opere a carico dello Stato, può ritenersi invaso anche il settore dell'art. 4, lett. d) (dello Statuto).
E sotto questo profilo é viziato di incompetenza costituzionale, in quanto lo si possa riferire anche alla Sezione dell'Ente Flumendosa, il disposto dell'art. 2, comma secondo, legge 12 maggio 1950, n. 230 (recte: 21 ottobre 1950, n. 841), ove si parla della vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma, tra i quali la allora costituenda Sezione del Flumendosa".
Il ricorso é stato pubblicato, su ordine del Presidente della Corte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 aprile 1956, n. 98.
Nel giudizio é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo
("Controdeduzioni" depositate l'8 marzo
1956), in via pregiudiziale, che l'impugnativa della Regione é inammissibile
perché non investe le disposizioni che istituiscono
In ordine, poi, ai primi due motivi del ricorso, ha negato
che le norme impugnate contengano alcuna invasione
delle competenze legislative ed amministrative della Regione, assumendo che
"
Indi, con "Note" depositate il 16
maggio 1956
Con altro ricorso, notificato, depositato e pubblicato nelle stesse date del precedente, la medesima Regione autonoma della Sardegna ha impugnato gli artt. 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme per la istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna", e ne ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione delle norme statutarie precisate nel ricorso di cui sopra s'é detto. Con questo secondo ricorso non é stata proposta l'impugnativa dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950.
Come motivi la ricorrente ha addotto gli stessi dell'altro ricorso, in quanto essendo identico l'oggetto dei due Enti (Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa ed E.T.F.A.S.: artt. 1 D.P. n. 264 e 1 D.P. n. 265), diversi solo per il territorio in cui sono destinati ad operare, non possono che essere identiche le ragioni poste a base delle impugnative delle norme statali che ne regolano in modo analogo la struttura ed il funzionamento.
Anche nel giudizio istituitosi per il ricorso in parola, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e ha eccepito ("Controdeduzioni" depositate l'8 marzo 1956) l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della impugnativa della Regione per considerazioni analoghe a quelle svolte contro il primo ricorso.
É pure intervenuto in giudizio l'E.T.F.A.S. in persona del suo Presidente "pro tempore" sostenendo di avere diritto a costituirsi o
almeno ad intervenire in giudizio nella sua qualità di controinteressato. Ma all'udienza
di discussione del 30 maggio 1956
Considerato in diritto
Nelle due cause riunite, che sono state congiuntamente discusse all'udienza, può emettersi un'unica pronuncia, stante la identità delle questioni in oggetto.
Passando all'esame dei ricorsi, giova premettere un cenno circa lo svolgimento e circa alcuni principi informatori della legislazione statale in materia di riforma agraria, con particolare riferimento alla Sardegna.
La legge 12 maggio 1950, n. 230, affidò all'Opera per la
valorizzazione della Sila il compito di provvedere
alla ridistribuzione della proprietà terriera,
ricadente in una certa zona del territorio nazionale, e alla conseguente sua
trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà
ai contadini. Non cade dubbio sul punto che tali compiti, devoluti all'Opera
predetta, sono di carattere esclusivamente statale.
L'Opera, sottoposta fin dalla sua istituzione alla vigilanza e alla tutela del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
art. 3) ricevette, in vista dei nuovi compiti che lo
Stato veniva ad affidarle, una struttura amministrativa ancora più saldamente
legata ai poteri dell'Amministrazione statale dell'agricoltura (articoli
Con la legge del 21 ottobre 1950, n. 841, art. 1, il Governo fu autorizzato a determinare, con decreti aventi valore di legge, i territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, per rendervi applicabili le norme della legge 12 maggio 1950. Con l'art. 2 della medesima legge 21 ottobre 1950, il Governo fu altresì delegato ad emanare norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria nonché dell'ente autonomo del Flumendosa, che adempissero, nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950 all'Opera per la valorizzazione della Sila. L'art. 2 della legge 21 ottobre 1950 soggiunge, nel secondo comma, che il Ministero dell'agricoltura esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della stessa legge. Seguono numerose altre disposizioni dalle quali si evince, senza possibilità di dubbio, che tutto il complesso delle attribuzioni inerenti alla "espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini" (titolo della legge 21 ottobre 1950) rientra nella sfera dei compiti dello Stato, del quale i vari enti non sono che strumenti di esecuzione, soggetti alla vigilanza ed ai poteri di coordinamento del Ministero dell'agricoltura. Allo Stato, direttamente o per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, fa carico l'onere delle spese (artt. 18 e 24). Delle Regioni la legge 21 ottobre 1950 parla una sola volta, nell'art. 1, prescrivendo che le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, debbano essere sentite prima dell'emanazione del decreto legislativo ivi previsto.
Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 256, emanato in virtù della più volte ricordata disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fu estesa a tutto il territorio della Sardegna la applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
Due decreti presidenziali, aventi la medesima data del 27
aprile 1951 ed i numeri 264 e 265, emanati in base allo art.
2 della ripetuta legge 21 ottobre 1950, hanno provveduto ad istituire una
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa (decreto n. 264) ed un Ente per la
trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (decreto n. 265). Con l'art. 1
dei due decreti si stabilisce che
É opportuno ora vedere esattamente di che
cosa
Intanto, é da notare che nessuna impugnativa viene avanzata nei riguardi del decreto legislativo 10 aprile 1951, n. 256, con il quale fu disposta l'applicazione della legge 12 maggio 1950 e successive modificazioni a tutto il territorio della Sardegna; e nessuna impugnativa si muove contro i due primi articoli dei due decreti n. 264 e 265. Si impugnano le "rimanenti disposizioni" di detti decreti, e nel ricorso relativo alla Sezione speciale presso l'Ente del Flumendosa si impugna anche l'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Ciò significa che nell'or menzionato ricorso relativo alla Sezione dell'Ente del Flumendosa nessuna impugnativa é stata proposta contro tutte le altre disposizioni della detta legge. Nel ricorso relativo all'E.T.F.A.S. nessuna disposizione della legge stessa é stata impugnata. Così pure, nei due ricorsi, nessuna contestazione viene mossa circa la legge 12 maggio 1950, anch'essa estesa, con le successive modificazioni, al territorio della Sardegna.
Ciò premesso,
Ad ogni modo, anche ammesso che tutte e singole le
"rimanenti" disposizioni dei decreti - ossia quelle dall'art. 3
all'art. 18 del decreto n. 264 e quelle dall'art. 3 all'art. 25 del decreto n.
265 - siano state impugnate (cosa che appare poco credibile alla semplice
lettura dei due testi),
É utile ricordare che i due giudizi riuniti, che sono oggi in
esame, sono stati proposti a norma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n.
Nel caso attuale, basta por mente alla esposizione dello sviluppo della legislazione ed alla portata delle richieste della Regione per vedere come il merito di tali richieste non possa essere esaminato dalla Corte.
La lesione della sfera di competenza della Regione e la
violazione delle norme dello Statuto speciale per
É certo, dunque, che con il decreto n. 256 venne definitivamente stabilito che le leggi sulla riforma agraria si applicavano alla Sardegna. Se, come si é visto, il carattere essenziale di tali leggi consiste nel delineare i compiti della riforma agraria quali compiti di esclusiva spettanza dello Stato, é certo che gli enti non sono che strumenti dell'azione statale, "incaricati dell'attuazione della legge", come esattamente dice il secondo comma dello art. 1 del decreto n. 256.
Ora,
Ora, é vano impugnare il secondo comma dell'art. 2 della
legge 21 ottobre 1950 per contestare i poteri di vigilanza e di coordinamento
del Ministero dell'agricoltura, se non si sono impugnate e non si impugnano tutte le altre disposizioni della stessa legge
21 ottobre 1950 e tutte quelle - alle quali la legge successiva non ha
apportato deroghe - della legge 12 maggio 1950. Così pure é vano impugnare le
norme, in gran parte di carattere strumentale ed esecutivo, contenute nei due
decreti n. 264 e 265, se resta fermo che anche i due enti operanti in Sardegna debbono, nella rispettiva sfera territoriale, adempiere le
medesime funzioni attribuite all'Opera per la valorizzazione della Sila:
preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria ed agraria ed esecuzione
degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione;
espropriazione dei terreni ed acquisto o permuta di altri terreni, previa
autorizzazione del Ministero; atti di espropriazione con procedura ed effetti
speciali; indennità corrisposta in titoli dello Stato; spese relative
all'applicazione della legge a carico dello Stato o sul bilancio statale o su
quello della Cassa per il Mezzogiorno. Tutte norme queste - e l'elenco é tutt’ altro che completo - che implicano una disciplina
unitaria, che
Né si potrebbe dichiarare, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità delle norme precedenti come effetto di una dichiarazione di illegittimità delle norme qui impugnate, essendo evidente l'impossibilità di capovolgere la situazione delle cose; in altri termini, non si potrebbe far derivare l'illegittimità delle norme fondamentali da quella delle norme che ne costituiscono una derivazione.
Nel quadro ora delineato deve essere posta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Nei limiti e nella forma in cui detta eccezione é stata prospettata, essa
potrebbe essere disattesa per le argomentazioni addotte dalla Regione. Si
potrebbe, infatti, accogliere la tesi che avere accettato l'istituzione degli
enti non significa fare acquiescenza alle norme che ne
regolano la struttura ed il funzionamento. Ma
l'inammissibilità deriva da una causa più complessa e più perentoria.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza sopra i due ricorsi riuniti, di cui in epigrafe, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonché nei riguardi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, li dichiara inammissibili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 6 luglio 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI.
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1956.