SENTENZA
N. 69
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1952, n. 3426, promosso con l'ordinanza 4 luglio 1956 della Corte di
appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Lenti Chiara ed altri
contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956
ed iscritta al n. 309 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi i difensori
avvocati Aldo Sandulli e Aldo Dedin ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n. 3426 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953), furono
espropriati ha. 164.26.86 di terreni in agro di Mottola, in danno di Pietro,
Nicola e Francesco Lenti fu Vito.
Con atto di citazione
notificato il 6 febbraio 1953, Chiara, Giovanna ed Augusto Lenti, germani degli
espropriati, convennero l'Ente di riforma dinanzi al Tribunale di Bari,
proponendo azione di rivendica dei terreni. A motivo della domanda dedussero
che detti terreni facevano parte del compendio ereditario del loro genitore,
Vito Lenti, ed erano stati loro assegnati con atto di divisione ricevuto dal
notar Penta di Putignano il 23 dicembre 1951, registrato il 14 gennaio 1952 e
trascritto il 24 gennaio detto. Subordinatamente, dedussero che il suddetto
decreto presidenziale doveva considerarsi illegittimo per avere approvato un
piano di esproprio pubblicato oltre il termine di legge (nel F. A. L. della provincia
di Taranto, che, pur recando la data 28 dicembre 1951, era stato in realtà
pubblicato il 3 gennaio 1952).
Il Tribunale dispose
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri figli ed eredi di
Vito Lenti, Pietro, Nicola, Francesco e Cassandra.
Costoro si
costituirono in giudizio (per Nicola, deceduto, la erede Luisa Ceo),
dichiarando di aderire alla domanda proposta dagli attori, e dedussero, in
aggiunta, che le quote espropriate erano state anche superiori al dovuto,
perché nel computo del reddito globale era stato incluso anche quello incidente
su proprietà soggetta ad usi civici e quello relativo a terreni oggetto di
rivendica da parte di terzi.
Il Tribunale, con
sentenza 1-16 giugno 1954, respinse la domanda.
A seguito di gravame
interposto dagli eredi Lenti, la Corte di appello di Bari, con l'ordinanza in
data 4 luglio 1956, ha disposto rimettersi gli atti a questa Corte perché
risolva la questione circa la legittimità della delega ex art. 5 legge Sila ed
1 legge stralcio e giudichi altresì "se, una volta ritenuta la
costituzionalità della legge delegata, questa abbia eventualmente violato i
limiti della legge delegante".
L'ordinanza,
regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica il 3 novembre 1956.
Dinanzi a questa
Corte si sono costituite le parti ed ha fatto intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Gli eredi Lenti, per
quanto concerne il denunziato eccesso di delega del decreto di esproprio, hanno
sostenuto che la divisione, per la sua natura di atto dichiarativo, e avuto
anche riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 4, terzo comma, della
legge stralcio ed 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, deve ritenersi esclusa
dal novero degli atti che l'art. 20 della legge stralcio dichiara inefficaci se
stipulati successivamente alla data del 15 novembre 1949.
Hanno inoltre
riprodotto le altre censure già dedotte nei giudizi di merito, concernenti la
inclusione nell'esproprio di beni contestati e indisponibili, di beni
rivendicati da terzi con atti di citazione del 1946, tempestivamente
trascritti; hanno infine contestato l'esattezza della determinazione dei
redditi dominicali, richiamando i dati di una consulenza tecnica prodotta in
giudizio. Tali argomenti sono stati ampiamente illustrati anche in una memoria
depositata.
L'Avvocatura generale
dello Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma e del Presidente del
Consiglio, ha concluso, in base alle argomentazioni esposte in tutte le cause
analoghe, perché le questioni proposte siano dichiarate improponibili o
inammissibili; subordinatamente, perché siano dichiarate infondate.
Considerato
in diritto
Riguardo alle
denunciate violazioni delle norme contenute nella legge 21 ottobre 1950, n.
841, da parte del decreto presidenziale 18 novembre 1952, n. 3426, mentre la
difesa degli attori Lenti ha denunciato tutta una serie di vizi imputabili a
tale decreto, la Corte di appello di Bari, nell'ordinanza di rinvio, dopo
essersi diffusa nella discussione sulla legittimità costituzionale della
delegazione, si é limitata ad osservare che sarebbe spettato alla Corte
costituzionale "stabilire, se una volta ritenuta la costituzionalità della
legge delegata, questa abbia eventualmente violato i limiti della legge delegante".
Questa parte
dell'ordinanza di rinvio non é certamente conforme a quanto prescrive l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale esige che, sia pure mediante un
riferimento ai termini ed ai motivi della istanza con cui la questione di
legittimità costituzionale é stata sollevata da una delle parti del giudizio
principale, l'autorità giurisdizionale precisi nell'ordinanza l'oggetto della
questione stessa, che costituisce poi l'oggetto del processo costituzionale.
Secondo la lettera
della ordinanza della Corte di appello sembrerebbe che questa ritenga che la
Corte costituzionale possa e debba ricercare di ufficio se esistano eventuali
violazioni delle norme della legge di delegazione da parte del decreto
presidenziale, laddove é ben noto che una ricerca simile non é consentita a
questa Corte, in ragione del sistema prescelto dal legislatore costituente per
l'attuazione delle garanzie costituzionali.
Anche ammesso,
peraltro, che con quella formula sintetica e generica la Corte di appello abbia
inteso fare richiamo, pur senza riferirne i termini e i motivi, alle deduzioni
delle parti nel giudizio principale, demandando a questa Corte il compito di
rintracciarle negli atti di quel processo (anche per la evidente necessità di
controllare che le parti medesime non siano state indotte, per eccessivo zelo
difensivo, a modificarle e ad estenderle in questa sede), la ordinanza di
rinvio non sarebbe ugualmente conforme al precetto della legge.
Nella specie si deve
osservare che le censure sollevate in questo giudizio dagli espropriati e dai
loro consorti contro il decreto di esproprio corrispondono sostanzialmente a
quelle discusse nei due giudizi di merito, di primo e di secondo grado, anche
se si trovano esposte in prospettiva alquanto diversa e se su alcune di esse
non si é più particolarmente insistito..
Per varie questioni,
sulla inclusione nel compendio espropriato di beni indisponibili, di beni
rivendicati da terzi con atti di citazione, tempestivamente trascritti, che
risalirebbero al 13 marzo 1946, sulla esattezza della determinazione dei
redditi dominicali, contestata anche mediante la produzione di una consulenza
tecnica di parte, occorrerebbero complesse indagini e valutazioni di merito, le
quali potrebbero anche dimostrarsi successivamente superflue ai fini del
giudizio sulla legittimità costituzionale del decreto presidenziale impugnato.
Vi é stata infatti,
nell'ordinanza di rinvio, una omissione completa di quella valutazione della
rilevanza delle questioni di legittimità rimesse alla Corte costituzionale
rispetto al giudizio principale, che la legge tassativamente esige, quando
dispone che il provvedimento di rinvio é preso dell'autorità giurisdizionale,
" qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23,
secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).
A questa omissione la
Corte costituzionale non può supplire, perché l'accertamento del rapporto di
rilevanza e di pregiudizialità fra la questione di legittimità costituzionale e
il giudizio sulla controversia principale, oggetto del processo davanti
all'autorità giurisdizionale, spetta esclusivamente a questa. Di conseguenza,
allo stato degli atti, le questioni di legittimità costituzionale per c. d.
eccesso di delega, alle quali genericamente si allude nell'ordinanza della
Corte di appello di Bari, non possono formare oggetto di giudizio in questa
sede.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 25 maggio 1957.