SENTENZA N. 19
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale, in base a deliberazione della stessa Giunta in data 24 gennaio 1956, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, limitatamente alla "parte che attiene ai servizi automobilistici e tramviari", del D.P. 28 giugno 1955, n. 771, contenente norme sul "Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1956:
Udita nella pubblica udienza del 30 maggio 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Uditi
gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956 e depositato in cancelleria il 28 successivo, la Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale, in base a deliberazione della stessa Giunta in data 24 gennaio 1956, impugnò innanzi a questa Corte il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, intitolato "Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" limitatamente alla "parte che attiene ai servizi automobilistici e tramviari". E, premesso che il decreto anzidetto, a differenza dell'altro per il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria (D.P. 28 giugno 1955, n. 620, art. 15), non contiene alcuna riserva riguardo alle competenze statutarie delle Regioni ad autonomia speciale, dedusse:
con il primo mezzo: la violazione
dello Statuto speciale per
con il secondo mezzo: la violazione degli articoli 3, lett. g), e 6 dello Statuto, perché "se il decreto impugnato é da applicarsi alla Regione sarda, nel senso che gli Ispettorati compartimentali e gli uffici distaccati della motorizzazione devono operare nell'Isola come organi decentrati del Ministero (dei) trasporti, risulta invasa la competenza amministrativa data alla Regione con il combinato disposto" delle norme statutarie anzidette;
con il terzo mezzo: la violazione dell'art. 54 dello Statuto speciale, perché il decreto impugnato, nell'ipotesi che si dovesse ritenere applicabile nella Regione sarda, "concreterebbe una arbitraria modificazione delle sopra menzionate disposizioni statutarie, posta in essere senza la osservanza del procedimento speciale predisposto dall'art. 54 (dianzi detto) e quindi con invasione delle competenze che in... (tale) procedimento spettano sia al Parlamento della Repubblica, sia all'organo legislativo ed eventualmente al Corpo elettorale della Regione".
Concluse chiedendo che
Nel giudizio é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo (deduzioni depositate il 12 marzo 1956):
A) che l'Alta Corte per
B) che questi principii "erano di comune conoscenza allorché venne esaminato dalla Commissione parlamentare, istituita a norma della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, lo schema preliminare del decreto per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, una parte del quale é stata ora denunciata per illegittimità costituzionale", e detta Commissione "deliberò la soppressione (verbale n. 25, pag. 172)" di un certo art. 77, contenuto nello schema originario, "in quanto non può" , essa osservò, "non confermarsi il principio secondo il quale le disposizioni delle leggi statali, emanate per la generalità del territorio, entrano in vigore anche nel territorio delle Regioni a statuto speciale dotate di particolare autonomia, fino a quando, nelle attribuzioni della loro competenza legislativa per le materie a queste riservate, tali Regioni non ritengano di adottare proprie e diverse disposizioni";
C) che alla "citata giurisprudenza dell'Alta Corte siciliana... si adeguarono tutte le altre magistrature, ordinarie ed amministrative, che dovettero occuparsi della questione";
D) che alla stregua dei cennati principii giurisprudenziali e della determinazione della menzionata Commissione parlamentare, "il conflitto di carattere costituzionale, fra Stato e Regione, si pone allorché in una delle materie "attribuite" (alla Regione) già esista una disciplina regionale e ad essa lo Stato pretenda di sostituire la propria, emanando una legge che venga esplicitamente dichiarata applicabile proprio nel territorio di quella Regione", e "non sorge qualora una legge nazionale, ancorché riguardi in tutto o in parte materie attribuite alla competenza degli organi legislativi regionali, venga emanata con carattere di generalità. Questa legge, secondo i principii surriferiti, entra in vigore e si applica anche nelle Regioni, a meno che venga ad incontrarsi con una legge regionale che disciplini diversamente la materia. Si tratterà di accertare in fatto l'esistenza di una legge regionale contraria o comunque incompatibile con quella emanata dallo Stato, per dedurne se la materia ricada nella disciplina generale o in quella speciale. Ma la individuazione della norma giuridica applicabile al caso concreto, presupposto di ogni interpretazione, é compito di ogni organo chiamato ad applicare la legge; la questione, comunque, é del tutto estranea alla giurisdizione della Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità delle leggi, ma non certo a pronunziare nel caso concreto quale tra le varie leggi debba trovare applicazione". Sicché il ricorso é inammissibile;
E) che, peraltro, non constando che
Considerato in diritto
Le parti sono d'accordo nel riconoscere che l'intervento di
una legge statale in materia di competenza regionale non implica limitazione
dei poteri legislativi della Regione sarda, in quanto la legge statale resterà
in vigore, a norma dell'art. 57 dello Statuto speciale, fino a
quando
Queste constatazioni, sulle quali
É anche improponibile il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce la violazione della sfera di competenza amministrativa della Regione.
Intanto, si potrebbe osservare che, anche nei riguardi del
secondo motivo del ricorso, varrebbero le considerazioni fatte a proposito del
primo motivo. Se, infatti,
In primo luogo, si deve rilevare che la richiesta di
dichiarazione di illegittimità costituzionale di un
intero testo legislativo "per la parte che attiene ai servizi
automobilistici e tramviari" non é conforme, nel
rito, al disposto dell'art. 23, primo comma, lettera a), della legge 11 marzo
1953, n.
Ma questa deficienza di ordine
formale, che potrebbe giustificare una dichiarazione di inammissibilità
dell'intero ricorso, viene nel caso di specie a perdere d'importanza di fronte
ad una ragione che rende improponibile il secondo motivo del ricorso stesso. E
questa ragione di improponibilità appare alla Corte
preminente, in quanto attiene ai poteri dell'organo giudicante. In verità, la
deficiente indicazione delle norme di cui si deduce l'illegittimità é segno
manifesto di quella che é la reale portata della pretesa della Regione, la
quale, in sostanza, non chiede una dichiarazione di illegittimità,
bensì una positiva statuizione con cui
É quindi, chiaro che non può essere esaminata qui la tesi
della Regione, secondo cui la competenza dei suoi organi amministrativi nasce
immediatamente dallo Statuto speciale senza bisogno di alcuna
legge statale o regionale che determini tale competenza e disciplini
l'esercizio dei relativi poteri. Una questione siffatta non può essere
introdotta in un giudizio di legittimità costituzionale nei confronti di norme
che, emanate per tutto il territorio nazionale, non hanno
regolato i rapporti fra gli organi dello Stato e quelli della Regione.
L'eventuale contrasto in ordine alla competenza
amministrativa potrebbe, se mai, dar luogo ad una pronuncia di questa Corte in
sede di decisione sopra un conflitto di attribuzione. Ma non può
La improponibilità del primo e del
secondo motivo del ricorso travolge anche il terzo motivo. É
manifesto che il decreto impugnato non ha inteso modificare e non ha modificato
- come, del resto, non poteva modificare - lo Statuto speciale per
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara improponibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Regione della Sardegna avverso il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in Concessione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI.
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1956.