SENTENZA
N. 35
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. ALDO Sandulli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. di norme per la tutela delle
strade e per la circolazione approvato col R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740,
promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1958 dal Pretore di Zogno nel
procedimento penale a carico di Locatelli Giuseppe, iscritta al n. 20 del
Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 aprile 1959 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento penale
pendente dinanzi al Pretore di Zogno, a carico di Locatelli Giuseppe, imputato
tra l'altro della contravvenzione all'art. 106 del T.U. della legge comunale e
provinciale, in relazione all'art. 113 del Codice della strada, per avere
adibito il suo autoveicolo a noleggio da rimessa nel Comune di Brambilla senza
essere munito della licenza prescritta dal regolamento di detto Comune,
all'udienza dell'11 febbraio 1958, la difesa del Locatelli sollevava la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del Codice della strada,
assumendolo in contrasto con l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Il
Pretore, ritenendo la questione non manifestamente infondata, ordinava la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
regolamentare notificata, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile
1958 n. 101.
Il 21 aprile si
costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di
intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato. Il Locatelli
Giuseppe non si é costituito.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle sentenze di questa Corte nn. 29
, 33, 50 e 103 del 1957,
sostiene che la questione proposta dal Pretore di Zogno é infondata.
La competenza
regolamentare attribuita ai Comuni dallo art. 113 del Codice della strada tende
a disciplinare l'esercizio di un pubblico servizio, qual'é indubbiamente quello
eseguito dalle autovetture di piazza e da quelle da noleggio di rimessa.
L'esercizio di un pubblico servizio comporta di per sé la imposizione di alcuni
limiti, tendenti, attraverso la determinazione delle persone o delle ditte
abilitate ad esercitarlo, a creare le garanzie necessarie per il migliore
funzionamento del servizio stesso. La situazione particolare che viene
assicurata ai noleggiatori di ciascun comune, di potere essi soli, esclusa la
concorrenza di conducenti e noleggiatori di altri comuni, esercitare l'attività
di noleggio nel territorio comunale trova la sua giustificazione negli obblighi
ad essi incombenti e nella necessità che sia assicurata stabilmente nel comune
la disponibilità di un determinato numero di vetture. Sotto questo aspetto i
limiti al riguardo previsti dai regolamenti comunali, in applicazione dell'art.
113 del Codice della strada, non sono in contrasto col generico precetto
dell'art. 41 della Costituzione, perché l'esercizio di un pubblico servizio non
può essere affidato alla libera iniziativa economica privata, e perché il 1
comma dell'art. 41 va interpretato tenuto conto di tutto il contesto
dell'articolo, il quale esplicitamente demanda al legislatore di fissare
all'attività prevista i necessari limiti affinché non sia in contrasto con
l'utilità sociale. L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte dichiari
infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
L'ordinanza del
Pretore di Zogno denuncia la esistenza, fra l'art. 113 del T.U. 8 dicembre
1933, n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la
circolazione e l'art. 41 della Costituzione, di un contrasto del quale i motivi
non risultano neanche sommariamente indicati. Poiché l'ordinanza fa esclusivo
riferimento al primo comma dell'art. 41, il quale dichiara libera la iniziativa
economica privata, il contrasto sarebbe da stabilirsi fra questo generale
principio di libera iniziativa economica e le limitazioni che ad esso
verrebbero imposte, relativamente ai pubblici servizi di piazza e da noleggio,
dalle norme dei regolamenti comunali in virtù del citato art. 113. Il difetto
essenziale di una tale impostazione é appunto nel considerare isolatamente la
norma del primo comma dell'art. 41, senza ricollegarla agli altri due commi,
coi quali costituisce un tutto unitario e dove é previsto che la legge
ordinaria possa, a tutela degli interessi della società, regolare e
disciplinare con opportune limitazioni il principio della libera iniziativa
economica privata, genericamente dichiarato nel primo comma.
Sulla materia questa
Corte ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi (sentenze nn. 29, 33, 50, 103 del 1957 e n. 32 del 1959), riconoscendo legittime le limitazioni
volta a volta dettate dalla legge alla libertà della iniziativa economica
privata se disposte, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 41, ad
impedire che tale libera iniziativa si svolga in contrasto con l'utilità
sociale o rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana e ad ottenere che
sia invece indirizzata e coordinata a fini sociali. Nella presente controversia
la Corte non può che adottare gli stessi criteri. Le facoltà conferite ai
Comuni dallo impugnato art. 113 di dettare speciali prescrizioni regolamentari
per gli autoveicoli di piazza e da noleggio rientrano appunto nel quadro delle
limitazioni senza delle quali la iniziativa privata, lasciata del tutto priva
di disciplina e di controlli, verrebbe appunto a svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale, contrasto che nella delicata materia dei pubblici servizi
potrebbe assumere particolare gravità. Inoltre é da considerare che la norma
dello art. 113 si inserisce nel generale sistema della disciplina dei pubblici
servizi e delle potestà relative, attinenti al principio di autonomia degli
enti locali, nella tutela dei propri particolari interessi, quando essa si
attui nel rispetto della legge e dei superiori interessi da essa garantiti.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata
la questione, proposta con ordinanza dell'11 febbraio 1958 dal Pretore di
Zogno, sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933,
n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione,
in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 27 giugno 1959.