SENTENZA
N. 103
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896, promosso con l'ordinanza 18 settembre 1956 del
Pretore di Varallo Sesia, emessa nel procedimento penale a carico di Malvestito
Cesare ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del
12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 331 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo
Gabrieli;
uditi l'Avv. Aldo
Dedin e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna.
Ritenuto
in fatto
Con vari decreti
penali il Pretore di Varallo Sesia condannava Malvestito Cesare ed altri,
imputati del delitto preveduto dallo art. 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947,
n. 896, per avere posto in vendita e venduto carne a prezzo superiore a quello
fissato dal comitato provinciale dei prezzi.
Contro tali decreti
veniva proposta ritualmente opposizione adducendosi, fra l'altro, la
"incostituzionalità della norma contenuta nel citato art. 14, perché in
contrasto con l'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione".
Il Pretore, riuniti i
procedimenti per definirli congiuntamente, con ordinanza del 18 settembre 1956,
disponeva la sospensione dei medesimi e la trasmissione degli atti a questa
Corte per la decisione della suddetta questione di legittimità.
Nel provvedimento
pretorile, a motivazione della determinazione adottata, si rileva che gli
imputati, opponendosi ai decreti penali di condanna, hanno sollevato, in
relazione all'art. 41 della Costituzione, eccezione d'illegittimità del
D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 nonché del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347,
dal quale i comitati dei prezzi derivano i loro poteri; che l'art. 41 della
Costituzione, dopo avere affermato che l'iniziativa economica privata é libera,
fa salvi gli opportuni controlli, affinché essa sia indirizzata a fini sociali
e non si svolga con danno alla libertà e alla dignità umana; che nel D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 347, e nel D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, il potere di
fissare i prezzi appare conferito al Governo senza alcun limite e, comunque,
all'infuori di alcuna delle ragioni giustificative prevedute dalla
Costituzione; che pertanto la eccezione di illegittimità del D.L.L. 19 ottobre
1944, n. 347, e, conseguentemente, dell'art. 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre
1947, n. 896, non é tale da potersi definire manifestamente infondata.
L'ordinanza,
notificata agli imputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957.
Nel giudizio avanti
questa Corte si sono costituiti Malvestiti Cesare, Jonfer Luigi, Chiocca
Flaminio, Locca Delfino, Delzanno Benito, Ferraris Francesco, Barberis
Virgilio, Spruzzola Vito, Colombo Battista, Crevaroli Carlo e Burla Giuseppe, i
primi cinque qui rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Wertmuller e
Carlo Sequi, in virtù di procura 22 gennaio 1957, comprensiva anche della
elezione di domicilio in Roma, presso lo studio dello Avv. Sequi, via Monte
Zebio, 24; gli altri, rappresentati anch'essi dai medesimi avvocati e
domiciliati elettivamente in Roma ugualmente in via Monte Zebio, 24, in virtù
di procura speciale 26 gennaio 1957.
Successivamente, i
primi cinque associavano alla difesa l'avvocato prof. Francesco Pierandrei e il
Crevaroli l'Avv. Aldo Dedin.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del
Malvestito ed altri nelle deduzioni del 29 gennaio 1957 assume, in via preliminare,
che la cennata ordinanza del pretore di Varallo Sesia non sarebbe chiara in
quanto, dopo avere preso in esame nella motivazione i decreti del 1944 e del
1946, che attribuiscono al C.I.P. i poteri disciplinati nel decreto del 1947,
non si occupa del decreto del 1946 e dichiara non manifestamente infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale relativamente ai soli due decreti
del 1944 e del 1947, senza rigettare l'eccezione relativa al decreto del 1946
ed omettendo, in proposito, ogni motivazione.
La stessa difesa,
nelle deduzioni su menzionate, impugna sotto altro aspetto la costituzionalità
dei D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363 e D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896,
perché non ratificati dal Parlamento, eletto nel 1948, entro un anno dalla sua
entrata in funzione, ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 6 del D.L.L. 16
marzo 1946, n. 98.
La difesa, nelle
stesse deduzioni, conclude "che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale:
a) del D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 347, e particolarmente degli artt. 1, secondo comma, 3, 4 e 7;
b) del D.L.L. 23
aprile 1946, n. 363, e particolarmente dell'art. 6;
c) del decreto del
Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e particolarmente degli
artt. 6, 9, 12, 14".
Nel merito la difesa
del Malvestito rileva che, riferendosi il terzo comma dell'art. 41 della
Costituzione alla "legge", soltanto una vera e propria delega
legislativa poteva investire l'autorità amministrativa dei poteri attribuiti,
con i decreti legislativi del 1944 - 1947, ai comitati dei prezzi, cioè di
poteri riservati costituzionalmente al legislatore.
Che se poi, per
evitare la censura di violazione dell'art. 41, si dicesse che i comitati -
prezzi fossero investiti di potestà legislativa ed i loro atti fossero leggi
delegate, i controversi decreti legislativi non sfuggirebbero egualmente alla
denunzia di incostituzionalità, non avendo la delega che in essi sarebbe
contenuta i requisiti essenziali prescritti dall'art. 76 della Costituzione.
Ammesso tuttavia che
all'autorità amministrativa possano essere attribuiti dei poteri nella materia
in esame, essi però non devono identificarsi, quanto al contenuto, con lo
stesso potere legislativo. Il che invece sarebbe accaduto per i provvedimenti
dei comitati interministeriale e provinciali dei prezzi, atteso che attraverso
la disciplina dei prezzi stessi l'intera economia nazionale può essere
agevolmente manovrata.
Infatti, determinare
un programma - come é prescritto dall'art. 41 della Costituzione -
significherebbe predisporre un'attività con un triplice ordine di limitazioni:
di tempo, di oggetto, di fini.
Ma nei decreti
legislativi in argomento non vi sarebbe alcuna di tali limitazioni.
Non di tempo, perché
al riguardo manca ogni accenno.
Non di oggetto,
attesa la portata degli artt. 4 del D.L.L. n. 347 del 1944 e 6 del D.L.L. n.
363 del 1946, nonché la mancanza di ogni disposizione, in proposito, nel
D.L.C.P.S. n. 896 del 1947.
Non di fini, in
quanto soltanto l'art. 1 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, stabilisce, che
"é istituito un comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento
e la disciplina dei prezzi".
Ma, a guardar bene,
il coordinamento e la disciplina dei prezzi non costituirebbero un fine, ma un
mezzo. Invero, il fine dev'essere l'utilità sociale, che il legislatore non può
considerare in astratto, ma deve disciplinare in concreto, tanto più quando
delega alla pubblica amministrazione il potere amplissimo di attuare codesta
disciplina.
La difesa del
Malvestito rileva ancora che si dovrà esaminare se i decreti n. 363 del 1946 e
n. 896 del 1947 non debbano considerarsi decaduti per mancata ratifica, ai
sensi dell'art. 6 del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, secondo il quale i
provvedimenti legislativi emanati dal Governo, deliberati "nel periodo della
Costituzione e sino alla convocazione del Parlamento, a norma della nuova
Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un
anno dalla sua entrata in funzione", cioè entro l'8 maggio 1949.
Deve stabilirsi cioè
se la ratifica, come sopra preveduta, doveva intervenire entro il termine
anzidetto o se, ad evitare la decadenza, era sufficiente la semplice
presentazione dei decreti al Parlamento per la ratifica stessa.
E conclude nei
termini su trascritti.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato, la sola garanzia richiesta dall'art. 41 della Costituzione per gli
interventi dello Stato atti a disciplinare la iniziativa privata, nel campo
della produzione intesa lato sensu, é che i
"programmi", i piani, ed i controlli siano previsti da apposite disposizioni
di legge, non siano cioè direttive e controlli arbitrariamente adottati
dall'amministrazione. Ma tale garanzia risulta soddisfatta allorché dalla legge
sia stato determinato il tipo o specie di programma o di controllo, senza che
né l'uno, né l'altro debbano essere regolati dalla legge stessa in ogni parte o
modalità. Il che sarebbe, del resto, nella specie praticamente impossibile,
data la esigenza di adeguare prontamente il vincolo ai successivi mutamenti dei
costi e della situazione economica e monetaria (c. d. sistema del blocco
elastico e manovrato).
Pertanto, avendo il
legislatore del 1944 e del 1947 attribuito al C.I.P. ed ai comitati provinciali
la competenza alla emanazione di provvedimenti amministrativi a carattere
generale diretti, appunto, a realizzare le finalità, fissate da esso stesso
legislatore, del coordinamento e della disciplina dei prezzi, non può ritenersi
che questo tipo di controllo sulla distribuzione di alcuni beni, prestazioni e
servizi di utilità generale non sia stato previsto dalla legge e da questa
direttamente attribuito, per quanto attiene al suo concreto esercizio, agli
organi esecutivi.
E così conclude:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non sussiste la
illegittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del
D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, in relazione all'art. 41 della
Costituzione; di conseguenza dichiarare le dette due leggi valide ed efficaci
ad ogni effetto".
Nel termine stabilito
dall'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, sia
la difesa del Malvestito che quella del Presidente del Consiglio dei Ministri
hanno presentato ampie memorie illustrative le quali possono così
sintetizzarsi.
All'uopo vanno
segnalati preliminarmente, raggruppandoli, taluni rilievi della difesa del
Malvestito; cioè, che con l'attuale regolamentazione della materia possono
ritenersi violati gli articoli 3, 23, 97 e 113 della Costituzione, oltre l'art.
41 cui fa espresso riferimento l'ordinanza del Pretore di Varallo Sesia.
Il primo, in quanto
vi sarebbe una lesione del principio di eguaglianza dei cittadini, a danno o
favore di determinate categorie di soggetti, a seconda che i medesimi siano
interessati alle merci o ai servizi sottoposti o, viceversa, esclusi dai limiti
di prezzo.
Il secondo, in quanto
con il sistema attuale si potrebbe determinare una imposizione tributaria in via
mediata; nei confronti, cioè, di quelle categorie alle quali si impone un
prezzo massimo molto contenuto.
L'art. 97, in quanto
nei ripetuti decreti legislativi mancano, riguardo al funzionamento dei
comitati - prezzi, le regole procedurali e le garanzie necessarie affinché le
funzioni demandate a detti organi siano svolte in maniera più adeguata e
completa.
Potrebbe ritenersi
violato, infine, l'art. 113 - ove i provvedimenti dei comitati prezzi si
considerassero atti amministrativi in quanto, i medesimi non essendo motivati,
sarebbe pressoché impossibile, nei loro confronti, l'esercizio della garanzia
giurisdizionale specialmente per il vizio di eccesso di potere nelle sue varie
forme.
Ribadisce poi la
difesa del Malvestito che il terzo comma dell'art. 41 va interpretato nel senso
che la legge, nel determinare i programmi e i controlli, individua anche i fini
sociali, in rapporto ai quali i primi vengono fissati, affinché agli organi
competenti anch'essi legislativamente preveduti - venga offerto un preciso
criterio o canone direttivo secondo il quale svolgere la propria azione. La
legislazione limitativa sui prezzi, invece, non determinerebbe alcun programma
e non individuerebbe i fini sociali.
Passando poi ad
esaminare la natura giuridica dei provvedimenti - prezzi, la difesa del
Malvestito prende in considerazione sia l'ipotesi che a detti provvedimenti si
riconosca il carattere di atti amministrativi, sia l'ipotesi secondo la quale
tratterebbesi di atti che, pur emanati dall'esecutivo, sono sostanzialmente
legislativi.
Si rileva che, nel
primo caso, si avrebbe la cennata violazione degli artt. 97 e 113 della
Costituzione, ma che anche nel secondo caso sarebbe lecito dubitare della
validità dei ripetuti provvedimenti.
Si esclude, infatti,
che questi, come atti legislativi, possano essere considerati "leggi
delegate" per quanto é stato detto nelle deduzioni.
Si esclude, altresì,
che possano essere considerati "regolamenti delegati" in senso
proprio, perché nella specie mancherebbe una delega, sia esplicita che
implicita, all'amministrazione per l'esercizio di una competenza propria del
potere legislativo.
Si pone in rilievo,
infine, che i ripetuti provvedimenti, quali atti sostanzialmente legislativi,
potrebbero essere considerati soltanto "regolamenti ministeriali".
Più specificamente, apparterrebbero alla categoria di quei regolamenti
ministeriali, che contengono norme giuridiche le quali superano l'ambito
regolamentare in senso proprio, esplicando la loro potestà disciplinatrice nei
confronti di materie coperte da "riserva di legge". Riserva la quale,
rispetto alle autonomie private, non opera solo nel senso che esclusivamente
una norma primaria, di legge formale, può regolare una determinata materia, ma
altresì nel senso che é necessaria l'attribuzione di una esplicita potestà alla
amministrazione affinché questa possa incidere, con provvedimenti concreti,
nelle sfere private dei diversi soggetti.
Ma poiché la
emanazione dei provvedimenti in parola non deriva dalla attribuzione di una
siffatta potestà agli organi che li deliberano, ne consegue - si conclude - che
anche per questa via tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi.
Si pone altresì in
rilievo, che il blocco dei prezzi sorse in Italia con il R.D.L. 5 ottobre 1936,
n. 1746, e che il D.L.L. dell'ottobre 1944, istitutivo del comitato
interministeriale e dei comitati provinciali dei prezzi, si inserisce nel sistema
nato nel 1936 e perfezionato durante la guerra "per gli scopi contingenti
propri del periodo bellico".
Ciò posto, si domanda
se possa dirsi conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 41 della
Costituzione la perpetuazione di un sistema ispirato a siffatti scopi. Ed
invero se tale disposizione tassativamente prescrive che i controlli
sull'attività economica sono consentiti solo se preordinati a certi fini
sociali valutati dal legislatore (ancorché implicitamente enunciati), ne
deriverebbe l'impossibilità di perpetuare certi controlli, quando gli scopi per
cui furono costituiti sono cessati: se nuovi fini si prospettano, essi
impongono una nuova valutazione ad opera del legislatore.
In conseguenza di
tutto quanto innanzi esposto, la difesa del Malvestito ed altri insiste nelle
conclusioni spiegate con l'atto di deduzione 29 gennaio 1957.
Per quanto attiene
alla memoria presentata dall'Avvocatura generale dello Stato, in essa
preliminarmente si rileva che nessun accenno é fatto al D.L.L. 23 aprile 1946,
n. 363, nella ordinanza del Pretore e, ciononostante, il Malvestito ha chiesto
la dichiarazione di incostituzionalità anche dell'art. 6 del cennato decreto.
Ed ha chiesto la medesima dichiarazione in ordine a determinati articoli degli
altri due decreti, articoli non specificati nell'ordinanza stessa, che si
riferisce genericamente ai soli decreti.
Ciò premesso si
conclude che la questione in pratica ed, in particolare, nel caso concreto,
appare di scarsa rilevanza di fronte al potere spettante alla Ecc.ma Corte, ed
espressamente ad essa riconosciuto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, di prendere in esame, d'ufficio e per proprio conto, la legittimità
costituzionale delle disposizioni legislative che si trovino in rapporto di
così stretta ed intima connessione con quelle espressamente impugnate e rimesse
al giudizio della Corte, che dalla declaratoria di illegittimità di queste
ultime non possa non necessariamente derivare anche la declaratoria di
illegittimità delle prime.
Si sottolinea, poi,
che l'obbligo sancito dall'art. 6 del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, riguarda
soltanto il D.L.C.P.S. n. 896 del 1947 e che tale obbligo deve ritenersi
soddisfatto con la presentazione al Parlamento del provvedimento per la
ratifica entro l'anno. E poiché ciò é avvenuto, infondato é l'assunto della
difesa del Malvestito con cui si chiede la decadenza dei decreti del 1946 e del
1947 per mancata ratifica.
Nel merito
l'Avvocatura osserva che, analizzando l'art. 41, terzo comma, della
Costituzione, appare chiaro come i programmi, che devono essere determinati con
legge, altro non possono essere, nel campo economico, che le direttive
programmatiche dello Stato in una economia controllata, per indirizzare
l'azione dei privati e le iniziative dello Stato nel campo della produzione dei
beni e dei servizi.
Correlativa alla
previsione dei "programmi" é la previsione dei "controlli"
che, nel campo della produzione e dello scambio, servono a porre lo Stato in
condizione di accertare se le direttive contenute nei programmi siano eseguite.
Al riguardo, la
garanzia richiesta dall'art. 41 per gli interventi dello Stato - non solo
possibili ma obbligatori - atti a disciplinare l'iniziativa privata nel campo
della produzione intesa lato sensu, é che i programmi ed i
controlli siano previsti da apposite disposizioni di legge.
Ma in questa
determinazione, che é, poi, una predeterminazione in astratto del programma in
senso generale e del tipo o specie di controllo, si esaurisce la garanzia
costituzionale dello art. 41 quanto alla "riserva di legge".
In particolare -
continua l'Avvocatura - non é scritto nell'art. 41, né può desumersi in nessun
modo dalla interpretazione dello stesso, che la legge debba regolare in ogni
sua parte o modalità l'intervento dello Stato nel campo della produzione e
dello scambio, il che sarebbe praticamente impossibile. Né, tanto meno, che se
la legge stessa vuole concedere, in questa materia, attribuzioni di carattere
amministrativo al potere esecutivo, debba queste stesse attribuzioni
circoscrivere in un triplice ordine di limiti - di tempo, di oggetto, di fini -
a somiglianza di quanto é prescritto dall'art. 76 della stessa Costituzione per
la delega legislativa.
Esaminata poi
analiticamente la genesi dei decreti legislativi in questione, l'Avvocatura
pone in rilievo che é stata la stessa legge a prevedere direttamente ed a
regolare nelle linee essenziali e fondamentali la disciplina ed il controllo
dei prezzi delle merci e dei servizi ritenuti di pubblica necessità o di pubblico
interesse.
Invero, ove si
consideri il provvedimento fondamentale del 1944 circa i poteri del comitato
interministeriale prezzi e dei comitati provinciali (poteri che non apparvero
sostanzialmente modificati per effetto dei decreti nn. 363 del 1946 e 896 del
1947), si vede come é lo stesso legislatore che, per lo scopo espressamente
dichiarato del "coordinamento e della disciplina dei prezzi" (D.L.L.
19 ottobre 1944, n. 347: art. 1), ha direttamente previsto e stabilito il
programma e la specie di controllo dello Stato in questo settore dell'economia.
Anche la materia, cioè l'oggetto di questo controllo, é stato direttamente
previsto dallo stesso legislatore e chiaramente individuato nell'art. 1 del D.
L. del 1944: "la determinazione dei prezzi di qualsiasi merce, in ogni
fase di scambio... nonché i prezzi dei servizi e delle prestazioni".
Specifica, infine,
l'Avvocatura dello Stato, i limiti che l'attività dei ripetuti comitati
incontra e che sarebbero costituiti:
a) dallo scopo
espressamente dichiarato dal legislatore come finalità della istituzione e
della attività del C.I.P., cioè il coordinamento e la disciplina dei prezzi
(cfr. D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, art. 1); sicché l'azione amministrativa
che violasse quello scopo o, comunque, da esso deviasse, si presterebbe ad
essere censurata, attraverso il ricorso alle normali garanzie di giustizia
amministrativa poste a tutela degli interessi legittimi;
b) dal meccanismo
proprio della funzione del C.I.P., che consiste essenzialmente nell'adeguare il
vincolo stabilito dalle originarie norme sul blocco rigido dei prezzi ai
successivi mutamenti dei costi e della situazione economica e monetaria,
secondo il sistema del c.d. blocco elastico e manovrato. E di questa operazione
di adeguamento i termini non sono certamente fissati ad arbitrio od a capriccio
di chi deve, per legge, adempiervi;
c) dalla stessa
speciale composizione sia del C.I.P. che dei comitati provinciali, costituiti,
il primo, dai Ministri preposti ai ministeri finanziari ed economici e da tre
esperti; i secondi da rappresentanti designati da tutte le categorie
interessate alla produzione ed allo scambio delle merci e dei servizi.
Ciò posto, così
formula l'Avvocatura le proprie conclusioni: "Si insiste nelle conclusioni
di cui all'atto d'intervento 18 ottobre 1956, con la modifica circa la
declaratoria di validità ed efficacia anche del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363,
per la eventualità che la Ecc.ma Corte ritenga di esaminare la questione ad
esso relativa, proposta nelle deduzioni del patrocinio degli imputati".
Nella pubblica
udienza del 7 marzo la difesa delle parti ha illustrato i rispettivi scritti
difensivi.
La difesa del
Malvestito ed altri ha rinunziato alla pregiudiziale riguardante la
illegittimità costituzionale del D.L.L. 23 aprile 1946. n. 363, e del
D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per essere decaduti, per mancata ratifica
del Parlamento, ai sensi dell'art. 6 del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98.
Il ricorso é stato
mandato in rilettura nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957.
Nella fase di
rilettura della causa, la difesa del Malvestito ed altri ha depositato il 24
aprile 1957, nella cancelleria di questa Corte, postilla ulteriormente
illustrativa delle precedenti deduzioni e in replica alle osservazioni del
patrocinio dello Stato; insistendo in modo particolare sulla violazione della
"riserva di legge" richiesta dall'art. 41 della Costituzione in punto
di determinazione legislativa dei controlli dei prezzi.
Considerato
in diritto
La difesa del
Malvestito ed altri, rileva, in via preliminare, che per quanto l'ordinanza 18
settembre 1956 del Pretore di Varallo Sesia abbia dichiarato "non
manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale
soltanto per i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347,e 15 settembre 1947,
n. 896, la questione di legittimità deve proporsi anche nei confronti del
D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363.
L'assunto non ha
fondamento.
Risulta che il
Pretore, nella motivazione dell'ordinanza, ha precisato, correggendo un errore
materiale di indicazione del provvedimento impugnato in cui era incorsa la
difesa della parte, che la eccezione di illegittimità costituzionale da questa
sollevata va riferita al D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e al D.L.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896, quali fonti da cui "il potere di fissare i prezzi
appare conferito al Governo senza alcun limite e, comunque, all'infuori di
alcuna delle ragioni giustificative previste dalla Costituzione".
Pertanto la questione
di legittimità costituzionale va limitata ai decreti legislativi del 1944, n.
347, e del 1947, n. 896, e non può estendersi, come vorrebbe la difesa degli
imputati, al D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, perché tale decreto non é stato da
essi impugnato, né se ne fa menzione nell'ordinanza.
Inoltre la questione
di legittimità dei decreti legislativi ora ricordati va considerata con
riferimento all'art. 41 della Costituzione e non anche, come vorrebbe la difesa
del Malvestito, con riguardo alle norme degli artt. 3, 23, 97, 113 della stessa
Costituzione.
Tale estensione,
contrastata dagli artt. 23, lett. a e b, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 1 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nella specie é da escludere; perché la
predetta ordinanza pretorile propone la questione di legittimità in riferimento
all'art. 41, la sola disposizione che si assume violata dai decreti legislativi
impugnati.
Per completezza va
rilevato che il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, fu presentato
tempestivamente per la ratifica alla Camera dei deputati (4 aprile 1949 -
Documento, n. 520 - (Atti parlamentari 1949) e venne ratificato con la legge 17
aprile 1956, n. 561 (D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, art. 6).
Così stabiliti i
limiti oggettivi di questo giudizio, occorre ricordare che i decreti in oggetto
si collegano con i provvedimenti legislativi che, in un primo tempo,
introdussero il blocco rigido dei prezzi, delle merci, delle forniture e dei
servizi (R.D.L. 5 ottobre 1936, n. 1746, artt. 1 a 4; R.D.L. 19 giugno 1940, n.
953; R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142) e, successivamente, consentirono il sistema
dei prezzi manovrati (R.D.L. 9 dicembre 1941, n. 1456, e R.D.L. 11 marzo 1943,
n. 100), mantenuto dal D.L.L. 1944, n. 347, che istituì il comitato
interministeriale ed i comitati provinciali per la coordinazione e la
disciplina dei prezzi. Il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, previde la possibilità
del ritorno alla libera contrattazione per alcune merci e prodotti (art. 6);
mentre il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, integrò la composizione dei
comitati, riconfermando i poteri ad essi attribuiti, con la facoltà di variare
i prezzi anteriormente fissati (art. 18).
Pertanto il comitato
interministeriale da un lato ha il compito di adeguare i prezzi alle
sopravvenute esigenze, attraverso la rivalutazione dei fattori della
produzione; dall'altro di avviare, col sistema del blocco elastico dei prezzi,
il mercato verso il libero scambio, pur nei limiti posti dalla Costituzione
alla vita economica privata per fini sociali.
Occorre ora esaminare,
se le disposizioni dei decreti impugnati siano in contrasto con le norme
dell'art. 41 della Costituzione. Questo articolo, dopo avete affermato, nel
primo comma, che l'iniziativa economica privata é libera, pone, nel secondo
comma, limiti a tale libertà; e nel terzo comma stabilisce che la legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. É
bene precisare che quest'ultimo comma é fuori discussione. Dalla richiamata
legislazione sulla disciplina dei prezzi esula infatti ogni intento di
attribuire ai comitati prezzi funzioni di carattere dirigistico, considerate
dal detto terzo comma. L'attenzione va invece portata sul secondo comma, il
quale dispone che "l'iniziativa economica privata non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana".
Questo divieto di
contrastare con l'"utilità sociale e le sue finalità" legittima
l'intervento legislativo dello Stato, come del resto riconosce la stessa difesa
del Malvestito, e le relative misure protettive del benessere sociale e,
contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa.
Ora con questi
principi non sono in contrasto i decreti legislativi, che regolano la
disciplina dei prezzi, delle merci, dei servizi, delle prestazioni e delle
forniture a largo consumo (D.L.L. 1944, n. 347, art. 4, primo comma; e
D.L.C.P.S. 1947, n. 896).
In primo luogo
infatti lo scopo assegnato al comitato interministeriale e ai comitati
provinciali, non é già quello di attuare una regolamentazione dell'economia del
Paese, in ossequio ad un piano generale che condizioni direttamente o
indirettamente ogni attività privata in vista del conseguimento di determinati
fini economico - politici, ma bensì l'unificazione e perequazione dei prezzi di
talune merci, servizi e prestazioni (D.L.C.P.S. 1947, n. 896, art. 1, primo
comma), al fine di tutelare in un mercato internazionale ed interno ancora
turbato dallo sconvolgimento prodotto dalla economia di guerra, la stabilità
della moneta e il valore reale dei salari.
Né si può dire che
cotesto intervento, nella sfera della libertà economica, sia senza regole e
senza garanzie. Invero la determinazione dei prezzi é preceduta da una
istruttoria da parte della commissione centrale (D.L.L. 1946, n. 363, art. 2),
che si avvale degli accertamenti dei costi delle merci, dei servizi e delle
prestazioni, compiuti da appositi ispettori, autorizzati a prendere in esame
registri, libri e corrispondenza delle imprese interessate.
D'altra parte una
garanzia per la retta determinazione dei prezzi é rappresentata dalle persone
chiamate a comporre le commissioni consultive e i comitati deliberativi dei
prezzi. Tali persone, quali tecnici o quali rappresentanti delle categorie
interessate, esercitano una qualificata funzione sia di accertamento dei
fattori economici che incidono sui prezzi (costi, salari, condizioni del
mercato e valutarie), che di tutela delle categorie a interessi contrapposti.
Inoltre i ministri
tecnici, sostenendo in seno al comitato il particolare interesse collegato al
settore economico dei rispettivi dicasteri, concorrono a fissare il prezzo equo
nella visione unitaria dell'economia nazionale.
Affermata la
legittimità costituzionale dei decreti del 1944, n. 347, e del 1947, n. 896,
occorre qualificare la natura giuridica dei provvedimenti emanati dal comitato
interministeriale e dai comitati provinciali per stabilire i prezzi delle
merci, dei servizi e delle prestazioni.
Non si può certo
ritenere che coi decreti legislativi di cui si discute si sia realizzata una
delega dei poteri legislativi a favore dei comitati prezzi. La questione che é
stata fatta a questo proposito, che il Governo e il Consiglio dei Ministri
avrebbe illegittimamente delegato poteri legislativi che erano stati, a loro
volta, a esso Consiglio dei Ministri o al Governo delegati attuando una
subdelegazione - é senza fondamento.
Anzitutto in
relazione all'art. 4 del D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, primo comma, e all'art.
3, primo comma, del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, non può parlarsi di una
delegazione di poteri legislativi, ma bensì di una particolare ed eccezionale
attribuzione temporanea del potere legislativo al Governo salva la materia
costituzionale. In secondo luogo nulla vi é, nei contestati decreti, che possa
far pensare a una delegazione siffatta da parte del Governo ai comitati-prezzi.
Né l'esame dei
provvedimenti emanati da codesti comitati consente di andare in contrario
avviso, chiara essendo la loro natura amministrativa sia dal punto di vista
formale, sia dal punto di vista sostanziale.
La natura formale di
atto amministrativo si evince infatti dalla struttura degli organi che quei
provvedimenti emanano (art. 1 D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363; 3 D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 347); organi che, nell'ambito dell'amministrazione dello
Stato, sono da considerarsi organi esterni; nonché dalla forma che gli atti
assumono: ordinanze o decreti sottoscritti dal presidente del C.I.P. o dal
ministro delegato (art. 6 D.L.C.P.S. n. 896) ovvero, per i comitati
provinciali, dal prefetto che li presiede (art. 7 e 10 cit. D.L.C.P.S. n. 896).
Il carattere
sostanzialmente amministrativo di detti provvedimenti si desume, invece, dalla
molteplicità dei compiti assegnati al C.I.P. e ai comitati provinciali; compiti
insuscettibili di preventiva regolamentazione, perché collegati ai vari settori
della produzione, alle diverse fasi di scambio e alle non prevedibili
contingenze della mutevole situazione economica. Detti organi, chiamati a
coordinare i prezzi delle merci, servizi e prestazioni (art. 4, primo comma,
D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347), svolgono un'attività a carattere continuo e
permanente, esercitando di volta in volta un potere di apprezzamento
dell'interesse pubblico in relazione ai fatti economici che influenzano la
disciplina dei prezzi.
Peraltro la
discrezionalità, pur essendo ampia, non é illimitata. Trattasi di
discrezionalità in cui la scelta dell'attività amministrativa da svolgere
richiede l'uso di criteri tecnici: accertamento del costo delle merci, ecc.,
con un margine di utile. Ciò importa un limite della libertà di apprezzamento
per l'atto da emanare. E che il C.I.P. provveda sulla base di elementi tecnici
risulta, come si é detto, dalla qualità tecnica dei componenti degli organi
consultivi e deliberativi preposti alla disciplina dei prezzi (D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 347, art. 2; D.L.L. 1946, n. 363, artt. 2, 5); dalla
possibilità di avvalersi di un servizio ispettivo (D.L.C.P.S. 1947, n. 896,
art. 13) e di esperti (cit. D.L.L. 1944, n. 347, art. 3, ult. comma); nonché
dal fatto che alla fissazione dei prezzi si perviene sulla scorta dei dati
elaborati dall'Istituto centrale di statistica (cit. D.L.L. n. 347, art. 8),
dopo un'istruttoria per accertare i costi di produzione, le condizioni del
mercato e i fattori che comunque possono operare sulla determinazione dei
prezzi (D.L.L. 1946, n. 363, art. 2).
I
provvedimenti-prezzi non sono poi sforniti di garanzia giurisdizionale, come
sostiene la difesa del Malvestito; contro di essi si può proporre ricorso al
Consiglio di Stato, anche per eccesso di potere.
Devesi infine
rilevare che il comando di non superare il prezzo d'imperio delle merci e dei
servizi, in deroga alla privata autonomia negoziale, non é contenuto nel
provvedimento del C.I.P. o dei comitati provinciali, ma discende dalle sanzioni
predisposte dal D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per garantirne
l'osservanza; art. 12: inserimento di diritto del prezzo d'imperio nei
contratti, se più favorevole ai consumatori o agli utenti, possibilità di
ripetere il maggior prezzo corrisposto; art. 14: sanzioni penali per chi vende
o mette in vendita merci ovvero offre od esegue servizi o prestazioni a prezzi
superiori a quelli stabiliti.
Pertanto il C.I.P. e
i comitati provinciali, nel determinare i prezzi, si avvalgono di un potere
che, lungi dall'essere illimitato sì da sconfinare in una valutazione di
fattori riservata al legislatore, come assume la difesa del Malvestito, é collegato
a elementi di natura tecnica, che ne circoscrivono l'ambito.
Da quanto sopra é
stato esposto consegue la legittimità costituzionale dell'art. 14 del
D.L.C.P.S. del 1947, n. 896, specificamente impugnato con l'ordinanza del
Pretore di Varallo Sesia; il quale punisce "chiunque vende o mette in
vendita merci, ovvero offre od esegue servizi o prestazioni a prezzi superiori
a quelli stabiliti a norma del presente decreto...".
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del
Pretore di Varallo Sesia del 18 settembre 1956 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n.
347, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina dei
prezzi, in riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.