SENTENZA N.
54
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof.
Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del R.D.L. del 3 febbraio 1936, n. 278, e della legge di conversione del 23
aprile 1936, n. 829, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1961 dal
Pretore di Melito di Porto Salvo nel procedimento penale a carico di Sergi
Filippo ed altri, inscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile
1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Sergi
Filippo, l'avv. Rosario Nicolò, per il Consorzio del bergamotto di Reggio
Calabria - parte civile -, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento penale pendente davanti il
Pretore di Melito di Porto Salvo a carico di Sergi Filippo ed altri, imputati
di violazione degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 3 fabbraio 1936, n. 278, convertito
in legge con modificazioni il 23 aprile dello stesso anno, per aver acquistato
o venduto essenza di bergamotto direttamente e non per il tramite del Consorzio
di Reggio Calabria, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale
delle indicate norme. Con sua ordinanza del 15 febbraio 1961, il Pretore,
ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Secondo l'ordinanza, le
norme impugnate, in quanto fanno obbligo ai produttori e ai detentori di
essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini
generali del bergamotto presso il Consorzio dell'agrumicultura di Reggio
Calabria, e dispongono che la vendita abbia luogo esclusivamente per il tramite
del Consorzio, sono in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, il quale
sancisce il principio della libertà della iniziativa economica privata.
L'ordinanza, notificata e comunicata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194.
Si sono costituiti in giudizio: l'imputato
Sergi, difeso dall'avv. Arturo Carlo Jemolo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello
Stato, e il Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, difeso dall'avv.
Rosario Nicolò.
Tutti hanno illustrato le proprie deduzioni
con memorie, presentate in cancelleria rispettivamente il 28, il 29 e il 27
marzo 1962.
Tenendo presenti le deduzioni e le memorie,
le argomentazioni delle parti possono riassumersi nei termini seguenti.
La difesa del Sergi sostiene che dall'art.
41, considerato nelle sue varie parti e secondo la interpretazione dottrinale e
giurisprudenziale che ne é stata data, emerge un concetto di utilità e di fini
sociali che non ha nulla a che vedere con i fini della legge di cui si tratta.
É sancito l'obbligo dei produttori e detentori di depositare l'intero prodotto
nei magazzini generali del Consorzio, ed é vietata ogni vendita all'interno e
all'estero che non segua per il tramite del Consorzio. Queste disposizioni
costituiscono una compressione dell'attività privata, non giustificata da
alcuna utilità o finalità sociale, dovendosi escludere che l'elemento della
socialità possa riscontrarsi negli interessi economici particolari e tutti
propri di un determinato gruppo. Il tener alto il prezzo di un prodotto, anche
se voluttuario, non risponde di solito all'interesse generale. L'impedire il
calo dei prezzi di un prodotto voluttuario non rappresenterebbe mai, secondo la
difesa, quella utilità sociale che consente di deflettere dalla regola della
libera iniziativa privata. Viene invocata la giurisprudenza di questa Corte
che, secondo la difesa, definendo nelle sue sentenze il concetto di utilità
sociale, si sarebbe orientata nel senso di riconoscere l'utilità sociale nel
conseguimento di un bene comune, in superiori esigenze della comunità statale,
e comunque in norme disciplinatrici di generi che incidano profondamente su
tutta la economia nazionale: il che non potrebbe dirsi in rapporto alla esigua
produzione, in una ristrettissima zona di terreno, di un genere voluttuario
come il bergamotto. Se il legislatore crede di dover favorire una certa
categoria di produttori, ha altri mezzi per farlo che non siano le limitazioni
alla libera iniziativa privata, come, ad es., esoneri fiscali, sovvenzioni,
premi di esportazione, ecc. Col sistema instaurato dalla legge impugnata si
crea in sostanza un regime di prezzi minimi obbligatori, regime il quale, in
mancanza della utilità sociale, si traduce in una situazione di monopolio, vale
a dire precisamente in ciò che la norma costituzionale é diretta a combattere.
La difesa del Sergi, inoltre, sostiene che
le disposizioni dettate dal legislatore ordinario, nel porre limiti alla
libertà di iniziativa economica privata, debbono avere il requisito di
sufficiente specificazione, sì da non permettere che alla discrezionalità
legislativa in materia venga a sostituirsi una inammissibile discrezionalità amministrativa.
La difesa del Consorzio del bergamotto di
Reggio Calabria, premessi alcuni richiami sullo svolgimento della disciplina
legislativa della materia, rileva che funzione del Consorzio é tipicamente
quella di una qualunque organizzazione consortile fra produttori per la vendita
dei loro prodotti. Il deposito dell'essenza non importa trasferimento della
proprietà al Consorzio, il quale ne cura soltanto la vendita nell'interesse dei
produttori, come loro mandatario, e in relazione agli effettivi risultati
raggiunti nel complesso annuale delle operazioni di vendita liquida il ricavato
ai vari produttori in proporzione delle quantità depositate, salva la
detrazione delle spese di gestione. La difesa stessa sostiene indi essere
pienamente legittima la limitazione che dalle norme impugnate deriva alla
libertà di iniziativa economica dei produttori di essenza di bergamotto.
Legittimo é, in generale, il sistema del conferimento obbligatorio e della
gestione collettiva di determinati prodotti, sistema che vige in Italia anche
per altri prodotti, ad esempio per quanto riguarda la canapa. In particolare,
per quanto riguarda il Consorzio in questione, bisogna anche tener presente che
il Consorzio del bergamotto non stabilisce d'autorità il prezzo, ma distribuisce
in proporzione tra i soci le somme che riesce a conseguire, sì da potersi
ritenere che questa organizzazione consortile altro non sia che un modo di
potenziamento della loro iniziativa economica, la quale si svolge in forma
associativa, anziché individualmente in forma disorganizzata e frammentaria.
Circa l'utilità sociale la difesa del Consorzio rileva che se, da un punto di
vista strettamente formale, si può ritenere che sussista una limitazione alla
libertà economica, questa é indubbiamente preordinata alla realizzazione di una
finalità di benessere collettivo, che direttamente riguarda i produttori, ma
indirettamente l'economia generale della Provincia. La coltivazione del
bergamotto, infatti, la trasformazione del frutto in essenza e la vendita di questa
merce rappresentano un elemento fondamentale nella struttura economica della
Provincia di Reggio Calabria, ed investe anche l'interesse di altre categorie
economiche.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che la
creazione del Consorzio obbligatorio, traducendosi nella protezione di
moltissimi piccoli proprietari (altrimenti in balia di forze economiche
artatamente determinate) si risolve indubbiamente nel perseguimento di fini
sociali e nella tutela di interessi generali. La necessità di disciplinare con
provvedimenti adeguati il settore del bergamotto, travagliato in regime di
libero commercio da ripetute gravi crisi che avevano impoverito tutti i
produttori, nonché ridotto, insieme al valore del prodotto, i relativi cespiti
tributari, é stata in ogni tempo sentita. Conclude, pertanto, che la proposta
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
Secondo l'ordinanza di rinvio, le norme
impugnate, disponendo l'obbligo del deposito dell'essenza di bergamotto e il
divieto di ogni vendita del prodotto che non sia effettuata per il tramite del
Consorzio provinciale di Reggio Calabria, sono in contrasto con l'art. 41 della
Costituzione, in quanto tale norma stabilisce il principio della libertà della
iniziativa economica privata. In questa sua letterale formulazione, la
questione si presenta impostata in relazione al primo comma dell'art. 41. Il
quale, invece, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va
considerato nel suo complesso, vale a dire con l'indispensabile riferimento
agli altri due commi, e in modo particolare al terzo.
Non é dubbio che il principio della libera
iniziativa economica privata sia nettamente riaffermato nel primo comma
dell'art. 41, però con i limiti fissati dal secondo e terzo comma, in forza dei
quali l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana, e l'attività pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a
fini sociali mercé programmi e controlli determinati dalla legge. Se si tien
presente, d'altra parte, che per quanto riguarda in genere il conferimento
obbligatorio dei prodotti, questa Corte, anche con sua recente sentenza (n. 5 del 1962),
ha riconosciuto trattarsi di una misura di direzione pubblica dell'economia
rientrante fra quelle consentite dall'art. 41, la soluzione della questione
dipende, appunto, dallo stabilire se le limitazioni che le norme impugnate
apportano alla libera iniziativa dei produttori di bergamotto siano tali da
potersi qualificare conformi alle condizioni disposte dal citato terzo comma
dell'art. 41.
La Corte ritiene che la finalità sociale
non possa escludersi, in via di principio, in vista del carattere particolare o
localmente limitato della categoria di operatori economici; e nemmeno in
considerazione della natura voluttaria del prodotto. Anche una produzione
limitata, infatti, e relativa a prodotti di non largo consumo può avere
apprezzabili riflessi sull'economia generale e assumere quel carattere, più o
meno intenso, di socialità che é idoneo a giustificare l'intervento direttivo e
coordinatore della legge.
Il contrasto delle norme impugnate con
l'art. 41 é, invece, da ravvisarsi nella non rispondenza di esse al principio
della riserva di legge, nei termini in cui questa é disposta dal terzo comma di
detto articolo. Una grave limitazione, invero, alla iniziativa economica
privata, tale da inibire in sostanza ogni libera disponibilità del prodotto, é
stata disposta dalla legge impugnata non soltanto senza la minima
specificazione di indirizzi e programmi, ma senza indicazione alcuna di dati
attraverso i quali si manifestino in qualche modo i fini di utilità sociale e i
criteri ai quali all'uopo la legge stessa si sarebbe ispirata. A tale esigenza,
più volte dichiarata nelle sentenze di questa Corte, non si può opporre che nel
caso in questione, data la natura dell'attività del Consorzio per il bergamotto
e il modo come essa si svolge, cioè sostanzialmente quale esplicazione di un
mandato nell'interesse dei produttori e in aderenza fedele alle leggi del
mercato, non vi sarebbe concreta possibilità di dettare legislativamente
criteri in ordine alla determinazione del prezzo e alla distribuzione del
prodotto. E l'obbiezione non regge perché il negare tale possibilità per questo
caso significa ammettere in sostanza che, in casi analoghi, di cui la
configurabilità non si può circoscrivere, il principio della riserva di legge
potrebbe di fatto subire deroghe ad arbitrio. Le determinazioni programmatiche
della legge possono essere indubbiamente diverse, a seconda della natura della
attività economica e della finalità sociale che si tende a perseguire; e può
anche ammettersi che in talune ipotesi esse si presentino di complessità
notevolmente minore che non in altre. Ma non può esser dubbio che la loro
totale mancanza, come nel caso in questione, significhi che il principio della
riserva di legge non é rispettato.
Con ciò rimane assorbita ogni altra
considerazione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale del R.D.L. del 3 febbraio 1936, n. 278, e della legge di
conversione del 23 aprile 1936, n. 829 in riferimento all'art. 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno
1962.