SENTENZA
N. 80
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1964 dalla Sezione
specializzata agraria del Tribunale di Oristano nel procedimento civile
vertente tra Lasiu Benedetto ed il Comune di Nurachi, iscritta al n. 76 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 126 del 23 maggio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto
in fatto
In un procedimento
civile tra Benedetto Lasiu ed il Comune di Nurachi, avente ad oggetto la
perequazione del canone di un affitto in corso tra le parti, la Sezione
specializzata agraria del Tribunale di Oristano, ritenendo rilevante e non
manifestamente infondata un'eccezione del convenuto, ha sollevato, con ordinanza
del 24 marzo 1964, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
contenute negli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, in
riferimento ai principi enunciati negli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Secondo il Tribunale
le citate disposizioni svuoterebbero di contenuto la funzione giurisdizionale,
poiché sottrarrebbero al giudice la disponibilità della prova e lo
costringerebbero ad attingere gli elementi per la soluzione delle controversie
in materia di perequazione dei canoni d'affitto di fondi rustici, non dalla
legge o dalla diretta valutazione dei fatti, accertati con gli strumenti
predisposti dal rito civile, bensì dall'atto amministrativo di una Commissione
tecnica. E ciò anche quando le "tabelle" compilate dalle Commissioni
fossero da ripudiare o da correggere, perché erronee, o perché influenzate da
considerazioni e fattori estranei ad una pura valutazione tecnica e frutto di
compromesso fra i componenti delle Commissioni stesse, i quali, non godendo di
una posizione super partes, non sono in grado di garantire un giudizio
sereno ed obiettivo.
Né, prosegue il
Tribunale, può dirsi che alle parti sia dato di far valere le rispettive
ragioni, attraverso l'esercizio del diritto di difesa loro assicurato nel
processo civile, posto che, proprio nella fase di formazione delle
"tabelle", e cioè nella fase preminente nell'iter di ricerca
dell'equo canone, esse sono escluse dal contraddittorio.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1964 ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 aprile; é stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento; é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 1964, n. 126.
Nessuna delle parti
si é costituita nel giudizio davanti a questa Corte.
Considerato
in diritto
Con la sentenza n. 40 del corrente anno, questa Corte ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, per contrasto col principio dell'indipendenza dei giudici garantito
dall'art. 101 della Costituzione.
Affermò allora la
Corte che le "tabelle" contemplate dall'art. 3 della legge, compilate
dalle Commissioni tecniche previste dall'art. 2, e cui, ai sensi dell'art. 1, i
canoni degli affitti di fondi rustici debbono uniformarsi, sono dei veri e
propri atti normativi: onde non contrasta col principio della indipendenza dei
giudici il fatto che questi ultimi, aditi nel caso di inosservanza di quelle
"tabelle", siano obbligati dall'art. 7 a farne applicazione,
uniformandosi tassativamente ai limiti minimi e massimi da esse indicati.
Le questioni, in un
certo senso analoghe, ora proposte dal Tribunale di Oristano, sono ugualmente
infondate.
Secondo l'ordinanza
di questo Tribunale, i riferiti artt. 1, 2, 3 e 7 della legge si risolverebbero
nel conferimento alle Commissioni tecniche di "attribuzioni proprie del
giudice", e perciò contrasterebbero con l'art. 102 della Costituzione, il
quale riserva ai giudici la funzione giurisdizionale, e con l'art. 24 della
Costituzione, il quale garantisce ai cittadini il diritto alla tutela
giurisdizionale.
Entrambe le
affermazioni sono però inesatte.
Poiché le
"tabelle" sono - come fu affermato nella sentenza n. 40
- degli atti normativi, e non degli atti di giurisdizione, non é esatto che
alle Commissioni tecniche siano state conferite delle "attribuzioni
proprie dei giudici".
Siccome poi, a parte
ciò - e anche questo é stato già affermato nella sentenza n. 40 -, oltre al ricorso officioso contemplato
dall'art. 5, contro le "tabelle" sono aperti tutti i rimedi giuridici
consentiti agli interessati dalla Costituzione e dalle leggi nei confronti
degli atti amministrativi illegittimi, non é neppure esatto che con
l'attribuirne l'emanazione a organi amministrativi sia stato violato il diritto
del cittadino alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
Né quest'ultimo
diritto risulta violato sotto il profilo - adombrato nella parte finale
dell'ordinanza - della mancanza di un contraddittorio nella fase di formazione
delle "tabelle". Non essendo, queste, atti di giurisdizione, é chiaro
che per esse non trova applicazione il diritto di difesa, enunciato nell'art.
24 della Costituzione, altre essendo le garanzie accordate dalla Costituzione
ai singoli nei confronti dei provvedimenti di natura non giurisdizionale.
Comunque non va taciuto che delle Commissioni tecniche fanno parte - proprio
perché possano far presenti le rispettive ragioni - rappresentanze paritetiche
delle varie categorie interessate.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la
questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe, degli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567,
contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli
artt. 24 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.