SENTENZA
N. 4
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI, Giudici,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366,
promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1960 dal Pretore di Thiene nel
procedimento penale a carico di Zucchi Giovanni ed altri, iscritta al n. 93 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 del 24 dicembre 1960.
Vista la dichiarazione
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nei processi penali
promossi avanti al Pretore di Thiene, e riuniti per connessione, contro Zucchi
Giovanni e altri sette, tutti imputati del reato di cui agli artt. 4 e 8 della
legge 29 giugno 1929 n. 1366, per aver tenuto un maschio bovino intero di età
superiore a quella prescritta dal vigente regolamento per la Provincia di
Vicenza, senza avere conseguito l'approvazione per la monta privata la difesa
degli imputati ha sollevato la questione della costituzionalità di dette
disposizioni di legge, nella considerazione che esse contrastino con gli artt.
41 e 42 della Costituzione. Il Pretore, avendo ritenuto che il regolamento
ministeriale delle stazioni di monta taurina del 10 marzo 1934 per detta
Provincia permette l'allevamento a scopo di procreazione solo di alcune razze
bovine e che l'art. 4 della legge predetta, il quale consente tale disciplina,
può far sorgere il dubbio, non manifestamente infondato, di essere in contrasto
con l'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà dell'iniziativa
economica privata, dubbio la cui risoluzione é presupposto per la definizione
dei detti procedimenti, ha con sua ordinanza del 10 novembre 1960, disposto la
loro sospensione e l'invio degli atti a questa Corte.
L'ordinanza predetta,
debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 dicembre 1960.
Le parti private non
si sono costituite, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
le sue deduzioni il 3 dicembre 1960. In tali deduzioni essa fa presente come le
norme per le quali é stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità sono
ispirate al fine di incrementare e migliorare la produzione zootecnica,
stabilendo programmi e controlli, in specie sulla produzione bovina, in
relazione alle esigenze economiche generali e con riguardo alle speciali
condizioni delle singole Province. E poiché questi fini rivestono indubbio
carattere di utilità sociale, se ne deve dedurre la piena compatibilità dei
limiti imposti (e delle pene irrogate per la loro violazione) con l'art. 41
che, appunto, consente che fini di tal genere circoscrivano la libertà della
iniziativa economica privata, condizionandone l'esplicazione all'osservanza
anche di programmi e controlli. Conclude chiedendo che la questione sollevata
sia dichiarata infondata.
Con successiva
memoria depositata il 7 dicembre 1961 l'Avvocatura ha ribadito le
considerazioni già svolte e fatto rilevare come le esigenze di pubblica utilità
volute soddisfare con le norme denunciate chiaramente emergono dalla relazione
ministeriale che ha accompagnato il disegno della legge che le contiene, nonché
da quelle delle Commissioni parlamentari, le quali hanno fatto presente come
condizione di successo della politica zootecnica sia la organicità e continuità
dell'azione da svolgere per il miglioramento degli allevamenti, e che tali
condizioni vengono appunto realizzate dalla legge in esame, che prescrive
programmi di intervento per ciascuna Provincia onde intensificare e migliorare
la produzione del bestiame, con riduzione dei costi. E poiché la selezione
della produzione del bestiame é strumento necessario per tale incremento, e
questo a sua volta assume importanza essenziale per l'alimentazione e perciò
stesso appare fattore determinante del progresso biologico umano e della
salute, che é oggetto di apposita tutela costituzionale, deve concludersi che
il denunciato art. 4, lungi dal contrastare, risulta in piena armonia con
l'art. 41. Pertanto, insiste nel richiedere il rigetto dell'eccezione proposta.
Tale richiesta é stata confermata nella discussione orale, nella quale si é
fatto richiamo anche alle risultanze di un "Simposium" sulla
genetica applicata ed in particolare sulla discendenza dei bovini, tenutosi a
Saint Vincent.
Considerato
in diritto
1. - l'art. 4 della
legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica, denunciato per
violazione dell'art. 41 Cost. in quanto contrastante con la libertà dell'iniziativa
economica privata, pone il divieto per chiunque di tenere, a qualsiasi titolo,
maschi bovini interi che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta
pubblica o privata, e demanda poi ai Consigli provinciali dell'economia di
compilare appositi regolamenti (dei quali poi tratta il successivo art. 5)
dettanti le norme per la graduale applicazione della legge stessa, ed in
particolare quelle relative alle condizioni e modalità necessarie ad ottenere
l'approvazione predetta.
Per giudicare della
fondatezza dell'eccezione proposta é da rilevare che l'art. 41 della
Costituzione, pur affermando la libertà dell'iniziativa economica privata, ha
consentito l'apposizione di limiti al suo esercizio subordinandola però ad una
duplice condizione: e cioè richiedendo, sotto l'aspetto sostanziale, che essi
corrispondano all'utilità sociale, e sotto quello formale, che ne sia
effettuata la disciplina per opera della legge.
Non é dubbio che le
restrizioni al diritto di tenere bovini idonei alla riproduzione quando non sia
stata previamente accertata la loro capacità alla procreazione di soggetti
selezionati, che il citato art. 4 impone ai privati, corrispondano a fini di
utilità sociale. Infatti, l'incremento quantitativo ed il miglioramento
genetico del bestiame bovino garantiscono la soddisfazione degli interessi
sociali collegati alla massima utilizzazione del bestiame stesso, in tutte le
varie forme in cui essa si rende possibile, mirando a conciliare l'esigenza del
più elevato rendimento con quella del minor costo dei prodotti stessi.
E non può neppure
esser dubbio che per il conseguimento delle finalità prospettate si rendano
necessari interventi della pubblica autorità, rivolti all'accertamento tecnico
(quale può essere effettuato con il sussidio della scienza e della
sperimentazione genetica) non solo della immunità dei riproduttori da malattie
atte a compromettere la salute della prole, ma altresì del possesso da parte
loro dei caratteri (rilevabili anche attraverso l'istituzione di appositi
alberi genealogici) che ne assicurino una razionale selezione.
2. - Ammessa così la
sussistenza nei confronti della norma denunciata di una delle condizioni che
legittimano, ai sensi dell'art. 41, l'imposizione di limiti all'iniziativa
economica privata, é ora da accertare se la norma denunciata soddisfi anche
all'altra della riserva di legge. Che tale riserva, espressamente prescritta
dall'ultimo comma del detto art. 41, debba ritenersi necessaria anche per
l'emanazione delle misure di cui al comma precedente (che viene in
considerazione nella specie) si desume, secondo é stato altre volte statuito
dalla Corte (con le sent. nn. 50 e 103 del 1957, 47 e 52 del 1958) tanto dai principi generali informatori dell'ordinamento democratico,
secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini
abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta
investitura, quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla convenienza
dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il
quadro complessivo degli interventi statali nell'economia inserendolo
armonicamente in esso, e, pertanto, debba competere al Parlamento, quale organo
da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato. Ciò posto, é da precisare
che, riferendosi i limiti di cui si tratta a diritti su mezzi o su attività
rivolte alla produzione economica, la riserva di legge di cui all'art. 41 in
parola non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto
normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente che questo determini i
criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato
l'esercizio tanto dell'attività normativa secondaria quanto di quella
particolare e concreta di esecuzione affidate al Governo, evitando che esse si
svolgano in modo assolutamente discrezionale.
L'art. 4 della legge
n. 1366 non soddisfa a siffatta esigenza poiché null'altro dispone, come si é
già rilevato, se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la
determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a
circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprietà e disponibilità
dei bovini, e d'altra parte i successivi artt. 5, 6, 7, lungi dallo specificare
sia pure genericamente criteri idonei a dirigere l'attività della pubblica
Amministrazione, si limitano semplicemente a indicare (ed in termini molto
vaghi) l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo (come la
determinazione dell'età o della razza dei bovini da approvare, o le misure da
adottare per impedire la utilizzazione a scopo riproduttivo di quelli non
approvati, oppure il deferimento ad apposite commissioni del compito di
concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, o infine
l'imposizione di consorzi obbligatori quando le autorità locali ritenessero che
il numero dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione
bovina locale).
Il mancato rispetto
della riserva di legge rende, pertanto, incostituzionale l'art. 4 di cui
all'ordinanza del Pretore di Thiene. In applicazione poi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte deve dichiarare la illegittimità
costituzionale anche degli artt. 5, 6 e 7, nonché dell'art. 8 che stabilisce le
pene per le contravvenzioni agli articoli precedenti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in
riferimento all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, la illegittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366;
dichiara in
conseguenza, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15
gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI
- Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 14 febbraio 1962