SENTENZA
N. 41
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 5 e 8 della legge 12 maggio 1950, n.
230, rispettivamente in riferimento agli articoli 113 e 42 della Costituzione,
e del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Cesare
Gabriele, per i Solima, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò, per l'Opera per la valorizzazione della Sila e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con atto di
citazione 12 gennaio 1954 i sigg. Solima Rosario e Luigi convenivano innanzi al
Tribunale di Cosenza l'Opera per la valorizzazione della Sila per sentirla
condannare al rilascio di terreni di proprietà di essi attori, malamente
espropriati in favore dell'Ente in attuazione della legge 12 maggio 1950, n.
230 (relativa alla riforma fondiaria nell'Altipiano silano), mediante i decreti
legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410 e n. 1423, e per sentir
emettere inoltre nei confronti dell'Opera la condanna al risarcimento dei
danni, e le altre condanne conseguenziali.
Nel giudizio gli
attori sollevavano varie questioni di legittimità costituzionale, relative alla
legge 12 maggio 1950, n. 230, e ai due ricordati decreti legislativi. Di tali
questioni il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 9 luglio
2. - Le questioni,
così come individuate nella ordinanza di rimessione, sono le seguenti.
La legge 12 maggio
1950, n. 230, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto: a)
l'attribuzione di valore legislativo ai decreti di espropriazione, disposta
dall'art. 5, avrebbe lo scopo di eludere l'art. 113 Cost. e di precludere agli
espropriati i rimedi giurisdizionali; b) il riconoscimento di una indennità di
espropriazione in titoli del debito pubblico ammortizzabili in venticinque
anni, anziché in danaro, previsto dall'art. 8, violerebbe l'art. 42
Costituzione.
3. - I decreti
legislativi di scorporo - i quali riguardano terreni siti rispettivamente in
agro di Bisignano e in agro di Santa Sofia d'Epiro e hanno per destinatari il
primo Vincenzo Solima (padre e dante causa degli istanti, deceduto il 26 aprile
1951) e il secondo il medesimo Vincenzo Solima congiuntamente al germano
Francesco, entrambi comproprietari al 15 novembre 1949 sia dei terreni in
Bisignano che di quelli in S. Sofia - sarebbero a loro volta illegittimi, per
eccesso di delega, ai sensi degli articoli 76 e 77 Costituzione.
Entrambi i decreti
sarebbero viziati perché: a) con essi sono state eseguite delle espropriazioni
in testa a un soggetto defunto, mentre "nulla autorizza a ritenere che la
legge abbia stabilito una sopravvivenza giuridica, ai fini dell'espropriazione,
di chi abbia cessato di essere soggetto di diritti"; b) le espropriazioni
in testa al defunto Vincenzo Solima hanno in realtà colpito i quattro figli di
lui nonostante che a ciascuno di questi sia toccata una quota inferiore a
4. - Inoltre il
decreto n. 1410 sarebbe viziato perché: a) con esso é stato operato lo scorporo
in testa al solo Vincenzo Solima, mentre il piano particolareggiato a suo tempo
pubblicato era in danno, congiuntamente, di Vincenzo e Francesco Solima; b) in
difformità della legge esso ha compiuto "l'espropriazione di un corpo
certo di proprietà comune in danno di uno solo dei partecipanti".
5. - L'ordinanza del
Tribunale di Cosenza fu notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e
al Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 17 e il 20
settembre 1958 e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 29 novembre
1958.
6. - Innanzi a questa
Corte si é costituito, in data 22 settembre
7. - Nelle rispettive
deduzioni, in ordine alle questioni di costituzionalità che investono la legge
12 maggio 1950, n. 230, mentre la difesa del Solima si rimette alla giustizia
della Corte, l'Avvocatura dello Stato ricorda che le questioni stesse sono
state ritenute infondate con le sentenze nn. 60
e 61 del 1957
di questa Corte, e chiede quindi che ne venga dichiarata la manifesta
infondatezza.
8. - Quanto alle
prime due questioni riflettenti ambedue i decreti legislativi di scorporo, la
difesa dei Solima osserva che, siccome al momento della emanazione di tali
decreti Vincenzo Solima (cui toccavano
Obbietta al riguardo
l'Avvocatura dello Stato che nel sistema della legge n. 230 devono esser presi
in considerazione, ai fini dello scorporo, soltanto i soggetti esistenti e le
appartenenze di terreni in atto al 15 novembre 1949, anche se per avventura al
momento della adozione dei provvedimenti di scorporo quei soggetti più non
esistevano e i terreni avevano altra appartenenza. Che i decreti di scorporo
potessero e dovessero essere adottati nei confronti di soggetti eventualmente
deceduti tra il 15 novembre 1949 e la data di tali decreti, risulta chiaro dal
terzo comma dell'art. 2 della legge, in base al quale "sono esclusi dal
computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea
retta dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente
legge": questa disposizione con l'eccettuare dalla regola generale il solo
caso della successione in linea retta, implica l'irrilevanza di ogni altro caso
di successione, e ribadisce l'operatività nei confronti dell'Opera della sola
situazione in atto al 15 novembre 1949, anche se per avventura successivamente
sia deceduto chi era titolare del diritto a quella epoca. "Quello che ha
rilevanza per la legislazione di riforma é che un complesso di terreni possa
considerarsi patrimonio di un determinato soggetto al 15 novembre 1949, epoca
in cui esso si congela, nella sua unità esproprianda, con la conseguente
inefficacia di fronte all'Ente non solo di tutti gli atti volontari dispositivi
posteriori, ma anche dei trasferimenti mortis causa".
9. - Circa la
questione relativa all'illegittimità dello scorporo per aver colpito terreni
insuscettibili di trasformazione fondiaria, i Solima si limitano a osservare
che i terreni espropriati "non sono suscettibili né di trasformazione
fondiaria in quanto sono poderi modello, né di trasformazione sociale, giacché
dividendosi ed assegnandosi in piccoli lotti si polverizzerebbero, mentre
costituiscono unità poderali indivisibili, le cui frazioni sarebbero
assolutamente improduttive".
Oppone l'Avvocatura
dello Stato, richiamandosi alla sentenza n. 66 del
1957 di questa Corte, che l'indagine circa la trasformabilità dei terreni
ha carattere politico-discrezionale, e, in quanto tale, é sottratta alla Corte.
10. - Passando alle
questioni di costituzionalità che investono il decreto di scorporo n. 1410, i
Solima, in ordine a quella relativa al fatto che lo scorporo fu effettuato in
testa al solo Vincenzo Solima, mentre il piano particolareggiato era in danno,
congiuntamente, di lui e del fratello Francesco, deducono che il decreto
sarebbe incorso in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge
Alle argomentazioni
avversarie obbietta l'Avvocatura dello Stato che, anche prima che la materia
fosse regolata dall'art. 8 della legge n. 333 del
invero quel piano non
indicava né le quote di ciascun condomino né la quota di comunione che si
intendeva espropriare a Vincenzo Solima: "l'ente ha espropriato tutti i
terreni comuni indicati nel decreto di esproprio, e poiché nella comunione il
diritto di ciascun condomino investe tutta intera la cosa, esso ha espropriato
terreni sui quali, non importa in che proporzione, gravava il diritto del
soggetto non espropriando, e con la sola ovvia conseguenza che la porzione
espropriata sarebbe stata imputata alla quota del condomino colpito
dall'esproprio".
11. - In ordine
all'ultima questione di costituzionalità, relativa al fatto che l'espropriazione
ha colpito "un corpo certo di proprietà comune" in danno di uno solo
dei comproprietari, deducono infine i Solima che in base ai principi che
ispirano la legge n. 230 "l'espropriazione non può aver luogo che per un corpus
certum e cioè per una zona di terreno determinata, e deve trasferire un
diritto pieno di proprietà su questa zona, poiché, se si espropriasse una quota
indivisa, l'espropriante, non avendo la piena disponibilità dell'intero corpus,
non potrebbe realizzare i fini di pubblica utilità cui la espropriazione é
preordinata". Tali principi sono stati violati dal decreto n. 1410, il
quale ha espropriato nei confronti di Vincenzo Solima terreni comuni anche a
Francesco Solima e ad Eugenio Solima (quest'ultimo, cugino degli altri due) dei
quali il primo non possedeva che una quota ideale.
Al riguardo obbietta
l'Avvocatura dello Stato che il potere degli enti di riforma fondiaria di
espropriare beni indivisi é oggi unanimemente ammesso e autorevolmente
affermato; e ricorda la sentenza n. 80 del
1957 di questa Corte, la quale si richiama all'art. 8 della legge 18 maggio
1951, n. 333. (Ma tale legge, come si é detto, i Solima escludono essere
applicabile agli scorpori effettuati nell'Altipiano silano in virtù della legge
230 del 1950, giacché essa riflette i soli scorpori in attuazione della legge
n. 841 del 1950, così come ebbe ad affermare questa Corte, con sentenza n. 74 del 1957).
12. - In data 20
maggio 1959
In ordine alla
questione relativa alla intestazione del piano pubblicato ai germani Vincenzo e
Francesco Solima, anziché al solo espropriato Francesco, la memoria,
riaffermato che la legge 333 non riguarda le espropriazioni dell'Altipiano
silano, aggiunge a quanto precedentemente esposto che l'art. 2 della legge n.
230 "non abilita alla espropriazione rispetto ad un solo condomino di
quote indivise, ma prescrive soltanto che siano comprese nel computo della
superficie appartenente a ciascun soggetto".
In confutazione della
tesi dell'Avvocatura dello Stato circa la sufficienza che nel piano pubblicato
siano indicati, a fine di identificazione dei terreni, i condomini dei terreni
indivisi da espropriare, rinviando al decreto di scorporo l'indicazione del
condomino in testa al quale lo scorporo debba aver luogo, la memoria fa
presente, in primo luogo, che l'indicazione dei due germani Vincenzo e
Francesco non ebbe nel piano pubblicato nel novembre 1950 la mera funzione di
elemento di identificazione dei terreni, giacché in esso, per ciascuna frazione
di immobile é ripetuta l'espressione "in confronto di Solima Vincenzo e
Francesco fu Rosalbino, fratelli "; aggiunge poi che la prova che la
necessità che i piani particolareggiati vengano intestati al singolo scorporando
anche quando i terreni espropriati appartengano a più condomini rappresenta
un'esigenza essenziale e inderogabile del nostro sistema positivo, é offerta
proprio dall'art. 8 della legge n. 333 - la quale appunto esige tale
intestazione -, nonostante che tale legge non possa applicarsi alle
espropriazioni di cui alla legge n. 230.
Osserva inoltre la
memoria che l'esigenza della identificazione del soggetto destinato a esser
colpito dallo scorporo fin dal momento della pubblicazione del piano
particolareggiato prevista dall'art. 3 risulta anche dal fatto che altrimenti
la Commissione parlamentare - la quale ai sensi dell'art. 5 deve pronunciarsi
sullo scorporo prima della emanazione del relativo decreto - non sarebbe in
grado di adottare con cognizione di causa le proprie determinazioni circa la
legittimità dell'espropriazione di ciascun soggetto colpito dallo scorporo.
13. - Anche
l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in data 21 maggio 1959,
richiamando l'attenzione della Corte su due punti.
Il primo investe
l'interpretazione dell'art. 8 della legge numero 333: é vero - si osserva - che
questo dispone che il piano deve essere intestato al singolo condomino
scorporando, ma esso soggiunge che l'espropriazione deve limitarsi ad esaurire
la quota ideale di quest'ultimo e che la porzione espropriata sarà imputata
alla quota di quest'ultimo: dunque, da un lato non sono possibili lesioni di
diritti del condomino non espropriando, e dall'altro non può costituire
illegittimità il fatto che, dopo aver compilato il piano nei confronti di più
persone, si ritenga di utilizzarlo nei confronti di una soltanto, in quanto in
tal modo si realizzerebbe "un più ristretto esercizio del potere di
espropriazione".
Il secondo punto
investe il problema che l'Avvocatura definisce della "espropriazione in
danno del morto". L'Avvocatura ribadisce il concetto che la situazione
soggettiva e oggettiva da tener presente ai fini dello scorporo é puramente e
semplicemente quella del 15 novembre 1949: la legge n. 230 prevede una deroga
in relazione ai casi di successioni mortis causa apertesi in favore dei
discendenti in linea retta tra tale data e quella di entrata in vigore della
legge; ma al di là di tali limiti nessuna deroga é ammessa, e nessun ostacolo
si frappone allo scorporo "nei confronti del morto".
14. - All'udienza di
trattazione della causa i difensori hanno riaffermato le rispettive tesi.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del
Tribunale di Cosenza solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione
ai decreti legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n. 1410, e 18 dicembre
1951, n. 1423, nonché a taluni articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230,
sulla colonizzazione dell'Altipiano silano e dei territori ionici contermini,
in attuazione della quale i due decreti sono stati adottati.
La Corte ritiene di
dover pronunciare separatamente in ordine ai due decreti di scorporo. Con la
presente sentenza essa decide soltanto le questioni relative alla legittimità
costituzionale del decreto legislativo n. 1423, riflettente l'espropriazione di
terreni nel Comune di S. Sofia d'Epiro, e quelle relative alla legittimità
costituzionale della legge n.
2. - Le due questioni
di legittimità costituzionale proposte nei confronti della legge 12 maggio
1950, n. 230, investono rispettivamente l'art. 5, per aver autorizzato il
Governo ad adottare le espropriazioni mediante decreti insuscettibili di
impugnativa ai sensi dell'art. 113 Cost., eludendo il precetto contenuto in
tale disposizione costituzionale, che vieta l'esclusione dell'impugnabilità
degli atti amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi; l'art. 8,
per aver disposto l'indennizzo degli espropriati mediante titoli di debito
pubblico redimibile in venticinque anni, violando l'art. 42 Cost., che
riconosce ai proprietari espropriati il diritto di essere indennizzati.
Entrambe tali
questioni sono già state risolte dalla Corte, rispettivamente con la sentenza 13 maggio
1957, n. 60, e con la sentenza di pari data n. 61.
Con la prima di esse,
sul presupposto della natura formalmente e sostanzialmente legislativa e non
meramente esecutiva dei provvedimenti di scorporo adottati dal Governo in
attuazione dell'art. 5 della citata legge, la Corte giudicò insussistente la
elusione, da parte di questo, del precetto contenuto nell'articolo 113 Cost.,
il quale riguarda gli atti amministrativi (vedansi anche le sentenze del 1957,
nn. 63, 64,
65, 70, 78, 80).
Con la seconda
sentenza, la Corte ritenne che il precetto dell'art. 42 Cost., in base al quale
la proprietà privata non può essere espropriata senza indennizzo, non impone
l'integrale ristoro del sacrificio inflitto con l'espropriazione, bensì
soltanto "il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli
scopi di generale interesse,
In conformità del
precedente orientamento della Corte, sul quale non vi é motivo di ritornare,
tanto la questione che investe l'art. 5 della legge 230, quanto quella che
investe l'art. 8 sono da dichiarare infondate.
3. - Delle questioni
che investono il decreto 18 dicembre 1951, n. 1423, per essere incorso in
eccesso di delega, le prime due possono essere esaminate congiuntamente. L'una
attiene al fatto che il decreto ha avuto per destinatario una persona che al
momento della emanazione di esso era defunta; l'altra al fatto che il decreto,
intestato al defunto, ha in realtà colpito i di lui quattro figli - proprietari
dei terreni espropriati al momento della emanazione di esso -, nessuno dei
quali si trovava a possedere al 15 novembre 1949 un quantitativo di terreni
superiore ai
É noto che con le
leggi di riforma fondiaria n. 230 e n. 841 del 1950 si intese far riferimento
alla situazione esistente al 15 novembre 1949, ponendo a base delle
espropriazioni la situazione soggettiva (appartenenza dei terreni) e oggettiva
(consistenza dei fondi) quale risultava a tale data. Su questo caposaldo della
legislazione della materia la Corte ha avuto più volte occasione di
pronunciarsi, a partire dalla sentenza 14 maggio 1957, n. 67 (vedansi anche le sentenze nn. 82 e 126 dello stesso anno; le sentenze nn. 70 e 71 del 1958 e n. 34 del 1959; nonché l'ordinanza n. 16 del 1959).
É vero che finora la
Corte non ha avuto occasione di pronunciare circa la legittimità dei decreti di
scorporo intestati a persone che al momento della emanazione di essi erano
defunte. Peraltro dai testi legislativi é dato desumere che, non diversamente
dagli altri casi di non coincidenza della situazione patrimoniale soggettiva al
momento dello scorporo con quella al 15 novembre 1949, anche nel caso che il
soggetto che era, al 15 novembre 1949, titolare dei diritti da espropriare, e
alla cui consistenza patrimoniale dell'epoca lo scorporo doveva riferirsi, più
non fosse esistito al momento della emanazione dei concreti provvedimenti di
scorporo, questi ultimi dovevano essere intestati al suo nome. Per quanto
specificamente riguarda la legge n. 230 del 1950, il terzo comma dell'art. 2,
nell'escludere dal computo da operare ai fini dello scorporo "i terreni
trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15
novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge" (20 maggio
1950), palesemente presuppone che - salva l'eccezione relativa ai beni in cui
fossero succeduti dei discendenti in linea retta, limitatamente peraltro al
periodo dal 15 novembre 1949 al 19 maggio 1950 (nel quale non rientra il caso
in esame, dato che Vincenzo Solima morì il 26 aprile 1951) - lo scorporo
dovesse essere operato, anche per "i terreni trasferiti a causa di
morte", in testa al soggetto titolare al 15 novembre 1949 dei diritti su
di essi (vedasi anche il D. P. R. 17 ottobre 1950, n. 862, emanato in virtù
dell'art. 32 della legge n. 230, e contenente norme di attuazione, il quale
all'art. 14, secondo comma, dispone:
"I discendenti
in linea retta che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230, intendano ottenere l'esclusione dal computo della proprietà
terriera del de cuius dei terreni ad essi trasferiti per successione mortis
causa, sono tenuti, nel termine di cui al precedente comma, a dare la prova
dell'avvenuta successione e della consistenza complessiva della loro proprietà
terriera, inclusi i fondi rustici caduti nella successione e di loro
spettanza").
La tesi dei Solima,
secondo la quale la legge 230 avrebbe inteso assoggettare a espropriazione
soltanto i terreni che al momento dei decreti di espropriazione appartenessero
a soggetti che al 15 novembre 1949 avessero posseduto oltre 300 ettari, non é
dunque fondata. Essi fanno discendere tale affermazione dall'uso del tempo
presente nel primo comma dello art. 2 (che dichiara soggetti allo scorporo i
terreni "i quali... appartengono... a singole persone o società che, al 15
novembre 1949, avevano più di 300 ettari"); e sostengono che,
appartenendo, al momento del decreto di espropriazione, ai figli di Vincenzo
Solima, eredi di lui (nessuno dei quali al 15 novembre 1949 possedeva oltre 300
ettari), i terreni colpiti dal decreto numero 1423 non avrebbero potuto essere
espropriati. É evidente però che, se lo scorporo doveva aver luogo nei
confronti di chi era proprietario al 15 novembre 1949, anche se deceduto, la
situazione patrimoniale da tener presente era quella di Vincenzo Solima,
proprietario al 15 novembre 1949 e dante causa degli attori del giudizio a quo,
e non quella di costoro.
Entrambe le questioni
inerenti all'osservanza dei limiti della delega, qui esaminate, sono quindi da
dichiarare infondate: in base all'art. 2 della legge 230 i provvedimenti di
scorporo dovevano necessariamente essere intestati a Vincenzo Solima,
proprietario al 15 novembre 1949 e al 20 maggio 1950, nonostante che egli fosse
deceduto il 26 aprile 1951, e che i figli di lui, proprietari alla data
dell'espropriazione, non abbiano mai, individualmente, posseduto, fino al
momento dello scorporo, una quantità di terreni superiore a trecento ettari.
4. - Del pari
infondata é la questione circa l'eccesso di delega in cui sarebbe incorso il
decreto 18 dicembre 1951, n. 1423, per aver assoggettato a espropriazione
terreni insuscettibili di ulteriori miglioramenti rispetto a quelli già
realizzati in precedenza.
É da por mente al
riguardo che l'art. 1 della legge 230 affida all'Opera Sila "il compito di
provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente
trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà
a contadini". Quando perciò il successivo art. 2 dice che "ai fini
della presente legge sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà
privata suscettibili di trasformazione", l'espressione "
trasformazione" in esso usata non deve essere intesa - come già ebbe ad
affermare la sentenza di questa Corte 25 maggio 1957, n. 66 - soltanto nel
senso di trasformazione agraria, bensì in un senso più lato, comprensivo, in
particolare, della realizzazione di aziende contadine. A ogni modo, sia nella
sentenza or ora citata, sia in altre (vedansi, in particolare, le sentenze n. 60 e n. 65 del 1957), questa Corte ha costantemente affermato
che la suscettibilità dei terreni di subire trasformazioni fondiarie,
importando un giudizio economico- politico, sfugge al proprio esame, in quanto
attiene all'ambito del merito e non della legittimità dei provvedimenti
legislativi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate
le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza in data 9 luglio
1958 sulla legittimità costituzionale degli articoli 5 e 8 della legge 12
maggio 1950, n. 230 (recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano
silano e dei terreni jonici contermini), rispettivamente in riferimento agli
articoli 113 e 42 della Costituzione;
dichiara non fondate
le questioni proposte con la medesima ordinanza sulla legittimità
costituzionale del decreto legislativo di scorporo fondiario 18 dicembre 1951,
n. 1423, in relazione all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in
riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 9 luglio 1959.