SENTENZA
N. 82
ANNO
1957 (*)
(*)
V. ordinanza del 27 marzo 1957, che si riferisce anche
al
giudizio definito con questa sentenza.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio
1953, supplemento n. 4, promosso con ordinanza della Corte di appello di
Napoli, emessa il 28 giugno 1956 nel procedimento civile tra Cosimini Nella,
Cosimini Lina e la Sezione speciale dell'Opera Nazionale Combattenti per la
riforma fondiaria nella Campania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 e iscritta al n. 253 del Registro
ordinanze del 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita, nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del giudice Antonio Manca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Risulta
dall'ordinanza emessa il 28 giugno 1956 dalla Corte di appello di Napoli, nella
causa fra la Sezione speciale della Opera Nazionale Combattenti per la riforma
fondiaria nella Campania e Cosimini Nella e Lina, che, in base all'atto
pubblico di divisione ereditaria in data 19 maggio 1951, a Nella Cosimini fu
attribuito un quarto del fondo Caselle in territorio di Pontecagnano-Faiano,
del quale era già proprietaria per tre quarti; che la Sezione per la riforma
fondiaria il 18 dicembre 1951, ai sensi della legge n. 841 del 21 ottobre 1950,
pubblicò il piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Lina
Cosimini, tenuto conto della consistenza della proprietà terriera al 15
novembre 1949, e determinò in concreto la quota da espropriare in una zona di
terreno di ettari 15.75.96 facente parte del predetto fondo Caselle assegnato
invece a Nella Cosimini; che il piano fu approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 1953, essendo stata respinta l'opposizione proposta da Lina
Cosimini, la quale sosteneva che non era proprietaria né esclusiva, né pro
indiviso, del fondo da espropriare e di non possedere, nella zona, alcun
cespite soggetto all'applicazione della legge sulla riforma fondiaria.
Risulta altresì
dall'ordinanza che Nella Cosimini, con atto 9 febbraio 1953, convenne davanti
al Tribunale di Napoli la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera
Nazionale Combattenti, il Ministero dell'Agricoltura e la sorella Lina,
deducendo: in via principale, la illegittimità del decreto di espropriazione,
essendo opponibile all'Ente espropriante l'atto di divisione, data la natura
dichiarativa dell'atto stesso; ed, in subordine, la illegittimità del decreto,
perché si sarebbe dovuto disporre prima la divisione. Chiese inoltre il
risarcimento dei danni. La sorella Lina aderì alla domanda.
La Corte di Napoli ha
premesso che la questione circa l'eccesso di delega del decreto di esproprio,
che ha valore di legge, per la violazione dei criteri direttivi e dei limiti
fissati dalla legge di delegazione, é devoluta alla competenza della Corte
costituzionale, ed ha osservato che nella specie la questione aveva carattere
incidentale, poiché non esauriva la materia del contendere in relazione alle
domande che, come si é accennato, erano state proposte.
Respinte pertanto,
come manifestamente infondate, altre questioni sollevate dall'Avvocatura dello
Stato, ha ritenuto invece non manifestamente infondata quella se il decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4208, non avendo tenuto
conto dell'atto di divisione sopra indicato, sia in contrasto con gli artt. 4 e
20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e con l'art. 8 della legge 18 maggio
1951, n. 333, e sia perciò viziato di eccesso di delega in riferimento
all'articolo 76 della Costituzione. Ha sospeso quindi il giudizio ed ha
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1956.
In questa sede si é
costituita la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera
Nazionale Combattenti a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando
deduzioni, il 28 luglio 1956.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, pure rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, con atto depositato nella cancelleria il 28 luglio 1956,
aderendo alle conclusioni prese nell'interesse della Sezione speciale
dell'Opera Nazionale Combattenti.
L'Avvocatura deduce
preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per difetto del presupposto
necessario per investire questa Corte della questione di legittimità
costituzionale, nel senso che, nel caso, sarebbe stata proposta un'impugnazione
diretta ed autonoma del decreto di espropriazione, mentre tale questione non
può essere sollevata se non in via incidentale, come presupposto necessario ai
fini della definizione della causa.
Nel merito sostiene
la insussistenza dell'eccesso di delega, perché l'atto di divisione del 19
maggio 1951, sebbene stipulato prima della pubblicazione del piano particolareggiato
di espropriazione e cioè prima del 18 dicembre 1951, non era opponibile
all'Ente espropriante. Ciò per i seguenti motivi:
1) ai sensi dell'art.
4 della legge n. 841, del 1950, la consistenza della proprietà va calcolata
alla data del 15 novembre 1949, onde non può ritenersi rilevante qualsiasi atto
che, successivamente a tale data modifichi l'anzidetta consistenza nella
estensione e nella produttività. Inoltre, dal collegamento dell'articolo 4 con
l'art. 20 della legge anzidetta, risulta l'inefficacia, ai fini
dell'espropriazione, di tutti gli atti onerosi (tra i quali la divisione),
stipulati posteriormente al 15 novembre 1949;
2) la natura
dichiarativa, e quindi l'effetto retroattivo della divisione, non hanno
rilevanza nei confronti dell'Ente, perché l'art. 4 della legge stralcio ha
considerato la proprietà privata nella sua realtà storica al 15 novembre 1949;
onde, poiché la divisione, come fatto storico, si é attuata posteriormente a
tale data, non può ritenersi idonea a modificare la situazione giuridica,
restando perciò esclusa anche la possibilità di valutarne l'effetto
retroattivo;
3) l'Ente di riforma,
nel predisporre il piano, deve rigorosamente attenersi ai dati catastali al 15
novembre 1949, con assoluto divieto di tener conto di qualsiasi modificazione
che, anche con effetto retroattivo, modifichi siffatta situazione.
L'Avvocatura dello
Stato ha chiesto pertanto: in via principale che si dichiari improponibile, o
quanto meno inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, e in
subordine che si dichiari infondata la questione stessa.
Nella memoria
depositata il 14 marzo 1957 l'Avvocatura dello Stato illustra le tesi
prospettate nelle deduzioni, insistendo nelle conclusioni già enunciate.
Considerato
in diritto
L'Avvocatura dello
Stato, come si é in precedenza accennato, anche nell'attuale giudizio
ripropone, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale, perché il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, sarebbe stato impugnato come
costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, in via principale, e non
già in via incidentale, quale presupposto per la definizione del giudizio di
merito.
Tale eccezione é
infondata pure per quanto attiene all'attuale giudizio. Essa é stata già
respinta con la sentenza
n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale pertanto basta fare riferimento per la
decisione e per la motivazione.
Nel merito la
questione deferita all'esame di questa Corte riguarda la opponibilità, o meno,
all'Ente espropriante, dell'atto di divisione ereditaria, stipulato il 19
maggio 1951 fra Cosimini Nella e Lina, col quale fu assegnata a Cosimini Nella
la stessa zona di terreno, oggetto del decreto di espropriazione, emesso nei
confronti di Cosimini Lina, in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Nella sentenza n. 67 del 14 maggio 1957 questa Corte ha osservato che, nel sistema
delle leggi concernenti la trasformazione fondiaria o agraria (la così detta
legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, e la così detta legge stralcio 21 ottobre
1950, n. 841), la data del 15 novembre 1949 ha importanza fondamentale ai fini
dell'accertamento della consistenza della proprietà terriera privata;
aggiungendo che, a questa data, si riferiscono le disposizioni contenute
rispettivamente negli artt. 27 e 20 delle due leggi citate e nell'art. 4, primo
comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333, riguardanti l'efficacia degli atti a
titolo oneroso e gratuito. I quali, se stipulati successivamente, non sono
opponibili agli enti incaricati della riforma. La Corte ha ritenuto quindi che
la data anzidetta costituisce un termine costante di riferimento sia per
determinare la situazione obiettiva della proprietà stessa, sia per individuare
i titolari delle proprietà soggette ad espropriazione.
Ora, l'atto di
divisione per sé considerato, in quanto riguarda l'assegnazione in concreto ai
singoli condomini della quota ideale di cui sono titolari come partecipanti
alla comunione, non può essere sicuramente compreso tra gli atti a titolo
oneroso o a titolo gratuito, poiché difettano gli elementi caratteristici
dell'una e dell'altra categoria di negozi giuridici, cioè lo scambio delle
prestazioni e la causa di liberalità.
Non é dubbio d'altra
parte il carattere dichiarativo della divisione ereditaria, i cui effetti
risalgono al momento dell'apertura della successione, così come dispone l'art.
757 del Codice civile.
Ad avviso della Corte
peraltro, la divisione ereditaria, qualora, come nel caso, sia stata stipulata
successivamente al 15 novembre 1949, pur non essendo compresa tra gli atti
indicati nell'art. 20 della legge n. 841, non può essere opposta all'Ente
espropriante. Ciò si deduce dalle disposizioni dell'art. 4, seconda comma, che
regolano gli espropri dei terreni appartenenti in comunione al proprietario
espropriando, in relazione al sistema adottato nello stesso articolo, primo
comma, per la determinazione delle quote di scorporo.
É anzitutto da
osservare che, per le leggi di riforma, l'appartenenza dei terreni a titolo di
comunione, non é di ostacolo al procedimento di espropriazione. Lo si deduce
chiaramente dal citato art. 4 della legge n. 841 e dell'art. 2, primo comma,
della legge n. 230.
Ora, dal testo dell'art.
4, oltre all'espropriabilità dei terreni indivisi, risulta altresì che, anche
in tale ipotesi, il procedimento di espropriazione nei confronti del
partecipante alla comunione, perché possa essere attuato mediante il decreto di
trasferimento, deve riferirsi ad una zona di terreno completamente determinata.
Se ne ha espressa conferma nell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il
quale, non innovando alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 4
della legge n. 841, ma chiarendone la portata e precisando le modalità di
esecuzione, stabilisce che, nel caso di terreni indivisi, il piano
particolareggiato é intestato al singolo condomino e che l'Ente può provvedere
alla espropriazione dei terreni della comunione fino ad esaurire il valore della
quota ideale spettante a detto condomino. Aggiunge poi che "la porzione
espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito da
espropriazione".
Queste disposizioni
si inquadrano, come già si é accennato, nel sistema della legge, poiché,
secondo il primo comma dello stesso art. 4, nei territori suscettibili di
trasformazione fondiaria o agraria, la percentuale di scorporo, determinata
secondo la tabella allegata alla legge, si basa su due coefficienti di
carattere concreto, cioè il reddito complessivo e medio dell'intera proprietà
terriera intestata all'espropriando e la consistenza effettiva della proprietà
alla data del 15 novembre 1949.
Pertanto il contenuto
dei due articoli ora citati dimostra non solo che il procedimento espropriativo
non può subire limitazione o ritardo in presenza della comunione, ma altresì
che si é preveduto anche il caso della divisione, disponendo l'imputazione
della quota scorporata nel modo anzidetto; e ciò per evitare pregiudizi agli
altri condomini immuni dall'applicazione della legge di riforma. Poiché questo
é il sistema seguito dalla legge, ne discende chiara la conseguenza che
all'atto di divisione, stipulato, come nella specie, dopo il 15 novembre 1949,
non può riconoscersi rilevanza rispetto all'esproprio medesimo, e che tale atto
non può essere perciò opposto all'Ente che vi procede. Il che risponde ad una
grave esigenza inerente all'attuazione delle leggi di riforma, quella cioè che
la stabilizzazione della proprietà terriera soggetta a scorporo, non subisca
modificazioni per volontà del privato, dopo la data anzidetta, la quale, come
si desume agevolmente dalle disposizioni delle leggi n. 230 e n. 841 del 1950 e
n. 333 del 1951, ricordate in precedenza, costituisce uno dei cardini
fondamentali per l'esecuzione delle leggi stesse.
Ed é palese che
l'atto di divisione potrebbe in tutto o in parte compromettere l'attuazione
dello scorporo, incidendo sulla quota ad esso soggetta, come nel caso in cui al
condividente siano assegnati terreni al di fuori del territorio considerato
suscettibile di riforma, oppure beni mobili o immobili diversi dalla proprietà
terriera. Di ciò si é evidentemente preoccupato il legislatore, che ha
considerato specificamente, come si é veduto, la procedura da seguire quando
l'Ente incaricato della riforma si trovi in presenza di terreni indivisi.
Con le osservazioni
finora esposte resta quindi superata la obiezione, di cui pure é cenno
nell'ordinanza della Corte di appello, nel senso che, dato il carattere
eccezionale delle disposizioni degli artt. 27 della legge n. 230 e 20 della
legge n. 841, la divisione, che non vi é compresa, debba perciò ritenersi
immune dalla sanzione di inefficacia. Ciò perché, giova ripeterlo, la soluzione
dell'attuale controversia discende da norme diverse da quelle ora ricordate. Ed
occorre aggiungere, ad ulteriore chiarimento, che queste norme non limitano
affatto il diritto dei condomini di sciogliere la comunione, purché, come si é
già accennato, non si alterino le situazioni già stabilizzate nel piano di
esproprio.
Si deve pertanto
concludere che il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952,
n. 4208, che ha disposto, nei confronti di Lina Cosimini, l'espropriazione di
una zona di terreno, che, con l'atto di divisione ereditaria stipulato il 19 maggio
1951, era stato assegnato a Nella Cosimini, non può ritenersi viziato di
eccesso di delega, in relazione agli articoli 4 e 20 della legge n. 841 del
1950 e 8 della legge n. 333 del 1951.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondata
la questione, sollevata con ordinanza del 28 giugno 1956 dalla Corte di appello
di Napoli, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 gennaio 1953, in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.