SENTENZA
N. 80
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. - MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 1952, n. 1613, in relazione all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.
333, promosso con ordinanza 12 luglio 1956 del Tribunale di Nuoro nel
procedimento civile tra Muzio Pasquale, Muzio Salvatore e l'Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al
n. 267 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
civile pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro tra Muzio Pasquale contro Muzio
Salvatore e contro l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in
Sardegna (E.T.F.A.S.), avente per oggetto la divisione di alcuni terreni, dei
quali il Muzio Pasquale si assumeva comproprietario, espropriati nei confronti
di Muzio Salvatore con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
1952, n. 1613, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'anzidetto decreto di esproprio in relazione all'art. 8 della legge 18
maggio 1951, n. 333.
Con ordinanza del 12
luglio 1956 il Tribunale, ritenuta la questione non manifestamente infondata
"in quanto richiede una precisa disamina del contenuto dello stesso art.
8, la cui interpretazione per i particolari poteri che sembra attribuire
all'Ente espropriante può ragionevolmente ingenerare dubbi e perplessità",
e ritenuto altresì che il giudizio di merito non poteva essere definito
indipendentemente dalla sollevata questione di legittimità del decreto
accennato, sospendeva il giudizio medesimo e rimetteva gli atti a questa Corte.
L'ordinanza fu
notificata alle parti e al P. M. il 31 luglio 1956; al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 9 agosto 1956, e comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato il 29 luglio 1956. La stessa ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 settembre successivo.
Il 20 agosto 1956
furono depositati nella cancelleria della Corte le deduzioni dell'Avvocatura
dello Stato per l'E.T.F.A.S. e il 28 dello stesso mese l'atto di intervento
della stessa Avvocatura in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il 29 settembre furono anche depositate le deduzioni di Muzio
Pasquale e Salvatore. Il 14 marzo 1957 sono state infine depositate memorie
illustrative della difesa dei fratelli Muzio e della Avvocatura dello Stato
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I fratelli Muzio nel
loro foglio di deduzioni si limitano ad accennare alla incostituzionalità della
norma che ha attribuito agli atti amministrativi di espropriazione la qualifica
di legge ordinaria, facendo riserva di svolgere successivamente altre
argomentazioni, il che hanno fatto con la memoria di cui innanzi.
In essa si replica
innanzi tutto alla eccezione pregiudiziale avanzata dall'Avvocatura dello Stato
in ordine alla improponibilità della sollevata questione, in quanto proposta in
via incidentale. Nel merito, poi gli stessi fratelli allargano la linea
difensiva tenuta nel sollevare la questione di legittimità. Mentre innanzi al
Tribunale si limitarono a porre semplicemente la questione relativa alla
espropriazione del terreno indiviso, nel presente giudizio dichiarano che la
questione di legittimità costituzionale investe integralmente il menzionato
decreto di esproprio n. 1613, non risultando vincolante la limitazione fissata
dalla ordinanza del Tribunale di Nuoro della corrispondenza del detto decreto
all'art. 8 della legge n. 333.
A tal proposito essi
ritengono pregiudiziale per il giudizio la questione della qualificazione
dell'atto di esproprio, concludendo per la sua natura amministrativa.
Esisterebbe, inoltre, una chiara violazione delle norme costituzionali in tema
di delegazione legislativa.
La delegazione
contenuta nell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio),
sarebbe costituzionalmente illegittima, perché formulata in modo troppo
generico senza alcun rispetto dei limiti posti dall'art. 76 della Costituzione,
con la conseguenza che anche il decreto presidenziale impugnato, che indirettamente
deve ricollegarsi alla detta legge stralcio, sarebbe illegittimo. Si sarebbe
operata una estensione del tutto indiscriminata della stessa legge a una intera
regione, come la Sardegna, che non é certo composta di unità culturali
omogenee: dal che discende che il decreto presidenziale di esproprio non può
considerarsi territorialmente valido.
Lo stesso decreto
presenterebbe alcuni vizi di eccesso e di difetto di potere, in quanto non
contiene l'indicazione del c. d. terzo residuo di cui agli artt. 3, 8, 9 della
legge n. 841; reca una erronea valutazione della estensione della proprietà
oggetto di scorporo; non ha rispettato gli artt. 10 e 11 della legge stralcio,
in base ai quali il proprietario ha diritto ad essere esentato dalla
espropriazione relativamente almeno ad una azienda modello tra quelle da lui
possedute. Ma il vizio più grave del decreto, secondo i ricorrenti, sarebbe
quello posto in luce dall'ordinanza del Tribunale, avere cioé l'E.T.F.A.S.
espropriato a carico di Muzio Salvatore una quota ideale della comunione
ereditaria, prendendo possesso dell'intera estensione dei terreni comuni,
compresa la quota del fratello non espropriato.
Se l'art. 8 della
legge n. 333 del 1951 indubbiamente consente all'ente di espropriare fino ad
esaurire la quota ideale del condomino soggetto passivo, altrettanto
indubbiamente esso: a) non fa cenno dell'abolizione del potere di divisione
spettante ai privati; b) non conferisce all'Ente espropriante il potere di
scelta, cioé il potere di trasformare la quota ideale in porzione concreta,
senza neppure il contraddittorio del condomino non espropriato; c) neppure
conferisce all'Ente espropriante il potere di immettersi nel possesso di tutto
il terreno oggetto del condominio.
Contro il rilievo
dell'Avvocatura dello Stato relativo alla impossibilità pratica di promuovere
la divisione giudiziale dei beni, i fratelli Muzio eccepiscono che non si
sostiene affatto che l'ente dovesse promuovere la divisione giudiziale prima di
emanare il decreto di esproprio: esso aveva il diritto di espropriare la sola
quota ideale, ma doveva fissare un termine perché i condomini provvedessero ad
iniziare la divisione giudiziale nel suo contraddittorio.
Stimando, pertanto,
il ripetuto decreto di esproprio viziato di eccesso di delega in quanto
trasferisce all'ente espropriante poteri e diritti che spettano al condomino
non espropriato e che la legge delegante non permette di vulnerare, i fratelli
Muzio così concludono: "Si chiede che la Corte dichiari illegittimo
costituzionalmente il D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1613, con le conseguenze di
legge".
L'E.T.F.A.S.,
rappresentato dall'Avvocatura, nelle sue deduzioni, alle quali si riporta anche
il Presidente del Consiglio, eccepisce preliminarmente la improponibilità del
giudizio di costituzionalità, potendo questo essere sollevato soltanto in via
incidentale e non anche in via principale, come invece si riscontra nella
presente controversia in cui l'indagine sulla legittimità costituzionale
dell'atto legislativo ablativo del diritto di proprietà é indagine che si
identifica con il marito della causa, e quindi non é né pregiudiziale né
incidentale.
Contro le
argomentazioni dei fratelli Muzio sul contenuto dell'art. 8 della legge 18
maggio 1951, n. 333, l'Avvocatura osserva anzitutto che nessun argomento logico
e giuridico suffraga la tesi che il legislatore avrebbe inteso distinguere
l'espropriazione di un singolo terreno da quella di un complesso di terreni,
per modo che mentre l'art. 8 citato sarebbe applicabile nei confronti di chi
possedesse in condominio un solo fondo, non lo sarebbe nei confronti del
comproprietario di più fondi. Se l'art. 8 vuole tutelare il diritto del
condominio, ciò vale sia a favore di chi é comproprietario di un terreno come
di chi lo é di un complesso di terreni. Non é concepibile, a ogni modo, che il
legislatore non si sia preoccupato di prendere in esame la situazione, del
resto frequente, del comproprietario di più fondi oltre che quella del
comproprietario di un solo fondo.
Quanto
all'argomentazione che l'E.T.F.A.S. non avrebbe potuto prendere in concreto la
quota spettante all'espropriando Muzio Salvatore, anch'essa é dichiarata priva
di fondamento. A volerla ritenere esatta, ne conseguirebbe, secondo
l'Avvocatura, la impossibilità di fatto della espropriazione nei confronti di
coloro che, pur essendo assoggettabili all'esproprio ai sensi dell'art. 4 della
legge stralcio, sono proprietari soltanto di terreni indivisi. Infatti,
considerato che l'E.T.F.A.S. fu costituito con D.P.R. 27 aprile 1951, n. 256, e
che esso doveva provvedere alla pubblicazione dei piani di scorporo entro il
termine perentorio del 31 dicembre 1951, evidentemente la pretesa preliminare
divisione giudiziale degli immobili in condominio - il cui procedimento non può
di certo esaurirsi in pochi mesi - avrebbe portato a non far rispettare il
termine di cui innanzi.
Ma a parte questa
considerazione, la norma dell'art. 8 della menzionata legge non avrebbe avuto
ragion d'essere se dovesse intendersi nel senso che gli enti di riforma
dovrebbero promuovere l'esproprio di terreni indivisi previo l'esperimento
dell'azione di divisione. Poiché nessuna norma della legge di riforma pone il
divieto di espropriare terreni facenti parte di una comunione, sarebbe stato
inutile concedere espressamente tale facoltà. Quindi se si deve dare un
significato all'art. 8 in questione esso non può essere altro che quello fatto
palese dal significato letterale delle parole, che traduce, del resto, in modo
chiarissimo la intenzione del legislatore.
Alla stregua di tali
rilievi l'Avvocatura così conclude: "Piaccia alla Corte costituzionale,
ogni diversa istanza disattesa: in via principale: dichiarare improponibile o
inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Nuoro con l'ordinanza menzionata in epigrafe; in subordine,
dichiarare la questione stessa infondata nel merito, e per l'effetto dichiarare
la piena legittimità costituzionale dell'atto legislativo e delle disposizioni
oggetto della contestazione attuale. Con ogni statuizione di conseguenza".
Nella discussione
orale sono state illustrate e ribadite le rispettive argomentazioni.
Considerato
in diritto
La eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello Stato, secondo la quale questa
Corte non sarebbe stata ritualmente investita della questione di legittimità
costituzionale, in quanto proposta in via principale e non incidenter tantum,
non può essere accolta.
Devono valere a tal
proposito le considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 59, in
data 13 maggio 1957.
É poi necessario
fissare esattamente i limiti del presente giudizio.
Nella memoria in data
13 marzo 1957 la difesa dei fratelli Muzio riconosce che il Tribunale di Nuoro,
nella sua ordinanza, ha limitata la questione "al solo profilo della
corrispondenza del decreto presidenziale all'art. 8 della legge n. 333 del
1951". Ciò nonostante la difesa ha ritenuto, nella citata memoria, di
svolgere, presentandole come oggetto della decisione di questa Corte, altre
questioni, e precisamente: la questione relativa alla indicazione del
"terzo residuo", di cui agli artt. 3, 8 e 9 della legge 841; la
questione circa la "erronea valutazione della estensione della proprietà
oggetto di scorporo", e l'altra infine relativa al diritto del proprietario
di essere esentato dalla espropriazione relativamente almeno ad una
"azienda modello", fra quelle da lui possedute. A proposito delle
predette questioni dedotte nella memoria, la difesa sostiene che i termini del
giudizio di costituzionalità, quali risultano fissati nell'ordinanza, non sono
vincolanti per la Corte, la quale "anche se la rimessione da parte del
giudice di merito é limitata ad un solo profilo di illegittimità, ha il
potere-dovere di esaminare in toto la legittimità costituzionale della
norma stessa sotto qualsiasi profilo che ad essa appaia meritevole di
interesse, anche al di fuori di quelli prospettati dalle parti o, d'ufficio,
dal giudice a quo".
Queste deduzioni
della difesa circa la estensibilità del giudizio di costituzionalità a norme
diverse o a questioni di legittimità diverse da quelle proposte nell'ordinanza
del giudice di merito non possono essere accolte, e all'uopo devono valere le
considerazioni svolte da questa Corte in più sentenze. Circa la questione
relativa alla qualificazione giuridica dell'atto di esproprio, pure sollevata
dalla difesa dei fratelli Muzio, la Corte deve respingere le argomentazioni
della stessa difesa, riportandosi a quanto é stato rilevato nella sentenza n.
60 del 13 maggio 1957.
Nel merito della
questione fissata nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Nuoro, é da
premettere che per quanto riguarda la estensione del terreno, di cui
l'E.T.F.A.S. si é messo in possesso, l'affermazione della difesa Muzio, secondo
la quale la presa di possesso si sarebbe estesa a tutto il terreno oggetto di
condominio, compresa la quota del fratello non espropriato, é contraddetta dai
dati positivi risultanti dall'ordinanza, vale a dire che la superficie
complessiva dei terreni comuni era di ha. 184.09.14, mentre la superficie
espropriata fu di ha. 81.85.65. Le obbiezioni che restano da esaminare, circa
la legittimità del decreto di scorporo, sono pertanto due. L'una riguarda
l'asserito obbligo dell'ente espropriante di "fissare un termine perché i
condomini provvedessero ad iniziare la divisione giudiziale nel suo contraddittorio";
con l'altra si sostiene che la legge, mentre consente all'ente di espropriare
fino ad esaurire la quota ideale del condominio soggetto passivo, non gli conferirebbe
il potere di scelta, "cioè il potere di trasformare la quota ideale in
porzione concreta".
Contro l'una e
l'altra obbiezione sta il chiaro contenuto dell'art. 8 della legge 18 maggio
1951, n. 333.
La parte fondamentale
di questo articolo é quella con cui si conferisce all'Ente per la riforma il
potere di "provvedere alla espropriazione dei terreni oggetto della
comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante al condomino
espropriando". La espropriazione, come é evidente, importa la immissione
nel possesso dell'immobile, il che non può non aver luogo anche nella ipotesi,
disciplinata dalla predetta norma, di una espropriazione di terreno indiviso.
La immissione in possesso, d'altra parte, implica necessariamente una
determinazione concreta della quota oggetto della espropriazione, mantenuta
tuttavia nei limiti della parte spettante al condomino espropriando, al quale,
in base al primo comma dello stesso art. 8, deve essere intestato il piano
particolareggiato concreto. Che poi il procedimento di espropriazione debba
svolgersi, come la difesa del Muzio asserisce, in contraddittorio del condomino
non espropriato, non é in modo assoluto previsto dalla legge. Del pari non é
dato desumere dalla stessa l'obbligo, da parte dell'Ente espropriante, di
fissare un termine affinché i condomini possano, in contraddittorio dell'Ente
medesimo, iniziare la divisione giudiziale: il che, oltre tutto, avrebbe in
pratica impedito l'effettuarsi della espropriazione entro il termine stabilito.
L'art. 8, d'altra parte, nel disporre che la porzione espropriata sarà imputata
alla quota del condomino colpito da espropriazione, viene a considerare
l'eventuale giudizio di divisione come successivo alla espropriazione stessa.
Indubbiamente la espropriazione dei terreni in comunione assume caratteristiche
speciali, ma la riforma fondiaria non poteva non comprendere anche tali
terreni; e l'azione su di essi esercitata dall'Ente espropriante, pur con le
sue proprie particolarità, é legittima in base alla chiara disposizione
dell'art. 8. Essa infine rientra perfettamente nell'ambito delle esigenze e
finalità che hanno ispirato la riforma.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Nuoro in data 12 luglio
1956 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1613, in relazione all'art. 8 della legge 18
maggio 1951, n. 333.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.