SENTENZA
N. 70
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITTI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 5 della legge 12
maggio 1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre
1952, n. 1539, promosso con l'ordinanza 24 maggio 1956 del Tribunale di Bologna
pronunciata nella causa civile vertente tra Garbagnati Luigi e Biffi Antonia
contro l'Ente per la colonizzazione del delta padano ed il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 251 del Registro
ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati
Edoardo Garbagnati, Enrico Bassanelli e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Con decreti del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre 1952, n. 1539,
venivano trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta padano,
rispettivamente, ha. 144.98.47 della tenuta "Cà Nova", in agro di
Codigoro, appartenenti a Luigi Garbagnati, ed ha. 88.14.50 della tenuta "Cirenaica",
nello stesso agro, appartenenti ad Antonia Biffi ed. Garbagnati.
Con atto notificato
il 17 dicembre 1954, il Garbagnati e la Biffi citavano l'Ente di riforma, che
non aveva ancora occupato i terreni, ed il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendo che venisse dichiarato il
loro diritto di proprietà e legittimo possesso dei terreni, previa
dichiarazione di illegittimità dei decreti di esproprio, per i seguenti motivi:
a) incostituzionalità
dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, per violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione; conseguente incostituzionalità dei decreti di esproprio;
b)
incostituzionalità, per eccesso di delega, dei decreti di esproprio, essendosi
tenuto conto, per la determinazione del reddito medio, e quindi della
percentuale di scorporo, anche delle aree coperte da fabbricati rurali, ed
essendosi poi proceduto allo scorporo, secondo la percentuale così ottenuta,
non di una quota proporzionale al reddito dei soli beni compresi nel perimetro
di riforma, ma di una quota proporzionale al reddito di tutti i beni posseduti
da essi istanti: ciò in violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841.
Costituitosi
regolarmente il contraddittorio, i convenuti chiedevano dichiararsi improponibili
dinanzi all'autorità giudiziaria le questioni di legittimità costituzionale e,
in via subordinata, respingersi le domande degli attori.
Con l'ordinanza 24
maggio-23 giugno 1956, il Tribunale di Bologna ha rimesso a questa Corte la
risoluzione delle suddette questioni.
Eseguita l'ultima
notificazione il 3 luglio 1956, nonché le comunicazioni prescritte, l'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 dell'8 settembre 1956.
Si sono costituite le
parti private debitamente rappresentate ed ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri costituendosi, insieme all'Ente espropriante, a
mezzo dell'Avvocato generale dello Stato.
Da parte dell'Ente di
riforma e del Presidente del Consiglio si é rinnovata l'eccezione di irricevibilità
delle questioni di legittimità costituzionale perché dedotte come causa
petendi della domanda di merito dinanzi al giudice ordinario; si é chiesto
poi, subordinatamente, che esse siano dichiarate infondate.
Una questione
particolare di legittimità costituzionale, sollevata nel presente giudizio,
riguarda l'applicazione della percentuale di scorporo in relazione all'art. 4
delle legge stralcio.
Gli espropriati
deducono al riguardo che le parole "intera proprietà" contenute
nell'art. 4 della legge stralcio, anche secondo l'interpretazione datane
dall'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, legittimano il
coacervo del reddito dominicale dei terreni situati dentro o fuori il perimetro
di riforma, ma lasciano impregiudicato il principio dell'espropriabilità
"per quota" dei terreni siti nelle varie zone di riforma.
A tale principio non
sarebbe lecito derogare senza pervenire a conseguenze inique ed assurde: inique
perché si avvantaggerebbero i contadini di una zona a danno dei contadini di altra
zona che successivamente fosse assoggettata a scorporo, nella quale non sarebbe
possibile scorporare la quota relativa ai beni ivi esistenti perché già
conteggiata al momento dello scorporo nella zona in cui per prima é stata
attuata la riforma; assurda perché, ipotizzando una contemporaneità d'azione da
parte dei vari Enti ognuno dei quali pretendesse di scorporare nella zona di
propria competenza una quota proporzionata all'intera proprietà, potrebbe
arrivarsi all'espropriazione totale del patrimonio di una persona che avesse
terreni nei vari comprensori di riforma.
L'Avvocatura dello
Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma e del Presidente del Consiglio dei
Ministri, obietta a questi rilievi che lo scopo dell'art. 44 della Costituzione
non é soltanto quello di favorire il razionale sfruttamento del suolo, ma anche
quello di promuovere equi rapporti sociali; che tale articolo fu dettato perché
l'Assemblea costituente, avuto riguardo al diverso grado di produttività dei
terreni nelle varie regioni e zone d'Italia, non volle adottare il sistema di
un limite di estensione costante ed uniforme per tutto il territorio nazionale
della proprietà fondiaria, ma preferì il sistema di un limite costante del
reddito agrario, che é indice sicuro di capacità economica, quale si poteva
raggiungere soltanto attraverso limitazioni di superficie variabili da regione
a regione e da zona a zona; che a questo sistema, di colpire il reddito agrario
complessivo, si é ispirato appunto il legislatore ordinario con la legge stralcio,
come risulta non solo dalle disposizioni in essa contenute (quelle dell'art. 4
e dell'art. 13) e dalla tabella di scorporo che vi é annessa, ma anche da altre
disposizioni inserite nelle varie leggi di riforma (es.: art. 8, secondo comma,
della legge 18 maggio 1951, n. 333; art. 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n.
339); che, infine, le conseguenze inique prospettate dagli attori, per il caso
di un proprietario che possegga terreni in diverse zone di riforma, sono
soltanto ipotetiche, perché l'attività dei vari Enti di riforma é coordinata
dal Ministro dell'agricoltura e lo scorporo si effettua sempre nei limiti della
quota di esproprio, o per intero in una sola zona o parte in una zona e parte
in un'altra.
Negli ultimi scritti
difensivi le parti hanno svolto i rispettivi assunti, ulteriormente illustrati
nell'udienza di discussione del 27 marzo 1957.
Considerato
in diritto
1. - L'eccezione di
improponibilità sollevata in via preliminare dall'Avvocatura dello Stato perché
si tratterebbe sostanzialmente di questioni proposte in via principale e non
incidentale é stata esaminata e respinta da questa Corte con sentenza n. 59 del 13
maggio 1957.
2. - L'eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 maggio 1950, n. 230, per
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione é stata ugualmente respinta
nella sentenza di questa Corte n. 60 del 13 maggio 1957,
alla quale si rinvia.
3. - Quanto alla
censura relativa all'eccesso di delega per violazione dell'art. 4 legge
stralcio, per essere stata espropriata una parte di terreni proporzionale
all'estensione della proprietà ovunque situata degli espropriati e non alla
superficie compresa nel perimetro di riforma, la questione é stata già
esaminata e ritenuta non fondata per i motivi enunciati nella sentenza n. 62, alla
quale si rinvia, del
13 maggio 1957.
4. - Circa la mancata
esclusione delle aree coperte da fabbricati rurali dal computo della superficie
totale dei terreni agli effetti della determinazione del reddito dominicale
medio si osserva in contrario che l'art. 4 della legge stralcio prevede la
esclusione dei soli terreni classificati come boschi o incolti produttivi sia
dal calcolo del reddito dominicale complessivo che da quello della superficie,
sicché il quoziente che si ottiene dividendo il primo per la seconda, e cioè il
reddito dominicale medio, non risente né per l'entità del dividendo né per
quella del divisore dell'apporto dei boschi e degli incolti produttivi. Per
quanto riguarda i fabbricati rurali, invece, pur essendo vero che essi non sono
autonomamente valutati nella formazione del catasto, non può ragionevolmente
negarsi che aumentino il reddito del fondo cui accedono. E poiché l'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, 2, non prevede la possibilità di diminuire
il reddito dominicale dei terreni per la parte afferente ai fabbricati rurali,
deve negarsi corrispondentemente la possibilità di escludere le aree da essi
occupate dal calcolo della superficie complessiva e, quindi, del reddito
dominicale medio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
di improponibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondate
le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Bologna 24 maggio-23
giugno 1956 sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 5
della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dei DD. PP. RR. 14 maggio 1952, n. 614, e
3 ottobre 1951, n. 1539, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e
77 della Costituzione, nonché degli stessi DD. PP. RR. in riferimento alle
norme contenute nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 25 maggio 1957.