SENTENZA
N. 66
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, in riferimento
alle norme contenute negli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione e
nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza 28
febbraio 1956 della Corte di appello di Catanzaro nella causa civile vertente
tra Nasturzio Francesco Ettore e l'Opera valorizzazione Sila, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n.
127 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Rodolfo
Grimaldi ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
1. - Nella causa
civile dibattuta davanti alla Corte di appello di Catanzaro tra Francesco
Ettore Nasturzio, in proprio e quale unico titolare della ditta "Segherie
Silane", e l'Opera valorizzazione Sila, quest'ultima sostenne che la
questione sollevata dal Nasturzio dell'eccesso di delega, nel quale sarebbe
incorso il Governo, espropriando con D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, e in
base alla delega contenuta nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230,
boschi di proprietà di esso Nasturzio, fosse una questione di legittimità
costituzionale, di competenza, perciò della Corte costituzionale.
La Corte di appello
di Catanzaro con ordinanza del 28 febbraio 1956 ritenne l'eccezione fondata e
rilevante ai fini della decisione e in conseguenza sospese il giudizio e
trasmise gli atti a questa Corte.
L'ordinanza
notificata il 27 marzo 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Presidente dell'O.V.S. e al Nasturzio, nonché ai Presidenti della Camera e del
Senato, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1956, ma, prima ancora
di questa data, l'O.V.S., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,
con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 aprile 1956, deduceva:
a) l'originaria
improponibilità della domanda spiegata dall'attore Nasturzio davanti al
Tribunale civile di Cosenza;
b) la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso
della causa;
c) la piena
legittimità del decreto legislativo delegato sopra ricordato;
chiedendo, in
conseguenza, che la Corte dichiarasse l'improponibilità o quanto meno la
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale o che,
subordinatamente, affermasse la piena legittimità costituzionale del D.P.R. 24
dicembre 1951, n. 1452.
2. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
é intervenuto nel presente giudizio, depositando le sue deduzioni il 17 aprile
1956.
In queste deduzioni
l'Avvocatura dello Stato, sul fondamento che alla Corte costituzionale spetti
l'accertamento del rapporto d'incidentalità necessaria della questione di
costituzionalità rispetto al giudizio in corso davanti al Giudice ordinario o
amministrativo, ha sostenuto:
a) che la Corte di
appello di Catanzaro male avrebbe proposto la questione di legittimità
costituzionale perché questa non avrebbe la natura di una questione incidentale,
ma sibbene quella di una questione principale, per formare l'unico oggetto
della controversia;
b) che la questione
avrebbe dovuto essere respinta come manifestamente infondata, perché relativa
non già al rispetto dei limiti della delega, ma all'uso di questa in relazione
alle finalità della legge di delegazione, uso sottratto a qualsiasi censura
perché fondato sulla libertà discrezionale del legislatore.
Più particolarmente,
e nel merito, di contro alla tesi del Nasturzio che il legislatore delegato,
procedendo all'esproprio dei boschi, avrebbe violato l'articolo 2 della legge
12 maggio 1950, n. 230, che escluderebbe l'esproprio dei boschi d'alta
montagna, l'Avvocatura dello Stato sostiene che l'espressione adoperata
dall'art. 2 ricordato - "suscettibili di trasformazione" - non
comporti un rinvio in senso tecnico alla legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
istitutiva dell'O.V.S., che nell'art. 4 esclude dall'espropriazione i boschi.
Questa legge, infatti, non avrebbe inteso di attuare la riforma agraria in
Calabria, ma promuovere e attuare un piano di bonifica dei terreni del
comprensorio silano, limitatamente a una delle finalità dell'art. 44 della
Costituzione - il più razionale sfruttamento del suolo -, e senza riferimento
all'altra finalità - perseguita dal detto articolo - di stabilire equi rapporti
sociali. La legge de1 1950, promulgata dopo la entrata in vigore della
Costituzione, avrebbe superato la legge del 1947: sicché, mentre questa volle
escludere dal piano di bonifica i boschi, tale esclusione non volle la legge
del 1950, mirante ad altro fine, soprattutto a quello della limitazione della
proprietà terriera per fini sociali. E poiché i boschi sono anch'essi una fonte
di ricchezza che, come ogni altra, può essere redistribuita e formare oggetto
di piccola proprietà contadina, la legge del 1950 li avrebbe ricompresi tra i
beni soggetti ad esproprio, abrogando la legge del 1947 attraverso il
regolamento ex novo dell'intera materia.
3. - Il Nasturzio,
rappresentato e difeso dall'avv. Grimaldi, nelle deduzioni depositate il 30
maggio 1956, sostiene che il D.P.R. 24 dicembre 1951 avrebbe travalicato i
limiti della delega, espropriando terreni che, come i boschi, espropriabili non
sono ai sensi della legge 12 maggio 1950. L'art. 2 di questa legge dichiara
soggetti a scorporo i terreni suscettibili di trasformazione fondiaria, ma tali
non sono i boschi. La loro insuscettibilità alla trasformazione sarebbe sancita
dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1947, che esclude appunto dalla
trasformazione "i boschi esistenti". Il principio che con codesto
articolo si porrebbe, é un principio di valore assoluto, posto nell'interesse
generale al fine di conservare i boschi e di garantire le condizioni
idrogeologiche del suolo. Né sarebbe fondata la tesi che siffatto principio
sarebbe stato abrogato dalla più volte citata legge del 1950, dato che nessuna
incompatibilità sussisterebbe tra le due leggi che vieti che possano essere
insieme applicate. Del che sarebbero conferma la legge 21 ottobre 1950, n. 841,
che, consentendo, con la norma contenuta nell'art. 5, soltanto l'espropriazione
dei boschi in pianura o in lieve pendio, in via di eccezione e col concorso di
determinate condizioni, ribadisce il divieto di espropriazione di quelli di
alta montagna, e la legge 18 maggio 1951, n. 333, che conferma ancora una volta
tale divieto, consentendo l'espropriazione di limitate superfici boschive
soggette a vincolo idrogeologico soltanto quando ciò sia necessario per
assicurare la continuità territoriale degli appezzamenti da espropriare.
Ciò posto, la difesa
del Nasturzio sostiene che il bosco di S. Salvatore, con altre
sottodenominazioni, é un bosco per le sue caratteristiche da qualificare di
alta montagna e che pertanto non poteva formare oggetto di esproprio ai sensi
dell'art. 4 della legge del 1947 in combinazione con l'art. 2 della legge n.
230 del 1950: il D.P.R. facendone, invece, oggetto di espropriazione non
avrebbe rispettato i criteri direttivi fissati dal potere legislativo nella
legge di delegazione e sarebbe pertanto costituzionalmente illegittimo (artt.
76 e 77 della Costituzione).
4. - L'Avvocatura
dello Stato, in una memoria depositata questo 14 marzo, ha ribadito le proprie
tesi, insistendo soprattutto sull'improponibilità e inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale. Per parte sua il Nasturzio, con
memoria depositata lo stesso giorno, ribadita la propria tesi nel merito della
controversia, ha respinto l'eccezione di improponibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo che l'incidentalità richiesta perché
una questione di legittimità costituzionale sia proponibile davanti a questa
Corte non ha la natura di quella che si ricava dai principi del Cod. proc.
civ., ma risponde al fine di evitare che una questione di costituzionalità
possa trovare ingresso senza riferimento a una controversia concreta e per mera
iattanza: riferimento, che nel caso presente, invece non può essere negato.
5. - Nell'udienza
pubblica del 28 marzo 1957, le parti hanno illustrato oralmente gli argomenti
svolti negli scritti e memorie difensive.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura
dello Stato ha eccepito preliminarmente l'improponibilità della questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, per il fatto
che essa si identificherebbe con l'oggetto principale della causa instaurata
davanti al giudice a quo, e non presenterebbe perciò il carattere di
pregiudizialità richiesto dal nostro ordinamento perché possa essere sottoposta
alla Corte una questione di legittimità costituzionale. La Corte ha già
respinto questa eccezione, proposta in termini identici nei confronti di altri
decreti delegati di esproprio, in numerose decisioni, segnatamente in quella n. 59 del 13 maggio 1957,
alla quale é sufficiente far riferimento, valendo anche per il caso presente i
motivi e le considerazioni che vi si trovano ampiamente esposti.
2. - Fondata é,
invece, la tesi dell'Avvocatura dello Stato, che l'art. 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230, non ha inteso di escludere i boschi dall'esproprio dei terreni ai
fini della riforma fondiaria. L'espressione che compare in quell'articolo
"suscettibili di trasformazione" non deve necessariamente essere
interpretata nel senso che i boschi debbano essere in ogni caso esclusi
dall'esproprio, potendosi intendere per trasformazione non soltanto quella che
muti l'aspetto fisico dei terreni, ma anche quella che, in connessione con la
costituzione di un tipo particolare di azienda contadina, dia ai boschi una
diversa destinazione, inserendoli in nuovi complessi economico-sociali, con
forme che assicurino il rispetto degli eventuali vincoli idrogeologici e la
tutela delle condizioni del terreno alla quale quei vincoli sono diretti.
Riconoscere l'utilità
della formazione di appoderamenti di tipo silvo-pastorale, destinati
principalmente all'allevamento del bestiame, o riconoscere l'opportunità di
integrare con parti di bosco appezzamenti di terreno destinato a seminativo,
rendendo economicamente vitali piccole aziende contadine che prima vitali non
erano, non può dirsi che non risponda alle finalità della riforma fondiaria,
quali si evincono dalle norme costituzionali e dalle leggi di riforma, e può
trovare particolare giustificazione, quando la riforma si voglia realizzare in
una regione come la Calabria ad alta percentuale di terreni boschivi,
specialmente nella parte di essa occupata dall'altopiano silano.
D'altra parte la
Corte non può non considerare che codeste valutazioni o altre analoghe, intorno
alle quali vario può essere il giudizio di economisti e di esperti, sfuggono al
proprio esame, perché rientrano evidentemente nell'ambito della
discrezionalità, più che tecnica, politica del legislatore anche delegato.
Diversa cosa sarebbe
se, nell'esercizio di codesto potere discrezionale, il legislatore delegato
varcasse i limiti posti dalla legge di delegazione. Ma ciò non é nel caso
presente. Si é già visto che una affermazione esplicita di esclusione dei
boschi manca nell'art. 2 della legge, né può ricavarsi dalla ratio legis, o,
più concretamente, dai fini che la legge ha voluto perseguire, i quali -
trattandosi di una legge di delegazione - si trasformano in criteri che il
legislatore é tenuto a seguire nella sua attività.
3. - Contro questa interpretazione
la difesa del Nasturzio ha opposto l'esistenza di un generale principio di
inespropriabilità dei boschi, che si ricaverebbe dall'art. 4, secondo comma,
della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il quale esclude dalle trasformazioni
fondiario-agrarie da effettuare in Sila i "boschi esistenti",
dall'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente l'esproprio
soltanto dei boschi siti in pianura o insistenti sopra terreni in lieve pendio,
e dall'art. 7 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che consente di espropriare i
boschi soggetti a vincolo idrogeologico, soltanto nel caso in cui ciò sia
necessario per assicurare la continuità dei terreni da espropriare.
Ma la Corte non
ritiene di poter accogliere questa tesi. Il divieto dell'art. 4, secondo comma,
della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, trova la sua giustificazione nel fine
che questa legge si propose di perseguire, che é quello indicato nell'art. 2 e
nel medesimo art. 4 di "promuovere o effettuare direttamente" la
trasformazione fondiario-agraria dell'altopiano silano, imponendo ai
proprietari l'esecuzione di opere ad essi spettanti secondo un piano generale
di bonifica. Diversa, invece, la finalità della successiva legge 12 maggio
1950, n. 230, che si esprime nel "compito" affidato all'Opera Sila
"di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua
conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni a concedersi in
proprietà a contadini" (art. 1), con la conseguenza che risulta preminente
nel sistema di questa legge la ridistribuzione della proprietà terriera e la
formazione di nuova proprietà contadina. Di fronte a questi due fini diventa
non si dirà secondaria, ma strumentale la trasformazione agraria, che ne riceve
in conseguenza un significato particolare e diverso quale si é precedentemente
definito e ne consegue che quell'originario divieto di trasformazione dei
"boschi esistenti" nell'altopiano silano deve intendersi superato
dalla regolamentazione data dalla legge successiva a una materia più ampia e complessa,
quale é quella della riforma fondiaria e in definitiva abrogato se si volesse
interpretarlo come un divieto di espropriazione.
I divieti, poi, che
vengono posti in maniera, del resto, non assoluta, dalle altre norme
richiamate, non possono essere considerati come manifestazioni di un principio
generalmente valido, ma, se mai, di un principio valido per le zone di riforma
nelle quali ha applicazione la c. d. legge stralcio. Non sarebbe corretto
considerare le norme di questa integratrici o modificatrici di quelle della
legge Sila, ciascuna delle due dovendosi interpretare di per sé, dirette come
sono a realizzare la riforma agraria secondo le speciali condizioni fisiche ed
economico-sociali delle rispettive zone di applicazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n.
1452, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI - Tomaso
PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola
JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.