SENTENZA
N. 71
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
promosso dall'ordinanza 25 maggio 1956 della Corte di appello di Bari,
pronunciata nel procedimento civile vertente fra Romanazzi Carducci Guglielmo e
la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre
1956 ed iscritta al n. 255 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati
Arturo Carlo Jemolo, Francesco Santoro Passarelli, M. S. Giannini e Saverio
Nisio, per l'Ente di riforma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Attilio Inglese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con atti di citazione
19 novembre 1951 e 26 aprile e 5 maggio 1952 il principe Guglielmo Romanazzi
Carducci di Santo Mauro conveniva l'Ente Puglia e Lucania davanti al Tribunale
di Bari per rivendicare i terreni a lui espropriati per oltre 400 ettari in
varie tenute, contestando la legittimità di due decreti presidenziali 30 agosto
1951, n. 838, e 2 aprile 1952, n. 293 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 e n. 93 del 19 aprile 1952).
Le cause ebbero varie
vicende e furono decise dal Tribunale con tre sentenze: 29 aprile-21 maggio
1952, 30 dicembre 1952-5 febbraio 1953 (n. 101) e 30 dicembre 1952-5 febbraio
1953 (n. 102).
Contro dette
sentenze, l'attore propose appello; e la Corte di appello di Bari, con sentenza
25 maggio-13 luglio 1956, non definitiva, riunì i gravami e dichiarò
manifestamente infondate varie questioni di legittimità sollevate dall'attore,
fatta eccezione per le seguenti, che rimise poi a questa Corte con l'ordinanza
emessa il 25 maggio 1956:
a) se le disposizioni
dell'art. 18 della legge stralcio, in virtù delle quali l'indennità di
espropriazione non si determina in base al valore venale dei beni espropriati,
ma in base al valore accertato per l'imposta sul patrimonio, né viene pagata in
contanti, ma in titoli di Stato redimibili in 25 anni, siano compatibili con le
norme contenute negli artt. 42 e 44 della Costituzione;
b) se, ancora, le
indicate disposizioni, per aver fatto riferimento ai valori del 1946, siano
compatibili con la norma dello art. 73, terzo comma, della Costituzione.
Tale ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata a norma di legge, fu pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 settembre 1956.
Nel giudizio davanti
alla Corte si sono costituite le parti ed ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
L'Ente di riforma,
rappresentato e difeso dall'avv. Nisio, ha chiesto che si dichiarino infondate
le suddette questioni e ha dedotto a riguardo:
a) che i criteri per
la liquidazione dell'indennità, adottati dalla legge stralcio, si giustificano
in relazione alla natura e alla portata della riforma agraria;
b) che il principio
dell'irretroattività della legge civile non é sancito né nell'art. 73 né in
altro articolo della Costituzione.
L'Avvocatura dello
Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che
le questioni siano dichiarate improponibili o, subordinatamente infondate.
Tutte le parti hanno illustrato più ampiamente le loro deduzioni in memorie e
nella discussione orale dell'udienza.
Considerato
in diritto
La Corte ha avuto già
occasione di pronunciare sulla eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato, con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 e non rileva ragioni sufficienti per indurla
a modificare il proprio convincimento.
In quanto alle due
questioni di legittimità costituzionale della legge, 21 ottobre 1950, n. 841,
sollevate dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza di rinvio, si osserva
che la prima di esse, concernente i criteri adottati dalla legge per la
determinazione delle indennità di espropriazione, forma oggetto della sentenza n. 61 del 13 maggio
1957, alla quale si fa espresso riferimento.
Nella presente
pronuncia la Corte deve pertanto risolvere solamente la questione, se la
disposizione dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale fa
riferimento al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria
progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n.
143, per determinare la indennità per i terreni espropriati, debba considerarsi
costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 73 della Costituzione
"per quanto concerne" - secondo il testo dell'ordinanza della Corte di
appello di Bari - "la determinazione delle indennità di espropriazione e
la irretroattività della loro commisurazione".
La Corte
costituzionale ritiene che tale questione non possa essere considerata fondata,
perché nel caso della disposizione denunciata il problema della retroattività
della legge non si pone neppure. Si può quindi prescindere dall'esame della
questione se la esclusione della efficacia retroattiva delle leggi in materia
penale, disposta espressamente nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
costituisca manifestazione di un principio costituzionale più generale avverso
alla retroattività di tutte le leggi, anche su materie non penali; e si può
anche omettere il rilievo, che comunque siffatto principio non potrebbe essere
ricavato dall'art. 73, menzionato nell'ordinanza, perché il terzo comma di tale
disposizione disciplina semplicemente il momento della entrata in vigore delle
leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del
termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità
di eccezioni.
Nella specie il
problema della retroattività della legge é del tutto fuori luogo, perché la
disposizione dell'art. 18 della legge stralcio non disciplina situazioni od
eventi trascorsi, non dispone per il passato, ma per il presente e l'avvenire,
secondo la formulazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al Codice civile; essa fa bensì riferimento ad atti, di dichiarazione
e di accertamento di valori, compiuti in tempo precedente, e alle situazioni
giuridiche ad essi conseguenti, però non già per disciplinarli nuovamente e in
modo diverso, ma per assumerli quali elementi di fatto rilevanti per la
determinazione di certe conseguenze.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione
pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, in riferimento alle norme contenute negli artt. 42, 44 e 73,
terzo comma, della Costituzione, proposte con la ordinanza 25 maggio 1956 della
Corte di appello di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra Romanazzi
Carducci Guglielmo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente
Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma,
nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
Cancelleria il 25 maggio 1957.