SENTENZA
N. 126
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 1952, n. 2460, promosso con ordinanza 29 novembre 1956 del Tribunale
di Bari, emessa nel procedimento civile vertente tra Zezza Luigi ed altri,
eredi di Zezza Vincenzo, e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente per le sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Molise, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 90 del 6 aprile 1957 ed iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1957.
Vista la costituzione
in giudizio del'Ente di riforma col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
udita nell'udienza
pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avvocato
Guido Lo Re ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
1. - Con decreti del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1951, n. 772, e 29 novembre 1952, n.
2460, venivano trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (Sezione speciale per la
riforma fondiaria) terreni, appartenenti al sig. Zezza Vincenzo, della
superficie complessiva di ha. 265.50.00.
Con citazione
notificata il 12 agosto 1954 gli eredi del predetto Vincenzo Zezza convenivano
l'Ente di riforma davanti al Tribunale di Bari chiedendo che venisse dichiarato
il loro diritto di proprietà sui terreni che assumevano essere stati
illegittimamente espropriati in virtù del D.P.R. n. 2460 del 29 novembre 1952.
A sostegno della
domanda gli attori deducevano:
a) che
l'espropriazione era stata attuata previo computo globale del patrimonio del
defunto Zezza Vincenzo (deceduto il 3 gennaio 1952), anziché mediante il
frazionamento per quota nei riguardi di essi eredi, succeduti nei beni ciascuno
in misura inferiore al minimo espropriabile;
b) che nel calcolo
del patrimonio espropriabile erano stati compresi terreni di cui, con effetto
dal 1951, era stata eseguita la variazione catastale da "pascoli" a
"boschi di alto fusto", in tal modo violando il principio della non
computabilità dei boschi ai fini della determinazione della quota di scorporo;
c) che,
contravvenendo al disposto dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 (legge
stralcio), la quota di scorporo era stata fissata in base alla consistenza
patrimoniale al momento della formazione del piano di espropriazione (15
settembre 1952) e non alla data del 15 novembre 1949, indicata nel citato art.
4, e che per effetto di ciò la quota di scorporo invece che su ha. 524.07.56
era stata calcolata su ha. 566.06.91;
d) che non era stato
concesso il beneficio della conservazione del terzo residuo di cui all'art. 9
della legge stralcio, beneficio richiesto con domanda del 9 dicembre 1952.
2. - L'Ente
convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda contestandone la
fondatezza in ciascuno dei suoi capi.
In particolare
osservava che, in virtù delle leggi Sila e stralcio, oggetto
dell'espropriazione é la consistenza della proprietà terriera individuale al 15
novembre 1949, da determinarsi sulla base delle risultanze catastali esistenti,
e che la morte del soggetto espropriato nelle more del procedimento non
interrompe o modifica la procedura di esproprio.
Sui motivi di cui
alle lettere c e d negava che nel calcolo delle quote di esproprio si fosse
incorsi nell'errore denunciato dalla parte istante e, quanto alla non
concessione del beneficio della conservazione del terzo residuo, opponeva che
la relativa domanda, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 841 del 1950, avrebbe
dovuto essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di
espropriazione e che invece nei termini di legge nessuna domanda era stata
all'uopo inoltrata.
3. - Successivamente,
con istanza 28 aprile 1956, il procuratore degli attori sollevava specifica
eccezione di illegittimità costituzionale del citato D.P.R. n. 2460 del 29
novembre 1952, per violazione dell'art. 44 della Costituzione, e chiedeva che
fosse disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione delle questioni.
4. - Il Tribunale,
con sentenza non definitiva del 29 novembre 1956, dichiarava manifestamente
infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di cui ai primi due capi
della domanda attrice (sempre lettere a e b); e, con ordinanza in pari data,
ritenuto che le ulteriori questioni di cui alle lettere c e d, pregiudiziali
alla decisione di merito, non potevano considerarsi manifestamente infondate in
riferimento, rispettivamente, all'art. 4, primo comma, della legge n. 841 del
1950, all'art. 9 - in relazione all'art. 8 - della stessa legge, e all'art. 9,
primo comma, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, sospendeva il processo e
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione delle
questioni stesse.
5. - Eseguita la
notificazione in data 8 marzo 1957, dopo le prescritte comunicazioni, l'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1957.
Nei termini di legge
si sono costituiti in giudizio sia gli eredi del defunto Vincenzo Zezza, con il
patrocinio dell'Avv. Michele Pansini, che l'Ente di riforma, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato.
6. - La parte
privata, ribadendo le eccezioni già sollevate nel giudizio di merito, ha
dedotto:
Sulla prima
questione: che, come ampiamente documentato e riconosciuto nel giudizio innanzi
al Tribunale, la proprietà del sig. Vincenzo Zezza, al 15 novembre 1949, era
costituita da ha. 274.92.26 per patrimonio personale, più ha. 249.15.30
rappresentante la terza parte dell'eredità indivisa del germano Francesco
Zezza, deceduto il 2 giugno 1949, e così complessivamente ha. 524.07.56. L'Ente
di riforma invece, erroneamente determinando la consistenza patrimoniale con
riferimento al momento successivo della formazione del piano di espropriazione
(15 settembre 1952), aveva calcolato la quota di esproprio su ha. 566.05.91,
comprensivi di terreni acquistati dal predetto Zezza Vincenzo in data 18 aprile
1950 a seguito della divisione dell'eredità di Francesco Zezza. Di qui,
l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio, emanato inviolazione
dell'art. 4 della legge stralcio, che fissa la data di riferimento 15 novembre
1949.
Sulla seconda
questione: che la istanza diretta a conservare il terzo residuo a norma
dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, era stata proposta in data 3
dicembre 1952 e prima dell'approvazione ministeriale del piano di
trasformazione della zona interessata. Detta domanda, sebbene inoltrata oltre
il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di
espropriazione, darebbe egualmente diritto alla conservazione del terzo della superficie
espropriabile, poiché all'atto della pubblicazione del piano di espropriazione
non erano stati neppure approntati i programmi di trasformazione, di cui
all'art. 3 della legge n. 841, indispensabile presupposto per l'assunzione, da
parte del proprietario, degli obblighi previsti dal citato art. 9 per la
conservazione del terzo residuo.
La difesa degli eredi
Zezza ha pertanto chiesto dichiararsi costituzionalmente illegittimo il D.P.R.
del 29 novembre 1952, n. 2460, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302, del 31 dicembre 1952.
7. - Contro questi
motivi la difesa dell'Ente di riforma ha specificamente opposto che la prima
delle due questioni rinviate al giudizio della Corte é tuttora indeterminata in
punto di fatto, sia perché non é, allo stato degli atti, certo che l'errore
denunciato sia stato commesso, sia perché non é stato dimostrato che a causa
dell'errore sia stata espropriata una superficie maggiore rispetto alle tabelle
di scorporo.
Sulla seconda
questione l'Avvocatura dello Stato, premesso che il termine di cui all'art. 9
della legge stralcio é da considerarsi perentorio e decorre, secondo testuale
disposizione, dalla pubblicazione del piano di espropriazione e non
dall'approvazione ministeriale del programma di trasformazione fondiaria,
osserva che, comunque, in data 12 settembre 1951 l'Ente riforma aveva
comunicato allo Zezza Vincenzo quali opere, per la conservazione del terzo
residuo, avrebbero dovuto essere eseguite, ma che neppure a questa con unica azione
seguì richiesta alcuna. Rileva, infine, che i piani di trasformazione fondiaria
della zona erano stati approvati nel luglio 1951 dal Ministero dell'agricoltura
e che di ciò é traccia in una lettera inviata il 24 luglio 1951 dal Ministero
stesso alla Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente convenuto.
Conclude pertanto chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibili o
improponibili le questioni come sopra detto sollevate e, in ogni caso,
dichiarare nel merito infondate le questioni stesse.
Il 2 ottobre la
difesa dei sigg. Zezza ha presentato una breve memoria con la quale si insiste
nelle ragioni già esposte, in relazione, specialmente, alle due pronunce di
questa Corte nn. 67
e 82 del 25
maggio 1957.
Considerato in
diritto
1. - L'eccezione
preliminare di inammissibilità o improponibilità della prima questione di
legittimità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, data
l'incertezza del fatto denunciato (determinazione della percentuale di scorporo
sulla base della consistenza patrimoniale al 15 settembre 1952 invece che al 15
novembre 1949), sarebbe allo stato degli atti impossibile stabilire la
rilevanza della questione di legittimità per la decisione delle controversie
sottoposte al giudizio del Tribunale di Bari, é infondata.
Nel procedimento
avanti al giudice ordinario la parte attrice aveva infatti denunciato, dandone
la prova documentale, che la percentuale di scorporo era stata determinata su
una superficie complessiva con riferimento alla proprietà posseduta al momento
della formazione del piano di espropriazione (15 settembre 1952), e non già
alla minore consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 (art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Ora é vero che questa affermazione era
stata contrastata dall'Ente convenuto, che aveva genericamente eccepito il
difetto di prova certa sul punto, ma é anche vero che la circostanza stessa
formò oggetto di specifico esame da parte del Tribunale all'atto della
precisazione delle conclusioni di una richiesta istruttoria di consulenza
tecnica avanzata al fine di determinare la sussistenza e l'entità dell'errore
lamentato, richiesta non accolta dal collegio giudicante.
Inoltre
nell'ordinanza con cui é stato promosso il giudizio di legittimità
costituzionale i termini della questione sono riferiti in modo tale da non
lasciar dubbi sul punto che il decreto impugnato abbia attuato l'espropriazione
sulla base della consistenza patrimoniale terriera dello Zezza Vincenzo al
momento della formazione del piano di espropriazione anziché alla data del 15
novembre 1949.
Il giudizio di
legittimità, così come é stato promosso, ha pertanto per oggetto lo stabilire
se un decreto di esproprio che abbia determinato la quota di scorporo in
violazione del disposto dell'art. 4, primo comma, della legge 21 ottobre 1950
n. 841, sia o non viziato da illegittimità costituzionale per eccesso rispetto
alla legge di delegazione (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione).
Non si può sostenere
che la decisione di codesta questione sia irrilevante ai fini del giudizio di
merito. Il Tribunale si é infatti proposto questo quesito pervenendo alla
conclusione secondo cui l'indagine circa la legittimità del criterio adottato
per la determinazione della massa dei terreni da sottoporre allo scorporo é
necessariamente preliminare alla definizione del giudizio.
2. - Ciò posto, sul
merito della questione la Corte non può che richiamarsi alle sue precedenti
pronunce (e in particolare alla sentenza n. 67 del 25
maggio 1957) con le quali é stato esplicitamente statuito che la data del
15 novembre 1949 costituisce un termine costante e fondamentale di riferimento
sia per la individuazione dei titolari delle proprietà soggette all'esproprio,
sia per la determinazione della situazione obiettiva della proprietà stessa.
Per certo l'art. 4, primo comma, della legge n. 841 del 1950 (legge stralcio)
dispone tassativamente che la consistenza della proprietà privata soggetta ad
esproprio deve essere valutata al 15 novembre 1949.
3. - La seconda
questione di legittimità costituzionale del decreto di esproprio, che sorge per
il fatto che non sia stato concesso il beneficio del "terzo residuo"
dei beni espropriati, ai sensi degli artt. 8 e 9 della citata legge stralcio,
non é, invece, fondata.
Si deve al riguardo
considerare pacifico il fatto che il sig. Vincenzo Zezza, proprietario
espropriato, non richiese, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del piano di esproprio, di conservare la quota del terzo dei beni
espropriati come dispone l'art. 9 della legge n. 841 del 1950.
Solo in data 9
dicembre 1952, e dunque successivamente per fino all'emanazione del decreto di
esproprio, gli eredi del sig. Vincenzo Zezza, che era deceduto il 3 gennaio
1952, inoltrarono l'apposita istanza per la conservazione del terzo residuo.
Ora poiché detto
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano é da
considerare comminato a pena di decadenza, e perciò in nessun caso prorogabile
o rinnovabile, la domanda presentata fuori termine non poteva produrre il
risultato che gli eredi Zezza intendevano conseguire.
Non vale opporre che
alla data di pubblicazione del piano di espropriazione non era stato ancora
approntato (e conseguentemente non era stato sottoposto al parere del Consiglio
della Sezione speciale dell'Ente per la riforma fondiaria né all'approvazione
del Ministero dell'agricoltura) il programma di trasformazione fondiaria di cui
all'art. 3 cit. legge n. 841.
Anche su tale punto
questa Corte con sue precedenti sentenze (nn. 59, 63, 64 del 25 maggio
1957) ha precisato che l'obbligo per gli enti di riforma di predisporre i
programmi di trasformazione non ha per destinatario il singolo proprietario
espropriato, bensì l'autorità governativa che esercita la vigilanza sugli enti
e ne coordina le funzioni.
Con la citata
sentenza n. 63 questa Corte ha altresì enunciato il principio che, nel sistema
della legge stralcio, mentre l'esercizio della facoltà del proprietario di
eseguire opere di trasformazione sul terzo residuo della zona espropriata, al
fine di conservare la proprietà di una parte, é subordinato alla presentazione
della domanda nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di
esproprio, nessun termine é invece posto all'Ente nei riguardi del proprietario
per la compilazione del piano di trasformazione. Se ne può agevolmente dedurre
che la omessa predisposizione dei piani di trasformazione é un fatto non
rilevante rispetto all'onere di presentare la domanda per la conservazione di
parte del terzo residuo, e che pertanto il termine di sessanta giorni decorre
dalla data di pubblicazione del piano di esproprio anche quando non sia stato
predisposto il programma di trasformazione fondiaria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara la
illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 1952, n. 2460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
1952 (supplemento ordinario n. 1), in relazione all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei
confronti del sig. Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata
effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre
1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 30 novembre 1957.