ORDINANZA N. 16
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, promosso
con ordinanza 5 gennaio 1958 emessa dal Tribunale di Cosenza nel procedimento
civile vertente tra Cosentino Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della
Sila, iscritta al n. 17 del Registro di ordinanze 1958 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Ritenuto che
con sentenza 15
maggio 1957, n. 72, questa Corte ha dichiarato "costituzionalmente
illegittimo il D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, per la parte in cui espropria
terreni compresi nei limiti di
che,
riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Cosenza, la difesa dell'Opera per la
valorizzazione della Sila ha eccepito che la data del 15 novembre 1949
segnerebbe soltanto il momento al quale fare risalire l'inizio del vincolo di
indisponibilità per i soggetti espropriandi, ma non escluderebbe dall'esproprio
i terreni entrati nel patrimonio del soggetto colpito, posteriormente a detta
data;
che, in
conseguenza, dovrebbe tenersi conto della divisione intervenuta fra i germani
Giuseppe, Rodolfo e Nicola Cosentino fu Francesco con l'atto notar Cizza del 25
aprile
che il
Tribunale di Cosenza, ritenuto che codesta eccezione proponga una questione di
legittimità costituzionale rilevante per il giudizio di merito e non
manifestamente infondata, ha disposto con ordinanza emessa il 5 gennaio 1958,
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
ai Presidenti delle due Camere, la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti a questa Corte;
che soltanto
il signor Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo
Grimaldi, si é costituito nel presente giudizio di legittimità costituzionale
con atto di deduzioni depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio
1958, chiedendo che
che il
signor Giuseppe Cosentino con memoria depositata nella cancelleria di questa
Corte il 3 febbraio
Considerato
che
che,
peraltro, la questione di legittimità nuovamente proposta é relativa alla parte
del decreto delegato che
che,
comunque, la questione medesima é manifestamente infondata, poiché, giusta la
costante giurisprudenza di questa Corte, la data del 15 novembre 1949 é da
considerare il termine al quale occorre fare rigoroso riferimento per
l'accertamento della titolarità e consistenza dei beni soggetti a scorporo,
tanto in favore quanto in danno così degli enti esproprianti come delle persone
soggette a esproprio;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
16 settembre 1951, n. 1022, sollevata con l'ordinanza sopra citata e ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.