SENTENZA
N. 78
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto
del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1952, n. 4249, promosso con
l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata nel
procedimento civile vertente fra Cuttano Giuseppe e Cuttano avv. Matteo e la
Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956
ed iscritta al n. 308 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Aldo
Dedin ed il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
notificato in data 17 aprile 1953 l'avv. Cuttano Matteo di Giuseppe e Cuttano
Giuseppe fu Matteo convennero davanti al Tribunale di Bari la Sezione speciale
per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che mediante un decreto
del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1952, n. 4249 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 22 gennaio 1953), era stata
disposta la espropriazione in danno di Cuttano Giuseppe, fra l'altro, anche di
un fondo in agro di Foggia della estensione di ha. 140.65.78, nonostante che
detto fondo fosse stato da lui donato il 21 aprile 1949 all'unico figlio
maschio avv. Matteo in vista del matrimonio di questi, celebrato due giorni
dopo.
Gli attori
contestavano la legittimità dell'esproprio e chiedevano che l'Ente espropriante
fosse condannato al risarcimento dei danni nei limiti del prezzo di mercato dei
terreni arbitrariamente espropriati con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale respinse
le domande con sentenza 22 gennaio 1956; ma la Corte di appello di Bari, adita
in secondo grado dagli attori Cuttano, ha sospeso il giudizio e rimesso gli
atti alla Corte costituzionale con ordinanza 13 luglio 1956, con la quale si
sollevano non solo le questioni proposte dai Cuttano sulla esclusione dalla
espropriazione dei beni donati in contemplazione del matrimonio e, quanto meno
indirettamente, sul valore giuridico del parere unanime della Commissione
interparlamentare prevista dall'art. 5 della legge Sila, ma anche la questione
più generale e preliminare circa la legittimità della delega conferita
dall'art. 5 della legge Sila e dall'art. 1 della legge stralcio.
Tale ordinanza era
regolarmente notificata e comunicata a norma di legge e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20 ottobre 1956.
Le parti si sono
costituite ritualmente nel giudizio davanti alla Corte. La difesa dei Cuttano
ha illustrato e ribadito, in ampie deduzioni e in brevi note integrative, gli
argomenti addotti a sostegno delle tesi di illegittimità del decreto
presidenziale, più che della legge di delegazione.
L'Avvocatura generale
dello Stato, nell'interesse dell'Ente di riforma, ha eccepito in linea preliminare
la irricevibilità delle questioni:
a) perché dedotte
come causa petendi della domanda davanti al giudice di merito;
b) perché la Corte di
appello di Bari non ha affrontato preliminarmente una questione che avrebbe
potuto definire il processo di merito senza che fosse necessario risolvere la
questione di legittimità costituzionale, e, più precisamente, perché non ha
accertato se la donazione di cui si discute fosse stata fatta in contemplazione
di matrimonio;
c) perché la stessa
Corte non ha compiuto alcun esame circa la "non manifesta
infondatezza" della questione relativa alla efficacia del parere della
Commissione interparlamentare.
Subordinatamente, nel
merito, ha sostenuto la legittimità della delega, l'esattezza della
interpretazione data dal Tribunale all'art. 20 della legge stralcio, la natura
non vincolante del suddetto parere e, quindi, la infondatezza delle questioni.
Le argomentazioni
delle parti sono state illustrate anche nella discussione orale.
Considerato
in diritto
La questione
pregiudiziale sollevata dalle eccezioni dell'Avvocatura generale dello Stato,
come pure la questione sulla legittimità della legge di delegazione proposta
dalla Corte d'appello di Bari sono state già risolte nelle sentenze nn. 59 e 60 del 13 maggio 1957 della Corte costituzionale, che non rileva
ragioni per modificare il proprio convincimento e può richiamare senz'altro le
motivazioni di quelle decisioni.
Sono invece peculiari
della presente causa le eccezioni della Avvocatura relative agli asseriti vizi
della ordinanza della Corte di appello di Bari. Il primo di essi consisterebbe
nel fatto che la Corte stessa non ha accertato preventivamente la natura
dell'atto rispetto al quale era insorta la controversia.
Tale censura non é
fondata, perché dalla lettura dell'ordinanza di rinvio si ricava chiaramente
che la Corte di appello ha condiviso sul punto di fatto la convinzione del
Tribunale, che dal rogito notarile non risultava espressamente che la donazione
fosse stata fatta "in riguardo di un determinato futuro matrimonio"
ai termini dell'art. 785 Cod. civ., così che non vi erano altri accertamenti di
fatto da compiere. Sul punto di diritto, invece, la Corte di merito ha mostrato
di dissentire dall'opinione del Tribunale, che l'art. 20 della legge stralcio
prevedesse proprio ed esclusivamente le donazioni fatte ai sensi dell'art. 785
Cod. civ., o quanto meno ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi sulla
identità delle due fattispecie, ed ha esattamente pronunciato rimettendo a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale relativa.
Il secondo vizio
dell'ordinanza di rinvio é ravvisato nel mancato esame della manifesta
infondatezza della questione relativa alla asserita efficacia vincolante del
parere della Commissione interparlamentare.
Su questo punto si
deve osservare che, mentre gli attori e appellanti Cuttano avevano dato nei
giudizi di merito ed hanno continuato a dare in questa sede un particolare
rilievo alla tesi della efficacia vincolante di quel parere, l'ordinanza di
rinvio si é limitata a farvi accenno, nei termini seguenti: "Ed é appena
il caso di accennare che la Commissione parlamentare prevista, dagli artt. 5
legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 2 legge 21 ottobre 1950, n. 841, si é
espressa in termini favorevoli agli appellanti, sicché, in sede di controllo di
legittimità, si dovrà anche interloquire sulla natura vincolante o meno del parere".
Tuttavia anche se la formula usata non é la più perspicua, non pare dubbio che,
esprimendosi così come si espresse nell'ordinanza, la Corte di merito ha fatto
intendere che considerava tale questione rilevante per il giudizio e non
manifestamente infondata.
Dal disposto
dell'art. 5 della legge Sila, richiamato nell'art. 1 della legge stralcio,
risulta che il parere della Commissione, composta di tre senatori e di tre
deputati eletti dalle rispettive Camere, é sicuramente obbligatorio, perché il
Governo é autorizzato ad esercitare il potere conferito ad esso dalle leggi di
delegazione "sentito il parere" della Commissione stessa; ma non si
ricava da alcuna norma che tale parere sia vincolante, né i lavori preparatori,
sui quali la difesa dei Cuttano ha compiuto una diligente indagine, possono
considerarsi decisivi per giungere ad una conclusione non contemplata
espressamente dalla legge. E ciò é già stato osservato da questa Corte nella sentenza n. 60 del 13 maggio 1957.
Con che non si vuol
dire che a quel parere non si debba riconoscere un valore notevole,
specialmente quando sia stato espresso alla unanimità, come nella specie,
potendo anche esso fornire elementi di valutazione degni della massima
considerazione.
La questione
fondamentale della presente causa concerne la interpretazione del primo comma
dell'art. 20 della legge stralcio (21 ottobre 1950, n. 841), che dichiara
inefficaci di diritto, nei confronti degli Enti di riforma, tutti gli atti tra
vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, "ad eccezione delle
donazioni in contemplazione di matrimonio". Si domanda se la fattispecie
descritta in tale disposizione debba ritenersi identica a quella prevista
nell'art. 785 Cod. civ., intitolato "donazione in riguardo di
matrimonio" e regolante "la donazione fatta in riguardo di un
determinato futuro matrimonio".
É noto che la figura
della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno
speciale regime formale, é concepita come un negozio unilaterale, valido ed
irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al
fatto che segua il matrimonio; la celebrazione di questo funziona da condicio
iuris: e determina il momento della efficacia della donazione obnuziale.
La espressione usata
nella legge stralcio, che riproduce quella già adoperata nell'art. 27 della
legge Sila, non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 Cod. civ.,
nella quale si richiede il richiamo ad "un determinato futuro
matrimonio". Anche senza voler attribuire eccessiva importanza alla
differenza dei testi, e pur ammettendo che il legislatore della riforma
fondiaria intendesse pur sempre richiamare il concetto della donazione
obnuziale, non si può non riconoscere che nelle leggi del 1950 appare temperato
notevolmente il rigore formale dell'art. 785 Cod. civ., il quale avrebbe anche
potuto essere in quelle richiamato puramente e semplicemente, se si fosse
voluto riprodurre la stessa norma.
Di conseguenza, la
Corte ritiene che, quando risulti in fatto, esaurientemente dimostrato che una
donazione é stata posta in essere proprio in riguardo a un determinato futuro
matrimonio, essa rientri fra quelle previste dall'art. 20 della legge stralcio,
anche se l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio
contemplato.
Deve ammettersi, in
altri termini, la interpretazione della volontà delle parti; e quando, come
nella specie, essa dà risultati che coincidono con le conclusioni del parere
unanime della Commissione interparlamentare, particolarmente rilevante anche
perla conoscenza degli elementi di fatto, la dichiarazione formale richiesta
nell'art. 785 Cod. civ. può considerarsi superflua.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione
pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato:
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
e del decreto presidenziale 6 dicembre 1952, n. 4249, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 5
della legge 12 maggio 1950, n. 230, proposte con l'ordinanza 13 luglio 1956
della Corte di appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Cuttano
Giuseppe e Matteo contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente
Puglia e Lucania;
dichiara la
illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica, n.
4249 in data 6 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, primo comma, della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un
fondo donato in contemplazione di matrimonio.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.