SENTENZA
N. 68
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 21
ottobre 1950, n. 841 promosso con ordinanza 7 giugno 1956 della Corte d'appello
di Cagliari nel procedimento civile tra la Società fondiaria agricola tirrena e
l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n.
240 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
civile pendente dinanzi la Corte d'appello di Cagliari tra la Società fondiaria
agricola tirrena e l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in
Sardegna (ETFAS), 'nonché il Ministero dell'agricoltura e l'Oratorio salesiano
S. Antonio di Padova, la Società fondiaria ripropose la questione, già respinta
in primo grado, della illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e
secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (misura dell'indennità e
modalità di pagamento per i conferimenti di beni). La Corte d'appello di
Cagliari, ritenuto che non fosse manifestamente infondata la questione e che il
giudizio di merito non potesse essere definito indipendentemente da essa, con
ordinanza 7 giugno 1956, sospendeva il giudizio stesso e rinviava gli atti a
questa Corte.
L'ordinanza fu
notificata il 22 giugno 1956 alla Società fondiaria, all'Oratorio salesiano e
all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'ETFAS e del Ministero
dell'agricoltura; il 25 giugno 1956 fu notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata il 21 dello stesso mese ai Presidenti della Camera e
del Senato. La stessa fu poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto
1956.
L'11 luglio 1956
furono depositati nella cancelleria della Corte l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, e le deduzioni della stessa Avvocatura per l'Ente per la trasformazione
fondiaria e agraria in Sardegna. Il 14 marzo fu altresì depositata memoria
dell'Avvocatura dello Stato. La Società fondiaria agricola tirrena non si é
costituita in giudizio.
Nelle deduzioni
dell'ETFAS, alle quali si riporta anche il Presidente del Consiglio, si
sostiene in via preliminare che la questione di illegittimità non é stata regolarmente
proposta, non essendo stata sollevata in via incidentale, bensì in via
principale e diretta.
Nel caso in esame, la
questione di legittimità della legge delegata di esproprio (da cui poi si vuol
risalire alla questione di illegittimità della legge di delegazione) é stata
posta appunto in via principale. Il decreto di espropriazione é stato impugnato
principaliter e non incidenter tantum, non potendo il giudice adito provvedere
sulle richieste della parte attrice (nomina del consulente, riliquidazione
dell'indennità), se non dopo una pronuncia di annullamento della liquidazione
dell'indennità di cui al menzionato decreto di esproprio. Discende da ciò, per
l'ETFAS, che il giudizio civile di merito é da ritenersi ab origine
improponibile con la conseguente impossibilità giuridica del giudizio di
legittimità costituzionale.
Nel merito,
l'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'ETFAS svolge, sulla questione della
indennità, le identiche argomentazioni prospettate per altri giudizi nella
stessa udienza del 27 marzo 1957. Si osserva innanzi tutto che la tesi del
tempo in cui deve corrispondersi l'indennità non ha fondamento, in quanto nulla
dispone al riguardo l'art. 24 della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si
tratta di vedere se la Costituzione attribuisce al legislatore un potere
discrezionale nella determinazione della contropartita al sacrificio del
diritto del singolo. La lettera degli artt. 41 e 44 della Costituzione non
sembra porre alcun argine alla piena libertà del legislatore ordinario.
Alla stessa
conclusione si perviene, secondo l'Avvocatura, guardando il problema nella
sostanza. Infatti, nella ipotesi in cui il proprietario espropriato consegua
nella sua residua proprietà un aumento di valore, anziché un depauperamento,
per effetto della iniziativa del soggetto a cui favore é intervenuta la
espropriazione (opere pubbliche, ecc.), non é né giusto, né equo riferirsi
all'id quod interest, cioé alla effettiva perdita sofferta dall'espropriato.
Consegue da ciò che la potestà discrezionale del legislatore é una esigenza
inderogabile, con l'adozione di criteri convenzionali "tariffari".
Spetta ad esso, in definitiva, stabilire l'optimum tra sacrificio della
proprietà del singolo e onere della collettività.
In base a tali
rilievi l'Avvocatura conclude: "Piaccia alla Corte costituzionale, ogni
diversa istanza disattesa: 1) in via principale: dichiarare l'improponibilità o
quanto meno la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
nella causa Società fondiaria agricola tirrena contro Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, rimessa alla Corte
costituzionale con ordinanza 7-19 giugno dalla Corte d'appello di Cagliari; 2)
in subordine: dichiarare la piena legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1813; dell'art. 18 legge 21
ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), e di ogni altra disposizione legislativa
contestata".
Nella discussione
orale sono state illustrate e ribadite le predette argomentazioni.
Considerato
in diritto
Deduce
preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte non sarebbe stata
ritualmente investita della questione di legittimità costituzionale sollevata
con l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, in quanto l'art. 18, comma
primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, risulterebbe impugnato
non incidenter tantum, bensì principaliter.
L'eccezione non può
essere accolta e a tal fine si richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte
n. 59 in data 13 maggio 1957.
Nel merito, per la
legittimità della norma dell'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21
ottobre 1950, n. 841, in relazione alla misura della indennità e alle modalità
di pagamento, si fa rinvio alle considerazioni svolte, per identico oggetto,
nella sentenza di questa Corte n. 61 del 13 maggio
1957.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari in data
7 giugno 1956 sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo e
secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art. 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in
cancelleria il 25 maggio 1957.