SENTENZA N. 195
ANNO 2007
Annnamaria Poggi
(per gentile concessione del Forum dei
Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE
"
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale
di Venezia –
III Sezione civile 30 aprile – 8 agosto 2005, n. 1715, di condanna al
risarcimento del danno del Presidente-consigliere
della Regione Veneto Giancarlo Galan, in relazione
alle dichiarazioni da questo rese nei confronti dei giornalisti Giuseppe
Casagrande e Roberto Reale, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 4 novembre
2005 e il 20 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 10 novembre 2005 e il
23 febbraio 2007, iscritto al n. 29 del registro conflitti tra enti 2005.
Visto l’atto di intervento di Roberto Reale e Giuseppe Casagrande;
udito nell’udienza pubblica
del 20 marzo 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Mario Bertolissi per
udito nuovamente nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007,
rifissata in ragione della intervenuta modifica della
composizione del collegio, il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi nuovamente nell’udienza
pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Mario Bertolissi
e Andrea Manzi per
1. –
1.1. – Espone
Gli attori si ritenevano ingiustamente danneggiati
da una serie di interviste rilasciate dal Presidente della Regione sul tema
della Rai e del servizio pubblico televisivo. La prima di tali interviste, dal
titolo «Qui in Veneto dove
Successivamente, queste prime dichiarazioni venivano
precisate e integrate dal Presidente della Regione mediante due interviste, la prima rilasciata
al quotidiano “Libero”, in data 8 febbraio 2002, dove, tra l’altro, affermava:
«Adesso quei signori non si rendano ridicoli con la storia di rendere note le
percentuali delle mie presenze nei telegiornali, lo sappiamo tutti che ci sono
mille modi per far apparire una persona in televisione dando un effetto
negativo alla sua presenza […]»; la seconda, rilasciata al quotidiano “
A seguito di tali dichiarazioni Roberto Reale e
Giuseppe Casagrande citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il
Presidente della Regione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti. Quest’ultimo, costituitosi in
giudizio, eccepiva l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 122,
quarto comma, della Costituzione. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1715 del
30 aprile – 8 agosto 2005, rigettata l’eccezione, lo condannava al pagamento,
in favore di ciascuno degli attori, di euro 120.000,00, a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi, e di euro
10.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 12 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).
La difesa della ricorrente, dopo aver
esposto i fatti, compie una ricostruzione di quelli che, a suo giudizio, sono i
punti fermi della giurisprudenza costituzionale in tema di immunità e afferma
che ormai possono considerarsi ius receptum i seguenti principi: a) è funzionale alla
tutela dei più elevati incarichi di rappresentanza politica l’esonero da
responsabilità dei componenti del Consiglio regionale (sentenza n. 69 del
1985); b) attraverso la lesione
delle prerogative stabilite dall’artt. 122, quarto comma, Cost. sono violati
anche gli artt. 121 e 123 Cost., in quanto l’alterazione delle attribuzioni
accordate dalla legge fondamentale al consigliere regionale che esprime
opinioni e dà voti si riverbera sull’intera organizzazione dell’ente e
sull’esercizio delle relative funzioni, entrambi costituzionalmente protetti; c)
le guarentigie di cui all’art. 122, quarto comma, Cost., pur non esprimendosi a
livello di sovranità come quelle previste dall’art. 68 Cost., costituiscono
esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite (sentenze n. 385 del
1998 e n. 81
del 1975); d) le prerogative previste dagli artt. 68, primo comma, e 122,
quarto comma, Cost. si ispirano a principi analoghi, a fronte dell’identico
tenore delle disposizioni che, rispettivamente, le regolano; e) la pretesa di
esercitare lo ius dicere in
presenza dell’immunità parlamentare si traduce in un’alterazione dell’ordine costituzionale
delle competenze, in quanto comporta l’invasione della sfera di autonomia
costituzionalmente riservata alla Regione, alla quale esclusivamente spetta
l’esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare; f) l’immunità dei consiglieri regionali riguarda ogni
tipo di responsabilità, civile, penale, amministrativa, contabile-erariale (sentenza n.100 del
1986); g) per orientamento
costante, nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un
atto giurisdizionale, se ed in quanto ne derivi una invasione della competenza
costituzionalmente garantita alla Regione (sentenza n. 70 del
1985).
Fatta questa premessa,
1.2. – In primo luogo, secondo la ricorrente, rileva
la posizione peculiare del consigliere-Presidente di Regione, figura del tutto
diversa da quella del semplice consigliere, in quanto solo il primo ha la
funzione di rappresentanza della Regione e di direzione politica della Giunta, alla
quale si accompagna istituzionalmente la possibilità di “esternazione
politica”, potere che, tanto più oggi che l’elezione del Presidente avviene a
suffragio universale e diretto, va al di là delle puntuali competenze previste
per legge. Il Presidente della Regione, ad avviso della ricorrente, avrebbe una
sorta di diritto di rendere pubblici il significato e la ragione degli atti
propri e del proprio governo dato che ne risponde politicamente. In altri
termini, l’esternazione di valutazioni e orientamenti sui temi dell’attualità
politica sarebbe diretta espressione del munus publicum di cui egli è titolare.
Su tale base dovrebbero considerarsi coperte
dall’immunità le dichiarazioni presidenziali, anche se non ascrivibili a
funzioni tipizzate, per il solo fatto di essere riferibili o genericamente
connesse alla carica rappresentativa e alla realizzazione dell’indirizzo
politico che il corpo elettorale ha scelto quando ha espresso la sua
preferenza.
Inoltre, aggiunge la ricorrente, nella prima
intervista del 7 febbraio, rilasciata al quotidiano “Libero”, il Presidente
della Regione non aveva parlato solo della Rai, ma anche di buoni scuola,
sanità, grandi opere, statuto regionale, tutti obiettivi del suo programma di
governo realizzati e da realizzare. Quanto alla Rai, il tono sferzante era
funzionale ad ottenere per la sede regionale, in vista del rinnovo del
consiglio di amministrazione, una maggiore rappresentanza politica.
Si trattava, dunque, di dichiarazioni strumentali
alla posizione pubblica e istituzionale del Presidente, di indubbia valenza
politica e perciò non sindacabili, a meno di non voler compromettere alla
radice le garanzie necessarie a rendere effettiva l’autonomia regionale, anche
perché la critica aveva ad oggetto uno dei cardini del sistema del potere
politico locale, vale a dire la gestione e la riforma del servizio
radiotelevisivo regionale.
Per questi motivi, conclude sul punto
1.3. – La ricorrente, inoltre, sostiene che l’art. 3
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), ha esteso l’applicazione sia dell’art. 68, primo
comma, Cost. sia, con i dovuti aggiustamenti, dell’art. 122, quarto comma,
della Costituzione ad ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e
di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, anche se espletata
fuori dal Parlamento. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della
guarentigia, per il legislatore non ha più rilievo il fatto che si discorra di
atti tipici ovvero di atti non tipici e che, quanto a questi ultimi, è
sufficiente che essi siano contrassegnati da una semplice connessione (non più
da uno specifico nesso funzionale) con la funzione pubblica esercitata.
La legge n. 140 del 2003, continua
A parere della ricorrente, sulla base di siffatto
impianto normativo-giurisprudenziale, si potrebbe
concludere che, analogamente alla delibera della Camera, l’atto con cui
Tale ultima soluzione sarebbe necessitata perché: a)
gli artt. 122, quarto comma, e 68, primo comma, Cost. hanno il medesimo tenore
letterale; b) il principio affermato dalla Corte secondo il quale «le
prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell’organo a
tutela del quale sono disposte» ha portata generale applicabile tanto
all’assemblea legislativa nazionale che a quella regionale; c) attualmente,
tutti i soggetti istituzionali che vengono a costituire
1.4. – In ogni caso, sostiene
Non può ritenersi estraneo alle funzioni del
Presidente della Regione, secondo la ricorrente, vigilare sul corretto
esercizio dell’informazione televisiva, non solo per il ruolo istituzionale che
egli riveste, ma anche e soprattutto perché non si può sostenere che la materia
del servizio radiotelevisivo sia estranea alle competenze delle Regioni, avendo
queste potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della
comunicazione. Del resto, gli stessi attori hanno riconosciuto il ruolo
istituzionale rivestito dal convenuto, tanto da aver provveduto a notificare
l’atto di citazione non già, come prevede il codice di rito, nella sua
residenza, bensì «al dott. Giancarlo Galan» nella sua
qualità di «Presidente pro tempore della
giunta regionale palazzo Balbi».
2. – Sono intervenuti nel giudizio Roberto Reale e
Giuseppe Casagrande, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone
comunque il rigetto.
I due intervenienti premettono, in fatto, che nel
ricorso introduttivo del giudizio
Di qui l’eccezione preliminare di inammissibilità
del ricorso della Regione Veneto, non essendo consentito contestare dinanzi
Nel merito, viene dedotta l’infondatezza del ricorso
della Regione in ordine ad ognuno dei tre punti principali: 1) la pretesa
posizione particolare del Presidente della Regione; 2) la pretesa applicabilità
della legge n. 140 del 2003; 3) la pretesa sussistenza del nesso funzionale fra
esternazioni e carica pubblica.
Quanto al primo punto, si afferma che le modalità di
elezione del Presidente della Regione non possono avere alcun rilievo ai fini
della disciplina dell’immunità. Del resto, lo stesso art. 122, quarto comma,
Cost. si riferisce esclusivamente ai consiglieri regionali e non è possibile
immaginare un’immunità di tipo soggettivo in capo al Presidente della Regione
per ogni sua esternazione o per l’espressione di opinioni che abbiano una
connessione generica con la sua carica.
Sul secondo punto, gli intervenienti sostengono che
l’art. 3 della legge n. 140 del 2003 non trova applicazione nel caso di specie,
trattandosi di una norma di tipo processuale, sostanzialmente confermativa o
esplicativa dei consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte
costituzionale in materia. La stessa Corte Costituzionale, nel far sua questa
interpretazione, ha escluso che l’art. 3 della legge n. 140 del 2003 abbia
ampliato l’immunità di cui all’art. 68 Cost., e ha ribadito la necessità che le
opinioni espresse dal membro del Parlamento costituiscano divulgazione e
riproduzione di attività parlamentare anche sulla base di una sostanziale
identità di contenuti (sentenze n. 298
e n. 246 del
2004).
Sulla sussistenza del nesso funzionale fra
esternazioni e carica pubblica, gli intervenienti evidenziano che nel ricorso
«non è stata dedotta alcuna attività istituzionale del Presidente della Regione
rispetto alla quale le diverse interviste incriminate potessero configurarsi
come divulgative o esplicative e dunque espressione, sia pur atipica, delle
prerogative connesse alla carica».
Secondo gli intervenienti,
Di nessun pregio, infine, sarebbero le
argomentazioni con le quali
3. – In data 20 febbraio 2007 il ricorso è stato notificato
al Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 27, comma 2, delle norme
integrative.
3.1. – Con memoria illustrativa depositata in
prossimità dell'udienza,
Considerato in diritto
1. –
Ritiene la ricorrente che tale sentenza
sia lesiva della prerogativa di insindacabilità garantita ai componenti del
Consiglio regionale dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, nonché, in
via mediata, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e di
funzioni degli organi della Regione, riconosciute dagli artt. 121 e 123 della
Costituzione.
Ciò, in sintesi, sulla base di tre motivi:
a) perché il Presidente-consigliere
della Regione non può essere sottoposto a giudizio per dichiarazioni,
rilasciate alla stampa, costituenti valutazioni e orientamenti sui temi
dell’attualità politica, in quanto tali attività sono diretta espressione del munus publicum di
cui lo stesso è titolare, e in quanto la partecipazione alla discussione su un
tema politico all’ordine del giorno, nella quale viene esternato il punto di
vista del Governatore, consigliere del gruppo politico di maggioranza, rientra
nelle modalità di esercizio dell’attività politico-istituzionale relativa alla
funzione di indirizzo politico, riconducibile alla garanzia sancita dall’art.
122, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 121 e 123
della Costituzione;
b) perché l’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), al
comma
c) perché, in ogni caso, le
dichiarazioni del Presidente della Regione sono, nella specie, inscindibilmente
connesse con l’esercizio della funzione legislativa e di indirizzo e controllo
politico, non essendo estranea ad esse la vigilanza sul corretto esercizio
dell’informazione televisiva: ciò in quanto, da un lato, la materia del
servizio radiotelevisivo rientra in quella dell’«ordinamento della
comunicazione» che l’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alle Regioni in
via concorrente e, dall’altro, i giudizi espressi nei confronti di coloro che informano
l’opinione pubblica circa l’operato degli esponenti delle forze politiche,
riguardando i rapporti tra politica e informazione, rientrano automaticamente
nell’ambito della garanzia prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost.
2. – Preliminarmente,
come già deciso con l’ordinanza emessa nell’udienza pubblica del 20 marzo 2007,
deve essere dichiarato ammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio
da Giuseppe Casagrande e Roberto Reale,
entrambi parti del giudizio che ha originato il presente conflitto.
Anche se di regola, nei giudizi per
conflitto di attribuzione non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da
quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tuttavia può verificarsi che l’oggetto del conflitto sia tale da
coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui
pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall’esito del
conflitto. In tali casi questa Corte ritiene ammissibile l’intervento di
soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione è oggetto del
conflitto, sarebbero incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni,
dall’esito del giudizio relativo al conflitto (sentenze n. 386 del
2005; n. 154
del 2004 e n.
76 del 2001).
E’ questa la situazione che si riscontra nel presente giudizio, in quanto
il suo oggetto incide sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso
diritto delle parti intervenienti di agire nel giudizio comune.
2.1. – Va esaminata, sempre in via preliminare,
l’eccezione di inammissibilità del conflitto sollevata dagli intervenienti sul
presupposto che
L’eccezione è
infondata.
Nel caso in
esame emerge con chiarezza che le doglianze prospettate dalla Regione Veneto
integrano i suddetti presupposti. La ricorrente, infatti, lamentando la
violazione dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione da parte della
sentenza del Tribunale civile di Venezia, intende innanzitutto contestare
radicalmente la stessa sussistenza in capo all’autorità giudiziaria del potere
di accertare la responsabilità civile derivante dalle dichiarazioni del
Presidente e consigliere regionale e, comunque, in via subordinata, censurarne
il cattivo uso.
3. – Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. –
Al contrario, va rilevato che questa Corte ha più
volte affermato che i membri della Giunta regionale godono dell’immunità
prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost. solo in quanto consiglieri
regionali ed esclusivamente in relazione all’attività svolta in ambito
consiliare. In altri termini, la guarentigia dei consiglieri non si estende a
coprire le funzioni della Giunta o del suo Presidente, perché «non lo
consentono la lettera dell'art. 122 Cost. e la ragion d'essere di tale
immunità» (sentenze
n. 183 del 1981 e n. 81 del 1975).
Tale affermazione, precedente la riforma costituzionale del 1999 (legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1), è ora ulteriormente rafforzata dalla
accentuazione della distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della
Giunta, quale organo esecutivo della Regione, operata dal legislatore
costituzionale. Priva di fondamento è, pertanto, non solo la tesi che il
Presidente della Giunta regionale goda di una forma di immunità rafforzata, ma
anche quella che lo stesso, in quanto tale, sia destinatario della guarentigia
che il più volte citato quarto comma dell’art.122 Cost. attribuisce invece esclusivamente
ai consiglieri regionali in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Parimenti infondate sono le ulteriori argomentazioni del ricorso relative
alla pretesa applicabilità della legge n. 140 del 2003,
ivi compreso l’effetto inibitorio in essa previsto, anche ai consiglieri
regionali, nonché alla pretesa estensione, da parte dell’art. 3 della suddetta
legge, dell’applicabilità dell’art. 68, primo comma e, per analogia, dell’art.
122, quarto comma Cost. «ad ogni altra attività […] di critica e di denuncia
politica, connessa con i compiti istituzionali anche se non in connessione con
l’attività consiliare tipica».
La tesi della Regione si fonda su molteplici erronei presupposti interpretativi.
Il primo riguarda l’impossibilità di accedere ad un’interpretazione estensiva o analogica della legge n. 140 del 2003, nel senso di ritenerla applicabile anche ai consiglieri regionali. L’interpretazione di tipo estensivo è preclusa dal tenore letterale dell’intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all’art. 68 della Costituzione e alla carica di parlamentare. La legge citata, inoltre, ha carattere eccezionale, in quanto limitativa dell’esercizio della funzione giurisdizionale, il che la rende insuscettibile di applicazione analogica.
Il secondo errore nella ricostruzione operata dalla
Regione riguarda il presunto effetto inibitorio dell’esercizio del potere
giurisdizionale, che deriverebbe dalla pretesa equivalenza della delibera della Giunta, con la quale quest’ultima
decide di proporre il conflitto di
attribuzione, e di quella con la quale il Consiglio regionale decide che le
opinioni espresse sono relative all’esercizio delle funzioni consiliari e,
quindi, sono insindacabili. A parte la necessità di immaginare, in questo caso,
che in un atto avente altra natura, quale quello relativo alla decisione di
sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale, confluisca una delibera
di insindacabilità quantomeno implicita, quel che maggiormente rileva è la
difficoltà di ipotizzare che il potere di valutare se un’opinione espressa da
un componente dell’organo legislativo regionale sia riconducibile all’esercizio
delle funzioni consiliari si trasferisca dall’assemblea legislativa di
appartenenza alla Giunta regionale.
Occorre, al riguardo, far presente che, secondo la giurisprudenza
costante di questa Corte, l’esonero da responsabilità di cui al quarto comma
dell’art. 122 Cost., analogamente a quello disciplinato dal primo comma
dell’art. 68 Cost., «è posto a salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza
costituzionalmente riservata al Consiglio regionale» (ex plurimis sentenze n. 391 del
1999, n. 289
del 1997, n.
274 del 1995, n
81 e n. 70
del 1985) e, solo in via mediata, per la realizzazione della suddetta
tutela dell’Organo e «al fine di garantire da qualsiasi interferenza la libera
formazione della volontà politica» (sentenza n. 382 del
1998), si indirizza al componente del Consiglio.
Del resto, la stessa ricorrente, nell’atto introduttivo, ha fatto riferimento alle molteplici sentenze di questa Corte (n. 265 del 1997, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988) in cui si afferma che «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell’Organo a tutela del quale sono disposte».
Quindi, se già appare arduo immaginare un trasferimento alla Giunta regionale del potere valutativo che, con riferimento alle pronunce di insindacabilità che si fondano su quanto prevede il primo comma dell’art. 68 Cost., è attribuito all’Organo parlamentare, è erroneo ipotizzare che alla decisione della Giunta di sollevare conflitto di attribuzione possa conseguire un effetto inibitorio che paralizzi l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Questa Corte ha più volte precisato che
l’effetto inibitorio, rimovibile solo tramite conflitto, è diretta conseguenza
della delibera di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost.
assunta dalle assemblee parlamentari. In particolare ha affermato che «Qualora
il giudice di una causa […] promossa da una persona lesa da dichiarazioni
diffamatorie fatte da un deputato o senatore in sede extraparlamentare, reputi
che la delibera della Camera di appartenenza, affermante l’irresponsabilità del
proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio
illegittimo (o, come altri si esprime, di “cattivo uso”) del potere di
valutazione, può provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando
davanti a questa conflitto di attribuzione» (sentenza n. 1150
del 1988).
Ma detto effetto deriva dalla
circostanza che «il potere di
valutazione del Parlamento non è in astratto contestabile» e quindi «il
conflitto [sollevato dal potere giurisdizionale] non si configura nei termini
di una vindicatio potestatis […] bensì come contestazione dell'altrui potere in
concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei
presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso» (sentenza n. 1150
del 1988).
Nel caso in questione, vi è da
considerare non soltanto che «solo il Parlamento può esprimere la funzione di rappresentanza nazionale»
(secondo quanto precisano le sentenze nn. 306 e 106 del 2002,
che hanno tradotto in termini aggiornati alle modifiche della Costituzione
avvenute con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001
n. 3, il contenuto della precedente sentenza n. 81 del
1975) ma, soprattutto, che nei conflitti di attribuzione tra enti la
posizione dei due soggetti che confliggono è
rovesciata rispetto a quanto si verifica nei conflitti di attribuzione tra
poteri sollevati per contestare le deliberazioni di insindacabilità pronunciate
da uno dei rami del Parlamento. Giova, quindi, soffermarsi su quali siano le
parti del conflitto tra enti e sul suo oggetto.
Attualmente lo strumento di tutela per
le lesioni delle prerogative del Consiglio
regionale è ravvisato nella proponibilità del conflitto di attribuzione tra
enti. La legittimazione a sollevare tale tipo di conflitto spetta, quindi,
esclusivamente alla Giunta regionale che, come si è detto, è un organo diverso
rispetto a quello tutelato dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione. Il
che pone anche un problema di garanzia, essendo
In altri termini, il conflitto tra Consiglio
regionale e autorità giudiziaria, che verte sulla delimitazione delle
rispettive sfere costituzionali di attribuzioni in rapporto alla sindacabilità o meno della condotta del Consigliere
regionale, si svolge con la presenza solo eventuale dell’organo titolare del
potere del cui legittimo uso si dubita e nella totale assenza dal giudizio
dell’organo titolare della funzione.
In questo caso non può, quindi, il Consiglio
regionale rivendicare il potere di giudicare in ordine all’insindacabilità,
dato che non è neppure parte del conflitto. Ma anche
Tornando al secondo motivo di ricorso, va
evidenziato che
Premesso che la già affermata impossibilità di
estendere l’applicazione della legge n. 140 del 2003 anche ai consiglieri
regionali rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, va comunque ribadita
l’ormai consolidata interpretazione
restrittiva dell’art. 3 di tale legge, che questa Corte ha operato a partire
dalla sentenza
n. 120 del 2004, secondo cui esso non amplia l’immunità prevista dall’art.
68 Cost.
Quanto all’ultimo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del nesso
funzionale tra le dichiarazioni del Presidente della Regione oggetto del
giudizio risarcitorio e la sua attività istituzionale, va innanzitutto ribadito
che il Presidente della Regione gode della prerogativa di cui all’art. 122,
quarto comma, della Costituzione solo in quanto sia componente del Consiglio
Regionale e solo in relazione all’attività svolta in ambito consiliare. Ciò
posto, si deve considerare che, dopo l’approvazione della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), le
due cariche non sono più necessariamente coincidenti. Nel caso in esame,
tuttavia, tale presupposto ricorre in quanto, non avendo
Fatta questa premessa, deve evidenziarsi che la difesa della Regione non indica alcun atto tipico dell’attività consiliare posto in essere dal Presidente che sia connesso con le dichiarazioni per le quali quest’ultimo è stato condannato al risarcimento del danno.
La ricorrente si limita ad affermare
che, poiché le dichiarazioni in oggetto si riferivano alla situazione del
servizio pubblico radiotelevisivo a livello locale, esse sarebbero connesse con
le funzioni del Presidente della
Regione relative alla vigilanza e al controllo sul corretto esercizio
dell’informazione televisiva, anche perché la materia del servizio
radiotelevisivo rientra in quella dell’«ordinamento della comunicazione» – disciplinata
dall’art. 117, terzo comma, Cost. – che è attribuita alla competenza legislativa
delle Regioni in via concorrente.
Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte relativa all’art. 68, ma certamente applicabile anche all’art.122, quarto comma, Cost., dove si è affermato che «il "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, mancando di costituire la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione» (sentenze n. 392 del 2006 e n. 51 del 2002).
Pertanto, il ricorso della Regione Veneto non può essere accolto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al
Tribunale di Venezia, Sezione III civile, nel giudizio promosso da Roberto
Reale e Giuseppe Casagrande nei confronti del Presidente della Regione Veneto,
emettere la sentenza 30 aprile – 8
agosto 2005, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 giugno
2007.
F.to:
Maria
Depositata
in
ALLEGATO:
Ordinanza letta all’udienza pubblica del 20 marzo 2007
Considerato che nei giudizi per conflitto di
attribuzione non è di regola ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli
legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi,
che, tuttavia, non può escludersi la possibilità che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall’esito del conflitto;
che, conseguentemente, questa Corte, ha ritenuto ammissibile l’intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall’esito del giudizio per conflitto (sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);
che analoga
situazione si riscontra nel presente giudizio per conflitto in quanto l’oggetto
del giudizio incide sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso
diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune.
per questi motivi
dichiara ammissibile l’intervento di Roberto Reale e Giuseppe Casagrande nel giudizio per conflitto di
attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
F.TO: Franco Bile, Presidente