SENTENZA N. 81
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente
della Regione Abruzzo, notificato il 6 luglio 1973, depositato in cancelleria
il 25 successivo ed iscritto al n. 8 del registro 1973, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del giudice istruttore presso il
tribunale dell'Aquila, notificati il 9 maggio 1973, con i quali é stato
disposto procedersi con istruzione formale nei
confronti di 37 consiglieri regionali per concorso in reato ravvisato nelle
deliberazioni 19 ottobre 1971 della Giunta regionale e 26-27 luglio 1971 del
Consiglio regionale.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974
il Giudice relatore Paolo Rossi;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 6 luglio 1973 il Presidente della Regione
Abruzzo ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per
ottenere l'annullamento dei provvedimenti del giudice istruttore presso il
tribunale dell'Aquila, notificati il 9 maggio 1973, con i quali é stata
disposta la formalizzazione dell'istruttoria penale nei confronti di 37
consiglieri regionali in ordine al concorso nel reato di peculato ravvisato
nelle deliberazioni 19 ottobre 1971 della Giunta regionale e 26-27 luglio 1971
del Consiglio.
Assume
La ricorrente premette che:
1) Il neo-eletto Consiglio regionale cominciò ad operare all'Aquila in un
clima di intimidazione e violenza conseguente ai sommovimenti connessi alla
scelta del capoluogo della Regione, rinchiudendosi, per motivi di sicurezza,
nel castello federiciano. L'ufficio di Presidenza del
Consiglio ordinò l'invio dei pasti necessari ai consiglieri ed ai dipendenti ad
un ristorante del luogo;
2) Il Consiglio regionale, prima dell'entrata in vigore dello Statuto,
con deliberazioni 26 e 27 luglio 1971, approvò la stipula di un contratto di
assicurazione dei consiglieri regionali contro gli infortuni, con il parziale
concorso finanziario della Regione.
3) La procura della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila iniziò
indagini, emettendo avviso di procedimento in data 20 ottobre 1972, al fine di
accertare se gli indicati consiglieri regionali fossero incorsi nel reato di
peculato nell'adottare le delibere sopra descritte. La difesa dei consiglieri
regionali eccepì la carenza di giurisdizione invocando l'immunità derivante
dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione; senonché il giudice istruttore, disattendendo la richiesta
di assoluzione formulata dal pubblico ministero, dispose, con l'impugnato
provvedimento, la formalizzazione dell'istruttoria.
La difesa della Regione, a sostegno delle proprie istanze, svolge in
diritto le seguenti argomentazioni:
1) La proponibilità di un conflitto di attribuzioni avverso un atto
giurisdizionale é stata ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale.
2)
3) L'art. 122, quarto comma, Cost. - secondo cui i consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni - é norma del tutto analoga all'art. 68, primo comma, della Costituzione, che stabilisce una
corrispondente immunità per i membri del Parlamento, ed é ispirata alla ratio
di garantire la piena indipendenza degli organi politico-legislativi e di
assicurare la libertà da interferenze esterne per coloro che li impersonano.
4) Le citate delibere del Consiglio regionale attinenti al trattamento
dei consiglieri ed a spese di funzionamento del Consiglio, appartengono a quel
tipo di atti per i quali
5) La stessa conclusione si impone per la delibera 19 ottobre 1971 della
Giunta regionale, ove si consideri che nella prima fase di vita della Regione
l'intera gestione contabile dell'Ente era stata affidata alla Giunta per
disposizione del Ministro del tesoro presa sulla base dell'art. 15 della legge
n. 281 del 1970. Non sussistendo ancora la separazione della gestione
contabile, attinente al funzionamento autonomo ed interno del Consiglio,
rispetto alla gestione del patrimonio generale della Regione,
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito in giudizio con atto
depositato il 25 luglio 1973 chiedendo che
Pertanto apparirebbe inconcepibile, pur nella diversità delle situazioni,
che l'ordinamento consenta ai Consigli regionali un
trattamento più favorevole di quello concesso al Parlamento per la tutela
dell'immunità dei propri membri.
L'Avvocatura dello Stato rileva peraltro che alla medesima decisione
dovrebbe pervenirsi, in via alternativa, qualora si ammettesse l'immediata
proponibilità del conflitto di attribuzioni, non preceduta dal previsto ricorso
in cassazione. Invero secondo tale ipotesi l'autonomia regionale sarebbe stata
lesa dal primo atto di esercizio dell'azione penale, sicché il termine per
proporre il ricorso in oggetto sarebbe scaduto entro il 19 dicembre 1972, e cioé decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di
procedimento a carico dei 37 consiglieri regionali, tra cui il Presidente della
Giunta. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile per tardività.
Nel merito l'Avvocatura non disconosce che l'art. 122, quarto comma,
della Costituzione, sancisce un'immunità per le opinioni espresse ed i voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni dai consiglieri regionali, ma rileva
che l'immunità ricollega i voti dati alle manifestazioni del pensiero,
finalizzate alla produzione di atti determinati. Questi possono essere di
natura politica, eligente, legislativa, autoregolamentare, o meramente amministrativa.
L'incensurabilità copre tutti i suddetti tipi di atti, tranne quelli
amministrativi, espressamente soggetti, ex art. 125 della Costituzione, a
controllo di legittimità e a volte di merito. L'eventuale annullamento degli
atti illegittimi da parte della Commissione di controllo non consente di
escludere la responsabilità penale degli autori dell'atto, qualora ne ricorrano
gli estremi, pena l'alterazione dell'equilibrio costituzionale che esige
l'eguaglianza di tutti i cittadini particolarmente di fronte alla legge penale.
L'immunità invocata non può concernere le delibere amministrative, come emerge
dalla considerazione che anche i ministri sono responsabili per i reati
ministeriali e che gli stessi componenti delle Giunte regionali sono
assoggettabili a giudizi di responsabilità (sentenza Corte
cost. n. 211 del 1972).
Considerato in diritto
1. -
2. - Per affrontare il merito della questione, occorre in primo luogo
dare atto dell'infondatezza delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa
dello Stato, riassumibili nei seguenti termini: 1) il conflitto di attribuzione
potrebbe essere inammissibile sotto il profilo che il provvedimento del giudice
istruttore che ha disposto procedersi contro 37
consiglieri regionali per il reato di peculato ravvisato nell'adozione delle
delibere suddette, non é stato previamente impugnato in Cassazione, ex art.
524, n. 2, c.p.p., per
difetto assoluto di giurisdizione; 2) il ricorso sarebbe inammissibile per tardività perché notificato ben oltre 60 giorni dalla data
in cui i consiglieri regionali ricevettero gli avvisi di procedimento (20
ottobre 1972).
La prima eccezione si rivela inconsistente giacché,
a parte ogni altro rilievo, decisiva é la considerazione che
Parimenti infondata appare la seconda eccezione, in quanto non risulta
che
3. - Nel merito il ricorso della Regione risulta fondato nella parte
concernente il divieto di accertare la penale responsabilità dei consiglieri
regionali che approvarono le citate delibere consiliari.
Per una adeguata interpretazione dell'immunità
sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, occorre confrontare
tale norma con le più ampie guarentigie concesse ai membri del Parlamento
dall'art. 68 della Carta. Al fine di tutelare la piena indipendenza del
Parlamento, in relazione all'altissima funzione ad esso
riservata,
Ritiene quindi questa Corte che la forma amministrativa che connota le
deliberazioni consiliari del 26-27 luglio 1971
(assicurazioni connesse allo stato giuridico dei consiglieri regionali) non
valga ad escludere l'irresponsabilità di coloro che le adottarono
nell'esercizio di competenze spettanti al Consiglio. Pertanto deve dichiararsi
il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria procedente, che ha
ritenuto di ravvisare, in quella votazione, gli elementi del reato di peculato.
4. - Diversa soluzione si impone in ordine alla pretesa immunità dei membri
della Giunta regionale. La norma invocata riferisce e limita l'irresponsabilità
dei consiglieri regionali alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni. L'immunità copre quindi esclusivamente quelle attività che
costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, per garantire, come
sopra chiarito, l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle
funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale
dell'art. 122 Cost., sia con
la ratio dell'istituto. É appena il caso di ricordare che la contrapposizione
tra funzioni della Giunta e funzioni del Consiglio risulta evidenziata dalla
Costituzione, che all art. 121 configura
Né ha pregio la tesi della ricorrente secondo cui dovrebbe riconoscersi
ai membri della Giunta della Regione Abruzzo l'immunità per i voti espressi con
l'approvazione della citata delibera del 19 ottobre 1971, sotto il particolare
profilo che essa venne adottata, in via provvisoria,
in base ad un decreto del Ministro del tesoro, emesso ex art. 15 della legge n.
281 del 1970: ché anzi proprio tali disposizioni consentivano alla Giunta di
poter deliberare spese indifferibili ed urgenti anche prima dell'istituzione
della Commissione statale di controllo, ma soltanto sotto la sua responsabilità
e salva la successiva approvazione da parte della Commissione, la quale al
contrario, nella specie, annullò la delibera.
Pertanto il ricorso della Regione Abruzzo deve essere respinto nella
parte in cui chiede si dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria procedente per i voti dati dai membri della Giunta regionale con la
citata delibera 19 ottobre 1971.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara il difetto di giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ad accertare la penale responsabilità dei consiglieri
della Regione Abruzzo per i voti da essi espressi con l'approvazione delle
delibere consiliari 26 e 27 luglio 1971, nn. 95 e
103, e annulla gli atti processuali adottati nei confronti dei consiglieri
della Regione Abruzzo per le predette delibere;
dichiara che spetta agli organi giurisdizionali
dello Stato procedere per l'accertamento della eventuale responsabilità penale
dei componenti
Così deciso in Roma, nella sede Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 21 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1975.