SENTENZA
N. 391
ANNO
1999
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Dott. Renato
GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano
VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco
GUIZZI "
- Prof. Cesare
MIRABELLI "
- Prof. Fernando
SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo
VARI "
- Dott. Cesare
RUPERTO "
- Dott. Riccardo
CHIEPPA "
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio
ONIDA "
- Prof. Carlo
MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda
CONTRI "
- Prof. Guido
NEPPI MODONA "
- Prof. Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale
MARINI "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del 20
dicembre 1996, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Venezia, che ha disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale
Michele Boato per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito
della pubblicazione di un articolo connesso ad una interpellanza riguardante la
valutazione del fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia, in relazione
all'estrazione di metano da parte dell'AGIP S.p.A., promosso con ricorso della
Regione Veneto, notificato il 27 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 64 del registro conflitti 1997.
Udito
nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi
gli Avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto
in fatto
Espone la
Regione ricorrente che i consiglieri regionali Boato e Cacciari, in data 28
giugno 1995, avevano presentato un’interpellanza ¾ avente ad oggetto: "Esperti super partes per salvare Venezia,
Chioggia ed il delta del Po dalla subsidenza irreparabile" ¾ concernente la valutazione del
fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia, in relazione all’estrazione
di metano da parte dell’AGIP S.p.A.
L’interpellanza
faceva riferimento ai possibili componenti, indicati dal Ministro
dell’ambiente, dell’istituenda Commissione incaricata di effettuare la predetta
valutazione, operando, ad avviso della ricorrente, uno "stretto
collegamento tra l’imprescindibile imparzialità degli esperti chiamati a
pronunciarsi e l’irreparabilità dei danni" che ne sarebbero potuti
seguire, ove gli accertamenti fossero stati inadeguati al caso; con essa si
sottolineava, quindi, la necessità che la Commissione fosse "composta da
geologi esperti sul fenomeno della subsidenza e super partes (che non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro con
l’AGIP)".
Successivamente ¾ prosegue il ricorso ¾ "in una linea di assoluta
continuità con una simile formale ed istituzionale presa di posizione", il
consigliere Boato stilava un testo ¾ pubblicato sul quotidiano "Il
Gazzettino" del 20 gennaio 1996 ¾ dal titolo "Quegli esperti sono
troppo amici dell’AGIP". Ivi dava conto, tra l’altro, della rilevanza
ambientale dell’argomento; della nomina di una commissione di esperti per
valutare l’impatto dell’eventuale estrazione di metano al largo di Venezia e
Chioggia; della circostanza che i Consigli provinciale e comunale di Venezia
avevano avanzato riserve in proposito, anche perché era stato chiamato a far
parte dell’organo collegiale "un solo geologo", mentre i componenti
erano "in gran parte di lunga consuetudine di lavoro per l’AGIP: e,
proprio questo, Boato riteneva non confacente al caso".
Essendo stata presentata dagli esperti
nominati nello scritto querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia
disponeva il rinvio a giudizio del consigliere regionale Michele Boato.
2.¾ La Regione ricorrente sostiene che la
descritta vicenda viene a configurare, sul piano strettamente oggettivo, della
articolazione temporale degli eventi e della loro connessione causale, "la
più classica delle violazioni" dell’art. 122, quarto comma, della
Costituzione.
Nel richiamare la giurisprudenza
costituzionale in argomento, la Regione Veneto rileva che "l’interpellanza
ed il successivo scritto presentati dal consigliere Boato" ¾ non concretizzando "quel fatto materiale" che
esclude l’operatività della guarentigia ¾ "individuano uno dei modi secondo
cui si estrinseca, in forma non legislativa, la funzione di indirizzo politico
e di controllo del Consiglio sulla Giunta regionale".
Ritiene,
inoltre, la ricorrente che, "attraverso la lesione delle prerogative
stabilite dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, sono state violate
ulteriori disposizioni della Costituzione: quelle degli artt. 121 e 123, poiché
l’alterazione delle attribuzioni accordate dalla legge fondamentale al
consigliere regionale che esprime opinioni e dà voti si riverbera sull’intera
organizzazione dell’ente e sull’esercizio delle relative funzioni, entrambi
costituzionalmente protetti".
La Regione
Veneto chiede, perciò, che venga dichiarato "che non spetta allo Stato (e,
per esso, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia)
emettere decreti che dispongono il giudizio (ex art. 429 del codice di procedura penale), atti finalizzati
all’accertamento di responsabilità penali riconducibili all’area di operatività
dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione e, suo tramite, degli artt. 121
e 123 della Costituzione". Chiede, altresì, che la Corte annulli il
decreto emesso il 20 dicembre 1996 dal predetto Giudice.
3.¾ Con memoria illustrativa depositata in
prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha insistito per l’accoglimento del
ricorso, ribadendo ¾ in linea con le considerazioni svolte
nell’atto di promovimento del giudizio e attraverso il richiamo della più
recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 382 e n. 289 del 1998) ¾ la sussistenza di "un evidente nesso funzionale"
tra la "manifestazione di pensiero politico delineata" dal
consigliere regionale Boato, con lo scritto pubblicato il 20 gennaio 1996 sul
quotidiano "Il Gazzettino" e la precedente interpellanza, presentata
il 28 giugno 1995.
1.¾ La Regione Veneto solleva conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 dicembre
1996, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Venezia ha disposto il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele
Boato, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, terzo
comma, del codice penale); fatto consistito, secondo quanto è dato desumere
dagli atti, nelle espressioni usate, in uno scritto pubblicato sul quotidiano
"Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996, nei confronti di coloro che
erano stati chiamati a far parte di una commissione incaricata di valutare il
fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia.
Ritiene la
ricorrente che detto atto sia invasivo delle prerogative garantite ai
componenti del Consiglio regionale dall’art. 122, quarto comma, della
Costituzione, nonché, in via mediata, delle attribuzioni regionali in materia
di organizzazione e di funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e
123 della Costituzione. Ciò in quanto il fatto per il quale si procede
penalmente nei confronti del predetto consigliere regionale si porrebbe in
"connessione causale" con le funzioni esercitate dal medesimo
attraverso una interpellanza, che in precedenza (il 28 giugno 1995) egli aveva
presentato, unitamente ad altro consigliere, sul fenomeno della subsidenza
nella laguna di Venezia e sui criteri che si sarebbero dovuti seguire nella
scelta degli esperti chiamati a valutare il fenomeno stesso.
2.¾ Il ricorso è fondato.
L'art. 122,
quarto comma, della Costituzione, dispone che i consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Secondo la
giurisprudenza costituzionale, tale esonero da responsabilità, posto a
salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza costituzionalmente riservate al
Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono
esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni
direttamente affidate a detto organo dalla stessa Costituzione o dalle altre
fonti normative cui la prima rinvia. Altrettanto indubbio è, secondo la
giurisprudenza, che fra gli atti tipici, vanno annoverate le interrogazioni e
le interpellanze, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio
nei confronti della Giunta (sentenza n. 274 del 1995).
Come,
peraltro, questa Corte ha avuto occasione di precisare, sia pure con riguardo
all'analoga guarentigia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione,
per i membri del Parlamento, l’immunità in parola si estende anche a quei
comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da
nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza
(sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998). Onde va ritenuta ricompresa nella
guarentigia la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni (v.
la già menzionata sentenza n. 274 del 1995).
Alla luce di
siffatto criterio è innegabile la sussistenza del cennato nesso funzionale, dal
momento che le opinioni e le valutazioni manifestate dall'interessato sulla
stampa non fanno altro che riprodurre, sostanzialmente, il contenuto
dell'interpellanza a suo tempo presentata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara che
non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere
regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, del
codice penale, a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul
quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996, e conseguentemente annulla il decreto 20 dicembre 1996 con
il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha
disposto detto giudizio.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 ottobre 1999.
Renato
GRANATA, Presidente
Massimo
VARI, Redattore
Depositata in
cancelleria il 22 ottobre 1999.