SENTENZA N. 100
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 22, 23, 24, 27 e 29 della legge regionale
Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41 recante "Nuove norme sulla previdenza e sul
fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo",
modificata dalla legge regionale 16 aprile 1975, n. 34, promosso con ordinanza
emessa il 18 giugno 1977 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità
nei confronti di Crescenzi Ugo ed altri,
iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 dell'anno 1978;
visto l'atto di costituzione di Crescenzi Ugo ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986
il Giudice relatore Antonio
Ritenuto in fatto
1. -
Con atto di citazione emesso in data 25 ottobre 1976
Il Procuratore Generale, ritenuto che Così fosse stato posto
illegittimamente un onere a carico dell'ente Regione, pertanto chiedeva che i
suddetti consiglieri regionali venissero dichiarati
responsabili. La delibera era stata adottata in esecuzione della legge
regionale n. 41 del 1973; e di quest'ultima legge il
Procuratore Generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale, relativamente alle seguenti disposizioni: gli artt. 22, 23, 24, 29 e 30, per sospetta violazione degli artt. 81, 97, 117 e 123 Cost..
Con decisione presa in pari data
La questione di costituzionalità posta dal Procuratore
Generale é stata poi ritenuta rilevante per la decisione del giudizio di
responsabilità patrimoniale. Qualora le censure
fossero ritenute infondate, non sussisterebbe il danno imputato ai convenuti.
Dove, viceversa, si dovesse accertare la pur parziale incostituzionalità della
legge n. 41 dovrebbe stabilirsi se dalla legge incostituzionale é derivato un
danno patrimoniale per
Il Collegio rimettente ha ritenuto non manifestamente infondata
l'eccezione sollevata dal Procuratore Generale, allargando peraltro il campo
della normativa censurata all'art. 27, mentre ha giudicato irrilevante
l'eccezione di costituzionalità dell'art. 30, sollevata in
riferimento all'art. 81 Cost..
Le norme oggetto della questione sollevata
pongono a carico del bilancio regionale un rilevante onere ai fini della
copertura dei rischi e degli infortuni che possono subire i consiglieri nel
corso del loro mandato per cause connesse o meno all'esercizio del mandato stesso.
Le suddette norme violerebbero in primo luogo i principi del buon
andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dato che i
consiglieri regionali - afferma il giudice a quo - si sono autoconcessi
forme assicurative di particolare favore, che non troverebbero riscontro in alcun'altra norma previdenziale o assicurativa. Infatti viene addossato alla Regione quasi tutto l'onere
assicurativo; e ciò a prescindere dalla connessione dell'infortunio con lo
svolgimento delle funzioni proprie dei beneficiari. In altri termini, il costo
assicurativo é trasferito dagli interessati alla Regione, senza che, rileva
L'art. 97 Cost. esclude che venga fatto a
vantaggio di soggetti in qualche modo collegati con
I principi di cui all'art. 97 Cost., applicabili tanto all'attività esecutiva, quanto alle
stesse disposizioni legislative regolatrici dell'attività amministrativa, non
sarebbero stati appunto rispettati dalle norme censurate.
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., rileva il giudice a quo che le previsioni legislative
regionali censurate risultano estranee alle materie attribuite alla competenza
delle Regioni. Dovendosi ritenere che la previdenza non rientri fra tali
materie, si delinea, secondo
Quanto, infine, al preteso contrasto con l'art. 123 Cost. viene osservato che l'art. 37 dello Statuto abruzzese
dispone la competenza legislativa regionale con riguardo alle sole indennità
dei consiglieri, collegate indiscutibilmente all'esercizio delle loro funzioni.
Ora - prosegue il giudice rimettente - essendo coperti dal predetto contratto
assicurativo, sulla base delle norme censurate, anche gli infortuni non
derivanti da cause collegate con l'esercizio delle funzioni istituzionali, tali
norme contrasterebbero con l'art. 37 dello Statuto, con il risultato di vulnerare
l'art. 123 della Costituzione.
Con il previsto trattamento assicurativo i
consiglieri regionali sarebbero venuti a godere nella sostanza di un aumento
delle loro indennità, senza che tale aumento fosse stato espressamente
deliberato. Anche sotto questo ulteriore profilo
sussisterebbe il contrasto con l'art. 37 e la violazione dell'art. 123 Cost..
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio di costituzionalità i
consiglieri regionali nei cui confronti é stata
promossa l'azione di responsabilità patrimoniale.
Considerato in diritto
1. - La presente questione di legittimità costituzionale trae origine,
com'é spiegato in narrativa, da una controversia demandata alla II sezione
della Corte dei Conti.
I consiglieri regionali sono stati convenuti in giudizio sull'assunto che
l'onere posto a carico della Regione risulti
illegittimo, e Così si configuri la loro responsabilità patrimoniale. In questa
sede sono denunziati gli artt. 22,
23, 24, 27 e 29 della citata legge regionale per asserita violazione degli artt. 97, 117 e 123 Cost.. Le censure della Corte dei Conti s'incentrano, in
sostanza, nel seguente rilievo: ai consiglieri regionali sarebbe concessa una
forma assicurativa di particolare favore, la quale non trova giustificazione in
alcun interesse pubblico, in quanto la polizza assicurativa copre qualsiasi
infortunio, non importa se connesso con l'esercizio del mandato consiliare. Di
qui discenderebbe, prima di tutto, la violazione
dell'art. 97 Cost., alla quale si aggiungono gli
altri dedotti vizi di illegittimità costituzionale. La legge in esame avrebbe
disciplinato la materia previdenziale, che, non rientra fra quelle attribuite
alla Regione, con il risultato di vulnerare il disposto dell'art. 117 Cost.. É inoltre prospettata la
lesione dell'art. 123 Cost.. L'art. 37 dello Statuto
abruzzese, si afferma al riguardo dal giudice a quo, contempla la competenza
legislativa regionale con riferimento alle indennità dei componenti il
Consiglio, le quali devono comunque connettersi con l'esercizio delle funzioni
loro spettanti: laddove, si soggiunge, il contratto assicurativo, stipulato
sulla base delle norme censurate, concerne anche gli infortuni scaturenti da
cause non connesse con le attività che in via istituzionale competono ai
consiglieri regionali. In sostanza, ad avviso del Collegio
rimettente, é stato disposto un aumento dell'indennità, di cui i consiglieri
regionali fruiscono senza che il conseguente aggravio a carico dell'ente
Regione sia stato espressamente e formalmente previsto a tal titolo dall'organo
deliberante in sede legislativa. Anche sotto quest'ultimo
profilo, risulterebbero allora violati l'art. 37 dello
Statuto abruzzese, nonché l'art. 123 Cost., posto a
presidio della sfera riservata alla fonte statutaria.
2. - Occorre in primo luogo vedere se la questione sia ammissibile.
Senonché, il vigente
ordinamento preclude a questa Corte di esaminare la questione nel merito. Le
disposizioni di legge che configurano la competenza della Corte dei Conti, la
quale concerne, nella specie, un giudizio di responsabilità patrimoniale, si
riferiscono esclusivamente agli amministratori e ai dipendenti della Regione (cfr. gli artt.
18, 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976, n. 335
"Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e
di contabilità delle Regioni"). Ora, il Collegio rimettente propone
l'attuale questione perché, una volta rimosse le norme censurate mediante
un'eventuale pronuncia di fondatezza, esso possa sindacare il comportamento
tenuto dai consiglieri regionali anche in sede legislativa, quale si é concretato nella previsione e disciplina del sistema
assicurativo sopra descritto. La tesi sottostante all'ordinanza di rinvio é,
dunque, questa: il legislatore regionale verrebbe nel giudizio di merito a
rispondere, se sussistono gli estremi del danno e del comportamento doloso, con
riguardo alle conseguenze scaturenti dalla sua stessa produzione normativa,
affetta dai vizi prospettati all'attenzione della Corte. Prima ancora di
controllare il fondamento di un tale punto di vista, va però ricordata la
statuizione del quarto comma dell'art. 122 Cost.: "I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni". Di questa guarentigia i consiglieri regionali fruiscono anche
nella sfera della responsabilità patrimoniale, che viene in considerazione nel
caso in esame. Le denunziate norme di legge incidono sul trattamento dei
consiglieri regionali e costituiscono emanazione dei poteri di cui il corpo
legislativo della Regione dispone, in ordine alla
propria organizzazione e alla posizione dei suoi componenti. Si tratta di
poteri che discendono, in via immediata ed uniforme, dalle norme costituzionali
con le quali é stato disegnato il caratteristico modello funzionale dell'ente
Regione. Si deve dunque ritenere, anche alla stregua della pregressa
giurisprudenza di questa Corte (cfr.,
da ultimo, la sentenza
n. 69/1985), che nell'esercizio di attribuzioni Così configurate i
consiglieri regionali siano assistiti dalla guarentigia sancita nell'art. 122 Cost.: la loro responsabilità nel giudizio principale resta
allora, in forza di questo disposto del testo fondamentale, comunque esclusa. Se Così é, la questione é inammissibile. La sua definizione
non potrebbe in alcun caso influire sull'esito della controversia rimessa alla
Corte dei Conti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, 24, 27
e 29 della legge Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1986.