SENTENZA N. 51
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 27 ottobre
1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Mario Borghezio nei confronti
del dott. Luigi Tennirelli, promosso con ricorso del
Tribunale di Novara, notificato il 26 maggio 2000, depositato in Cancelleria il
14 giugno 2000 ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 2000.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica
del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick;
udito l’avvocato
Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Novara, nel corso di un procedimento
penale a carico dell’on. Mario Borghezio
– imputato dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia, in esito ad
alcune dichiarazioni rilasciate nei confronti del segretario comunale di Novara
- ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale, accogliendo le
proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, é stato ritenuto che
le opinioni manifestate dall’on. Borghezio
– ed in relazione alle quali é in corso il citato procedimento penale –
risultano espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e, in quanto
tali, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
Il Tribunale premette che, in data 18 ottobre
Il ricorrente evidenzia come la delibera della Camera dei
deputati del 27 ottobre 1999 - con la quale é stata
sancita l’insindacabilità delle predette affermazioni, sul presupposto che esse
siano state rese nell’esercizio della funzione parlamentare - non sia in realtà
condivisibile, in quanto non sussisterebbe alcuna connessione della condotta
contestata al deputato Borghezio con la sua attività
parlamentare ed, in particolare, con l’interrogazione da esso presentata il 17
ottobre 1996, il giorno prima delle dichiarazioni contestate. Secondo il
Tribunale, queste ultime non rappresenterebbero, infatti, proiezione esterna o
mera divulgazione della prima e costituirebbero, piuttosto, una condotta
autonoma, ancorchè riconducibile alla medesima
vicenda. In particolare, secondo l’argomentazione del Tribunale ricorrente,
restano escluse dalla sfera di operatività della
prerogativa costituzionale "tutte le manifestazioni di pensiero che,
espresse in comizi, cortei, trasmissioni televisive, non vantano alcun
collegamento funzionale con l’attività parlamentare, se non quello soggettivo
(per il fatto che le condotte sono poste in essere da chi é "anche"
deputato o senatore)". Nel caso di specie, in particolare, la frase
pronunciata dall’on. Borghezio,
oggetto della contestazione del reato di minaccia, risulterebbe
totalmente estranea ad una finalità di tutela degli interessi e delle
prerogative del parlamentare e persino ad un contesto di dibattito politico,
traducendosi solo in una concreta minaccia per l’incolumità fisica o comunque
personale della persona offesa. Il Tribunale, pertanto, non potendo
disattendere la delibera di insindacabilità, ha
sollevato conflitto di attribuzione in ordine al corretto esercizio del potere
della Camera di valutare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di
applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.; ed ha
richiesto alla Corte, previa delibazione di ammissibilità del conflitto,
l’annullamento della delibera predetta.
2. -
3. - Il ricorrente ha provveduto alla
notifica dell’ordinanza predetta al Presidente della Camera dei deputati in
data 25 maggio 2000 (e, dunque, entro il termine dei sessanta giorni dalla
comunicazione, assegnatogli con la medesima ordinanza); nonchè
al deposito, presso la cancelleria della Corte, del ricorso e dell’ordinanza
notificati – a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale - a mezzo fax, in data 14 giugno
2000, evidenziando che la relata di tale notifica gli
era pervenuta solo il giorno precedente. In data 22 giugno 2000 risulta infine effettuato il deposito in originale, essendo
pervenuto in quella data, presso la cancelleria della Corte, il plico postale
contenente le copie notificate alla Camera dei deputati in persona del suo
Presidente e la relazione di avvenuta notifica.
4. - Si é costituita in giudizio
5. – Con memoria depositata in prossimità della
udienza,
Considerato in diritto
1. - Il presente conflitto di attribuzione
é stato promosso dal Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999, con la quale la
stessa Camera ha dichiarato che le opinioni manifestate dall’on. Borghezio - e per le quali
pende procedimento penale per i reati di diffamazione a mezzo stampa e di
minaccia – dovevano ritenersi espresse nell’esercizio della funzione
parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel caso
di specie, in data 18 ottobre 1996, il deputato Borghezio
aveva formulato – sia ai giornalisti di alcune testate
televisive locali di Novara, sia nel corso di una successiva manifestazione
pubblica – delle accuse nei confronti del segretario comunale di Novara, dott.
Luigi Tennirelli, a causa del comportamento da questi
tenuto in una seduta del Consiglio comunale di Novara, affermando:
"…rispondiamo come governo della Padania alla
provocazione antidemocratica del solito terronaccio
paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare
e ad inficiare le libere determinazioni dell’autonomia locale; … questo termine
terronaccio é un termine eufemistico … tra militanti
duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un termine
molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un
rappresentante del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde
occasione di mostrare il suo volto razzista … attraverso personaggi gauleiter". Inoltre, nelle stesse circostanze
di tempo e di luogo, l’on. Borghezio
aveva aggiunto: "… non é igienico che l’ex segretario comunale
innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del Consiglio comunale.
Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo é un
avvertimento!". Secondo il Tribunale di Novara, non sussisterebbe
alcuna connessione della condotta contestata al deputato Borghezio
con la sua attività parlamentare, in particolare con la interrogazione
da lui presentata alla Camera il 17 ottobre 1996 (ossia il giorno precedente
rispetto alle dichiarazioni contestate): le dichiarazioni incriminate non
rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione della suddetta
interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta autonoma, ancorchè riconducibile alla medesima vicenda.
2. -
Nella memoria depositata in prossimità della
udienza, infine,
3. - Le questioni preliminari sollevate
dalla difesa della Camera dei deputati devono essere tutte disattese.
Quanto al primo rilievo, concernente la mancata
sottoscrizione dell’atto introduttivo da parte di tutti i membri del collegio
giudicante, basterà infatti rammentare che questa
Corte ha già avuto modo di affermare che "l’atto introduttivo del
conflitto promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo
rappresenta, vale a dire dal suo presidente" (v. sentenza n. 321 del 2000):
sicchè nessun vizio può ritenersi affliggere per
questo aspetto il provvedimento, con il quale é stato proposto l’odierno
conflitto. Identica sorte deve essere riservata anche alla seconda eccezione,
fondata sulla forma – ordinanza anzichè ricorso – che
caratterizza l’atto introduttivo ed ai connessi rilievi in merito al
procedimento di notificazione, asseritamente carente di un ordine del giudice: si tratta, infatti, di
questioni già più volte delibate e disattese da questa Corte (v., fra le altre,
l’ordinanza n.
10 del 2001 e la sentenza n. 137 del 2001),
in ordine alle quali non vengono prospettati argomenti nuovi o diversi da
quelli a suo tempo esaminati.
E’ invece nuova la tematica
coinvolta dalla terza eccezione: la asserita inidoneità – a fungere quale
rituale modalità di deposito, agli effetti di quanto previsto dall’art. 26,
terzo comma, delle norme integrative – dell’invio, attraverso teletrasmissione
a mezzo fax, del ricorso introduttivo con la prova della avvenuta notificazione
del ricorso e dell’ordinanza ammissiva del conflitto,
e del successivo inoltro degli originali attraverso il servizio postale.
In proposito, come rammenta
Ma, nella specie, il deposito degli atti notificati risulta avvenuto mediante trasmissione via fax entro il
termine prescritto, dovendosi ritenere che la successiva trasmissione degli
originali abbia avuto la funzione di consentire la verifica dell’autenticità
degli atti medesimi.
4. - Nel merito il ricorso é fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte -
nella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere
parlamentari, in ordine alla applicazione dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione - ove le dichiarazioni per le quali il parlamentare é chiamato a
rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella specie,
"del tutto al di fuori di un’attività funzionale riconducibile alla
qualità di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di
controllo e di intervento offerte dall’ordinamento parlamentare, l’unico punto
da verificare riguarda l’eventualità che la dichiarazione medesima non
rappresenti altro se non la divulgazione all’esterno … di un’opinione già
espressa, o contestualmente espressa, nell’esercizio di funzione
parlamentare" (v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001).
Per poter dunque ricondurre le dichiarazioni extra moenia
al panorama delle "opinioni" per le quali opera la garanzia
costituzionale della irresponsabilità, non basta la
semplice comunanza di argomenti nè la medesimezza del "contesto" politico tra quelle
dichiarazioni e l’espletamento di atti tipici della funzione parlamentare.
"Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come
espressione di attività parlamentare; il che
normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di
significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio delle attività
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse
nell’ambito di queste ultime" (v., tra le altre, le sentenze n. 76 del 2001
e n. 321 del
2000).
Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le
quali pende procedimento penale nei confronti dell’on.
Borghezio, possa attribuirsi siffatto carattere
divulgativo di una opinione parlamentare
insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa
della Camera, e compiuti dall’on. Borghezio
e da altri parlamentari, infatti, lungi dall’evidenziare profili di sostanziale
corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto dei capi di imputazione, si limitano a tratteggiare e stigmatizzare
l’identica vicenda, sulla quale si sono poi sviluppate le espressioni –
totalmente diverse per forma e significati – poste a fondamento della accusa
contestata al predetto parlamentare; tutto ciò a prescindere dal fatto che le
minacce, che si assume essere state proferite dal deputato, non sono
riconducibili alla nozione di opinioni di cui all’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Deve dunque ritenersi che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spetta alla Camera
dei deputati deliberare che i fatti per i quali é in corso presso il Tribunale
di Novara il procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al ricorso in epigrafe, concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
conseguentemente
annulla la deliberazione in
tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.