ORDINANZA N. 10
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto
tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati
del 31 gennaio 1996 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Umberto Bossi nei confronti dell'on. Fernando Dalla Chiesa, promosso
dalla Corte di appello di Milano – sezione quarta penale, con ricorso
depositato il 6 ottobre 2000 ed iscritto al n. 168 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Fernando
Santosuosso.
Ritenuto che, nel
corso del giudizio d’appello avverso la sentenza di condanna dell’on. Umberto
Bossi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Fernando Dalla
Chiesa,
che il conflitto era stato dichiarato
ammissibile con l'ordinanza n. 339 del 1996;
che, in seguito a ciò, il 31 ottobre 1996
che il ricorso e l’ordinanza, con la prova
delle avvenute notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 21
novembre 1996;
che, con la sentenza n. 449 del 1997,
che, in conseguenza di ciò,
che
che ora tale Corte ripropone il conflitto di
attribuzione, rilevando che, "vista la decisione della Corte di cassazione
a seguito di gravame della parte civile, non può esimersi dal sottoporre
nuovamente alla Consulta la soluzione della situazione di contrapposizione tra
l’organo giudicante e l’assemblea parlamentare".
Considerato che,
in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n.
87 del 1953,
che, pertanto, in questa sede é sufficiente
rilevare che non é previsto alcun termine di decadenza per sollevare un
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, per cui prima facie non ne
appare preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza dichiarato
improcedibile per tardività del deposito, a condizione che permanga l'interesse
a ricorrere (v. le ordinanze n. 61 e n. 62 del 2000);
che dal tenore dell'ordinanza della Corte
d’appello di Milano sembra permanere tale interesse;
che nella fattispecie sussistono anche i
requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le
ordinanze n. 91,
n. 150 e n. 389 del 2000);
che infatti, quanto al primo, devono
ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste
la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che la forma dell’ordinanza, utilizzata per
proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del
conflitto – ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti – come
ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);
che dal ricorso possono ricavarsi "le
ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la
materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i
giudizi avanti
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria
della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte
d’appello di Milano, ricorrente;
b) che, a cura
della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla
Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la
cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata
in cancelleria il 4 gennaio 2001.