ORDINANZA N.
91
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri
dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 2
febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on.
Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio Salamone, promosso dal
Tribunale di Monza con ricorso pervenuto a questa Corte il 13 dicembre 1999 ed
iscritto al n. 137 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che
il Tribunale di Monza procede nei confronti del deputato Giuseppe Scozzari per
avere, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale ²Il Borghese², offeso la reputazione del dott. Fabio
Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di pubblico ministero
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia, era stato
«l’ispiratore e l’esecutore di una montatura giudiziaria» che aveva costretto
il Dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di Ministro e che il
trasferimento presso la Procura di Brescia era stato richiesto dal dott.
Salamone allo scopo di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro;
che la Camera dei deputati, accogliendo la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, con deliberazione
adottata in assemblea il 2 febbraio 1999 ha dichiarato che i fatti per i quali
è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che il Tribunale di Monza, contestando l’uso
non corretto del potere esercitato dalla Camera dei deputati in ordine alla
sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, ha sollevato, con ricorso del 19 novembre 1999, conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato;
che, ad avviso dello stesso giudice, le dichiarazioni del parlamentare, essendo state rilasciate a margine di un convegno organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, e dunque nell'ambito di una «personale attività di propaganda svolta in attuazione del mandato politico che intercorre tra elettori ed eletti», sarebbero prive - come del resto ammesso dallo stesso relatore della proposta di insindacabilità - del necessario collegamento specifico con atti e documenti parlamentari;
che, conseguentemente, le dichiarazioni del deputato Scozzari, non essendo inscindibilmente connesse con l’esercizio della sua attività di parlamentare, dovrebbero restare soggette al sindacato giurisdizionale a meno di non voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, da strumento di tutela della autonomia delle Camere in privilegio personale;
che, pertanto, dovrebbe essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.
Considerato che in questa fase del giudizio, a
norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine
all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza della «materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», in riferimento
ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso
articolo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di
ammissibilità;
che il Tribunale di Monza è legittimato
a sollevare il conflitto in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio, costantemente
affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti nei conflitti
costituzionali di attribuzione (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del
1999, n. 37 del 1998);
che, del pari, la Camera dei deputati è
legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente
a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa rappresenta in
ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e
37 del 1998);
che, per quanto attiene al profilo
oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera
di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio
ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,
spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai
propri membri nell’esercizio delle loro funzioni (ordinanze n. 16 del 2000, nn.
319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
che dal ricorso si ricavano «le ragioni
del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come
richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal
Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia
immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Monza,
ricorrente;
b) che,
a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla
Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa
Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art.
26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 marzo 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 31 marzo 2000.