SENTENZA N. 289
ANNO 1997
Commento alla decisione di
Giovanni Virga
Le spese dei
Consigli regionali ed i giudici di Berlino
(per gentile
concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto,
notificato il 19 luglio 1996, depositato in cancelleria il 29 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di citazione, datato 8
maggio 1996, con il quale il Procuratore regionale presso
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 20 maggio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi
gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per
Ritenuto in fatto
1.-- Con ricorso notificato in data
19 luglio 1996
A parere del Procuratore regionale, l'Ufficio di presidenza, nel far cadere la scelta su un modello di costo superiore ad altro dello stesso tipo di autovettura, non si sarebbe attenuto ai principi di ragionevolezza, economicità e convenienza, che devono presiedere alle decisioni degli organi di un ente pubblico, sì da cagionare un danno corrispondente alla maggiore spesa, indicata in lire 18.900.000 circa.
Peraltro, osserva il Procuratore regionale, la destinazione promiscua delle autovetture induceva oggettivamente a ritenere che le medesime fossero prevalentemente impiegate per il normale trasporto di persone con valenza residuale di quello di rappresentanza.
Nell'impugnare il predetto atto di
citazione
Posto che la portata della immunità deve ritenersi definita anche dalle leggi statali, la ricorrente osserva che la legge 6 dicembre 1973, n. 853, sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, rappresenta "in ogni caso, anche a prescindere dalle previsioni costituzionali suddette, titolo per l'acquisto dei beni in questione".
2.-- Fermo quanto sopra,
Afferma la ricorrente che, secondo gli orientamenti che si sono venuti consolidando nella giurisprudenza contabile, il sindacato sull'attività discrezionale dell'amministrazione avviene sulla base dei meri dati di fatto enucleabili dall'esperienza, sì da risolversi in attività non giurisdizionale, in quanto, come rilevabile anche nel caso di specie, l'economicità, la ragionevolezza e l'utilità per l'ente rappresentano il contenuto di una valutazione squisitamente politica.
La attuale
vicenda dà, pertanto, luogo ad un errore sui confini stessi della
giurisdizione, e non sul concreto esercizio di essa, realizzando un tipo di
comportamento (lesivo, tra gli altri, degli artt. 5,
97, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione) che
3.-- Resiste al ricorso il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato che, con atto 7 agosto
Si nega, inoltre, che l'atto di citazione del Procuratore regionale violi le altre garanzie invocate dalla Regione ricorrente.
4.-- Con memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza
a) l'azione consiliare, pur se si traduce in atti formalmente amministrativi, tuttavia, quando, come nel caso all'esame, appare riconducibile a compiti istituzionali di carattere generale, propri di qualunque Consiglio regionale, rientra nell'ambito della immunità garantita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione; anche perchè l'atto di gestione sindacato dalla Procura della Corte dei conti é classificabile in una delle tipologie elencate, in maniera non tassativa, dalla legge n. 853 del 1973;
b) dal carattere amministrativo-gestionale dell'attività sindacata discende, altresí, che le valutazioni operate dalla Corte dei conti -- alla stregua dei criteri secondo i quali opera la giurisdizione contabile -- si risolvono in un riscontro di natura amministrativa, e non giurisdizionale.
5.-- Ha presentato memoria difensiva anche l'Avvocatura generale dello Stato rilevando che i consiglieri citati a giudizio di responsabilità dal Procuratore regionale hanno agito nella veste di componenti di un ufficio che esercita compiti amministrativi per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo legislativo della Regione: l'acquisto di autovetture non darebbe luogo quindi ad "atti od opinioni tutelate dalla norma costituzionale".
Con riferimento alla fattispecie all'esame si osserva che "l'azione proposta dal Procuratore regionale non esercita alcun sindacato sulla valutazione delle esigenze del Consiglio o sull'apprezzamento del corrispondente fabbisogno, investendo soltanto le scelte relative all'approvvigionamento di autovetture"; operazione quest'ultima avente caratteri esclusivamente tecnico-amministrativi, soggetta alle regole sostanziali e procedurali proprie dell'attività amministrativa.
Considerato in diritto
1.--
Assume
-- confliggente con la guarentigia prevista per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, nell'ambito della quale dovrebbe ricomprendersi anche la funzione di autorganizzazione interna, nel cui esercizio rientrerebbe l'acquisto delle autovetture in questione, riconducibile, tra l'altro, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 853 del 1973;
-- esorbitante dall'ambito dei poteri giurisdizionali spettanti al giudice contabile, in quanto il sindacato sulla ragionevolezza delle spese discrezionali si risolve in un riscontro di natura amministrativa, che concretizza un comportamento lesivo, tra gli altri, degli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione.
2.-- Sostiene, anzitutto, la ricorrente che l'ambito di operatività dell'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione -- in base al quale i consiglieri regionali "non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" -- risulta delimitato, non solo dalla Costituzione, ma, per quanto attiene alla sfera delle funzioni, anche dalle leggi statali e dagli atti aventi forza di legge dello Stato. Pertanto, la stessa immunità, oltre alla funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo, ricomprende, a suo avviso, anche quella di autorganizzazione interna, fermo restando, comunque, che le funzioni possono estrinsecarsi attraverso atti aventi, dal punto di vista formale, natura sia legislativa che amministrativa.
Secondo
3.-- Si tratta di ragioni che, alla luce degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, richiamati dalla stessa ricorrente, non possono non essere condivise.
Come questa Corte ha già avuto
occasione di precisare sin dalla sentenza n. 81 del
E' così possibile individuare il presupposto sistematico della disposizione sull'immunità, con riguardo anche alle "altre funzioni" conferite al Consiglio "dalla Costituzione e dalle leggi", secondo la locuzione accolta dal già menzionato art. 121 della Costituzione.
In definitiva, secondo quanto é dato evincere dai richiamati precedenti (per cui v. anche sentenza n. 69 del 1985), il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che, benchè di natura amministrativa, sono assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, avendo tuttavia presente che l'immunità non é diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo (cfr. la già menzionata sentenza n. 70 del 1985).
4.-- Da detti principi va desunta la soluzione del caso in esame. Proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale degli organi in questione la legge n. 853 del 1973, da un lato, ha previsto che per le esigenze funzionali dei Consigli regionali siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali é menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, ha escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della Costituzione (vedi legge n. 853 del 1973 artt. 2 e 4, terzo comma).
Il che comporta la riconducibilità all'art. 122, quarto comma, della Costituzione delle opinioni espresse e dei voti dati nell'ambito delle attività rivolte a fornire all'organo consiliare i mezzi indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni, con la doverosa precisazione, tuttavia, che non si tratta di una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese.
Per i motivi sopra indicati il concorso alla delibera oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti -- delibera concernente una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento dell'organo regionale, rientrante come tale tra le spese contemplate dalla predetta legge n. 853 del 1973 -- non é suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile.
5.-- L'accoglimento del ricorso per le suesposte considerazioni assorbe ogni altro motivo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Massimo VARI
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.