SENTENZA N. 110
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 1 dicembre 1969,
depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi
1969, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto emesso il 18
settembre 1969 dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale -
sull'obbligo di rendiconto dell'economo - consegnatario del Consiglio regionale
della Sardegna.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo,
per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri il 1 dicembre 1969 ed allo stesso organo
presso l'Avvocatura dello Stato il 29 novembre 1969, nonché al Presidente della
Corte dei conti sempre il 29 novembre 1969 e depositato il 12 dicembre
successivo, il Presidente della Giunta regionale della Sardegna - e per quanto
possa occorrere il Presidente del Consiglio regionale della stessa Regione - hanno
promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri relativamente all'obbligo della resa di conto alla Corte dei conti
da parte dell'economo - consegnatario del Consiglio regionale.
Il conflitto trae origine da un decreto
in data 18 settembre 1969, con il quale la prima sezione giurisdizionale della
Corte dei conti ha ritenuto soggetto all'obbligo della resa di conto l'economo
- consegnatario del Consiglio regionale e viene sollevato in riferimento agli
artt. 15, 27, 31, 34 e 37 cpv. dello statuto speciale, sulla base anche di
argomenti tratti dalla sentenza n. 143 del
1968 di questa Corte: si sostiene, infatti, che il Consiglio regionale é
organo legislativo e non amministrativo e che il controllo della Corte dei
conti é da intendere limitato a quanto resta nell'ambito dell'amministrazione.
Ulteriori argomenti a sostegno di questa tesi sono, poi, tratti dal D.P.R. 19
maggio 1949, n. 250, che all'art. 22 parla di controllo di legittimità
"sugli atti amministrativi della Regione", all'art. 23 di controllo
sugli "atti della Giunta e dell'Amministrazione regionale" ed
all'art. 40, in riferimento all'inventario dei beni, ancora di Amministrazione
regionale".
La richiesta del ricorrente é
pertanto intesa ad ottenere l'annullamento del decreto innanzi menzionato in
quanto lesivo della sfera di attribuzioni della Regione e la dichiarazione che
l'economo - consegnatario del Consiglio regionale non ha obbligo di presentare
annualmente alla Corte dei conti un conto di gestione.
2. - Si é costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
di Stato, con deduzioni depositate il 19 dicembre 1969, nelle quali, eccepita
preliminarmente la inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del
Presidente del Consiglio regionale a proporre il ricorso, si considerano
irrilevanti nella specie gli argomenti ex
adverso desunti dalla sentenza n. 143 del
1968. La Corte dei conti non avrebbe, infatti, nel caso in esame esercitato
alcuna funzione, neppure mediata, di controllo ex art. 100 della Costituzione
sulla attività della Regione e in particolare della sua assemblea legislativa,
ma avrebbe agito in sede giurisdizionale ex art. 103 della Costituzione nel
corso di un procedimento a carico della persona fisica dell'economo -
consegnatario, realizzando anzi così una forma indiretta di tutela della libertà
di autodeterminazione del Consiglio regionale, in quanto il giudizio di
rendiconto viene effettuato sull'operato dell'amministratore in riferimento
agli stanziamenti di somme insindacabilmente stabiliti proprio dall'organo
regionale. Ne conseguirebbe la inammissibilità del ricorso sia per mancanza di
una invasione di competenza, sia per carenza di interesse della Regione.
Sotto altro profilo l'Avvocatura
dello Stato sostiene la infondatezza del ricorso, prospettando la
impossibilità, anche in riferimento al principio di eguaglianza, di una sfera
di autonomia regionale sottratta al disposto di cui all'art. 103 della
Costituzione ed alle garanzie di una giurisdizione contabile: si invocano in
tal senso alcune affermazioni tratte da pronunce di questa Corte, quali la n. 66 del 1964
sulla necessità di assicurare un giudice anche ai dipendenti dell'Assemblea
regionale siciliana, la n. 17 del 1965
circa l'esigenza di una giurisdizione generale ed assoluta in materia di
contabilità pubblica, la n. 29 del 1966
sull'ambito di competenza della giurisdizione della Corte dei conti che
comprenderebbe in genere amministratori, funzionari ed agenti della Regione,
senza distinzione cioè dell'ufficio regionale di appartenenza.
Le conclusioni dell'Avvocatura di
Stato sono di conseguenza per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
3. - All'udienza le parti hanno
insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Come riferito in narrativa, il
ricorso in oggetto si rivolge contro l'intimazione fatta dalla Corte dei conti
allo economo - consegnatario dei beni del Consiglio della Regione sarda di
rendere il conto giudiziale della sua gestione. E perciò, assumendosi il
particolare interesse dell'assemblea, il ricorso é stato proposto, oltre che
dal Presidente della Regione, anche dal Presidente del Consiglio regionale, in
rappresentanza di quest'ultimo, la cui autonomia sarebbe lesa dal provvedimento
della Corte dei conti.
Al riguardo deve riaffermarsi che, a
norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87, parti nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regione sono
esclusivamente lo Stato e la Regione di volta in volta interessata, ciascuno
come soggetto unitario, rappresentati rispettivamente dal Presidente del
Consiglio dei ministri (o da un ministro da lui delegato) e dal Presidente
della Giunta regionale, debitamente autorizzato dalla Giunta medesima. Pertanto
il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui é stato proposto
anche dal Consiglio regionale in proprio, e per esso dal suo Presidente.
2. - Sono, invece, da disattendere
le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dello Stato, sotto il
duplice profilo: a) che il provvedimento impugnato dalla Regione ha carattere
giurisdizionale e "non potrebbe in alcun caso essere sostituito da un
provvedimento analogo di un qualsiasi organo regionale", la Regione
difettando di competenza in materia giurisdizionale; b) che, comunque, il
giudizio di conto, avendo ad oggetto la gestione degli agenti contabili del
Consiglio regionale, finisce per riassumere in sé la tutela di un interesse che
é anche dello stesso Consiglio a garanzia dei diritti patrimoniali ad esso
spettanti contro possibili prevaricazioni da parte dell'agente.
In ordine al primo punto, é da
osservare che nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un
atto giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della
competenza costituzionalmente garantita alla Regione (v. per un caso analogo la
sent. n. 66 del
1964): la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola
ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno
dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni
ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la
menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro
soggetto. E nella specie, assumendo che l'economo - consegnatario del Consiglio
regionale non é tenuto all'obbligo della resa del conto giudiziale, la Regione
afferma, appunto, che il provvedimento emesso dalla Corte dei conti sarebbe
illegittimo, perché lo Stato non avrebbe il potere di sottoporre a giudizio di
conto la gestione dell'agente, ostandovi l'autonomia del Consiglio regionale.
Non può perciò invocarsi in contrario la recente decisione n. 18 del 1970
di questa Corte, che aveva riferimento al caso, ben diverso, di asserito illegittimo
esercizio di una competenza certamente spettante alla Regione, senza alcuna
incidenza su competenze costituzionali dello Stato.
In ordine al secondo punto, é
agevole rilevare che altro é l'interesse che - in linea di fatto - può
considerarsi proprio anche della Regione, ed in particolare della sua
assemblea, alla corretta e fedele gestione dei valori di sua pertinenza, altro
l'interesse giuridico della Regione alla esenzione degli agenti contabili
dipendenti dal Consiglio dall'obbligo della resa del conto giudiziale, che
rappresenta un particolare aspetto di quello più generale, al rispetto della
autonomia ad essa costituzionalmente riconosciuta, e si risolve nella pretesa
di escludere il potere dello Stato di sottoporre gli agenti medesimi al giudizio
di conto.
Il ricorso deve dunque ritenersi -
in limine - ammissibile, pur essendo infondato nel merito, per le
considerazioni che seguono.
3. - Nessun argomento in favore
della tesi sostenuta dalla Regione ricorrente può trarsi - nel silenzio dello statuto
- dalle norme di attuazione contenute nel D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, le
quali, nel capo VI, si limitano a disciplinare il solo controllo di legittimità
sugli atti dell'amministrazione regionale, demandandolo (analogamente a quanto
stabilito per le altre Regioni ad autonomia speciale, eccezion fatta per la
Regione della Valle d'Aosta) a una delegazione della Corte dei conti, con sede
nel capoluogo della Regione.
Apposite disposizioni sono state,
invece, necessarie nel caso della Regione siciliana, dovendosi qui provvedere,
a norma dell'art. 23 dello statuto, a decentrare anche l'esercizio delle
funzioni giurisdizionali della Corte dei conti (art. 3 del D.L. 6 maggio 1948,
n. 665), a cominciare da quelle in materia di contabilità pubblica: tra le quali,
per tradizione legislativa ormai più che secolare, rientra al primo posto,
rappresentandone l'espressione più tipica, il giudizio sui conti degli agenti
che abbiano maneggio di pubblici valori di proprietà dell'ente pubblico.
La diversa figura che assume la
Corte dei conti, quale organo di controllo della legalità dell'amministrazione
e quale organo di giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal
testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le
"attribuzioni di controllo" nel capo II del suo titolo II e le
"attribuzioni giurisdizionali" (prima tra queste, nell'art. 44, il
giudizio di conto) nel successivo capo V, ma é attualmente ribadita nel modo
più netto dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di
controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma dell'art. 100,
posto a chiusura del titolo III della seconda parte, dedicato al Governo e alla
Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni giurisdizionali "nelle
materie di contabilità pubblica", oltre che "nelle altre specificate
dalla legge", sono contemplate nel secondo comma dell'art. 103, ricompreso
a sua volta entro la normativa avente ad oggetto l'"Ordinamento
giurisdizionale".
La natura giurisdizionale dei giudizi di conto, che la Regione ricorrente pone in dubbio muovendo da un concetto ingiustificatamente restrittivo di giurisdizione, é stata, d'altronde, già riconosciuta da questa Corte con particolare riferimento ai consigli di prefettura e alla Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta (sent. n. 17 del 1965
, n. 55 del 1966
e n. 33 del 1968)
e non può che essere confermata, a maggior ragione ancora, con specifico
riguardo ai giudizi di competenza della Corte dei conti, in presenza dei dati
univocamente offerti dalla legislazione positiva, costituzionale e ordinaria,
ed in conformità con la giurisprudenza da decenni assolutamente dominante.
Ai giudizi di conto si applica,
dunque, senza dubbio, il principio tendenzialmente generale del secondo comma
dell'art. 103 della Costituzione, che non contiene - per questa parte - alcuna
riserva di legge e adopera una locuzione ("materie di contabilità
pubblica") anche letteralmente più ampia di quella dell'art. 44, primo
comma, del T.U. del 1934. Ora, pur senza escludere che l'attuazione concreta
del detto principio possa richiedere, in particolari settori, originaria mente
sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti e che presentino aspetti
peculiari e differenziati, l'intervento di apposite disposizioni legislative, é
da ritenere che, laddove ricorra identità oggettiva di materia, e beninteso
entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali, il principio
dell'art. 103 conferisca capacità espansiva alla disciplina dettata dal T.U.
del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a
situazioni non espressamente regolate in modo specifico. É proprio argomentando
alla stregua dell'art. 103, che la Corte di cassazione e la Corte dei conti
hanno potuto affermare la spettanza alla giurisdizione di quest'ultima, in
primo grado, dei giudizi contabili per l'innanzi di competenza dei consigli di
prefettura, dopo che, con la sent. n. 55 del
1966, questa Corte ebbe a dichiararne la illegittimità costituzionale in
quanto investiti di funzioni giurisdizionali. Ed é in questo medesimo ordine di
idee che la disciplina dei giudizi di conto, formulata dal T.U. più volte
richiamato, deve considerarsi applicabile alle Regioni, a statuto ordinario o
speciale che siano.
La soluzione cui così si perviene é,
del resto, la sola logicamente coerente con il sistema del nostro diritto
positivo, del quale la sottoposizione dello Stato e degli enti territoriali
minori alla giurisdizione contabile nei confronti dei loro agenti rappresenta
una direttiva costante: tanto più che alle Regioni sono trasferiti servizi e
funzioni statali, in ordine ai quali non é pensabile che, per effetto di tale
trasferimento, vengano meno le garanzie giurisdizionali anteriormente
apprestate per assicurare la corretta gestione del pubblico denaro. Né si
spiegherebbe altrimenti perché mai una regola più rigorosa sia posta per la
sola Regione siciliana, alla quale pure é riconosciuta una più larga sfera di
autonomia rispetto a tutte le altre Regioni.
4. - Le considerazioni che precedono,
con speciale riguardo alla diversa collocazione sistematica e alla diversa
portata degli artt. 100 e 103 della Costituzione, nella parte in cui si
riferiscono, rispettivamente, alle attribuzioni di controllo e alle
attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, valgono anche a dimostrare
come i principi affermati da questa Corte per quel che concerne la sottrazione
degli atti del Consiglio della Regione del Friuli-Venezia Giulia e dei suoi
organi ordinatori di spesa al controllo di legittimità della Corte dei conti (sent. n. 143 del
1968) non implichino affatto che ad analoghe conclusioni debba giungersi
quanto alla sottoposizione degli agenti contabili del Consiglio regionale al
giudizio di conto, esplicazione quest'ultimo di funzione giurisdizionale.
L'analogia tra le attribuzioni delle
assemblee regionali e quelle delle assemblee parlamentari non significa
identità e non toglie che le prime si svolgano a livello di autonomia, anche se
costituzionalmente garantita, le seconde, invece, a livello di sovranità. E
deroghe alla giurisdizione - sempre di stretta interpretazione - sono
ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del
potere sovrano dello Stato, e perciò situati ai vertici dell'ordinamento, in
posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parità.
La giurisprudenza di questa Corte ha
avuto più volte occasione di fare applicazione di tali criteri, a partire dalla
sentenza n. 66
del 1964 (v. soprattutto il punto 4 della motivazione), alla ricordata sentenza n. 143 del
1968, sino alla sentenza n. 6 del
1970, sempre escludendo l'applicabilità agli organi assembleari e di
governo delle Regioni delle prerogative riservate agli organi supremi dello
Stato.
Nulla si oppone perciò all'assoggettamento
al giudizio di conto dell'economo - consegnatario del Consiglio regionale. E
non é senza interesse ricordare al riguardo che, in Sicilia, le disposizioni
del decreto legislativo del 1948 richiamate all'inizio sono state in tal senso
interpretate ed applicate, senza incontrare opposizione alcuna da parte della
Regione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il ricorso
proposto dal Consiglio della Regione sarda in persona del suo Presidente;
b) dichiara che allo Stato (e
pertanto, in base all'attuale ordinamento, alla Corte dei conti) spetta il
potere di sottoporre a giudizio di conto l'economo - consegnatario del
Consiglio regionale della Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26
giugno 1970.