SENTENZA N. 26
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell’atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, onorevole Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma notificato il 10 marzo 2006, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi il dott. Franco Ionta per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
Ritenuto
in fatto
1.¾ La Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di Roma ha promosso, con ricorso depositato pressa la
cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
1.1.¾ La ricorrente premette di aver
appreso da organi di stampa «dell’arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo
della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto
avviato – nel settembre del 2005 – uno scambio di corrispondenza con la citata
Commissione parlamentare, segnalando «l’opportunità dello svolgimento congiunto
degli accertamenti tecnici» sul predetto veicolo, necessari a ciascuna delle
due autorità per l’espletamento dell’attività di indagine di rispettiva
competenza.
Deduce, tuttavia, la ricorrente che
il Presidente della predetta Commissione – dopo aver informato la Procura che
l’organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro,
l’autovettura», disponendo «anche a norma dell’art. 360 c.p.p.»
«accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» – comunicava,
con nota (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) pervenuta
alla stessa Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla
richiesta» formulata, «significando che, tra l’altro, l’atto deliberativo di
istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti
non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali,
comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno
interessato la vicenda».
Per l'annullamento di tale nota – e
dell’atto, adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in
data 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI), con il
quale è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo Luzi, «volto allo
svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sulla
vettura in questione» – la Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione, svolgendo
le seguenti considerazioni.
1.2.¾ La ricorrente evidenzia,
innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato postuli – ex art. 37, primo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 – che esso insorga «tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono».
Tra detti organi sono stati inclusi –
prosegue la ricorrente – tanto i «singoli giudici, in considerazione
segnatamente del carattere “diffuso” che contrassegna il potere giudiziario»,
quanto gli «organi requirenti», relativamente «all’attribuzione,
costituzionalmente individuata, dell’esercizio dell'azione penale» (vengono
richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1981
e n. 231 del
1975, nonché l’ordinanza
n. 132 del 1981).
Egualmente indubbia – secondo la Procura
ricorrente – è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di
inchiesta, avendo precisato la Corte, «fin dal 1975», che «a norma dell'art. 82
Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di
pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la
interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò
che, nell’espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis
lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai
sensi del primo comma dell’art. 37» della legge n. 87 del 1953 (sono richiamate
la sentenza n.
231 del 1975 e le ordinanze n. 229
e n. 228 del
1975).
Alla stregua, quindi, delle
considerazioni che precedono «è possibile concludere» – si legge ancora nel
ricorso – che la Procura di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin «sono soggetti legittimati, rispettivamente dal
lato attivo e dal lato passivo, ad essere parti di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato».
1.3.¾ «Quanto ai requisiti di ordine
oggettivo», prosegue la ricorrente, deve rilevarsi come la Corte costituzionale
abbia «da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione
come vindicatio potestatis,
riconoscendo l’ammissibilità del cosiddetto “conflitto per interferenza” o
“conflitto da menomazione”» (sono richiamate le sentenze n. 126 del
1994, n. 473
del 1992, n.
204 del 1991 e n. 731 del 1988),
ipotizzabile «quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a
compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento
omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano
impedito l’esercizio».
Orbene, siffatta evenienza – nella
prospettiva della ricorrente – sussisterebbe proprio nel caso di specie, in
quanto, se è innegabile che la Commissione parlamentare ha «il potere di
compiere atti di indagine» (ex art. 82, secondo comma, della
Costituzione), la decisione dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad
accertamenti sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo
intervento dell’autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio alla Procura
perché le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la
Costituzione», e segnatamente di orientare quell’indagine tecnica in modo da
poter «raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie
determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale», con palese
violazione del principio della obbligatorietà della stessa, «sancito dall’art. 112
della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della
magistratura» (ex artt. 101, 104 e 107 Cost.).
Risulta, in particolare, preclusa la
possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura a bordo della quale
viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin»,
e con essa quella «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso
ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste
tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata
effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del procedimento
medesimo.
In tal modo, oltretutto, si
contravviene a quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra la
Commissione e le strutture giudiziarie» presa in considerazione «all’atto
dell'istituzione della stessa Commissione con Deliberazione della Camera dei
Deputati del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonché nel regolamento interno
approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma
1)».
1.4.¾ Su tali basi, pertanto, la
suindicata Procura ha proposto il presente conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
chiedendo – previa declaratoria di non spettanza, alla predetta Commissione,
del potere di adottarla – l’annullamento della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla medesima
Commissione (con la quale quest’ultima ha rifiutato di aderire alla richiesta
della ricorrente di valutare «l’opportunità dello svolgimento congiunto di
accertamenti tecnici»), nonché l’annullamento, per l’effetto, anche dell'atto
del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) con cui la
stessa – in persona del suo Presidente – ha conferito incarico peritale al
dott. Alfredo Luzi.
2.¾ All’esito della camera di consiglio
del 20 febbraio 2006, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 73 del
24 febbraio 2006.
In data 10 marzo 2006 il ricorso
introduttivo e la predetta ordinanza sono stati notificati – come da richiesta
del giorno 1° marzo della Procura della Repubblica di Roma – alla Commissione
parlamentare di inchiesta, in persona del suo Presidente.
3.¾ Con memoria depositata presso la
cancelleria della Corte il 29 marzo 2006 si è costituita in giudizio la Camera
dei deputati, dichiaratamente allo scopo di «far constatare l’avvenuta
cessazione della Commissione parlamentare d’inchiesta» suddetta (essendosi svolta
in data 23 febbraio 2006 l’ultima sua seduta, all’esito della quale è stata
approvata la relazione finale e sono state date disposizioni per gli incombenti
amministrativi del caso), nonché per «fare emergere le circostanze in virtù
delle quali sembrano essere ormai venute meno le ragioni stesse del conflitto»,
su tali basi, dunque, chiedendo che il proposto conflitto sia «dichiarato
irricevibile, improcedibile ovvero inammissibile».
4.— La Camera dei deputati,
nell’imminenza dell’udienza pubblica di discussione del 5 giugno
5.— In tale udienza pubblica è
comparsa – ai sensi dell’art. 37, ultimo comma, della legge 11 marzo del 1953,
n. 87 – la ricorrente autorità giudiziaria, in persona del dott. Franco Ionta, all’uopo delegato dal Procuratore della Repubblica.
Ribadite le ragioni a sostegno
dell'iniziativa assunta, la ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari
svolte dalla Camera dei deputati.
6.— Con sentenza n. 241 del
2007, questa Corte ha dichiarato «non
fondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del conflitto per nullità
assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per
sopravvenuta carenza di interesse, sollevate dalla Camera dei deputati».
La predetta sentenza ha assegnato, nel contempo, «alla Camera
dei deputati ed alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Roma il termine di giorni sessanta» – decorrente dalla data della
pubblicazione della decisione nella Gazzetta
Ufficiale – «per la eventuale presentazione di memorie difensive»,
ravvisandone la necessità proprio in ragione della «scelta operata dalla Camera
dei deputati, in relazione alla novità ed alla particolarità della vicenda, di
non svolgere difese di merito in ordine al thema decidendum», scelta compiuta «sul
presupposto di non rivestire la qualità di contraddittore necessario nel
presente giudizio».
7.— In data 27 luglio 2007 la Camera
dei deputati ha depositato una memoria, chiedendo che il ricorso sia
«dichiarato improcedibile e inammissibile», ovvero,
in subordine, che lo stesso sia rigettato.
7.1.— Sul presupposto che «eccezioni
in rito possono essere formulate in ogni stato del processo costituzionale»,
nonché evidenziando come quelle sollevate con la suddetta memoria si fondino
sul «verificarsi di fatti nuovi, successivi ai primi scritti difensivi», ovvero
sulle stesse domande di merito della ricorrente, le quali – come riconosciuto
dalla stessa sentenza
n. 241 del 2007 – «non erano state vagliate nelle precedenti difese», la
Camera dei deputati eccepisce, gradatamente, «l’improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse», nonché l’inammissibilità dello stesso «per
la contraddizione del petitum e della
causa petendi».
Ed invero, dal momento che la
medesima autorità giudiziaria ricorrente ha chiesto – successivamente alla
pronuncia della sentenza
n. 241 del 2007 – «l’archiviazione del procedimento penale relativo
all’individuazione dei mandanti dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», appare evidente
che l’eventuale «annullamento degli atti impugnati sarebbe inutiliter datum», tenuto conto che il giudizio per
conflitto di attribuzione deve vertere «su conflitti non astratti o ipotetici,
ma attuali e concreti» (viene citata la sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 2005).
Infatti, la descritta evenienza, specie se si considera che è proprio il
ricorso ad istituire «un nesso di logica consequenzialità tra il fatto che le
indagini siano in corso» (o meglio, che lo fossero) «ed il vulnus subíto» dalla ricorrente,
denoterebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Un profilo, invece, di
inammissibilità del ricorso è ravvisato in relazione all’individuazione dell’oggetto
del conflitto de quo.
Premesso, infatti, che esso ruota
«tutto e solo intorno al tema se quegli accertamenti» – effettuati sulla
vettura a bordo della quale si trovavano la Alpi ed il Hrovatin
– «dovessero essere sottoposti ad uno “svolgimento almeno congiunto”, così come
richiesto dalla Procura della Repubblica di Roma», risulterebbe evidente come
le considerazioni svolte dalla ricorrente – e con esse anche la domanda di
annullamento che integra il petitum
dell’atto di promovimento del presente conflitto – non possano «avere ingresso
in un conflitto da menomazione», come è stato qualificato dalla ricorrente. Ed
invero, è quest’ultima ad affermare espressamente «che solo un suo
provvedimento di sequestro avrebbe potuto soddisfare le esigenze di giustizia»,
atteso che, unicamente grazie ad esso, essa «avrebbe potuto “effettuare
rilevamenti e accertamenti”» indispensabili alle indagini. In tal modo, però,
la ricorrente «svolge argomenti e, nel merito, formula domande che avrebbero
senso solo in un conflitto da vindicatio potestatis».
7.2.— In via di subordine, per quanto
attiene al merito del ricorso, la Camera dei deputati ha concluso per il
rigetto dello stesso sulla base dei seguenti rilievi.
Si evidenzia, in primo luogo, come
gli atti compiuti dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta siano
«perfettamente utilizzabili dall’Autorità giudiziaria», e ciò in conseguenza
del pieno «parallelismo tra i poteri e le limitazioni» che le prime come la
seconda incontrano nell’esercizio delle rispettive funzioni (è citata, in
proposito, la sentenza
n. 231 del 1975).
Nella specie, poi, la Commissione
parlamentare d’inchiesta «non solo non ha opposto ostacoli» alla trasmissione
delle risultanze dell’indagine peritale espletata, «ma ha messo a disposizione
della ricorrente la stessa vettura sulla quale gli accertamenti erano stati
eseguiti», senza che, dunque, si rendesse necessario gravare il veicolo di un
provvedimento di sequestro «per compiere tutti i rilievi e gli accertamenti
supplementari ritenuti utili dalla stessa ricorrente». A tal fine, infatti,
sarebbe stata sufficiente – secondo la Camera dei deputati – la semplice «messa
a disposizione» del bene, atto idoneo a “conservare” in capo alla ricorrente «i
propri poteri giurisdizionali» (è citata la sentenza n. 149 del
2007), e dunque a salvaguardare le «attribuzioni costituzionali in campo».
Né, d’altra parte, a conclusioni
diverse potrebbe pervenirsi – contrariamente a quanto assume la ricorrente –
attraverso l’evocazione del principio di leale collaborazione, giacché,
assecondando l’impostazione del ricorso, si finirebbe con il conferire a tale
principio un contenuto costituzionalmente vincolato, laddove, invece, il suo
funzionamento dipende da «scelte che il legislatore può operare fra diversi
modelli in astratto possibili», purché dirette a conseguire un «equilibrio
razionale e misurato» tra «le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad
esaltare i valori connessi all’esercizio della giurisdizione», e «la
salvaguardia di ambiti di autonomia sottratti al diritto comune, che valgono a
conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà»
(è citata, sul punto, la sentenza n. 149 del
2007; sono richiamate anche le sentenze n. 451 del
2005, n. 263
del 2003, n.
225 del 2001).
Del resto, se l’esistenza di
«svariate misure di raccordo o di coordinamento paritario», finalizzate a dare
concreta attuazione al principio di leale collaborazione, è stata affermata in
termini generali dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 214 del
1998), quando, addirittura, manchino – come nella specie – delle regole da
integrare, «la flessibilità dei modelli di leale collaborazione è ancora più
evidente e necessaria», non potendo la Corte costituzionale – sottolinea la
Camera dei deputati – introdurre «in via interpretativa un complesso di regole
procedurali del tutto nuovo». A tale esito, per contro, si perverrebbe nel caso
in esame, giacché l’accoglimento delle domande della ricorrente finirebbe con
l’imporre «una ed una sola forma di leale collaborazione» e ciò, appunto, «in
assoluta carenza di regole che dettino anche semplicemente un quadro di
riferimento».
Pertanto, contrariamente a quanto
ipotizzato dalla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale, deve
escludersi che, nel caso di specie, «il principio di leale collaborazione
potesse essere osservato solo con la rinuncia della Commissione a procedere
“autonomamente”, ben potendo essere seguite – invece – altre strade, esse pure
capaci di salvaguardare le prerogative di entrambi i poteri a confronto». Del
resto, anche in quello che la Camera dei deputati indica come il leading case in materia (la sentenza n. 231 del
1975), si è riconosciuta l’ammissibilità di «accertamenti svolti o
direttamente disposti dalla Commissione», ovvero di «atti da questa formati o
direttamente disposti ai propri fini e secondo i propri metodi di lavoro».
Diversamente opinando, e dunque imponendo alla Camera (e per essa alla
Commissione d’inchiesta) «di declinare il principio di leale collaborazione tra
poteri dello Stato non già nei termini dell’informazione e della trasmissione o
messa a disposizione di atti, documenti e beni», bensì «in quelli della
congiunta esecuzione degli eventuali accertamenti», si finirebbe con il
confondere tale principio «con l’interferenza in corso d’opera di un potere
sull’altro».
8.¾
La Camera dei
deputati ha depositato il 16 gennaio 2008 un’ulteriore memoria difensiva, e ciò
sul presupposto che la sentenza n. 241 del
2007 «non precluda alle parti la produzione di scritti difensivi
nell’imminenza dell’udienza», ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e 26,
comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Ciò premesso, la Camera rammenta di
aver formulato eccezione di improcedibilità del conflitto per sopravvenuta
carenza di interesse, e ciò in ragione del fatto che la ricorrente Procura
della Repubblica risultava aver formulato una richiesta di archiviazione del
procedimento finalizzato all’individuazione dei mandanti dell’omicidio della
Alpi e del Hrovatin.
Orbene, le argomentazioni addotte a
sostegno di tale eccezione – prosegue la Camera – debbono essere confermate,
sebbene risulti da notizie di stampa che il Giudice per le indagini preliminari
abbia «respinto la richiesta di archiviazione, concedendo sei mesi per lo
svolgimento di ulteriori accertamenti». Difatti, nei giudizi per conflitto di
attribuzione «l’interesse alla pronuncia sul conflitto si può desumere solo ed
unicamente dagli atti e dai comportamenti delle parti del conflitto stesso».
Rilevante, invece, è la circostanza –
sempre ad avviso della Camera dei deputati – che il G.i.p.
romano sia stato indotto ad assumere la propria decisione sulla base degli
elementi raccolti – all’esito dell’indagine tecnica espletata dal dr. Luzi –
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. In tal modo il G.i.p.
avrebbe, infatti, confermato quanto affermato dalla Camera – a sostegno della
richiesta di rigetto del ricorso – in ordine alla piena utilizzabilità, nel
procedimento penale, degli atti posti in essere dalla Commissione stessa.
All’udienza del 29 gennaio 2008 le
parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. In particolare, la ricorrente
Procura della Repubblica ha chiesto che sia disposta l’acquisizione del
provvedimento adottato dal G.i.p., a norma dell’art.
409, comma 4, del codice di procedura penale, ed ha chiesto, altresì, la secretazione del documento limitatamente a taluni punti.
La Corte costituzionale si è
riservata di decidere in ordine all’acquisizione di tale documento, del quale
ha disposto, comunque, la conservazione in plico presso la Cancelleria.
Considerato
in diritto
1.— Viene nuovamente all’esame di
questa Corte il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già
dichiarato ammissibile con ordinanza n. 73 del
2006, nonché oggetto di decisione non definitiva, adottata con sentenza n. 241 del
2007, quanto alle pregiudiziali eccezioni, sollevate dalla Camera dei
deputati, di inammissibilità del
conflitto «per nullità assoluta della notificazione, nonché di
improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse». Il
conflitto è stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Oggetto del giudizio è la richiesta
di declaratoria di non spettanza alla predetta Commissione parlamentare – e per
essa, ormai, alla Camera dei deputati, essendosi riconosciuto, nella citata sentenza n. 241 del
2007, che «nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, del
funzionamento della Commissione (quali, ad esempio, la scadenza del suo termine
di durata o l’esaurimento della sua funzione), la legittimazione processuale ad
agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima» – del potere di
interferire nell’esercizio delle attribuzioni demandate dalla Costituzione alla
ricorrente autorità giudiziaria, in particolare precludendole lo svolgimento
congiunto degli accertamenti tecnici non ripetibili sulla vettura a bordo della
quale la Alpi ed il Hrovatin si trovavano in
occasione dell’attentato nel quale persero la vita.
La ricorrente, difatti, promuovendo
un conflitto da menomazione, assume che il predetto organismo parlamentare
abbia interferito – negandole la possibilità di partecipare all’accertamento
tecnico non ripetibile disposto sulla vettura costituente “corpo di reato” –
nell’attività ad essa istituzionalmente demandata e consistente nel
«raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni
in ordine all’esercizio dell’azione penale», con palese violazione del
principio della obbligatorietà della stessa, «sancito dall’art. 112 della Costituzione»,
oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura» (ex artt.
101, 104 e 107 Cost.).
Su tali basi, quindi, la ricorrente
ha chiesto l’annullamento degli atti con i quali la predetta Commissione, in
persona del suo Presidente, dopo aver conferito – con atto del 17 settembre
2005 (prot. n. 3490/ALPI) – incarico peritale per
l’espletamento di accertamenti tecnici anche non ripetibili sulla autovettura,
ha rifiutato di acconsentire alla partecipazione della ricorrente, agli
accertamenti tecnici da espletarsi sulla stessa autovettura (nota del 21
settembre 2005, prot. n. 2005/0001389/SG-CIV).
2.— Così ricostruito l’oggetto del
contendere, devono essere preliminarmente esaminate le ulteriori eccezioni
pregiudiziali sollevate in questa fase di giudizio dalla Camera dei deputati.
La resistente assume, per un verso,
che, dopo la richiesta della Procura della Repubblica di archiviazione del
procedimento penale relativo all’individuazione dei mandanti del duplice
omicidio (e ciò indipendentemente dal fatto che tale richiesta sia stata
rigettata, a norma dell’art. 409, comma 4, del codice di procedura penale, dal
Giudice per le indagini preliminari, giacché nei giudizi per conflitto di
attribuzione «l’interesse alla pronuncia sul conflitto si può desumere solo ed
unicamente dagli atti e dai comportamenti delle parti del conflitto stesso»),
l’eventuale «annullamento degli atti impugnati sarebbe inutiliter datum». Ciò tenuto conto sia del fatto
che il giudizio per conflitto di attribuzione deve riguardare «conflitti non
astratti o ipotetici, ma attuali e concreti» (è citata, sul punto, l’ordinanza n. 404
del 2005), sia della circostanza che la Commissione parlamentare ha,
comunque, messo a disposizione della ricorrente le risultanze dell’espletata
consulenza.
Per altro verso, poi, è eccepita
l’inammissibilità del ricorso in ragione di una presunta «contraddizione del petitum e della causa petendi», atteso che la ricorrente – sebbene lamenti di
essere stata ostacolata nell’esercizio delle proprie attribuzioni
costituzionalmente rilevanti – «svolge argomenti e, nel merito, formula domande
che avrebbero senso solo in un conflitto da vindicatio potestatis», e non da
menomazione, come lo stesso è stato invece espressamente qualificato nel
ricorso.
3.— Entrambe le eccezioni sono
destituite di fondamento.
3.1.— Quanto alla prima, infatti, è
sufficiente osservare che, costituendo oggetto del conflitto proprio il
riconoscimento della non spettanza alla Commissione parlamentare di inchiesta
di interferire – attraverso la negazione della possibilità della ricorrente di
partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili sulla vettura –
nell’esercizio delle funzioni di indagini istituzionalmente spettanti
all’autorità giudiziaria, le vicende successive all’assunzione di tale
determinazione da parte dell’organo parlamentare si presentano prive di
rilevanza rispetto al thema decidendum. E
ciò vale tanto per la scelta compiuta dalla Procura della Repubblica di
chiedere l’archiviazione a norma dell’art. 415, comma 1, cod. proc. pen. (e che giustifica la determinazione di questa Corte di
non prendere neppure visione, attesa la sua irrilevanza ai fini della
decisione, dell’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma ex art.
409, comma 4, cod. proc. pen., atto di cui va
disposta la restituzione in plico chiuso alla ricorrente), quanto per quella
assunta dalla Commissione parlamentare di mettere a disposizione della Procura
le risultanze della indagine tecnica autonomamente disposta.
In relazione, in particolare, a
questa seconda circostanza, deve nuovamente ribadirsi che attraverso il
presente conflitto la ricorrente autorità giudiziaria si duole di essere stata privata
del potere di partecipare allo
svolgimento dell’accertamento tecnico disposto dalla Commissione parlamentare
(ciò che avrebbe permesso alla Procura di orientarne lo svolgimento anche verso
temi d’indagine più immediatamente riconducibili a quelli oggetto delle proprie
attribuzioni costituzionalmente rilevanti); sicché la possibilità di avvalersi ex post delle risultanze dell’indagine
svolta dal tecnico nominato dall’organo parlamentare non può ritenersi idonea a
soddisfare la pretesa fatta valere con il ricorso.
Sotto questo profilo è, quindi,
evidente la diversità che intercorre tra la fattispecie ora in esame e quella
in relazione alla quale è intervenuta l’ordinanza di questa Corte n. 404 del 2005,
richiamata nelle sue difese dalla Camera dei deputati. In tale pronuncia,
difatti, si è rilevato che «il compimento dell’ispezione, ai sensi dell’art.
244 e seguenti del codice di procedura penale, da parte dell’autorità
giudiziaria ricorrente» – atto al quale il Presidente del Consiglio dei
ministri si era inizialmente opposto, salvo successivamente mutare avviso,
consentendo in via espressa al «Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio Pausania di accedere all’area già oggetto del provvedimento
di apposizione del segreto di Stato» – «ha rimosso l’ostacolo frapposto
all’esercizio del potere d’indagine spettante alla stessa autorità giudiziaria,
così da far venir meno, allo stato, l’oggetto del conflitto».
Un’evenienza differente è, viceversa,
quella verificatasi nel caso di specie, atteso che, pur a seguito della messa a
disposizione dei risultati dell’accertamento espletato e della vettura oggetto
dello stesso (recte:
di ciò che resta di essa all’esito dell’indagine tecnica, anche in ragione
della sua natura irripetibile), l’atto con cui la Commissione parlamentare ha
rifiutato di accogliere la richiesta della ricorrente conserva inalterata la
sua idoneità a menomare le attribuzioni della ricorrente.
3.2.— Né, d’altra parte, sussiste –
con riferimento all’altra eccezione pregiudiziale sollevata dalla Camera dei
deputati – alcuna «contraddizione» tra petitum
e causa petendi del ricorso: la
Procura della Repubblica di Roma non mira, infatti, né a contestare la
competenza della Commissione di inchiesta, né a “rivendicare” per sé una
competenza esclusiva, bensì solo a far accertare la menomazione delle proprie
attribuzioni costituzionali derivante dalla scelta della Commissione
parlamentare di negarle qualunque forma di partecipazione allo svolgimento di
accertamenti tecnici che (anche) la ricorrente avrebbe potuto effettuare ai
sensi dell’art. 360 cod. proc. pen.
4.— Nel merito il ricorso è fondato,
nei limiti di seguito precisati.
4.1.— La Commissione d’inchiesta –
certamente legittimata a disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non
ripetibili, potendo nell’espletamento delle indagini e degli esami ad essa
demandati esercitare gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost. (ciò
che, quindi, esclude l’annullabilità della nota adottata il 17
settembre 2005 dal Presidente della predetta Commissione parlamentare e
relativa al conferimento dell’incarico peritale) – avrebbe dovuto, però,
salvaguardare le prerogative della ricorrente autorità giudiziaria, anch’essa
titolare di un parallelo potere d’investigazione, costituzionalmente rilevante.
Del resto, non è senza significato –
in tale prospettiva – che a norma dell’art. 371 cod. proc. pen.,
in caso di indagini collegate svolte da uffici diversi del pubblico ministero
(e dunque da soggetti ordinariamente titolari di poteri investigativi), sia
previsto non solo un reciproco coordinamento, al fine di assicurare «la
speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime», ma anche la
possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». E
alla suddetta disposizione del codice di rito penale deve essere, per certo,
riconosciuta valenza di principio generale, come tale, applicabile ben oltre l’àmbito specifico suo proprio.
Che poi l’espletamento congiunto
dell’atto di indagine fosse addirittura doveroso, nel caso di specie, è
conclusione imposta dalla necessità di rispettare il principio di leale
collaborazione.
4.2.— Rilevano in tale prospettiva,
innanzitutto, le previsioni contenute sia nell’atto istitutivo della
Commissione (art. 6, comma 3, della deliberazione della Camera 31 luglio 2003),
sia nel suo regolamento interno (art. 22, comma 1, reg. interno approvato dalla
Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004), le quali, nel contemplare un
«opportuno coordinamento» della Commissione «con le strutture giudiziarie», in
particolare proprio per quanto concerne la nomina di consulenti ed esperti,
hanno inteso confermare la necessità che anche le attività di indagine peritale
dovessero essere espletate in applicazione del suddetto principio.
L’osservanza dello stesso avrebbe,
dunque, imposto di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura della
Repubblica di Roma; ciò al fine evidente di consentire il più ampio spettro di
indagine nella ricerca della verità dei fatti.
D’altronde, detta soluzione appariva
come la sola conforme anche alla diversità di àmbiti
e di funzioni che caratterizza i poteri d’indagine delle Commissioni
parlamentari d’inchiesta e degli organi giudiziari; diversità che fa sì che, se
anche il loro esercizio possa sovrapporsi, restino tuttavia sempre distinte le
finalità al perseguimento delle quali i poteri stessi sono preordinati.
Questa Corte, infatti, ha già avuto
modo di chiarire che il compito delle Commissioni parlamentari d’inchiesta «non
è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per
l’esercizio delle funzioni delle Camere», attingendo così «lo scopo di mettere
a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano,
con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di
condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a
adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso» (così,
incisivamente, la sentenza
n. 231 del 1975).
Orbene, è appunto la diversità degli
scopi propri dei poteri d’indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni
parlamentari d’inchiesta ed agli organi della magistratura requirente, che
impone di ritenere che l’esercizio degli uni non possa mai avvenire a danno
degli altri (e viceversa); e dunque impone, altresì, di ribadire quanto già
affermato da questa Corte, ovvero che «il normale corso della giustizia (…) non
può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari» (come,
invece, avvenuto nel presente caso), «potendo e dovendo arrestarsi unicamente
nel momento in cui l’esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere
su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai
quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari» (sentenza n. 13 del
1975).
4.3.— Né, d’altra parte, può sostenersi
– come invece ipotizzato dalla resistente Camera dei deputati – che
l’accoglimento della richiesta di partecipazione agli accertamenti tecnici,
formulata dalla Procura della Repubblica, equivarrebbe a snaturare il principio
di leale collaborazione, finendo con il legittimare una «interferenza in corso
d’opera di un potere sull’altro».
Se è vero, infatti, che il principio
di leale collaborazione «per la sua elasticità consente di avere riguardo alla
peculiarità delle singole situazioni» (sentenza n. 50 del
2005), deve rilevarsi come proprio le specifiche caratteristiche della
presente fattispecie – e segnatamente il fatto che la Commissione di inchiesta
avesse tra i propri compiti (art. 1 dell’atto istitutivo) anche quello,
tipicamente investigativo, di «verificare la dinamica dei fatti» che «portarono
all’omicidio» della Alpi e del Hrovatin – imponessero
di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura di semplice partecipazione
agli accertamenti tecnici, non essendo la richiesta stessa diretta a
“rivendicare” alcuna potestà esclusiva di indagine (interferendo, così, sulle
prerogative costituzionali della Commissione), bensì solo a garantire
l’integrità delle attribuzioni che, per dettato costituzionale, spettano
all’autorità giudiziaria.
Alla luce delle considerazioni che
precedono risulta violato il principio di leale collaborazione che deve sempre
permeare di sé il rapporto tra poteri dello Stato e violati, di conseguenza,
anche i parametri costituzionali, evocati nel ricorso, di cui agli artt. 101,
104, 107 e 112 Cost. Si deve pertanto riconoscere che non spettava alla
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin precludere lo
svolgimento – che, come richiesto dalla ricorrente, avrebbe dovuto compiersi
congiuntamente da parte dei due soggetti – di quell’attività di accertamento,
il cui mancato espletamento, proprio per il suo carattere “non ripetibile” ex art. 360 cod. proc. pen., si è tradotto in una menomazione delle prerogative
dell’organo requirente, con evidenti riflessi sul «normale corso» del
procedimento ad esso demandato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava
alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin adottare
la nota del 21 settembre 2005 (prot. n.
2005/0001389/SG-CIV), con la quale è stato opposto il rifiuto alla richiesta,
avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma,
di acconsentire allo svolgimento di accertamenti tecnici congiunti
sull’autovettura corpo di reato, ed annulla, per l’effetto, tale atto.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 13 febbraio 2008.