SENTENZA N. 451
Antonino Masaracchia
(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione
Italiana dei Costituzionalisti)
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, sorti a seguito di due ordinanze
del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001, nonché della sentenza del 22 novembre 2003, n. 11069, emesse dal
Tribunale di Milano, prima sezione penale, e di tre ordinanze del 14 luglio
2000, del 9 ottobre 2000, del 21 novembre 2001, nonché della sentenza del 29
aprile 2003, n. 4688, emesse dal Tribunale di Milano, quarta sezione penale,
promossi dalla Camera dei deputati con ricorsi notificati il 18 maggio 2005,
depositati in cancelleria il 1° giugno 2005 ed iscritti ai numeri 22 e 23 del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visti gli atti di costituzione del Senato
della Repubblica nonché gli atti di intervento del deputato Cesare Previti;
uditi nell’udienza pubblica del 29
novembre 2005 i Giudici relatori Franco Bile e Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1.1.– Con ricorso
depositato l’11 gennaio 2005,
1.2. – In fatto,
Con cinque ordinanze,
rispettivamente, in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e
6 ottobre 1999, adottate nell’ambito di due diversi procedimenti penali, il GUP
del Tribunale di Milano respingeva le rispettive istanze di rinvio dell’udienza
– motivate dalla concomitanza di impegni parlamentari – avanzate dal deputato
Cesare Previti, che in quei procedimenti era imputato. Avverso tali ordinanze,
Nelle more della
decisione della Corte, la prima sezione penale del Tribunale di Milano, cui nel
frattempo era stato assegnato uno dei due procedimenti originariamente
incardinati presso il GUP (R.G. 879/00), con la prima delle ordinanze ora
impugnate (datata 5 giugno 2000) si era pronunciata sul legittimo impedimento
del deputato Cesare Previti a partecipare all’udienza tenutasi innanzi al GUP
in data 20 settembre 1999, asserendo che detto impedimento non poteva
riconoscersi poiché «concerneva non la partecipazione a votazioni in assemblea,
ma ad altri lavori parlamentari».
Successivamente, la
medesima sezione del Tribunale di Milano, a seguito della menzionata sentenza
di questa Corte
n. 225 del 2001, con la seconda delle ordinanze attualmente impugnate (del
1° ottobre 2001) aveva dichiarato di prendere atto dell’annullamento della
ordinanza del GUP del 20 settembre 1999, ammettendo esplicitamente che la
stessa doveva considerarsi tamquam non esset. Ciò nonostante, aveva disposto doversi
procedere oltre nel dibattimento, rilevando «la legittimità del mancato rinvio
dell’udienza del 20 settembre 1999», e deducendo – oltre alle considerazioni in
merito alla natura dei lavori parlamentari in data 20 settembre 1999 – anche
che la nullità delle attività dibattimentali a causa del disconoscimento
dell’impedimento parlamentare, era comunque «rimasta “innocua”» e che
«l’allegazione dell’impedimento [era] stata manchevole ed assolutamente
inidonea a consentire al giudice quella valutazione di contemperamento di
esigenze che
I medesimi postulati
venivano implicitamente fatti propri, senza alcuna motivazione, anche dalla
impugnata sentenza in data 22 novembre 2003, conclusiva del procedimento di
primo grado.
1.3. – Affermata – sulla
base della consolidata giurisprudenza costituzionale – la propria
legittimazione attiva a proporre conflitto di attribuzione e la legittimazione
passiva del Tribunale di Milano, nonché la sussistenza dei requisiti oggettivi,
configurabili quando – sia sotto forma di vindicatio
potestatis, sia sotto forma di conflitto da
menomazione o da interferenza – si controverta in
ordine alla delimitazione della sfera delle attribuzioni di cui sono titolari i
poteri della Stato, la ricorrente sottolinea anche il suo interesse specifico a
proporre il presente conflitto in ragione del contenuto degli atti impugnati.
Richiamate, infatti, le
argomentazioni e la ratio decidendi della sentenza n. 225 del
2001, osserva nel merito
Secondo la ricorrente, così
facendo, il Tribunale di Milano ha sacrificato, persino più radicalmente di
quanto non fosse avvenuto in precedenza, le sue attribuzioni, compromettendo:
a) la libertà di espletamento del mandato parlamentare, garantita dagli artt.
67 e 68 della Costituzione; b) la posizione di autonomia della Camera, in
violazione degli artt. 64, 68 e 72 Cost. e delle ulteriori disposizioni
costituzionali che vi si correlano; c) il canone di ragionevolezza di cui
all’art. 3 Cost., in uno col principio di leale collaborazione tra poteri dello
Stato; d) il giudicato costituzionale (ex artt. 134, secondo comma, e
137, terzo comma, Cost.), leso, quest’ultimo, solo dall’ordinanza del 1°
ottobre 2001 e dalla sentenza del 22 novembre 2003, successive alla sentenza n. 225 del
2001.
1.4. – Ferma restando la
suddetta assorbente censura,
2.1. – Con ordinanza n. 185
del 2005, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, estendendo
la notifica del ricorso e dell’ordinanza stessa, oltre che al Tribunale di
Milano, prima sezione penale, anche al Senato della Repubblica, stante
l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in
relazione alle questioni di principio da trattare.
2.2. –
3. – Degli organi destinatari delle suddette notifiche
si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica chiedendo che «questa
Corte voglia riconoscere la fondatezza dei principi affermati nel ricorso della
Camera dei deputati, in particolare del principio di leale collaborazione fra i
poteri titolari della funzione giurisdizionale e i poteri titolari della
funzione parlamentare, nelle ipotesi in cui la presenza fisica di un singolo
parlamentare sia necessaria al corretto esercizio di entrambe le funzioni e,
conseguentemente, voglia accogliere il ricorso».
Il Senato ha, in particolare, posto l’accento sulla
necessità di valutare, ai fini dell’impedimento alla partecipazione di un
parlamentare alle udienze penali, il diritto-dovere dello stesso parlamentare
di assolvere al proprio mandato partecipando alle sedute del ramo del
Parlamento di cui è membro, secondo i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 225 del
2001, poi ribaditi nelle sentenze n. 263 del
2003 e n.
284 del 2004.
4.1. – E’ intervenuto in giudizio il deputato Cesare
Previti chiedendo a questa Corte una dichiarazione di «inottemperanza del
Tribunale di Milano alla sentenza n. 225 del
2001» e, in subordine, che «venga ribadito che non spetta al giudice
privilegiare l’esigenza di speditezza processuale su quella della funzionalità
del Parlamento», con conseguente annullamento, in ogni caso, di tutti gli atti
oggetto del conflitto.
4.2. – Affermata la propria legittimazione ad
intervenire nel presente conflitto (conformemente ai principi desumibili dagli
artt. 26, comma 4, e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, oltre che dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 della Convenzione
europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali), nel merito il
deputato Previti deduce che – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di
Milano – l’annullamento delle ordinanze da parte di questa Corte «riguarda non
soltanto il GUP che le ha adottate, ma il Giudice del processo in cui il
conflitto è sorto» e, cioè, anche il Tribunale davanti al quale il processo è
proseguito. Pertanto, gli atti procedimentali annullati non possono più essere
rimessi in discussione, poiché altrimenti si realizzerebbe una sostanziale
inottemperanza alla decisione della Corte.
Per il resto l’interveniente fa integralmente proprie
le deduzioni della Camera aggiungendo soltanto che l’affermazione del Tribunale
di Milano in merito alla pretesa violazione, da parte dell’imputato, dell’onere
probatorio relativo all’impedimento parlamentare sarebbe, oltre che infondata,
basata su un principio inammissibile, in quanto «nell’ambito dei conflitti tra
poteri il principio di collaborazione che deve informare il reciproco rapporto
esclude […] che uno dei poteri possa esimersi dall’obbligo collaborativo
trincerandosi dietro il mancato assolvimento di oneri che gravano su altri
soggetti diversi dai poteri».
5.1. – Con altro ricorso depositato sempre l’11
gennaio 2005,
Nelle menzionate
ordinanze sono state respinte le eccezioni avanzate dalla difesa del deputato
di nullità – in ragione dell’impedimento del parlamentare a partecipare alle
udienze del 17 e 22 settembre 1999, 5 e 6 ottobre 1999 – dei relativi atti
nonché del decreto che dispone il giudizio. Nella sentenza sono state
richiamate e ribadite, in sede di esame delle questioni processuali, le
determinazioni contenute nelle impugnate ordinanze.
In particolare: a)
nell’ordinanza in data 14 luglio 2000 il Tribunale ha escluso che l’impedimento
dedotto potesse considerarsi ritualmente provato, ritenendo che gli avvisi di
convocazione a firma del capogruppo parlamentare del partito Forza Italia (di
appartenenza del deputato Previti), depositati nell’ambito dell’udienze in
argomento, non fossero documenti idonei a comprovare la sussistenza e la
effettività dell’impedimento dell’imputato in relazione alle sedute della
Camera concomitanti con le udienze. Il Tribunale ha, inoltre, aggiunto che, in
base al testo dell’art. 420 del codice di procedura penale vigente all’epoca
dello svolgimento delle udienze di cui si tratta, al legittimo impedimento
veniva attribuita rilevanza solo ai fini delle prima udienza di costituzione
delle parti e non per le udienze successive, quali sono quelle in argomento; b)
nella ordinanza del 9 ottobre del 2000, il Tribunale – pur dando atto che
all’udienza del 13 novembre 1999 era stata depositata la documentazione
ufficiale della Camera dei deputati dalla quale risultava la presenza in aula
del deputato Previti nei giorni considerati – riteneva tardiva la suddetta
allegazione e confermava le conclusioni raggiunte nel proprio precedente
provvedimento di cui riproduceva le
argomentazioni; c) nell’ordinanza del 21 novembre 2001 lo stesso Tribunale –
preso atto dell’annullamento delle ordinanze in data 17 settembre, 20
settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999 emesse dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’udienza
preliminare, disposto da questa Corte con la sentenza n. 225 del
2001 – disponeva che dovesse ugualmente procedersi
oltre nel dibattimento, sul presupposto che l’annullamento delle suddette
ordinanze non potesse riverberarsi sul decreto di rinvio a giudizio e sugli
altri atti del dibattimento, in quanto doveva ritenersi che, per motivi diversi
da quelli censurati da questa Corte, il GUP avesse comunque proceduto
legittimamente in assenza dell’imputato, il cui diritto di difesa non era stato
violato; d) nella sentenza n. 4688 del 2003, il Tribunale, come si è detto,
richiamava e ribadiva le medesime argomentazioni.
La ricorrente chiede che
questa Corte dichiari che non spetta all’autorità giudiziaria e, per essa, al
Tribunale di Milano, quarta sezione penale: a) «disconoscere nella specie,
negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare alle udienze
penali per concomitanti impegni parlamentari»; b) «affermare che l’impedimento
stesso non sia stato provato o lo sia stato tardivamente»; c) «impedire che il
contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze dell’attività
parlamentare venga realizzato in concreto a seguito della declaratoria di
nullità degli atti compiuti in tali udienze nonché del decreto che dispone il
giudizio». Conseguentemente
5.2. – Quanto all’ammissibilità del conflitto, la ricorrente,
dopo aver affermato la propria legittimazione attiva e quella passiva del
Tribunale di Milano, quarta sezione penale, osserva che nessun dubbio può
nutrirsi neppure in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi del
conflitto di attribuzione, posto che questa Corte è chiamata a stabilire se,
mediante i provvedimenti giurisdizionali in argomento, si sia illegittimamente
inciso sulle attribuzioni della Camera, con particolare riferimento alle
disposizioni costituzionali poste a tutela della indipendenza, autonomia e
integrità della stessa nonché di quelle che presidiano il libero esercizio del
mandato rappresentativo. Per quel che riguarda l’interesse a ricorrere,
Altrettanto chiaro sarebbe l’interesse della ricorrente a
vedere stigmatizzata l’affermazione, reiterata nei provvedimenti stessi, sulla
inidoneità della prova dell’impedimento addotta dal deputato Previti in quanto
tale affermazione sarebbe lesiva sia della posizione del deputato sia di quella
della Camera nel suo complesso, oltre a violare il principio di leale
collaborazione tra poteri dello Stato.
5.3. – Quanto al merito,
Per quel che riguarda,
specificamente, gli effetti della citata sentenza n. 225
del 2001 rispetto all’attuale conflitto,
Pertanto, la ricorrente
ritiene che il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, nel fare
applicazione delle regole processuali in modo tale da non consentire una
equilibrata realizzazione della necessaria coesistenza tra processo e attività
parlamentare, abbia sacrificato, persino più radicalmente di quanto non fosse
avvenuto in precedenza ad opera del GUP, le attribuzioni della Camera,
compromettendo la libertà di espletamento del mandato parlamentare (garantita
dagli artt. 67 e 68 Cost.), violando gli artt. 64, 68 e 72 Cost. e le ulteriori
disposizioni costituzionali ad esse correlate su cui si fonda la posizione di
autonomia della Camera, non rispettando, altresì, né l’art. 3 Cost. con il
canone di ragionevolezza da esso consacrato né il principio di leale
collaborazione tra poteri dello Stato più volte richiamato da questa Corte (v. sentenze n. 231 del
1975, n. 379
del 1992 e n.
403 del 1994).
5.4. – Ferma restando la suddetta assorbente censura,
Al riguardo la ricorrente
– dopo aver precisato che, per quanto attiene all’udienza del 17 settembre 1999
(presa in considerazione, in aggiunta delle altre, dalla sola ordinanza del 21
novembre 2001), pur non trattandosi di impegno per votazione, comunque è stata
depositata unitamente alla comunicazione del capogruppo anche la conforme
documentazione della Camera relativa al calendario dei lavori per il periodo
tra il 14 settembre ed il 1° ottobre 1999 – sottolinea che è inimmaginabile che
possa disconoscersi l’appartenenza all’ordinamento parlamentare dei rapporti
tra deputato e gruppo aventi ad oggetto l’attività parlamentare e quindi negarsi
il carattere di atti parlamentari anche delle informative del capogruppo e la
relativa idoneità probatoria a comprovare l’impedimento.
Conseguentemente,
6.1. –
6.2. –
7. – Degli organi destinatari delle suddette notifiche
si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica svolgendo motivazioni e
formulando conclusioni identiche a quelle contenute nella memoria di
costituzione depositata nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso
dalla Camera dei deputati con ricorso iscritto al n. 22 del registro confitti
2005.
8. – E’ intervenuto il deputato Cesare Previti con una
memoria anch’essa di contenuto identico a quello dell’atto di intervento nel
giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati con
ricorso iscritto al n. 22 del registro conflitti 2005.
9. – Nell’imminenza dell’udienza,
10.1. – Anche il Senato
della Repubblica ha depositato ampie memorie illustrative, concludendo
anch’esso per l’accoglimento dei ricorsi.
Confermata la sussistenza
dei presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità dei conflitti, il
Senato richiama quei principi fondamentali già invocati, a tutela dell'autonomia
del Parlamento e dei corretti rapporti tra i poteri dello Stato, nel precedente
giudizio concluso dalla sentenza n. 225 del
2001, che, in estrema sintesi esso individua: a) nel principio di autonomia
parlamentare, in relazione alla capacità delle singole Camere di regolare i
meccanismi di formazione della loro volontà, organizzando i tempi dei lavori e
fissando i presupposti per il regolare svolgimento delle sedute, senza
interferenze derivanti dall'esercizio di attribuzioni costituzionali di altri
organi; b) nel principio di autonomia di ciascuna Camera, in relazione alle
lesioni o ai condizionamenti subiti dai singoli parlamentari che ne fanno
parte, con particolare riferimento al diritto-dovere del parlamentare di
partecipare alle sedute, consentendo la formazione dei quorum
strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni; c) nel
principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, come metodo di
perfezionamento del tessuto costituzionale, capace di garantire 1'effettiva
valorizzazione delle attribuzioni costituzionali affidate alle Camere e delle
attribuzioni costituzionali affidate agli organi giurisdizionali.
10.2. – Sulla scorta di
tali principi, il Senato – con riferimento al conflitto proposto nei confronto
del Tribunale di Milano, prima sezione penale – contesta innanzitutto la tesi
sostenuta nelle impugnate decisioni, secondo cui il legittimo impedimento non
poteva essere riconosciuto in quanto concerneva non la partecipazione a
votazioni in assemblea ma ad altri lavori parlamentari, poiché la stessa sentenza n. 225 del
2001 ha escluso la possibilità di effettuare una distinzione tra i diversi
aspetti dell’attività parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai diritti e
doveri funzionali degli organi rappresentativi e ha, quindi, ritenuto che la
valutazione sull'importanza o meno delle attività parlamentari che devono
essere svolte non vada affidata al giudice ordinario, ma debba essere lasciata
alla libertà del parlamentare, garantita dal sistema di principi che esprimono
l'autonomia delle Camere.
Il Senato condivide, poi,
l’assunto della Camera secondo cui l'assenza di una corretta ponderazione non
può costituire una illegittimità “innocua”, equivalendo ciò ad una sostanziale
violazione del giudicato costituzionale, giacché, anche in sede di conflitto
tra poteri, la statuizione che lo risolve – per non risultare una inutile
enunciazione di principio – deve essere osservata dalle parti in giudizio;
comunque, la mancata partecipazione all’udienza del deputato sottoposto a
procedimento penale realizza di per sé una lesione del diritto di difesa, che
non permette di individuare a posteriori la rilevanza o meno delle
attività processuali svolte nell'udienza alla quale l'imputato non ha potuto
partecipare.
Quanto, poi, alla
sufficienza della documentazione prodotta al fine di provare l’attività
parlamentare, il Senato rileva che – attesa la piena riconducibilità alle
attività parlamentari delle comunicazioni effettuate dal capogruppo nei
confronti dei deputati appartenenti al gruppo parlamentare – la leale
collaborazione tra i poteri dello Stato avrebbe potuto suggerire al giudice un
agevole diretto controllo sugli atti pubblici della Camera dell’affermazione
formulata dall'imputato.
10.3. – Con riferimento al conflitto proposto nei confronti del
Tribunale di Milano, quarta sezione penale, il Senato pone, in particolare,
l’accento sul fatto che i giudici si sono sottratti all’obbligo (derivante dal
principio di leale collaborazione) di effettuare il bilanciamento tra esigenze
processuali ed esigenze di rispetto dell’integrità funzionale del Parlamento,
specificamente imposto dalla sentenza n. 225 del
2001.
Infine, per quel che
riguarda l’argomento – sviluppato nei provvedimenti impugnati – secondo cui (in
base al combinato disposto degli artt. 420 e 486 cod. proc. pen.
nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n.
479) l’impedimento parlamentare avrebbe assunto rilievo nell’ambito
dell’udienza preliminare solo con riguardo alla prima udienza di costituzione
delle parti e non per le udienze successive (quali sono quelle di cui si
tratta), il Senato afferma di condividere l’opinione espressa nel ricorso dalla
Camera dei deputati in base alla quale «una simile impostazione implica
l’affermazione del principio opposto a quello affermato dalla giurisprudenza
costituzionale e, cioè, quello secondo cui l’organo giudicante non può, in
nessun caso, limitare solo ad alcune fasi del processo l’applicazione del
principio costituzionale dell’equilibrata coesistenza tra esigenze di giustizia
e del processo penale ed esigenze di autonomia e libertà nello svolgimento
delle attività parlamentari».
Considerato
in diritto
1. – Con i ricorsi indicati in epigrafe,
Il conflitto iscritto al n. 22 del 2005 riguarda le ordinanze
emesse in data 5 giugno 2000 e 1° ottobre 2001 e la sentenza pronunciata il 22
novembre 2003, n. 11069/03. Rispetto a
tali provvedimenti,
A sua volta il conflitto
iscritto al n. 23 del 2005 concerne le ordinanze emesse in data 14 luglio 2000,
9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001, nonché la sentenza pronunciata il 29 aprile
2003 n. 4688/03. La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta
all’autorità giudiziaria e, per essa, al Tribunale di Milano, quarta sezione
penale: a) «disconoscere nella specie, negandogli validità, l’impedimento del
deputato a partecipare alle udienze penali per concomitanti impegni
parlamentari»; b) «affermare che l’impedimento stesso non sia stato provato o
lo sia stato tardivamente»; c) «impedire che il contemperamento tra esigenze
del processo ed esigenze dell’attività parlamentare venga realizzato in
concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti compiuti in tali
udienze nonché del decreto che dispone il giudizio». Conseguentemente
2. – I
due giudizi per conflitto devono essere riuniti, perché pongono questioni in
gran parte analoghe.
I ricorsi sono parzialmente fondati.
3. –
Questa Corte è stata più volte chiamata a risolvere conflitti di attribuzione
del tipo di quelli proposti con i ricorsi in esame. In particolare con la sentenza n. 225 del
2001 la Corte, decidendo un conflitto proposto dalla Camera dei deputati,
ha annullato talune ordinanze emesse dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Milano nel corso degli stessi processi nel cui ambito sono
successivamente intervenuti i provvedimenti oggetto dei presenti conflitti
(concernenti le medesime situazioni processuali cui si riferivano gli atti
annullati).
Con la
citata sentenza,
Pertanto, il giudice non
può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della
prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente
coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma (come
4. – Dalla distinzione
fra i due giudizi – e in particolare dal rilievo che in quello per conflitto
D’altro canto il
prosieguo del giudizio penale – dopo l’annullamento, da parte di questa Corte,
delle ordinanze del giudice dell’udienza preliminare – sotto nessun profilo può
considerarsi come “giudizio di ottemperanza” del giudicato costituzionale,
ostando a tale configurazione le differenze oggettive e soggettive esistenti
fra il processo costituzionale e quello
penale.
5. – I provvedimenti
impugnati con i due ricorsi devono essere esaminati alla luce dei principi
appena enunciati.
6. – Con il ricorso
iscritto al n. 22 del 2005,
7. – La prima delle
citate ordinanze – emessa in pendenza del giudizio per conflitto deciso dalla sentenza n. 225 del
2001 – ha rigettato le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare
dell’imputato, concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999.
Il Tribunale ha ritenuto
la non assolutezza dell’impedimento in quanto esso «concerneva non la
partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari».
Con tale ordinanza il giudice ha menomato le attribuzioni del
Parlamento che – come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 225 del
2001 – hanno tutte, in linea di principio, pari dignità e non tollerano
distinzioni «fra diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti
riconducibili ugualmente ai suoi diritti e doveri funzionali». Si deve quindi
dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria formulare nella
motivazione queste affermazioni.
8. – Con l’ordinanza del
1° ottobre 2001 – emessa dopo la sentenza n. 225 del
2001 che aveva annullato l’ordinanza resa dal giudice dell'udienza
preliminare in data 20 settembre 1999 –
il Tribunale ha rigettato l’istanza proposta dagli imputati per ottenere
la “rimozione automatica” di tutti gli atti processuali compiuti nell’udienza
tenuta in quella data e nelle successive, tra cui il decreto che aveva disposto
il giudizio.
L’ordinanza si fonda su
due distinti profili di motivazione.
Con il primo il Tribunale ha negato
che la nullità dell’ordinanza del 20 settembre 1999 si sia estesa agli atti
processuali posteriori, in considerazione della natura e della rilevanza delle
attività svoltesi in quell’udienza, onde ogni “effetto diffusivo” si era
definitivamente interrotto.
Con il secondo ordine di
argomentazioni invece il Tribunale – sulla premessa di fatto che l’imputato
aveva ritenuto di provare l’impedimento con la produzione della lettera di
convocazione alla Camera del capo del gruppo parlamentare di appartenenza – ha
ritenuto tale allegazione «manchevole ed assolutamente inidonea a consentire al
giudice [dell’udienza preliminare] quella valutazione di contemperamento di
esigenze che
Sotto il primo profilo il
giudice ha adottato una motivazione di tipo processuale, il cui sindacato
compete esclusivamente al giudice del processo penale.
Il secondo profilo merita le censure mosse dalla ricorrente,
perché il giudice – pur in presenza di una situazione di potenziale conflitto
con le attribuzioni costituzionali della Camera, soggetto estraneo al giudizio
penale – si è limitato a far riferimento ad una motivazione di tipo processuale
senza tenere adeguatamente conto di tali attribuzioni. Si deve quindi
dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria formulare nella
motivazione le affermazioni di cui sopra.
9.
– La sentenza del 22 novembre 2003, che ha concluso il giudizio di primo grado, non contiene
alcuna autonoma valutazione dell’impedimento, né affermazioni lesive delle
prerogative del Parlamento.
10. – Con il ricorso
iscritto al n. 23 del 2005
11. – Le prime due
ordinanze sono state emesse in pendenza del giudizio per conflitto deciso dalla
sentenza n. 225
del 2001.
Con l’ordinanza del 14
luglio 2000, il Tribunale ha rigettato una pluralità di eccezioni di nullità
sollevate dalle difese e tra esse quella relativa alla nullità del decreto che
aveva disposto il giudizio, conseguente al mancato rilievo dell’impedimento
assoluto a comparire dedotto dall’imputato per impegni parlamentari
concomitanti con l’udienza preliminare nei giorni 22 settembre e 5 e 6 ottobre
1999.
Anche in questo caso il
Tribunale ha adottato un duplice ordine di motivazioni.
In primo luogo ha
ritenuto che spettava all’imputato fornire la piena prova dell’impedimento; che
il giudice non aveva alcun dovere di attivarsi per conseguirla; che la lettera
di convocazione del capo del gruppo parlamentare di appartenenza non aveva
alcun valore di prova; e che la prova doveva concernere non solo la
programmazione dei lavori parlamentari per un certo giorno, ma anche
l’effettiva partecipazione dell’imputato ai lavori comportanti votazioni.
Tali affermazioni
meritano le censure prospettate dalla ricorrente, per le stesse ragioni già
illustrate a proposito dei provvedimenti della prima sezione, sopra esaminati.
Deve aggiungersi, relativamente al rilievo concernente la partecipazione ai
lavori parlamentari, che essa in realtà può assumere connotati diversi, secondo
le particolarità delle circostanze, e sostanziarsi anche nella decisione di non
votare. Si deve quindi dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria
formulare nella motivazione le affermazioni di cui sopra.
In secondo luogo il
Tribunale ha affermato che l’art. 420 del codice di procedura penale, nel testo
vigente prima dell’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
richiamando soltanto i primi due commi dell’art. 486 cod. proc. pen. e non anche il terzo, attribuiva rilevanza al
legittimo impedimento dell’imputato a comparire solo con riguardo alla prima
udienza, ipotesi non ricorrente nella specie.
Poiché il giudice ha
adottato una motivazione di tipo processuale, valgono al riguardo le
considerazioni svolte a proposito del primo profilo di motivazione
dell’ordinanza del 1° ottobre 2001 (retro, § 8).
12. – Con l’ordinanza del
9 ottobre 2000 il Tribunale ha respinto l’istanza di revoca del precedente
provvedimento, proposta dalla difesa ancora al fine di ottenere la
dichiarazione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio. Il giudice –
confermata la validità delle argomentazioni svolte nella prima ordinanza – ha
affermato che, ai fini della prova del legittimo impedimento, «sarebbe stato
sufficiente documentare, in esordio di udienza, l’esistenza di una convocazione
attraverso la documentazione ufficiale della Presidenza della Camera di
appartenenza e successivamente mediante ulteriore comunicazione, anche via fax,
idonea ad attestare la presenza dell’istante quanto meno all’inizio della
seduta parlamentare».
Anche a queste argomentazioni si attagliano i rilievi prima
esposti a proposito del secondo profilo di motivazione dell’ordinanza del 1°
ottobre 2001 (retro, § 8), con la conseguente dichiarazione che non
spettava all’autorità giudiziaria di formularle nella motivazione.
13. – L’ordinanza del 21
novembre 2001 è stata emessa sulla richiesta di dichiarare la nullità del
decreto che ha disposto il giudizio «in esecuzione della sentenza della Corte
costituzionale n. 225 del 4 luglio 2001».
Il Tribunale – che, in
applicazione della suddetta sentenza, ha preso in considerazione anche
l’udienza tenutasi il 17 settembre 1999 – ha rigettato l’istanza sulla base di
una pluralità di linee argomentative. In primo luogo ha individuato la portata
del giudicato costituzionale formatosi con la pronunzia sul conflitto di
attribuzione, sottolineandone i limiti soggettivi ed oggettivi, in particolare
quelli concernenti la sua incidenza sul processo penale. Inoltre ha confermato
la tesi, sopra sintetizzata, dell’ininfluenza dell’impedimento dell’imputato
nelle udienze successive alla prima. Infine ha ripreso, ulteriormente
sviluppandoli, gli argomenti relativi alle modalità di acquisizione della prova
dell’impedimento e all’oggetto di essa.
Per i primi due profili,
con i quali il giudice ha adottato una motivazione di tipo processuale, valgono
le considerazioni svolte a proposito del primo ordine di argomentazioni
dell’ordinanza del 1° ottobre 2001 (retro, § 8); per il terzo vale
invece quanto detto nello stesso paragrafo, circa la non spettanza al medesimo
giudice di formulare tali affermazioni nella motivazione.
14.
– Per quanto riguarda la sentenza del 29 aprile 2003, basta rilevare che essa si
limita a richiamare le precedenti
ordinanze e non contiene alcuna nuova, autonoma valutazione delle situazioni
oggetto del conflitto.
15. – Da ultimo occorre
stabilire quali provvedimenti
Al riguardo, la citata sentenza n. 225 del
2001 ha fatto seguire alla dichiarazione di non spettanza l’annullamento
delle ricordate ordinanze del Giudice dell'udienza preliminare, motivate nel
modo sopra indicato, ma – pur essendo il processo proseguito – non ha reso
alcun provvedimento nei confronti di altri atti processuali.
La sentenza n. 263 del
2003, resa in analogo conflitto, ha poi chiarito che «alla constatazione
dell’avvenuta lesione consegue l’annullamento del provvedimento impugnato,
fermo restando che spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite
del processo (essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado) valutare
le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale» (v. anche
la sentenza n.
284 del 2004).
Pertanto, gli effetti caducatori
della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi ai provvedimenti, o alle parti
di essi, che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del
giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione.
Queste premesse
comportano anzitutto che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 5
giugno 2000 deve essere annullata nella sua totalità, essendo sorretta da una
motivazione costituita esclusivamente dalle affermazioni lesive.
Invece le altre ordinanze
prima esaminate sono fondate su distinte linee argomentative, taluna delle
quali di tipo processuale e quindi estranee al giudizio per conflitto di
attribuzione. La pronunzia caducatoria deve essere
quindi limitata alle parti di cui è stata affermata la lesività,
secondo le considerazioni dianzi svolte. Spetterà poi al giudice penale
rilevare, alla stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale
esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati.
Nessuna pronunzia di
annullamento deve essere emessa da questa Corte nei confronti delle sentenze,
non essendo esse affette da vizi rilevabili in sede di conflitto di
attribuzione.
per questi
motivi
riuniti i giudizi;
dichiara inammissibili gli interventi;
dichiara – in parziale accoglimento dei
ricorsi – che non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al
Tribunale di Milano, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento
dell’imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice
dell’udienza preliminare di quel Tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre, 5
e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza,
affermare:
a) che il Giudice dell’udienza
preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova
dell’impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione
del capo del gruppo parlamentare;
b) che sussiste impedimento soltanto
quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l’effettiva
presenza dell’imputato ai lavori parlamentari;
annulla l’ordinanza del Tribunale di Milano
in data 5 giugno 2000 (prima sezione penale)
e – nei limiti di cui in motivazione – le ordinanze del medesimo
Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14
luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE e Francesco AMIRANTE,
Redattori
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre
2005.