SENTENZA N.313
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 disposizioni di
attuazione codice di procedura penale e dell'art. 444 codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal Tribunale di Pistoia nel
procedimento penale a carico di Milano Anna, iscritta al n. 659 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanze emesse il 18 novembre 1989 e il 20 dicembre 1989 dal Pretore
di Vercelli nei procedimenti penali a carico di Voraldo Nicola ed altro e
Quartarone Ercole, iscritte ai nn. 30 e 60 del registro ordinanze 1990 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 5, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore
Ettore Gallo
Ritenuto in fatto
1.- Con Ordinanza 7 novembre 1989, il Tribunale di Pistoia sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 248 del decreto legislativo
26 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del
codice di Procedura Penale) e 444, secondo comma, del codice di procedura
penale
Il pubblico ministero esprimeva il suo consenso in ordine ad una pena di
anni uno e mesi sei di reclusione e Lit. 2.000.000 di multa, con la concessione
del beneficio della sospensione condizionale.
Ma il Tribunale riteneva che la pena così indicata dalle parti fosse
inadeguata alla gravità del reato, pur risultando corretta la qualificazione
giuridica del fatto e sussistente la circostanza attenuante. Lamentava, perciò,
che gli fosse "preclusa ogni valutazione degli elementi previsti dagli
artt. 132 e 133 codice penale", tanto per quanto si riferisce alla pena
base quanto per ciò che riguarda la misura della diminuzione.
Di qui il contrasto con il principio di cui all'art. 101, secondo comma,
della Costituzione perchè la preclusione che il Tribunale viene a subire non
dipende da "una situazione rigorosamente predeterminata per legge",
bensì dell'esercizio di un potere discrezionale che l'art. 444 citato
attribuisce alle parti, e non é comunque sindacabile dal giudice.
L'ordinanza ritiene che analogo profilo d'incostituzionalità sia emerso
nelle motivazioni delle sentenze interpretative di rigetto n. 123 del 1971 e
120 del 1984, dalle quali risulta che mai la richiesta o il parere del pubblico
ministero può avere per il giudice valore vincolante: dal che dovrebbe arguirsi
l'illegittimità, ex art. 101, secondo comma della Costituzione, delle
situazioni in cui l'esercizio dei potere giurisdizionale sia vincolato ad un
potere riconosciuto alle parti.
2.- Con due ordinanze, datate rispettivamente 18 novembre e 20 dicembre
1989, il Pretore di Vercelli sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444 codice procedura penale, con riferimento agli artt. 101, secondo
comma, 102, primo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma,
e 111, primo comma, della Costituzione.
Si apprende dall'ordinanza trattarsi di due giudizi direttissimi, in
quanto il Pretore fa riferimento all'art. 566 primo comma codice procedura
penale. In essi gli arrestati, subito dopo l'udienza di convalida, hanno
formulato richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 codice
procedura penale, incontrando il consenso del pubblico ministero, sicchè il
giudizio si é svolto davanti allo stesso pretore del dibattimento.
Il Pretore trova corretti tanto la qualificazione giuridica del fatto
quanto la configurazione delle circostanze e i criteri della loro comparazione,
ma nulla dice in ordine alla congruità della pena, che le parti hanno indicato,
rispetto al fatto come risultante dagli atti e alle note che lo
contraddistinguono. Solleva, tuttavia, dubbi di legittimità costituzionale in
quanto sarebbe costretto ad applicare la pena, così come viene dalle parti
indicata, senza potere esercitare alcun sindacato sulla sua congruità e senza
potere esprimere una effettiva motivazione. Fa notare, infatti, il rimettente
che la sua decisione, trattandosi di giudizio direttissimo, dovrebbe basarsi
esclusivamente sugli atti di indagini preliminari compiuti dalla polizia
giudiziaria, consistenti nella segnalazione di reato, nel verbale di arresto, e
nella denunzia in istato di arresto, così come redatti dai carabinieri.
Ne deriva che al giudice non resterebbe che la verifica della cosidetta
"cornice di legittimità" entro cui la pena viene indicata, ed anzi
dubita il pretore che perfino il controllo dei giudizio di comparazione delle
circostanze resti escluso dalla verifica. In ogni caso, si tratterebbe di una
decisione sulla base degli atti, e perciò di risultanze che - salvo l'ipotesi
di incidenti probatori - non hanno valore di prova.
Una tale situazione verrebbe in conflitto - secondo il Pretore con i
seguenti parametri costituzionali:
1°) Con l'art. 101, primo comma, della Costituzione, innanzitutto, perchè
il contenuto della sentenza, essendo rimesso all'intesa delle parti, non
comporta l'intervento del convincimento del giudice, salvo che per l'anzidetto
controllo di legittimità. Il giudice resterebbe, perciò, spogliato del potere
di commisurazione della pena, à sensi dell'art. 133 codice penale, e non in
virtù di criteri rigorosamente predeterminati dalla legge, bensì a causa di un
potere discrezionale attribuito ad altri soggetti.
L'ordinanza richiama, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 123 del 1971
e 120 del 1984.
2°) Con la regola di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione,
che riserva ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale,
mentre l'art. 444 codice procedura penale affida sostanzialmente alle parti
(pubblico ministero ed imputato) la scelta discrezionale della misura della
pena che viene imposta al giudice.
3°) Con i principi di cui agli artt. 13, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, in quanto l'art. 444 denunziato, consentendo
l'emanazione di una condanna sulla base di atti relativi ad indagini
preliminari e, quindi, senza sostanziale accertamento di responsabilità, rende
Possibile all'imputato di rinunziare a diritti indisponibili quali la libertà
personale e il diritto di difesa.
4°) Con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione perchè limitando
l'accertamento del giudice alla mera sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all'art. 29 codice procedura penale, si verificherebbe una sorta di
capovolgimento del principio di presunzione di non colpevolezza, in quanto
sembrerebbe così esigersi che debba essere provata 1'innocenza anzichè la
responsabilità penale.
5°) Con l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, sancito dall'art. 111, primo comma, della Costituzione, dato
che la sentenza prevista dall'art. 444 codice procedura penale prescinde
completamente da qualsiasi valutazione di merito da parte dei giudice e,
quindi, dal suo libero convincimento, mentre sarebbe arduo attribuire valore di
motivazione all'enunciazione nel dispositivo che vi é stata richiesta dalle
parti.
3.- É intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto
declaratoria di infondatezza delle sollevate questioni.
Secondo l'Avvocatura generale, il profilo d'illegittimità concernente
l'art. 101, primo comma, della Costituzione sarebbe privo di consistenza perchè
l'art. 444 é legge non meno di quanto lo sia l'art. 133 codice penale. li
potere del giudice di graduare la pena non rappresenta un paradigma
insuscettibile di modifiche e, d'altra parte, la sentenza di cui all'art. 444
del codice di procedura penale non avrebbe nemmeno valore di vera e propria
condanna, essendo soltanto alla condanna "equiparata".
Non pertinente, poi, sarebbe il richiamo dell'ordinanza di rimessione
alle due citate sentenze della Corte. Mentre sarebbe infondato il riferimento
all'art. 102, primo comma, della Costituzione, in quanto non può essere
definito "potere giurisdizionale" l'intesa fra le parti
nell'investire il giudice su un determinato thema decidendum tanto più che poi
é pur sempre al giudice che spetta il controllo di legittimità.
Quanto agli artt. 13 e 24, nei loro primi commi, essi non verrebbero
nemmeno in campo, secondo l'Avvocatura: sia perchè l'imputato é perfettamente
in grado di tutelare la propria libertà subordinando la richiesta alla
concessione della sospensione condizionale della pena, sia perchè proprio il
rito in esame assicura all'imputato i maggiori vantaggi difensivi, ed egli
peraltro é sempre libero di rinunciare al rito speciale preferendo le forme
ordinarie.
Infine, per ciò che attiene all'art. 111, primo comma, della
Costituzione, osserva l'Avvocatura che "l'obbligo di motivazione si
correla intimamente alla natura del provvedimento giurisdizionale cui la stessa
si riferisce".
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Pistoia, impugnando l'art. 248 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'art.
444, secondo comma, cod. proc. pen. 1988, limita il riferimento all'art. 101,
secondo comma, della Costituzione. Il Pretore di Vercelli, invece, impugnando
l'art. 444, secondo comma, cod. proc. pen., estende il riferimento, con due
distinte ordinanze, anche agli artt. 102 secondo comma, 13 primo comma, 24
secondo comma, 27 secondo comma e 111 primo comma, della Costituzione.
In sostanza, ambo i rimettenti lamentano che l'intesa delle parti sulla
misura della pena priva il giudice di ogni sindacato sulla sua congruità e di
ogni possibilità di esprimere un'effettiva motivazione, dato che questa sarebbe
limitata alla cosidetta <cornice di legittimità> e all'indicazione che vi
è stata richiesta consensuale delle parti. II Pretore, anzi, dubita perfino che
abbia a restare escluso dalla verifica il giudizio di bilanciamento delle
circostanze.
Entrambi, pertanto, ritengono che una siffatta situazione venga in
conflitto con l'art. 101, primo comma, della Costituzione, perchè il giudice,
anzichè essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe sostanzialmente tenuto
alla volontà delle parti, salvo che per il controllo di legittimità sulla
definizione giuridica del fatto e sulle circostanze. In particolare, il
giudicante resterebbe spogliato del potere di commisurare la pena, e non in
virtù di criteri rigorosamente predeterminati, ma a causa di un potere
discrezionale attribuito ad altri soggetti.
Tutte le ordinanze richiamano, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 123 del 1971
e 120 del 1984.
Il Pretore, poi, nelle sue ordinanze, ritiene che il contrasto si estenda
altresì:
1°) all 'art . 102, primo comma, della Costituzione, perchè la scelta
della misura della pena viene attribuita alle parti, mentre la funzione
giurisdizionale spetta ai giudici;
2°) agli artt. 13, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione
perchè si rende possibile all'imputato la rinunzia a diritti indisponibili,
quali la libertà personale e il diritto di difesa;
3°) all'art. 27, secondo comma, della Costituzione perchè si
verificherebbe una sorta di capovolgimento del principio che presume la non
colpevolezza dell'imputato, in quanto sembrerebbe che l 'art . 444 cod. proc.
pen. pretenda la prova dell'innocenza anzichè della responsabilità penale;
4°) all'art. 111, primo comma, delta Costituzione perchè non può
attribuirsi valore di motivazione all'enunciazione nel dispositivo della
richiesta delle parti, mentre manca ogni indicazione del convincimento del
giudice sul merito.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto
dichiarazione di non fondatezza per tutte le questioni sollevate.
2.-Essendo tutte le ordinanze incentrate sulla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444 cod. proc. pen., possono essere riunite per essere decise con
unica sentenza.
3. - Sulla rilevanza, va precisato che, per quanto si riferisce alla
questione sollevata dal Tribunale di Pistoia, il passaggio al merito - come in
altri casi di recente esaminati-andrebbe valutato in relazione alla disciplina
di diritto transitorio, pure impugnata dall'ordinanza (art. 248).
Qui, però, a differenza di quanto
L'apparente diversità contenuta nell'art. 248, primo comma, che al quarto
periodo fa salvo l'art. 421 del codice abrogato, rispetto al secondo comma
dell'art. 444 cod. proc. pen. che fa, invece, riferimento all'art. 129 del
codice vigente, si dimostra essere soltanto questione di armonico corrispettivo
richiamo.
Infatti, l'art. 421 del codice abrogato, sotto la cui vigenza il processo
era sorto, in realtà evoca l'art. 152 dello stesso codice, che è l'esatto
corrispondente dell'art. 129 del codice di procedura vigente.
Anche in ordine alle ordinanze del Pretore di Vercelli qualche
perplessità potrebbe essere avanzata in punto rilevanza, dato che, a differenza
del Tribunale di Pistoia, che costruisce la doglianza sull'espresso giudizio di
non congruità della pena concordata dalle parti, il Pretore, pur avanzando la
stessa denunzia, e con maggior dovizia di riferimenti costituzionali, nulla
dice in ordine alla congruità della pena. Il che potrebbe far dubitare che
abbia inteso proporre un'astratta questione di legittimità costituzionale.
Tuttavia, a parte che, comunque, dovrebbe essere pur sempre decisa
l'identica questione sollevata dal Tribunale, sembra doversi ritenere implicito
anche il giudizio negativo del Pretore in ordine alla congruità della pena,
atteso il modo in cui la doglianza viene prospettata.
Ne deriva che questo comune aspetto della doglianza, secondo cui il giudice
viene ad essere privato del potere di controllare la congruità della pena
richiesta consensualmente dalle parti, è particolarmente riferibile al
parametro costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma: che impone al giudice
di valutare l'osservanza del principio di proporzione fra quantitas della pena
e gravità dell'offesa, e quindi il concreto valore rieducativo della pena in
relazione alla sua pregnante finalità.
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione, cui i rimettenti fanno
implicito riferimento, dev'essere pertanto aggiunto ai parametri espressamente
da loro invocati.
4.1 - Passando al merito, va innanzitutto esclusa la pertinenza del
richiamo alle due citate sentenze di questa Corte, così come ha rilevato anche
l'Avvocatura generale. Trattandosi di giudizi riguardanti il codice abrogato,
nell'instaurare comparazioni con il codice vigente è indispensabile tener conto
del ben diverso spirito che ne presiede le rispettive discipline. Perciò, da
una parte, i problemi e le soluzioni che riguardavano l'istruttoria formale,
istituto soppresso dal nuovo codice, non possono essere trasferiti nei rapporti
che intercorrono fra pubblico ministero e giudice del dibattimento: e,
dall'altra, va ricordato che la sentenza n. 120 del
1984 si riferiva ad un aspetto diverso di questi rapporti, e cioè al
diniego di assenso del pubblico ministero alla richiesta dell'imputato di
applicazione della pena, che la sentenza risolve definendolo come sostanziale
scelta di rito diverso, che è scelta normalmente di sua competenza. Qui,
invece, il problema riguarda il rapporto fra l'intesa delle parti sulla misura
della pena e sui poteri del giudice.
Va, infine, ricordato, per quanto in seguito dovrà essere rilevato sul
punto, che i giudici a quibus, pur riconoscendo al legislatore il potere di
dettare criteri diversi da quelli contemplati nell'art. 133 del codice penale,
esigono però che ogni eventuale modificazione dipenda da situazioni
rigorosamente predeterminate.
4.2-Ebbene, non sembra che il principio di soggezione del giudice
soltanto alla legge, di cui al primo comma dell'art. 101 della Costituzione,
riceva offesa da questi e da altri interventi che la particolare natura del
nuovo processo riconosce al potere dispositivo delle parti nel contesto del
sistema accusatorio.
Certo, è questione di limiti dovuti al rispetto dei principi dettati
dalla legge fondamentale, e di ciò sarà detto più innanzi, ma non può essere
rifiutato in linea di principio un potere che, lungi dal pregiudicare quello
del giudice, è concepito in funzione di collaborazione ad una rapida
affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della
pena.
D'altra parte, non sembra nemmeno esatto che la situazione, su cui le
parti sono autorizzate a presentare la richiesta consensuale di applicazione
della pena, non sia sufficientemente predeterminata.
In realtà, l'ambito entro cui l'intesa diventa possibile è contenuto
entro rigorose condizioni, e la pena deve poter restare entro i limiti dei due
anni di reclusione. Ciò comporta che l'intesa è ammissibile soltanto per quei
reati per i quali è previsto un minimo edittale della pena che ne consenta la
riduzione, in concorso con tutte le possibili diminuzioni, entro i limiti
predetti.
E parimenti predeterminata è la necessità che non sussistano le
condizioni legittimanti il proscioglimento <allo stato degli atti>. Se
queste sussistono, infatti, si sovrappone alla volontà delle parti il
potere-dovere del giudice di applicare l'art. 152 del codice abrogato (ipotesi
dell'art. 248 Disposizioni transitorie) o l'art. 129 del codice vigente.
Altrettanto dicasi se la parte privata abbia subordinato l'efficacia della sua
richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena: nel qual
caso il giudice, se ritiene la parte immeritevole del beneficio, rigetta
l'intera richiesta.
Nè è vero che i poteri del giudice abbiano carattere <notarile>.
Già nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti,
il giudice non valuta soltanto la correttezza di un'operazione logicogiuridica.
Quando il legislatore ha voluto questo, lo ha detto espressamente, come
ha fatto per il vizio della motivazione che consente il ricorso per cassazione
soltanto se risulta dal provvedimento impugnato (art. 606, primo comma, lettera
e, cod. proc. pen.). In altri termini,
Ma altrettanto deve dirsi per il riconoscimento delle attenuanti che
l'intesa delle parti ritiene debbano concorrere alla quantificazione della pena
e, in ipotesi di bilanciamento con eventuali aggravanti, la verifica dei
criteri adottati dalle parti. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, è sempre
sulle risultanze che s'appunta il sindacato del giudice per la verifica, e
perciò non è vero che il suo controllo s'arresti alla cornice di legittimità:
chè, anzi, esso finisce per essere determinante proprio agli effetti della
commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge
alla quale, soltanto, egli è soggetto.
Ed è anche evidente che, nel procedere al riconoscimento delle attenuanti
o al giudizio di bilanciamento, dovrà necessariamente attenersi ai criteri di
cui all'art. 133 del codice penale, specie per quanto si riferisce alle
cosidette attenuanti non scritte (art. 62-bis cod. pen.) che, per pacifica ammissione
di dottrina e giurisprudenza, non hanno altro indice di riferimento, se non
quello, diretto e immediato, di cui ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.
Così come pure è implicito che, sempre ispirandosi ad una corretta
valutazione delle risultanze, il giudice non soltanto ha il potere-dovere di
controllare - come s'è detto - la correttezza delle circostanze che le parti
hanno ritenuto, ma può altresì liberamente ravvisarne altre, tanto attenuanti
quanto aggravanti: con esse diversamente condizionando anche l'eventuale
giudizio di bilanciamento.
Nè ha fondamento il dubbio sollevato dal Pretore circa l'estensione del
sindacato del giudice al bilanciamento, risultando essa palesemente dal dato
testuale che riferisce il sindacato anche <alla comparazione delle
circostanze>.
Non sembra, perciò, che, prescindendo da quanto più innanzi sarà detto,
gli argomenti addotti rivelino un contrasto delle norme impugnate con l'art.
101, primo comma, della Costituzione.
5.-Quanto si è ora detto contiene sufficienti elementi per disattendere
anche i profili d'illegittimità sia ex art. 102, primo comma, sia ex art. 111,
primo comma, della Costituzione.
Va negato decisamente, infatti, che, nell'ipotesi di cui all'art. 444
cod. proc. pen., il giudice non eserciti una funzione giurisdizionale.
Anche se fosse vero che l'art. 444 attribuisca al giudice un mero
controllo di legittimità, si tratterebbe pur sempre di una funzione
giurisdizionale: e per di più di una funzione determinante, dato che senza di
essa le parti non avrebbero alcuna possibilità di definire il giudizio, mentre
è proprio questo il momento qualificante della funzione giurisdizionale.
Peraltro, si è visto che il giudice, invece, questa funzione la esercita
anche sotto il profilo del merito.
Ma va altresì negato conseguentemente che, nella sentenza di cui all'art.
444 cod. proc. pen., non vi sia una motivazione che esprima il convincimento
del giudice. L'enunciazione nel dispositivo che avverte esservi stata richiesta
delle parti non è effettivamente motivazione - come lo stesso Pretore annota-ma
ciò non significa che il dovere del giudice in ordine alla motivazione si
esaurisca in quella enunciazione.
In realtà, il giudice non può lasciare senza alcuna giustificazione nella
sentenza l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica
del fatto che scaturisce dalle risultanze: così come è tenuto a dire le ragioni
per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o
equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non ritenute plausibili nei
sensi prospettati nella consensuale richiesta delle parti.
D'altra parte, il modello generale di sentenza, che il legislatore
delinea nell'art. 546 cod. proc. pen., prevede alla lettera e del primo comma
<la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata>: si tratta di un'esigenza che non è esclusa dalla particolare
configurazione della sentenza prevista dall'art. 444 cod. proc. pen., anche se
ovviamente va ad essa ragguagliata.
Si tratta, perciò, di un provvedimento motivato emesso dall'Autorità
giudiziaria ordinaria nell'esercizio della giurisdizione, che spazia dal merito
alla legittimità.
6.-Va ora esaminata la doglianza secondo cui vi sarebbe attribuzione di
una pena a se stesso da parte dell'imputato: il che significherebbe disporre
del diritto alla libertà personale e alla difesa, con violazione degli artt. 13
e 24 della Costituzione che contemplano diritti fondamentali ed indisponibili.
Quanto si è detto più sopra, in sede di confronto con il parametro di cui
all'art. 101, primo comma, della Costituzione, esclude che il giudice resti
estraneo alla determinazione della pena.
Qui si deve ulteriormente soggiungere che anche l'accertamento diretto ad
escludere che sussistano, acquisiti agli atti, elementi che negano la
responsabilità o la punibilità, integra una importante partecipazione del
giudice all'indagine sulla responsabilità.
Nè va dimenticato che, con il richiedere l'applicazione di una pena,
l'imputato non nega sostanzialmente la sua responsabilità, ed è, anzi
consapevole di rinunciare persino all'impugnazione se la richiesta viene
accettata (art. 448, secondo comma, cod. proc. pen.). Ebbene, quando sorga
qualche perplessità in ordine al senso effettivo della sua richiesta, il
giudice ha ampia possibilità di sincerarsene, disponendo la comparizione del
l'imputato per poterlo personalmente sentire: anche questo è un modo per
accertare.
Peraltro, ancora una volta va richiamato il modello generale di sentenza
di cui all'art. 546 cod. proc. pen., e le prescrizioni della lettera e del
primo comma, dove si esige che il giudice indichi le prove che intende porre a
base della sua decisione, ed enunci le ragioni per le quali non ritiene
attendibili le prove contrarie. Dal che si evince che anche la decisione di cui
all'art. 444 cod. proc. pen., quando non è decisione di proscioglimento, non
può prescindere dalle prove della responsabilità.
Non è esatto, perciò, che sia l'imputato ad attribuirsi una pena e non il
giudice ad imporgliela. A parte l'ovvia considerazione che non si tratta di
un'attribuzione che l'imputato fa a se stesso, ma soltanto di una richiesta
che, con il consenso del pubblico ministero, egli presenta al giudice, è sicuro
poi che, già sul piano formale, la richiesta non avrebbe alcun effetto sulla
libertà personale del postulante se il giudice non inter venisse, mediante i
poteri di cui s'è detto, con la sentenza che infligge in concreto la pena
ventilata.
7.-Resta, dunque, confermato che la essenzialità della partecipazione del
giudice alla decisione non è soltanto formale.
Ma ciò che poi non può essere assolutamente condiviso è l'idea che
l'imputato <disponga> della sua <indisponibile> libertà personale
per autolimitarla.
In realtà l'imputato, quando chiede l'applicazione di una pena lo fa
soltanto per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della sua libertà, che
egli prevede all'esito del giudizio ordinario. E quanto alla difesa, è proprio
suo efficiente strumento la possibilità che la legge offre all'imputato di acquisire
con sicurezza una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi inflizioni,
persino-se i precedenti lo consentono e il giudice lo ritenga - beneficiando
della sospensione condizionale.
Del resto, occorre anche guardarsi dal pericolo di confondere il diritto
di libertà e quello di difesa con l'obbligo assoluto di esercitarli. La legge
fondamentale garantisce le condizioni affinchè il diritto di libertà personale
e quello di difesa possano essere esercitati in tutte le loro legittime
facoltà, ma ciò non autorizza a configurare quell'esercizio come obbligatorio.
Non è ben chiaro, infine, perchè il Pretore rimettente ritenga che
nell'art. 444 cod. proc. pen. vi sia un sostanziale capovolgimento dell'onere
probatorio, contrastante con la presunzione d'innocenza contenuta nell'art. 27,
secondo comma, della Costituzione.
In effetti, nel nuovo ordinamento giuridico-processuale è preponderante
l'iniziativa delle parti nel settore probatorio: ma ciò non immuta affatto i
principi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi il giudice è
in primo luogo tenuto ad esaminare ex officio se sia già acquisita agli atti la
prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Dopodichè,
risultando negativa questa prima verifica, se l'imputato ritiene di possedere
elementi per l'affermazione della propria innocenza, nessuno lo obbliga a
richiedere l'applicazione di una pena, ed egli ha a disposizione le garanzie
del rito ordinario. In altri termini, chi chiede l'applicazione di una pena
vuol dire che rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, senza
che ciò significhi violazione del principio di presunzione d'innocenza, che
continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la
sentenza.
8. - Non può essere escluso, però che, nonostante l'anzidetto controllo
del giudice, espresso nei limiti evidenziati, la richiesta consensuale delle
parti, a causa di attenuanti che si fanno operare nella loro massima estensione
sul minimo della pena, vada ad attestarsi, pur in presenza di delitti molto
gravi, su limiti ritenuti dal giudice assolutamente incongrui.
In tal caso bisogna riconoscere che la preclusione dello specifico
controllo del giudice sulla concreta congruità della pena può talvolta
determinare una situazione di conflitto con il principio di cui al terzo comma
dell'art. 27 della Costituzione: tanto più che, avendo il legislatore previsto
il giudizio di congruità soltanto nell'ipotesi di cui all'ultimo inciso del
primo comma dell'art. 448 cod. proc. pen. fa propendere a ritenere che abbia
inteso escluderlo per il caso di cui al secondo comma dell'art. 444 cod. proc.
pen.
Ma a questo punto va espressa qualche considerazione sul contenuto del
principio emergente dal richiamato comma dell'art. 27 della Costituzione.
In realtà la passata giurisprudenza di questa Corte (come, del resto la
dottrina imperante nei primi anni di avvento della Costituzione) aveva ritenuto
che il finalismo rieducativo, previsto dal comma terzo dell'art. 27,
riguardasse il trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena,
e ad esso fosse perciò limitato (quale esempio del lungo percorso di questo
leit motiv si vedano le sentenze n. 12 del
1966; n. 21
del 1971; n.
167 del 1973; nn.
143 e 264
del 1974; 119
del 1975; 25
del 1979; 104
del 1982; 137
del 1983; 237
del 1984; 23,
102 e 169 del 1985; 1023 del 1988).
A tale risultato si era pervenuto valutando separatamente il valore del momento
umanitario rispetto a quello rieducativo, e deducendo dall'imposizione del
principio di umanizzazione la conferma del carattere afflittivo e retributivo
della pena. Per tal modo si negava esclusività ed assolutezza al principio
rieducativo, che - come dimostrerebbe l'espressione testuale-doveva essere
inteso esclusivamente quale <tendenza> del trattamento.
Ne è derivata quella nota concezione polifunzionale della pena che -ad
avviso della Corte-non solo non sarebbe contraddetta, ma sarebbe anzi ribadita
dal disposto costituzionale (cfr. sentenze n. 12 del
1966; n. 22
del 1971; n.
179 del 1973; n.
264 del 1974 ed altre). Per essa, le finalità essenziali restavano quelle
tradizionali della dissuasione, della prevenzione, della difesa sociale, mentre
veniva trascurato il novum contenuto nella solenne affermazione della finalità
rieducativa; questa, perciò, veniva assunta in senso marginale o addirittura
eventuale e, comunque, ridotta entro gli angusti limiti del trattamento
penitenziario.
In verità, incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può
negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia
necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero
che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di
prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico
di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si
tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la
pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione,
intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un
fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della
finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto
dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei
diversi caratteri, anzichè al principio rieducativo, si correrebbe il rischio
di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale
(prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi
di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso
l'esemplarità della sanzione.
É per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può
essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena.
L'esperienza successiva ha, infatti, dimostrato che la necessità
costituzionale che la pena debba <tendere> a rieducare, lungi dal
rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica
invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la
pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce,
nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Ciò
che il verbo <tendere> vuole significare è soltanto la presa d'atto della
divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione
di fatto del destinatario al processo di rieducazione: com'è dimostrato
dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena
ogniqualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell'adesione concretamente si
manifesti (liberazione anticipata). Se la finalità rieducativa venisse limitata
alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e
durata della sanzione non fossero state calibrate (nè in sede normativa nè in
quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto.
Dev'essere, dunque, esplicitamente ribadito che il precetto di cui al
terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore
quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e
della sorveglianza, nonchè per le stesse autorità penitenziarie.
Del resto, si tratta di un principio che, seppure variamente profilato, è
ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea,
particolarmente per il suo collegamento con il <principio di proporzione>
fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra.
Principio che
Tanto più, quindi, esso deve trovare larga applicazione all'interno di un
ordinamento come il nostro, che ne ha fatto un punto cardine della funzione
costituzionale della pena.
Ma il secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., a differenza di quanto
dispone il primo comma dell'art. 448 stesso codice, prevedendo che il
giudice-pur dopo i controlli di cui s'è detto-debba attenersi alla pena così
come indicata dalle parti, limitandosi ad enunciare nel dispositivo che tale è
stata la richiesta, non consente di valutare la congruità della pena ai fini e
nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ne consegue
che, per tale parte, dev'essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della
detta disposizione.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
1°) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma,
del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai
fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il
giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando
la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione;
2°) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale,
sollevata dal Tribunale di Pistoia con ordinanza 7 novembre 1989 e dal Pretore
di Vercelli con le ordinanze 18 novembre e 20 dicembre 1989, con riferimento
agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13, primo comma, 24, secondo
comma, 27, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione;
3°) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989 n. 271) e 444 del codice di procedura penale 1988, sollevata dal Tribunale
di Pistoia, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con
ordinanza 7 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 26/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/07/90.