SENTENZA
N. 25
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, del codice penale, promosso
con ordinanza emessa il 24 febbraio 1975 dal tribunale di Firenze, nel
procedimento penale a carico di Ortu Giuseppina, iscritta al n. 223 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 188 del 16 luglio 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Giuseppina Ortu ed altri tre imputati del
delitto di rapina aggravata, il tribunale di Firenze, con ordinanza 24 febbraio
1975, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione - sollevata dalla Ortu, in stato di
detenzione - concernente la legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2,
cod. pen., nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio
dell'esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso per
sottoporre a custodia preventiva donna che abbia partorito da meno di sei mesi.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 16 luglio 1975.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 31 luglio 1975, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Il
tribunale di Firenze, premesso che Giuseppina Ortu imputata di rapina
aggravata, arrestata il 22 gennaio 1975, era in carcere con la figlia Barbara,
nata il 20 ottobre 1974, ha ritenuto che l'art. 146, comma secondo, cod. pen. -
secondo cui é rinviata obbligatoriamente l'esecuzione della pena detentiva
inflitta a donna che ha partorito da meno di sei mesi - sia in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede il rinvio anche nel caso di
donna sottoposta a custodia preventiva, che abbia partorito da meno di sei
mesi.
Le situazioni
identiche non giustificherebbero la disparità di trattamento.
2. - La
questione non é fondata.
Nella fase di
accertamento del reato la custodia preventiva risponde ad esigenze cautelari e
con riguardo ad esse l'art. 259 cod. proc. pen. dispone che - fuori dei casi
previsti dall'art. 253 e dal n. 2 dell'art. 254 - se l'imputata é una donna
incinta o che allatta la propria prole, il giudice può disporre con decreto
motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza
cauzione o malleveria; e il provvedimento é sempre revocabile con decreto
motivato. La fase di esecuzione della pena, invece, risponde alla esigenza
della certezza di sua applicazione, che costituisca minaccia tale da indurre a
non commettere il reato. Ed é in ragione di questa funzione di controspinta, di
inibizione al reato, che la minaccia dell'applicazione é considerata funzione
essenziale della pena. E soltanto il legislatore può determinare le modalità
della esecuzione, considerando i fatti in particolare, e quando consentire
provvedimenti giudiziali o, invece, stabilire una disciplina legale che escluda
ogni margine di discrezionalità del giudice. Ciò posto, la situazione di una
donna, che ha partorito da meno di sei mesi, se contro la donna deve aver luogo
l'esecuzione di pena detentiva, é diversa dalla situazione in cui contro la
donna deve aver luogo la carcerazione preventiva, la quale, nel caso che sia
stata sofferta prima della sentenza divenuta irrevocabile (art. 576, comma
secondo, cod. proc. pen.), si detrae dalla durata complessiva della pena
temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria, ed é considerata
come reclusione od arresto soltanto agli effetti della detrazione (art. 137
cod. pen.).
Pertanto,
l'aver partorito da meno di sei mesi é soltanto parte di situazioni ritenute
rilevanti dal legislatore, che sono diverse per essere la circostanza del parto
da meno di sei mesi collegata, in un caso, alla condanna a pena detentiva e, in
altro, al provvedimento del giudice che ha emesso il mandato di cattura. E la
diversità esclude la irrazionale disparità di trattamento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 2, del
codice penale proposta dal tribunale di Firenze, con ordinanza 24 febbraio
1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.