ORDINANZA N. 23
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO. Giudici.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) nel testo sostituito con l'art.
45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché degli artt. 213, 334, 335 e 336
stesso d.P.R. promossi con le ordinanze emesse il 3 dicembre 1982 dal Pretore
di Castelfranco Veneto, il 19 gennaio 1983 dal Tribunale di Modena, il 1
febbraio 1983 dal Pretore d’Adria, il 2 marzo 1983 dal Pretore di Verona, il 2
maggio 1983 dal Tribunale di Varese, il 23 marzo 1983 dal Pretore di
Borgomanero, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Trieste, il 14 luglio 1983 dal
Pretore di San Vito al Tagliamento, il 4 ottobre 1983 dal Pretore di Chioggia,
il 12 settembre 1983 dal Pretore di Porretta Terme (n. 2 ordinanze), il 10
ottobre 1983 dal Pretore di Prato, il 4, il 19 ottobre e l'8 novembre 1983 dal
Pretore di Chioggia (n. 5 ordinanze), il 23 settembre 1983 dal Pretore di
Cantù, il 18 novembre 1983 dal Pretore di Guastalla, il 26 ottobre e il 15
dicembre 1983 dal Pretore di Saluzzo (n. 3 ordinanze), il 13 dicembre 1983 e il
14 febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia (n. 4 ordinanze), iscritte ai nn. 194,
268, 278, 386, 528, 564, 634, 943, 1000 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 3,
4, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 212, 257, 258, 259, 278, 415, 416 e 417 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 212, 225, 246, 253 e 322 dell'anno 1983; nn. 4, 11, 74, 102, 109, 155, 162,
176, 211, 218 e 245 dell'anno 1984.
Visti gli atti d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio
del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze
indicate in epigrafe i Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona,
Borgomanero, Trieste, S. Vito al Tagliamento, Chioggia, Cantù, Prato, Guastalla
e Saluzzo ed i Tribunali di Modena e Varese dubitano, tutti, della legittimità
costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i
primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.
103; che i Pretori di Cantù e Trieste estendono l'impugnativa, rispettivamente,
all'art. 213 ed agli artt. 335 e 336 del medesimo d.P.R. n. 156/1973;
che tale dubbio é prospettato:
a) da tutti i giudici a quibus,
in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che le predette disposizioni
contrastino col principio d’uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione
penale (arresto da tre a 6 mesi e ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000)
l'esercizio senza concessione o autorizzazione d’impianti radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976
di questa Corte - nessuna pena é prevista per l'esercizio senza concessione o
autorizzazione d’impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito
locale: e ciò, nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più
rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto
più grave;
b) dal Tribunale di Varese e dal
Pretore di Trieste in riferimento, altresì, all'art. 21 Cost., assumendosi - in
particolare da quest'ultimo giudice - che, se pure la libertà di manifestazione
del pensiero ivi garantita non comporta il diritto di disporre d’ogni mezzo di
comunicazione possibile, essa sarebbe però "indirettamente" violata
"quando limiti al suo esercizio vengano imposti per alcuni e non per altri
soggetti senza che siffatti limiti siano giustificati dalle rispettive, diverse
situazioni di fatto";
e) dal Pretore di Borgomanero
anche in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., sul rilievo che la
percezione di tale disparità di trattamento toglierebbe all'esecuzione della
pena - per chi sia condannato per la fattispecie meno grave - ogni possibilità d’emenda;
che, inoltre, con le due
ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe, il Pretore di Porretta Terme
dubita della legittimità costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156
del 1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975,
"nella parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi
esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di
tipo portatile, per il quale non é possibile alcuna autorizzazione a causa
delle sue caratteristiche, e non prevede alcuna pena per chi produce, importa,
commercia e detiene analoghi apparecchi" (fattispecie in tema d’apparecchi
tarati su frequenze assegnate a terzi);
Considerato:
1) che le questioni proposte sono
identiche od analoghe talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
2) che nelle ordinanze dei
Pretori di Guastalla (r.o. 212/84) e Prato (r.o. 12/84) e del Tribunale di
Varese (r.o. 528/83) manca il benché minimo riferimento alle fattispecie
dedotte in giudizio ed é omessa ogni motivazione sulla rilevanza delle
questioni sollevate, e che nelle seconda e terza di tali ordinanze é, altresì,
adottata una motivazione esclusivamente per relationem;
che conseguentemente - in
conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - le questioni
proposte con le tre predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente
inammissibili;
3) che la questione sub a), già
prospettata nei medesimi termini da altri giudici, é stata da questa Corte
dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984,
nella quale si é, tra l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza
viene invocato da giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo
la situazione anomala (e, ci si augura temporanea) determinata dall'inerzia del
legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte come metro di
legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole
l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati
alla concessione o all'autorizzazione governativa";
che col riferimento - da parte
dei Pretori di Cantù e Trieste - agli artt. 213, 335 e 336 d.P.R. cit. non é
prospettato alcun nuovo profilo, limitandosi tali disposizioni,
rispettivamente, ad individuare l'autorità competente al rilascio della
concessione per l'esercizio (tra l'altro) dei predetti apparecchi
radioelettrici ed a determinare le condizioni all'uopo richieste ed il canone
dovuto: sicché la censura resta rivolta contro l'assoggettamento a sanzione
penale della detenzione dei medesimi senza la concessione di cui all'art. 334
dello stesso d.P.R.;
che pertanto le predette
questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
4) che alla medesima conclusione
deve pervenirsi per quanto attiene alla questione sub b), proposta dal Pretore
di Trieste in riferimento "indiretto" all'art. 21 (e diretto all'art.
3) Cost., dato che anche in tal caso - lamentandosi che limitazioni all'esercizio
della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione
vengono (ingiustificatamente) imposte nella prima (esercizio di apparecchi
radioelettrici di debole potenza) e non anche nella seconda (esercizio di
impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale) delle
situazioni poste a raffronto - si assume la situazione anomala come metro di
legittimità della regola generale della subordinazione a concessione od
autorizzazione dell'installazione ed esercizio di impianti di
telecomunicazione: e ciò tanto più quando - come già rilevato nella citata
decisione (237/84) - "proprio con la sentenza n. 202 del 1976 la Corte,
lungi dal prospettare una deroga alla predetta regola generale per
l'installazione e l'esercizio di impianti per le trasmissioni radiotelevisive
via etere in ambito locale da parte dei privati, ha, per quanto di sua
competenza, riaffermato l'esigenza di una "previa autorizzazione
statale";
5) che la questione sub e), già
prospettata nei medesimi termini da altri giudici, é stata, con la citata
sentenza n. 237 del 1984, dichiarata inammissibile nella considerazione che
"l'invocato art. 27, terzo comma, Cost." si riferisce propriamente
alla esecuzione della pena in senso stretto " (sent. n.167/73; cfr.
anche sent. n.
104 del 1982), mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla
efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione é rimessa alla
valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sent. n. 22 del 1971
e n. 107 del
1980)";
che pertanto, non avendo il
Pretore di Borgomanero addotto argomentazioni o profili nuovi, la questione dal
medesimo proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;
6) che la questione proposta dal
Pretore di Porretta Terme é manifestamente inammissibile, in quanto la
declaratoria d'illegittimità costituzionale dal medesimo richiesta avrebbe come
conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, spetta esclusivamente al legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183,
195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito
con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento: a)
all'art. 3 Cost. dai Pretori di Prato (ord. 12/84) e Guastalla (ord. 212/84);
b) agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Varese (ord. 528/83); c) all'art.
27, terzo comma, Cost. dal Pretore di Borgomanero (ord. 564/83);
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dei predetti
artt. 183,195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo
sostituito con il citato art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate in
riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona,
Borgomanero, S. Vito al Tagliamento, Chioggia e Saluzzo nonché dal Tribunale di
Modena con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dei medesimi artt. 183, 195 e 334,
nonché dell'art. 213 e, rispettivamente, degli artt. 335 e 336 del citato
d.P.R. n. 156 del 1973, sollevate, l'una dal Pretore di Cantù (ord. 75/84) in
riferimento all'art. 3 Cost. e l'altra dal Pretore di Trieste (ord. 634/83) in
riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.;
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art.
195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge
n. 103 del 1975, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Porretta Terme con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto
MALAGUGINI
Depositata
in cancelleria il 30 gennaio 1985.