SENTENZA N. 202
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
1, 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 2, 3, 4, 38, 45, 46, 47 e 48
della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal pretore di Ragusa nel procedimento
penale a carico di Recca Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre
1975;
2)
ordinanza emessa il 16 agosto 1975 dal pretore di Livorno nel procedimento
penale a carico di Romani Paolo, iscritta al n.541 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975;
3)
ordinanza emessa il 18 novembre 1975 dal giudice istruttore del tribunale di
Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Cattozzi
Pier Paolo ed altro, iscritta al n. 616 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del
10 marzo 1976;
4)
ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di Cazzulo Pietro ed altro, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio
1976;
5)
ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dal pretore di Castelfranco Veneto nel
procedimento penale a carico di Gasparini Lorenzo,
iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;
6)
ordinanza emessa il 25 novembre 1975 dal pretore di Lecco nel procedimento
penale a carico di Campione Germano ed altri, iscritta
al n. 37 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
7)
ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal pretore di Biella nel procedimento
penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 45 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
8)
ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal pretore di Novara nel procedimento
penale a carico di Murtas Silvestro ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
9)
ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dal pretore di San Miniato nel procedimento
penale a carico di Comparini Mario ed altri, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;
10)
ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Ancona nel procedimento
penale a carico di Anastasio Sergio (parte civile RAI),
iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti
gli atti di costituzione di Anastasio Sergio e della RAI,
nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi
l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio Sergio, gli avvocati Paolo Barile,
Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per
Ritenuto in fatto
1.
- Con ordinanza in data 10 luglio 1975, emessa nel corso del procedimento
penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt.
1, 183 e 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificati dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere,
quali soci responsabili della S.r.l. "Teleiblea",
registrata come periodico di stampa, attivato un impianto di diffusione via
etere di programmi televisivi propri senza essere muniti della relativa
concessione amministrativa, il pretore di Ragusa, accogliendo analoga richiesta
del patrocinio degli imputati, dichiarava rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale delle sopra riportate
norme di legge, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 della Costituzione.
In
relazione alla natura dell'impianto che ha dato luogo al procedimento penale
nel corso del quale é stata sollevata, la questione é prospettata limitatamente
all'assunto che il monopolio statale non debba estendersi agli impianti televisivi
via etere a raggio locale, per i quali dovrebbe adottarsi il sistema
dell'autorizzazione, come già si é fatto per le trasmissioni via cavo.
In
conformità con tale assunto, le denunziate violazioni delle norme
costituzionali a riferimento, vengono sostanzialmente
motivate come segue:
1)
la violazione dell'art. 21 della Costituzione con le sentenze di questa Corte,
in astratto, non é stata mai negata, ma partendo dalla premessa della
limitazione dei canali utilizzabili e tenendo presenti le trasmissioni su scala
nazionale si é rilevato che fatalmente si sarebbe reso
necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di gestione, un monopolio
o un oligopolio, attraverso i quali la libertà di espressione del pensiero
sarebbe stata praticamente se non proprio neutralizzata, assai limitata.
Di
qui la preferenza al monopolio statale, che indubbiamente dà maggiore garanzia
di obiettività per un servizio la cui importanza sul piano di preminenza
nell'interesse generale non può essere contestata.
Ma
per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere
del Consiglio superiore delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio
compiuto dal Centro Microonde dell'Università di Firenze prodotto dalle parti
private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti
abusivi attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di
monopoli o di oligopoli non sussiste.
Di
qui la illegittimità della negata esclusione agli
impianti televisivi via etere a raggio locale di quel regime di autorizzazione
già accordato per gli impianti via cavo e per i ripetitori di trasmissioni
straniere che, oltretutto, assicurerebbe una più libera diffusione, anche
capillare, del pensiero;
2)
la violazione dell'art. 10 della Costituzione viene
denunziata sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione
nazionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale l'Italia
ha aderito e che riconosce ad ognuno la libertà di espressione, di opinione e
di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza ingerenza da parte di
autorità pubbliche, facendo soltanto salva la potestà degli Stati di sottoporre
a regime di "autorizzazione" le imprese di radiodiffusione e di
televisione;
3)
la violazione dell'art. 3 della Costituzione é, infine, denunziata attraverso
il raffronto con la televisione via cavo più costosa e perciò, di fatto,
pressoché oligopolica.
Si
é costituita
a)
la questione é già stata giudicata infondata dalla Corte e non sono stati
dedotti argomenti che possano giustificare una diversa soluzione;
b)
non é esatta l'asserita possibilità tecnica d'installazione di una molteplicità
di emittenti televisive locali, in accordo con le convenzioni internazionali e,
comunque, anche se esatto, sarebbe irrilevante, perché non varrebbe ad escludere
la legittimità del monopolio statale, che trova il suo fondamento giuridico
nell'art. 43 della Costituzione, in quanto ha per oggetto il soddisfacimento di
un interesse pubblico essenziale;
c)
non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione non essendovi identità
tra televisione via etere e televisione via cavo;
d)
non sussiste neppure la denunziata violazione dell'art. 10 della Costituzione,
in quanto le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono
"norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".
2.
- Con ordinanza in data 16 agosto 1975, emessa nel corso del procedimento
penale a carico del dirigente responsabile di una stazione radioelettrica
funzionante in Livorno con emissioni circolari e denominata "Radio Libera"
senza avere ottenuto la prescritta concessione e perciò imputato del reato di
cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
così come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché
dell'art. 403 del d.P.R. n. 156 del 1973, il pretore
di Livorno, accogliendo analoga richiesta del patrocinio dell'imputato,
dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge
14 aprile 1975, n.
Secondo
l'ordinanza, per le radiodiffusioni su scala locale non sussisterebbero "i
criteri programmatici di servizio pubblico essenziale" ed il preminente
interesse generale che giustificano il monopolio delle radiodiffusioni su scala
nazionale, né quella limitatezza di canali radiotelevisivi che hanno
giustificato il timore della costituzione di monopoli od oligopoli privati, di
qui la violazione degli artt. 21, 41 e 43 della
Costituzione.
Comunque
non potrebbe contestarsi la violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che
sussistono per la radiodiffusione via etere su scala locale le stesse ragioni
che hanno legittimato l'adozione del regime di semplice autorizzazione per
diffusioni via filo e via cavo.
Nel
giudizio così promosso non vi é stata costituzione di parti.
3.
- Con sentenza istruttoria in data 22 settembre 1975 il pretore di Reggio
Emilia dichiarava non doversi procedere, perché il fatto non costituisce reato,
contro il direttore ed il proprietario della emittente denominata "Telereggio" che erano stati imputati del reato di cui
agli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156, come modificati dall'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103, per averé, senza
la prescritta concessione, irradiato nell'area cittadina trasmissioni
televisive via etere, occupando nelle ore pomeridiane la frequenza di
Capodistria.
La
sentenza veniva motivata con la considerazione che il
monopolio dello Stato é limitato alla sola diffusione televisiva circolare,
mentre le trasmissioni di Telereggio, sfruttando
un'antenna di 43 gradi, presentavano un diagramma di radiazione angolare.
Avverso questa sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica sostenendone
la erroneità, in quanto la locuzione "diffusione circolare" usata nel
testo legislativo non significa, come aveva ritenuto il pretore,
"diffusione" a 360 gradi ma enuncia il concetto di "diffusione
diretta a più utenti riceventi o a un numero indeterminato di utenti".
ll giudice istruttore presso il tribunale di
Reggio Emilia, investito della cognizione di tale gravame, con ordinanza 18
novembre 1975, riconosciutane la fondatezza, prima di pronunciarsi nel merito,
riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 38 e 45 della legge
14 aprile 1975 n.
Sostanzialmente,
con tale ordinanza, attraverso una motivazione molto diffusa: richiamate ed
analizzate le sentenze di questa Corte n. 225 e n. 226 del 1974
e posto in rilievo come con la prima si é ammessa,
previa semplice autorizzazione, la installazione di ripetitori di trasmissioni
estere e con la seconda si é deciso altrettanto per le emittenti via cavo a
carattere locale; posto, altresì, in rilievo come nella specie si utilizza la
frequenza di Capodistria, nelle ore in cui non é usata dalla stazione
jugoslava; fatto presente, col richiamo anche alla conferenza di Stoccolma
riguardante il numero dei canali televisivi assegnato all'Italia nonché ad una
consulenza tecnica depositata dagli imputati; si sostiene la tesi che le
considerazioni, in base alle quali, anche con la sentenza n. 225, si é
affermata la legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni a scala
nazionale non sono applicabili alle trasmissioni a scala locale e se ne trae la
conseguenza della violazione degli artt. 21, 41 e 43
della Costituzione.
Si
aggiunge, poi, che la disparità di trattamento tra ripetitori di stazioni
estere e trasmissioni locali sulle stesse bande viola palesemente l'art. 3
della Costituzione.
In
questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto
d'intervento chiede che la questione venga dichiarata
infondata, per le stesse deduzioni sopra riportate - riguardanti l'ordinanza
del pretore di Ragusa - tranne quelle relative all'art. 10 della Costituzione,
la cui violazione con l'ordinanza in esame non é stata denunziata.
4.
- Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio di appello contro due
imputati del reato di cui all'art. 179 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645,
modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196 e punibile ai sensi
dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per avere installato in Torriglia un ripetitore per la ricezione, prima di allora
non possibile, delle trasmissioni televisive del 2 canale nazionale RAI-TV, con
ordinanza in data 21 ottobre 1975, pur mostrandosi edotto della sentenza di
questa Corte n. 225
del 1974, dichiarava non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 195 del d.P.R.
n. 156 del
In
ordine alla rilevanza della proposta questione si rileva:
a)
la legge 14 aprile 1975, n. 103 non può trovare applicazione in quanto nella
specie trattasi di giudicare su fatti verificatisi prima di tale normativa;
b)
detta normativa non può considerarsi legge più favorevole al reo, in quanto, in
mancanza di "autorizzazione" oggi richiesta, il contravventore é
soggetto a sanzione identica a quella già prevista dal citato art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
c)
la sanatoria concessa dall'art. 44 della legge 15 aprile 1975, n. 103 -
relativa ai soli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore, il cui
esercizio può essere regolarizzato per il futuro - non determina abolitio criminis in
ordine ai fatti anteriormente commessi e concretizzatisi nella installazione e
nel precedente esercizio di "ripetitori" regolarizzati.
Non
vi é stata costituzione di parti.
5.
- Nel corso del procedimento penale a carico del responsabile della cooperativa
"Telecastelfranco" imputato del reato di
cui all'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere installato ed
attivato un impianto radiofonico via etere, il pretore di Castelfranco Veneto,
con ordinanza 13 novembre
Secondo
tale ordinanza il monopolio statale in materia di trasmissioni radiotelevisive
poggerebbe sulla limitatezza dei canali disponibili.
Partendo
da questa premessa, dopo avere diffusamente illustrato l'assunto secondo il
quale quella limitatezza non sussisterebbe, si trae la conseguenza della
illegittimità del monopolio statale per violazione dell'art. 21 della
Costituzione.
Nel
giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
d'intervento, in base a deduzioni identiche a quelle relative all'ordinanza del
pretore di Ragusa, sopra riferite, chiede che la questione venga
dichiarata infondata.
6.
- Nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato
preveduto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere installato
ed esercitato in Lecco un'emittente radiofonica a modulazione, senza avere
ottenuto la relativa concessione, il pretore di Lecco, con ordinanza 25
novembre
Anche
se dalla motivazione di tale ordinanza potrebbe apparire che la dedotta
illegittimità costituzionale dovrebbe estendersi a tutto, in genere, il
monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive via etere, dalla
circostanza che oggetto del giudizio a quo é un impianto radiofonico su scala
locale e che la violazione dell'art. 3 della Costituzione é dedotta in riferimento al diverso trattamento usato dal legislatore
(in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974)
per le trasmissioni televisive via cavo, si può dedurre che, invece, si tende a
fare estendere anche alle trasmissioni radiotelevisive su scala locale il
regime dell'autorizzazione.
Comunque,
mentre da quanto precede già risulta sotto quale profilo é dedotta la
violazione dell'art. 3, per quanto attiene all'art. 21 della Costituzione la
violazione é dedotta sotto il profilo della grave, e non giustificata da motivi
d'interesse pubblico, limitazione della libertà di espressione del pensiero che
deriverebbe dal regime di monopolio.
Anche
in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
d'intervento, ha chiesto che la questione venga
dichiarata infondata per gli stessi motivi dedotti in relazione all'ordinanza
del pretore di Ragusa e sopra riportati.
7.
- Nel procedimento penale a carico del titolare della stazione radiofonica
privata denominata "Radio Biella", svolgente esercizio di diffusione
circolare di programmi sonori via etere, senza avere ottenuto la relativa
concessione e perciò imputato del reato di cui agli artt.
1, 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, come modificati dagli artt. 1, 2
e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il pretore di Biella, con ordinanza 5
novembre
Premesso
che, anche con la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974,
si é riconosciuta la legittimità costituzionale del
monopolio statale in considerazione: a) della limitatezza dei canali
realizzabili; b) della inclusione dei servizi relativi tra le categorie di
imprese cui é applicabile l'art. 43 della Costituzione; c) della ricorrenza dei
requisiti del preminente interesse generale e della utilità generale occorrenti
per l'applicazione dell'art. 43; d) della concreta impossibilità di una
utilizzazione generale del mezzo; tanto premesso nell'ordinanza si afferma che
tali ragioni non sussistono per gli impianti utilizzabili soltanto su scala
locale - anche col richiamo allo studio compiuto dal Centro delle Microonde
dell'Università di Firenze - e, pertanto, si conclude sostenendo la tesi che la
grave limitazione della libertà di espressione del pensiero che deriva dal
monopolio non é giustificata per gli impianti a raggio limitato, con la
conseguente violazione dell'art. 21, comma primo, della Costituzione.
Nel
giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
d'intervento, chiede che la questione venga dichiarata
infondata, per gli stessi motivi già dedotti negli altri casi di intervento di
cui sopra.
8.
- Nel procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per
avere, senza la prescritta concessione governativa, installato e messo in
esercizio una stazione radiofonica privata denominata "Radio Novara"
il pretore di detta città, con ordinanza 20 dicembre 1975, accogliendo analoga
richiesta del patrocinio degli imputati, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, nella parte in cui si riferiscono alle emittenti via etere a
raggio limitato, delle norme sopra citate, in
riferimento agli artt. 3, 10, 21, 41 e 43 della
Costituzione.
Con
tale ordinanza si sostiene la tesi - già riportata nel riferire sulle altre
ordinanze di cui sopra - secondo la quale per le
trasmissioni via etere a raggio locale non sussistono le limitazioni di canali
che costituiscono il motivo fondamentale della giustificazione del monopolio
statale per le trasmissioni radio-televisive su scala nazionale e se ne desume
la violazione non soltanto degli artt. 21, 41 e 43,
ma anche dell'art. 10 della Costituzione, in
riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si
deduce, poi, anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non
si é estesa alle trasmissioni via etere a raggio locale la stessa disciplina
adottata per le analoghe trasmissioni via cavo (autorizzazione e non
concessione).
Anche
in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
d'intervento, ha chiesto che la questione venga
dichiarata infondata per le stesse ragioni già sopra esposte.
9.
- Nel procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui all'art.
195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così come
modificato dagli artt. 1 e 45 della legge 9 aprile
1975, n. 103, per aver, senza la prescritta concessione governativa, impiantato
ed utilizzato per la diffusione di programmi radio via etere in Castelfranco di
Sotto, un'antenna denominata "Radio Pisa F.M.103,1",
il pretore di San Miniato, con ordinanza 12 gennaio
Anche
con questa ordinanza, partendo dall'assunto che per tali trasmissioni non
sussistono le limitazioni di canali e le conseguenze che ne possono derivare -
che costituiscono il motivo fondamentale per cui si é
affermata la legittimità costituzionale del monopolio statale sulle
trasmissioni radiotelevisive a raggio nazionale - si sostiene che la omessa
estensione alle trasmissioni radio-televisive via etere a raggio locale della
stessa disciplina adottata dal legislatore per le analoghe trasmissioni via
cavo, implica la violazione degli artt. 2, 21, 41 e
43 della Costituzione.
Dalla
disparità di trattamento che deriverebbe da questa omessa estensione si trae
argomento per denunziare anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Anche
in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
d'intervento, ha chiesto che la questione venga
dichiarata infondata per gli stessi motivi sopra più volte richiamati.
10.
- Nel procedimento penale a carico di Sergio Anastasio, imputato del reato di
cui agli artt. 1, 183 e 195
del codice postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, per avere posto in opera una stazione emittente televisiva via etere
denominata "Emanuel C.S.C. la nuova Radio Televisione Libera di
Ancona", il pretore di Ancona, con ordinanza 23 dicembre
Nell'ordinanza
si premette in fatto: che dall'acquisizione agli atti di una consulenza di
parte era risultata la possibilità di coesistenza di numerose stazioni
emittenti della stessa potenza di quella installata dall'imputato; che questa
non aveva mai cessato le trasmissioni; che dal dibattimento era rimasto accertato
che l'intero impianto era stato installato con una spesa complessiva di due o
tre milioni; che le trasmissioni della "Emanuel" non disturbavano i
programmi della RAI; che a parere del teste Russo,
dirigente il Circolo costruzioni delle poste era possibile in Ancona la
installazione di almeno due o anche più stazioni emittenti, le quali potessero
trasmettere senza reciproche interferenze.
A
queste premesse di fatto seguono alcune diffuse considerazioni attraverso le
quali si tende a dimostrare:
che
questa Corte dovrebbe estendere il suo sindacato di legittimità costituzionale
oltre che alla normale conformità delle leggi, anche al modo con cui sono
applicate;
che,
formalmente, la legge 14 aprile 1975, n. 103 appare evidentemente ispirata alla
volontà di dare piena e completa attuazione alle statuizioni contenute nella
sentenza di questa Corte n. 225 del 1974,
cosicché in linea teorica la sua legittimità costituzionale sembrerebbe
ineccepibile;
che,
peraltro, nell'applicazione pratica ne sono state completamente eluse le
finalità, cosicché, in concreto, le cose sono rimaste invariate rispetto al
passato;
che
in conseguenza é necessario che
che
a tal fine, é forse, sovrabbondante la denuncia delle norme costituzionali di
cui si deve lamentare la violazione.
Sulla
base delle considerazioni, così riassunte, viene poi il dispositivo
dell'ordinanza con il quale si denunzia, appunto, la
violazione di tutte le norme costituzionali sopra indicate e, praticamente, si
pone in discussione la legittimità costituzionale dell'intera legge n. 103 del
1975.
É
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto
d'intervento ha chiesto che la questione venga
dichiarata irrilevante ed inammissibile.
Si
é costituita poi per resistere
Si
é costituito, altresì l'Anastasio, imputato nel giudizio a quo, il cui
patrocinio, con ampia memoria, chiede che la questione venga
dichiarata irrilevante, in quanto, secondo la giurisprudenza di numerosi
pretori, le denunziate norme della legge n. 103 del 1975 non comprendono nella
riserva allo Stato della radiodiffusione le emittenti operanti in uno ristretto
ambito locale; in ogni caso confermando la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di cui alle sentenze di questa Corte n. 225 del 1974
e n. 1 del 1976,
o dichiarando, all'occorrenza, la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n.
103, nella parte in cui riservano allo Stato le trasmissioni radio-televisive
locali, riportandosi sostanzialmente, al riguardo, alla motivazione
dell'ordinanza di rinvio.
Con
un'ampia memoria riassuntiva l'Avvocatura dello Stato conferma tutte le
deduzioni contenute nei vari atti di intervento, illustrandole sostanzialmente
nei seguenti termini:
a) Chiarisce in primo luogo che la questione sollevata con
l'ordinanza del pretore di Ancona é irrilevante perché le censure mosse da quel
giudice si rivolgono non alla legge, della quale, anzi, si afferma la validità,
ma alla sua asserita disapplicazione, mentre proprio
l'imputazione della quale deve giudicare ne costituisce applicazione;
inammissibile perché attribuzione della Corte é controllare la legittimità
delle leggi, non già - sul metro della Costituzione o, peggio, della legge
ordinaria - il comportamento tenuto da organi parlamentari o amministrativi o
perfino da persone private in sede di applicazione della legge;
b)
In secondo luogo, rilevate che tutte le questioni - sollevate con le varie
ordinanze di cui sopra - che vengono oggi all'esame della Corte, anche se con
la denunzia della violazione di norme costituzionali in parte diverse -
compresa quella del pretore di Ancona - hanno per oggetto l'assunto che anche
per le trasmissioni radio-televisive via etere su scala locale deve adottarsi
il regime dell'autorizzazione, come, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974,
si é fatto per le trasmissioni via cavo, si deduce che
questo assunto é infondato.
Al
riguardo, anche attraverso il richiamo ad accertamenti tecnici, si pone in
evidenza la profonda diversità fra trasmissioni via cavo
e trasmissioni via etere, si sostiene che per quest'ultima sussiste tuttora
quella limitatezza di canali che costituì l'elemento essenziale, riaffermato
anche con la sentenza n. 225 del 1974,
che giustifica e rende necessario il monopolio statale.
Infine
anche il patrocinio della RAI-TV ha depositato una
diffusa ed elaborata memoria che, mentre nella intestazione e nelle conclusioni
sembrerebbe diretta a confutare soltanto la fondatezza della questione
sollevata con l'ordinanza del pretore di Ancona, sostanzialmente involge -
espressamente elencandole - tutte le questioni prospettate con le altre
ordinanze, sopra richiamate.
Poiché
soltanto per il giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Ancona vi é
stata tempestiva costituzione in giudizio e tale ordinanza presenta peculiari
caratteristiche per le quali non sono ad essa
pertinenti le deduzioni che riguardano le altre, ovviamente tale memoria può
essere presa in considerazione limitatamente alla parte strettamente attinente
a detta ordinanza del pretore di Ancona, ossia limitatamente al punto indicato
nell'indice con il n. 7.
Su
questo punto il patrocinio della RAI-TV sostiene la
inammissibilità e subordinatamente la infondatezza della questione,
sostanzialmente con le stesse considerazioni sopra riportate dell'Avvocatura
generale dello Stato.
Nell'udienza
odierna il patrono della parte privata Anastasio, con un'ampia discussione, ha
sostenuto la tesi che si debba estendere al suo difeso
la decisione che sarà adottata in ordine alle altre ordinanze, le cui questioni
sono state trattate contemporaneamente.
Alla
sua volta l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nelle richieste già
sopra riportate.
Considerato in diritto
1.
- I dieci giudizi, promossi con le ordinanze di cui in epigrafe, avendo per
oggetto, sostanzialmente, questioni identiche o strettamente connesse, vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2.
- In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione sollevata con
l'ordinanza 23 dicembre 1975 del pretore di Ancona, dato che, per effetto delle
eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e anche dal patrocinio
della parte privata - imputata nel giudizio a quo - si presentano problemi pregiudiziali di ammissibilità, anche sotto il
profilo del difetto di rilevanza.
Come
si é detto in narrativa, infatti, con l'ordinanza in esame, vengono
denunziati, in riferimento agli artt. 1, 2, 9, 10, 11, 21, 33, 49, 138 e "ai principi
generali della Costituzione", gli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 della legge n. 103 del 1975 e
comunque l'intera legge - che pur si afferma non presentare vizi di
costituzionalità "sul piano teorico" - in base all'asserzione che
nell'applicazione pratica si rileva la deviazione dalle linee fondamentali
indicate dal legislatore costituente.
Senonché, nella pur diffusa motivazione, a parte
considerazioni astratte, che non trovano riscontro in concrete indicazioni che
possano far individuare come e perché siano stati violati gli articoli della
Costituzione richiamati - come si riconosce nella stessa ordinanza di rinvio -
"forse in numero sovrabbondante rispetto all'effettiva necessità"
invano si ricerca la formulazione di un concreto motivo di censura.
L'unico
rilievo specifico, attraverso il quale si potrebbe giungere ad identificare la
violazione di talune norme costituzionali a riferimento é quello relativo alle
tecniche d'attribuzione dei posti negli organi deliberanti ed alle nomine di
funzionari di grado elevato e dei dirigenti, ma é
chiaro che tutto ciò non ha alcuna rilevanza ai fini dell'oggetto del giudizio
a quo.
Ne
consegue che sia per contraddittorietà e carenza di
motivazione, sia per difetto di rilevanza la questione deve dichiararsi
inammissibile.
3.
- Sempre in ordine logico deve essere, poi, esaminata la questione sollevata
con l'ordinanza 21 ottobre 1975 dal giudice istruttore presso il tribunale di
Genova.
Questa
ordinanza ha per oggetto il procedimento penale per una contravvenzione,
punibile ai sensi dell'art. 195 del t.u. approvato con il d.P.R.
n. 156 del 1973, reato bensì permanente ma la cui permanenza deve ritenersi
cessata, per effetto della sentenza del pretore di Genova, sezione staccata di Torriglia, in data 5 aprile 1974, sentenza appellata dal
pubblico ministero, senza peraltro contestazione della continuazione.
Il
giudice istruttore presso il tribunale di Genova era, pertanto, investito della
cognizione, in grado di appello, di un reato consumato in data anteriore al 5
aprile 1974.
Conseguentemente,
essendo nel frattempo intervenuta la sentenza di
questa Corte n.
225 del 1974, con la quale l'impugnato art. 195 del t.u. del 1973, n. 156 é
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata, come già é stato deciso, in casi identici,
con la sentenza di questa Corte n. 1 del 1976.
4.
- Le altre otto ordinanze (due delle quali e precisamente quella del pretore di
Ragusa e quella del giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia si
riferiscono ad impianti per trasmissioni televisive via etere, le altre ad
impianti per trasmissioni radiofoniche via etere) senza contestare la
legittimità costituzionale del monopolio statale per le trasmissioni
radiofoniche e televisive su scala nazionale - e richiamandosi, anzi, alle
motivazioni delle sentenze di questa Corte che l'hanno affermato - contestano
la legittimità della estensione del regime di monopolio agli impianti ed all'esercizio
di stazioni radiofoniche e televisive via etere su
scala locale, per i quali chiedono l'assoggettamento a regime di autorizzazione
in analogia con quanto é stato dichiarato con la sentenza di questa Corte n. 226 del 1974
ed attuato con la legge n. 103 del 1975 nella parte relativa alle trasmissioni
televisive via cavo.
Comune
a tutte queste otto ordinanze é la tesi che il motivo fondamentale che ha
indotto questa Corte a riconoscere la legittimità del monopolio statale é la
limitatezza dei canali utilizzabili (sentenze n. 59 del
1960 e n.
225 del 1974) e che questo motivo se può ritenersi tuttora valido, allo
stato attuale, per le trasmissioni su scala nazionale, non lo é per quelle su
scala locale.
Di
qui la conseguenza che la persistente estensione del monopolio statale a queste
ultime trasmissioni sarebbe costituzionalmente illegittima, in
riferimento: a) secondo il pretore di Novara, agli artt.
3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione; b) secondo il pretore di S. Miniato,
agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43; c) secondo il pretore
di Livorno, agli artt. 3, 21, 41 e 43; d) secondo il
pretore di Ragusa, agli artt. 3, 10 e 21; e) secondo
il giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia, agli artt. 21,41 e 43; f) secondo il pretore di Lecco, agli artt. 3 e 21; g) ed h) secondo i pretori di Biella e di
Castelfranco Veneto, all'art. 21.
A
sostegno della tesi della possibilità di trasmissioni su scala locale senza
intralci né per quelle delle reti nazionali, né per quelle di altre su scala
locale, le varie ordinanze di rimessione si
richiamano o a consulenze tecniche esibite dalle parti private o allo stato di
fatto ormai esistente, secondo il quale attualmente sarebbero funzionanti in
Italia ben 400 impianti del genere.
Tanto
l'Avvocatura generale dello Stato, quanto il patrocinio della
RAI-TV contestano, anzitutto, sulla base di elaborati accertamenti
tecnici, la disponibilità, se non illimitata, tuttavia sufficientemente
ampia, di canali utilizzabili per impianti su scala locale, asserita nelle
ordinanze di rimessione.
Sostengono,
poi, che, come ha riconosciuto la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974,
quello radio-televisivo costituisce un servizio pubblico essenziale, di
preminente interesse generale che, per questa sua natura, non può formare, neppure
in parte, oggetto di attività privata.
Il
patrocinio della RAI-TV, inoltre, ammette
sostanzialmente l'esistenza dello stato di fatto asserito nelle ordinanze, ma
deduce che é reso possibile soltanto transitoriamente, in quanto é in corso di
completamento lo studio da parte degli organi tecnici statali, per la
realizzazione, su scala nazionale, di due nuove reti televisive, realizzazione
che assorbirebbe gran parte della disponibilità di canali attualmente
esistenti.
L'Avvocatura
generale dello Stato, infine, prospetta, senza peraltro insistervi, una eccezione di difetto di rilevanza, comune a tutte le
ordinanze in esame, che dovrebbe trovar fondamento nella considerazione che,
agli effetti penali, sia in regime di concessione, sia in regime di autorizzazione,
la sanzione, in caso di inosservanza delle norme che li disciplinano, é
identica.
Chiariti,
come precede, i termini delle tesi contrapposte, valgono, in ordine ad esse, le considerazioni che seguono.
5.
- La eccezione di difetto di rilevanza prospettata,
nei termini sopra esposti dall'Avvocatura generale dello Stato é priva di
giuridico fondamento.
L'eventuale
dichiarazione di fondatezza delle questioni sollevate con le ordinanze in
esame, infatti, non implicherebbe l'automatica applicazione agli impianti già
esistenti del regime di autorizzazione, ma renderebbe necessario l'intervento
del legislatore per stabilirne i modi e le condizioni di attuazione, in attesa del quale, poiché il regime di autorizzazione
presuppone un vero e proprio diritto perfetto del richiedente, sarebbero
inapplicabili sanzioni penali prevedute per ipotesi
diverse, anche se analoghe.
6.
- Nel passare, quindi, all'esame del merito delle proposte questioni, é
necessario tener presente che, come si é posto in rilievo in narrativa, la
legittimità costituzionale del monopolio statale per quanto attiene alle
trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale non é contestata
dalle ordinanze di rimessione; le quali anzi - in
conformità con le statuizioni della sentenza di questa Corte n. 225 del 1974
recepite dal legislatore nell'art. 1 della legge n. 103 del 1975 - ne
riconoscono il carattere di servizio pubblico essenziale e di preminente
interesse generale.
La
tesi fondamentale - comune a tutte le ordinanze e sopra ricordata - sulla quale
poggiano le denunziate violazioni di norme costituzionali, consiste
nell'affermazione che il presupposto del riconoscimento della legittimità di
tale monopolio é la limitatezza dei canali disponibili e che tale presupposto
non sussiste per quanto attiene alle trasmissioni su scala locale.
Ai
fini del decidere é, quindi, necessario accertare se e sino a qual punto siano
esatti i termini giuridici e di fatto sui quali poggia
la tesi come sopra riassunta.
A
tale riguardo é da rilevare che dalle sentenze n. 59 del
1960 e n.
225 del 1974 risulta in modo del tutto evidente che questa Corte al
riconoscimento della legittimità del monopolio statale é pervenuta sul
presupposto della limitatezza dei canali utilizzabili.
Ma,
nel contempo, emerge la considerazione dell'attività d'impresa di cui si
tratta, come servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale.
Stante
ciò, ove si constati - come é ragionevole fare sulla base delle diffuse
cognizioni tecniche e delle pratiche realizzazioni in atto esistenti - la ingiustificatezza, allo stato attuale, della tesi secondo
cui sussisterebbe una concreta limitatezza in ordine alle frequenze
utilizzabili per le trasmissioni radiofoniche e televisive, deve riconoscersi
su scala locale che il relativo presupposto non possa ulteriormente essere
invocato.
Il
che, però, non richiede né tanto meno comporta che debba escludersi la
legittimità costituzionale delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni
radiofoniche e televisive su scala nazionale. Giacché - e ciò giova ribadirlo
in modo espresso - la radiodiffusione sonora e televisiva su scala nazionale
rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale.
7.
- Ne consegue che la normativa de qua, oggetto di denuncia, si appalesa costituzionalmente illegittima in
riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Sotto
il profilo della violazione dell'art.
Sotto
il profilo della violazione dell'art. 21 della Costituzione, giacché, esclusa
la possibilità di monopoli od oligopoli per le trasmissioni su scala locale,
viene meno l'unico motivo che per queste ultime trasmissioni possa
giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà,
sancito dalla norma a riferimento, che anche un monopolio di Stato
necessariamente comporta.
8.
- Il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da
quanto precede, data la connessione con il servizio pubblico essenziale e di
preminente interesse generale, costituito, tra l'altro, dalla diffusione via
etere su scala nazionale di programmi radiofonici e
televisivi ed affidato al monopolio statale, postula la necessità
dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l'organo
dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere
all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti
controlli, e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio
di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il
preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso
rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione.
In particolare si dovranno stabilire: a) i requisiti personali
del titolare dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori, che diano
affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni; b) le
caratteristiche tecniche degli impianti e la relativa zona di servizio, nonché
la specificazione delle frequenze e dei canali utilizzabili; c) l'esatta
indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere "locale" deve
essere ancorato a ragionevoli parametri d'ordine geografico, civico,
socio-economico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona
di utenza, senza, peraltro, eccessive restrizioni, tali da vanificare
l'esercizio medesimo; d) eventuale fissazione di turni ed adozione di ogni
altro accorgimento tecnico, al fine di non turbare il normale svolgimento del
servizio come sopra riservato allo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata legge
n. 103 del 1975 e di ogni altro servizio parimenti riservato allo Stato; ed al
fine di rendere possibile il concorrente esercizio di attività da parte degli
altri soggetti autorizzati; e) limiti temporali per le trasmissioni
pubblicitarie, in connessione con gli analoghi limiti imposti al servizio
pubblico affidato al monopolio statale; f) ogni altra condizione necessaria
perché l'esercizio del diritto, previa autorizzazione, si svolga effettivamente
nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di
monopolio o oligopolio.
Ove
concorrano le condizioni, da stabilire nei modi sopra indicati, il rilascio
dell'autorizzazione é vincolato e non meramente discrezionale, con tutte le
conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro
ordinamento.
9.
- Va, infine, rilevato che nell'art. 14, comma primo, lett. d), della legge n.
103 del 1975 é posta a carico della società concessionaria "la
realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad
esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia
dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione"; e va considerato
che dalla presente declaratoria di illegittimità costituzionale consegue, a
norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la stessa declaratoria per
il detto art. 14 per la parte in cui é previsto l'esaurimento delle
disponibilità.
PER QUESTI MOTIVI
a)
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono
consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione,
l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e
televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;
b)
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 della citata legge 14
aprile 1975, n. 103, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 della Costituzione, dal
pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
c)
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156 (approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni) sollevata, in riferimento agli
artt. 41 e 43 della Costituzione, dal tribunale di
Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
d)
dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 28 luglio 1976.