SENTENZA N. 1
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale delle seguenti norme relative al monopolio radiotelevisivo:
- art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n.
234; artt. 178 (sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251
del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645;
- artt. 8 e 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n.
1214;
- artt. 1, 183, 195, 213, 315 e 333 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal
pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Conti Francesco,
iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal
pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Vagnoni Cesare,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal
pretore di Dogliani nel procedimento penale a carico di Boldrino Romano,
Alessandro Rocco, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
4) ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dal
pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Luzzi Francesco ed altri,
iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
5) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal
pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe,
iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre
1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza in data 23 giugno
1973, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della
contravvenzione preveduta dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, per
essere stato trovato in possesso di un apparecchio idoneo anche all'ascolto di
frequenze per le quali non era munito di apposita licenza, il pretore di
Poggibonsi sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della
legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 "nella parte in cui legittimano il monopolio delle
radiotrasmissioni, nella parte i cui rendono necessaria la licenza di solo
ascolto e nella parte in cui prescrivono il rilascio di concessioni
discrezionali da parte della pubblica Amministrazione circa l'uso degli
impianti radioelettrici".
Nel giudizio di costituzionalità così
promosso questa Corte, con ordinanza 10 luglio 1974 disponeva la rimessione
degli atti al giudice a quo perché indicasse le specifiche norme delle
leggi denunziate con l'ordinanza di rinvio, la cui legittimità veniva
contestata.
Il pretore di Poggibonsi, con ordinanza 11
ottobre 1974, chiarisce che:
a) aveva inteso contestare la legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, dell'art. 4 della
legge 8 gennaio 1931, n. 234, dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e
degli artt. 1, 183, 195, 315 e 333 del t.u. 29 marzo 1973, n. 156;
b) la questione così sollevata presenta
aspetti diversi da quelli presi in esame con la sentenza
di questa Corte n. 225 del 1974, in
quanto:
1) si fonda su tesi che investono il
monopolio delle comunicazioni radioelettriche sotto una prospettiva diversa
diretta a contestarne l'attuale legittimità in via assoluta e non già con
riferimento ad una particolare regolamentazione del monopolio stesso;
2) concerne la legittimità delle norme che
regolano tutte le comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non
soltanto le emissioni "circolari";
3) contesta la facoltà dello Stato di
sottoporre a concessione l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate
alla trasmissione di notizie segrete o riservate.
Nel giudizio così promosso non vi é stata
costituzione o intervento di parti.
2. - Con ordinanza in data 18 gennaio 1974,
emessa nel corso di un procedimento penale a carico dell'imputato della
contravvenzione preveduta dall'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, e,
se ritenuti applicabili, dagli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, per essere stato trovato in possesso di un apparecchio
radio elettrico rice-trasmittente senza essere munito della relativa concessione
amministrativa e con altra ordinanza in data 26 febbraio 1974, emessa nel corso
del procedimento penale a carico di altra persona per avere detenuto e
installato nella propria autovettura un apparecchio radio rice-trasmittente
senza avere ottenuto la relativa concessione, il pretore di Montegiorgio
sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21
e 43 della Costituzione, degli articoli 178 e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n.
645, 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e, se ritenuti applicabili, degli
artt. 183, primo comma, 195 e 213 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Secondo le ordinanze di rinvio, le norme
denunziate violerebbero gli artt. 21 e 43 della Costituzione, in quanto la
manifestazione del proprio pensiero a mezzo di impianti radioelettrici, in
contrasto con i precetti costituzionali, sarebbe subordinata a provvedimenti
discrezionali e, comunque, in quanto sarebbe opportuno che l'intera questione
del monopolio radiotelevisivo fosse riesaminata essendosi la Corte
costituzionale pronunziata al riguardo nel presupposto della limitatezza di
"questo particolare mezzo di diffusione", presupposto che ora sarebbe
largamente superato dal progresso tecnico che consentirebbe ad ogni cittadino,
"con spesa limitata, di esercitare un impianto radioelettrico".
Nei giudizi così promossi é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato che, con gli atti di intervento, ha concluso per la
dichiarazione di infondatezza delle proposte questioni.
Con il richiamo alla giurisprudenza di
questa Corte, l'Avvocatura generale, per quanto riguarda la dedotta violazione
dell'art. 21 della Costituzione, eccepisce che la libertà di espressione del
pensiero é cosa diversa dalla libera disponibilità dei relativi mezzi di
diffusione. L'art. 21, invero, esaminato nel suo contesto storico, sancisce
l'obbligo della pubblica autorità di non ingerirsi nella sfera di libertà
individuale e nella libera esplicazione di quell'aspetto di essa che consiste
nella manifestazione del proprio pensiero. Non implica, invece, l'obbligo di
apprestare mezzi tecnici, perché i cittadini possano esprimere il loro
pensiero.
Per quanto riguarda, poi, la dedotta
violazione dell'art. 43 della Costituzione, l'Avvocatura generale eccepisce
che, data la limitatezza dei canali radiotelevisivi e l'alto costo dei relativi
impianti esiste una situazione di monopolio naturale, che ne legittima la
riserva allo Stato, proprio a norma del precetto costituzionale di cui si
lamenta la violazione.
Non vi é stata costituzione di parte
privata.
3. - Con ordinanza in data 10 giugno 1974,
emessa nel corso di un procedimento penale a carico dell'imputato della
contravvenzione preveduta dall'art. 195, primo comma, n. 2, del codice postale
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per avere installato e attivato due
ripetitori televisivi fuori dei casi consentiti e senza avere ottenuto la
relativa concessione, il pretore di Dogliani ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21, 76 e 77 della
Costituzione, degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella
parte in cui riservano allo Stato la diffusione di programmi televisivi e
vietano l'installazione e l'esercizio di impianti di ripetizione di segnali
televisivi, ancorché irradiati dal concessionario di Stato, senza avere
ottenuto la relativa concessione.
Secondo l'ordinanza di rinvio:
a) vi sarebbe violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione in quanto, mentre la legge di delegazione (legge 28
ottobre 1970, n. 775, art. 6) nell'autorizzare il Governo a raccogliere in
testi unici le norme dell'allora vigente codice postale ne limitava il potere
soltanto alle "modificazioni e integrazioni necessarie per il loro
coordinamento e ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e
comprensibilità", con l'ultimo comma dell'art. 195 del t.u. n. 156 del
1973, classificando fra gl'impianti radioelettrici "anche quelli
trasmittenti o ripetitori, sia attivi sia passivi per radioaudizione o
televisione" si sarebbe apportata una innovazione sostanziale, non
consentita dai limiti della delegazione;
b) vi sarebbe violazione dell'art. 21 della
Costituzione, in quanto il divieto di installare liberamente ripetitori
televisivi dei programmi nazionali costituirebbe un ingiustificato ostacolo
legale alla circolazione delle notizie e delle idee diffuse nel territorio
nazionale dalla stessa televisione di Stato.
Nel giudizio così promosso non vi é stata
costituzione di parti.
4. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1973,
emessa nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati della
contravvenzione di cui all'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, per
essere stati trovati in possesso di apparecchi radioelettrici idonei alla
rice-trasmissione su frequenze riservate ai radioamatori, ma sforniti delle
relative licenze, ovvero di apparecchi idonei alla rice-trasmissione su
frequenze vietate ai radioamatori, il pretore di Cantù ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della
Costituzione, del citato art. 178 (come sostituito dall'art. 1 della legge 14
marzo 1952, n 196).
Secondo l'ordinanza di rinvio il divieto di
stabilire o esercitare qualsiasi impianto telegrafico o radioelettrico senza
avere prima la relativa concessione contrasterebbe:
a) con l'art. 21 della Costituzione, in
quanto il subordinare "l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioelettriche ad uso privato" a concessione amministrativa, comporterebbe
un'illegittima limitazione del diritto di ciascuno di manifestare liberamente
il proprio pensiero con ogni mezzo;
b) con l'art. 43 della Costituzione, in
quanto "l'attivare un impianto radioelettrico ad uso privato non
costituisce esercizio di attività pubblica volta al conseguimento di fini
collettivi".
Neanche in questo giudizio vi sono stati
costituzioni o interventi di parti.
Considerato
in diritto
1. - I giudizi come sopra promossi vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto questioni per
la maggior parte sostanzialmente identiche.
2. - Poiché con la sentenza
n. 225 del 1974 questa Corte
ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5,
178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196)
e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e
delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte relativa ai servizi
di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, norme tutte
delle quali, direttamente o indirettamente, con le ordinanze di rinvio, si
denunzia tuttora la illegittimità costituzionale, sotto gli stessi profili di
violazione degli artt. 21 e 43 della Costituzione, si rende necessario
accertare, anzitutto, se e quali delle questioni ora proposte possano ritenersi
già decise con la citata sentenza.
Al riguardo deve tenersi presente che
tranne l'ordinanza del pretore di Dogliani, che ha per oggetto l'installazione
e l'esercizio di un impianto di ripetizione di segnali televisivi irradiati dal
concessionario dello Stato, le altre hanno per oggetto la detenzione non
denunziata e l'uso privato di apparecchi radio ricetrasmittenti senza averne
ottenuta preventivamente la prescritta concessione e che - come risulta dalle
premesse di fatto della sentenza in esame - identico oggetto avevano le
ordinanze dei pretori di Bologna, di Torino, di Milano, di Terni, i giudizi
promossi con le quali con detta sentenza sono stati definiti.
Va, infine, tenuto presente che la
rilevanza di tutte le questioni proposte va rapportata all'oggetto dei giudizi
nel corso dei quali sono state sollevate, ossia alla punibilità o non in sede
penale, dei fatti omissivi o commissivi denunziati, con riferimento all'art.
195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
3. - Sulla base di quanto precede occorre,
pertanto, procedere al confronto, ordinanza per ordinanza, delle questioni con
esse proposte con quelle già decise.
Al riguardo si rileva:
A) Ordinanza del pretore di Dogliani.
Come si é osservato, questa ordinanza ha
per oggetto i servizi televisivi, in relazione ai quali con la sentenza n. 225 del
1974 é stata dichiarata la legittimità dei denunziati artt. 1, 183 e 195
del d.P.R. n. 156 del 1973 e, quindi, non può esservi dubbio che la questione
sia stata già decisa con tale sentenza.
B) Ordinanze del pretore di Montegiorgio e
del pretore di Cantù.
Tutte le norme denunziate con tali
ordinanze - tranne quella dell'art. 213 del d.P.R. n. 156 del 1973, di cui si
dirà a parte - sono state dichiarate illegittime con la sentenza n. 225 del
1974 e, quindi, le questioni ad esse relative sono state del pari, con tale
sentenza, decise.
Quella relativa all'art. 213 deve essere
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, a seguito della dichiarata
illegittimità del precedente art. 195.
C) Ordinanza del pretore di Poggibonsi.
Con tale ordinanza oltre alle norme più
volte richiamate che già sono state dichiarate illegittime, come sopra si é
rilevato, sono stati denunziati l'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234,
l'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e gli artt. 315 e 333 del d.P.R. n.
156 del 1973.
Siccome tale ordinanza é stata emessa dopo
la pubblicazione della sentenza di
questa Corte n.
225 del 1974, in essa si fa presente che con le tesi sostenute:
a) si investe il monopolio delle
comunicazioni radioelettriche sotto una prospettiva diversa diretta a
contestarne l'attuale legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad
una particolare regolamentazione del monopolio stesso;
b) si contesta la legittimità delle norme
che regolano tutte le comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non
soltanto le emissioni "circolari";
c) si contesta la facoltà dello Stato di
sottoporre a concessione l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate
alla trasmissione di notizie segrete o riservate.
Dalla determinazione della materia decidendi
contenuta nelle premesse di fatto della sentenza
n. 225, risulta che la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 del t.u. n. 156 del
1973 si riferisce a tutte le forme di radio ricetrasmissione.
Ne consegue che, a parte la loro eventuale
fondatezza, le diverse e più radicali tesi prospettate dal pretore di
Poggibonsi, risultano inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il
giudizio penale, sul quale poggia la sua legittimazione a sollevare questioni
di legittimità costituzionale può essere, senza dubbio alcuno, definito sulla
base della più volte richiamata sentenza
n. 225 del 1974.
Comunque, per quanto riguarda le norme che
non hanno già formato oggetto di giudizio si rileva:
La questione di legittimità dell'art. 8 del
d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, deve dichiararsi inammissibile perché riguarda
un atto non avente forza di legge.
Del pari inammissibili debbono dichiararsi
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 gennaio
1931, n. 234, e dell'art. 315 del d.P.R. n. 156 del 1973, dato che le norme
denunziate contengono mere definizioni tecniche che non hanno rilevanza ai fini
del presente giudizio.
Resterebbe l'art. 333 del d.P.R. n. 156 del
1973, ma sia che quella richiesta per l'ascolto costituisca in effetti una
semplice autorizzazione, sia che, invece, come sostiene il giudice a quo,
costituisca una vera e propria concessione, la relativa potesta
dell'Amministrazione trova sempre fondamento in quell'articolo 1 del d.P.R. n.
156 del 1973 che alla data dell'ordinanza di remissione era stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo, traendo con sé la dichiarazione di
illegittimità della norma punitiva dell'art. 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del
1973: dal che deriva che anche la questione di legittimità dell'articolo in
esame risulta inammissibile per difetto di rilevanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt 178 (così come sostituito
dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di
Poggibonsi, Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645
(Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata dal
pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), sollevata dai pretori di Poggibonsi e Dogliani; 183 e 195
dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dai pretori di Poggibonsi, Montegiorgio
e Dogliani;
b) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234
(Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il
rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali
radioelettrici); 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 8 del d.P.R. 5
agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme per le concessioni di impianti e di esercizio
di stazioni di radioamatori), sollevate dal pretore di Poggibonsi; dell'art. 9
dello stesso d.P.R. n. 1214 del 1966; 213 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973,
sollevata dal pretore di Montegiorgio; questioni proposte con le ordinanze
suddette, in riferimento agli artt. 21, 43, 75 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 gennaio
1976.