SENTENZA N. 22
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 624 e 625 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27
maggio 1969 dal pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Cortigiani
Mario, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio
1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento penale a
carico di Mario Cortigiani, imputato di furto, il pretore di Siena, con
ordinanza del 27 maggio 1969, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai
massimi edittali di pena da essi fissati, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione.
Ritenuta rilevante la prospettata questione
(sia per il caso che il procedimento resti affidato alla sua competenza, sia
per il caso che, invece, per circostanze emergenti, debbano essere rimessi gli
atti al P.M.), il pretore motiva sulla non manifesta infondatezza, anche con
richiami ai lavori preparatori del precedente codice penale, osservando che,
nel codice vigente, in omaggio ad un malinteso principio di autorità, il bene
dell'integrità personale sarebbe, non di rado, meno tutelato di quello
dell'integrità patrimoniale, con abnormi conseguenze, risultanti, in
particolare, dalla comparazione fra il trattamento punitivo della lesione
personale e quello del furto.
Siffatta disciplina sarebbe in contrasto
con l'indirizzo dato dalla Costituzione repubblicana all'istituto della
proprietà, che, da diritto fondamentale del cittadino, quale era in precedenza,
sarebbe divenuto ora, secondo la struttura della " nuova società uscita
dalla dittatura e dalla guerra, in cui i postulati di vita, di libertà, di
umana dignità e di lavoro si pongono come beni primari", un mero
complemento di questi.
Per il pretore l'attuale ordinamento,
proprio in ciò che riflette detta tutela, sarebbe anacronistico, sperequato e
ingiustificato, e le pesanti sanzioni previste per il furto, anziché tendere
alla rieducazione del condannato, potrebbero esasperarlo sino a provocarne la
rivolta contro l'ordine costituito.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi
é stata costituzione della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con
atto depositato il 24 luglio 1969 ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata.
Per quanto concerne l'assunta violazione
del principio di eguaglianza, l'Avvocatura ritiene che non sia configurabile,
nella specie, vuoi per essere i fatti previsti dalle norme denunziate
obiettivamente diversi da quelli che ledono altri beni giuridici, vuoi perché
la scelta dei beni da tutelare spetta al legislatore, nel suo apprezzamento di
politica legislativa.
Aggiunge che erroneamente é stato asserito
che le lesioni siano punite meno severamente del furto.
Né sarebbe compromesso, secondo
l'Avvocatura, il fine rieducativo della pena, in quanto le denunziate
disposizioni, pur nel loro rigore, consentono al giudice di adeguare la
sanzione alla gravità del fatto ed alla personalità del colpevole e, se
rettamente applicate, rendono possibile il riadattamento del reo alla vita
sociale.
Considerato
in diritto
1. - Il presente giudizio di legittimità
costituzionale ha per oggetto gli artt. 624 e 625 del codice penale, nella
parte relativa ai massimi edittali della pena rispettivamente comminata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
2. - L'art. 3 della Costituzione non é
violato.
É ben vero che la severità delle pene
previste dal codice vigente per il furto - specie con aggravanti speciali:
articolo 625 - é vivacemente criticata in dottrina, ma la questione esula da un
qualsivoglia riscontro di costituzionalità, poiché attiene a scelte di politica
legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte.
Pur se tali scelte, operate in altro clima
storico e sociale, apparissero non più attuali rispetto alle conseguenze
sanzionatorie delle violazioni di altri beni, la cui protezione assurge - a
differenza di quella della proprietà - a diritto presidiato come primario e
fondamentale della Costituzione, ciò postulerebbe e solleciterebbe l'intervento
del legislatore (il quale, per vero, nei vari progetti di riforma, che si sono
succeduti in questo dopoguerra, ha prestato al problema la sua attenzione).
3. - Essendo rimessa alla valutazione
discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella
del giudice la irrogazione in concreto), sfugge al controllo di legittimità
l'indagine sulla sua efficacia rieducativa. Né questa potrebbe, comunque,
essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati,
anziché rispetto al soggetto attivo della violazione.
Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata
come finalità ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensì, soprattutto, dal
suo regime di esecuzione, per cui é pressante l'esigenza di ammodernamento del
regolamento penitenziario: senza dire che soccorre l'istituto della liberazione
condizionale (art. 176 cod. pen., modificato dall'art. 2 della legge 25
novembre 1962, n. 1634, e, per i minorenni, dall'art. 21 del r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404), e più dovrebbe soccorrere l'auspicata più ampia applicazione
dell'istituto.
Non é, dunque, violato neppure l'art. 27
della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte
relativa ai massimi edittali di pena, sollevata, dall'ordinanza citata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.